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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3708/2025 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il 21 marzo C.F._1 Parte_2
1971 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Russo del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti chiede che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza dell'8 luglio 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 17 marzo 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza dell'8 luglio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 31 marzo 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 4 agosto 2001 a TO (Campobasso) e che dalla loro unione sono nati a Imola (Bologna) il 16 agosto 2002 la figlia ed il 17 gennaio 2005 il figlio Per_1
entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
Per_2
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza dell'8 luglio 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
2 rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ SITUAZIONE PATRIMONIALE
8. Trasferimento immobiliare A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, e quale condizione essenziale ai fini di tale definizione,
cede e trasferisce a , che accetta ed acquista, la Parte_2 Parte_1
quota di comproprietà indivisa di un mezzo del fabbricato da cielo a terra posto a
Medicina in Via Medesano nr. 2241 e composto da un appartamento ai piani terra, primo e secondo sottotetto, oltre ad un locale tecnico all'interrato, con annesse autorimessa al piano terra e corte esclusiva circostante. Quanto in oggetto risulta distinto al catasto fabbricati del Comune di Medicina come segue: - Foglio 190, mappale 256 sub 5
CATEGORIA A/7 CLASSE 1 Consistenza 9,5 vani;
Superficie catastale 242 m2 (totale escluse aree scoperte) rendita: euro 1.103,93; - Foglio 190, mappale 256 sub 6
3 Consistenza 12 m2; Superficie catastale: 14 m quadri;
Parte_3
rendita: euro 50,82; - Foglio 190, mappale 256 sub 7, VIA MEDESANO n. 2241 Piano
T, bene non censibile comune ai sub 5 e 6. 3 L'area di sedime del fabbricato e la corte sono distinte anche al foglio 190 del catasto terreni con il mappale 256, ente urbano di
1.610 m2. Per una più completa individuazione dell'immobile in contratto le parti fanno espresso riferimento alle planimetrie depositate in catasto che in copia si allegano al presente atto sotto la lettera “A”. L'intestatario, che dichiara essere conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari, dichiara altresì che i dati e le planimetrie catastali di cui sopra sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto. L'immobile in oggetto viene trasferito nello stato in cui si trova, con tutte le sue pertinenze, comunioni, diritti ed obblighi inerenti, servitù attive e passive eventualmente esistenti, e con tutti i patti approvati o richiamati nell'atto di provenienza di cui infra. Anche gli impianti vengono accettati nello stato in cui si trovano. La parte cedente dichiara che l'immobile
3 in oggetto è dotato dell'attestato di certificazione/prestazione energetica rilasciato dall'Ing. in data 25 maggio 2025, e dichiara che, successivamente alla Persona_3
data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza. L'attestato viene allegato a questo verbale sotto la lettera "B". La quota in oggetto è pervenuta alla parte alienante con atto a rogito del Notaio data 16 ottobre 2001 rep. n. 90437/19851, Per_4
trascritto a Bologna il 24 ottobre 2001 all'art. 30292. Le parti, consapevoli delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiarano, con riferimento al presente trasferimento immobiliare: – che nessuna somma è stata o sarà corrisposta;
– di non essersi avvalse dell'opera di alcun mediatore. La parte cedente, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, dichiara che le opere di costruzione dell'immobile in oggetto sono iniziate prima del 1° settembre 1967. La medesima parte alienante dichiara altresì che non sono successivamente intervenute modifiche che richiedessero il rilascio di provvedimenti amministrativi, ad eccezione delle opere per le quali: – è stata rilasciata la concessione edilizia n. 02/011 del 6 febbraio 2002 (pratica n. 26/2002 del 29 aprile 2002); – è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria P.G. n. 15841 dell'8 novembre 2007. In relazione all'immobile in oggetto risulta infine rilasciato per silenzio assenso, in data 24 maggio 2011, il certificato di abitabilità richiesto con P.G. n. 7474. La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, i signori Parte_2
e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Parte_1
tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74 - funzionale alla soluzione della crisi coniugale - così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Generale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014 ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i
4 documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 30 giugno 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Campobasso) il 27 marzo 1968 e nato a [...] il 21 marzo Parte_2
1971, i quali hanno contratto matrimonio a TO (Campobasso) il 4 agosto 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO al n. 3, parte II, serie A, anno 2001;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“SITUAZIONE PERSONALE.
1. I coniugi vivranno separati restando la moglie con i due figli maggiorenni e Per_1
nel domicilio coniugale sito in Medicina (BO) alla Via Medesano n. 2241. Per_2
La casa familiare resta assegnata alla moglie e fino a quando non si perfezionerà
l'assegnazione in proprietà esclusiva a favore di quest'ultima - come da disposizione congiunta dei coniugi di cui si dirà nel paragrafo in appresso -.
2. Il marito, con il consenso della moglie, andrà dunque a vivere altrove portando seco i propri effetti personali.
5 3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno/una nei confronti dell'altro/altra a titolo di contributo nel loro mantenimento.
4. Le spese delle utenze della casa coniugale (acqua, luce, gas, bonifica renana, tari, passo carraio, pellet, spese di giardinaggio) attualmente tutte intestate al marito, continueranno ad essere corrisposte da quest'ultimo avendone i coniugi tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario.
5. A titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla madre la somma mensile, per dodici mensilità ogni anno, di € 500,00 (cinquecento/00) a favore della figlia maggiorenne e la somma mensile, per dodici mensilità ogni anno, Per_1
di € 500,00 (cinquecento/00) a favore del figlio maggiorenne somme da Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici di aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT per la provincia di Bologna e da corrispondere fino a quando e Per_1
non saranno entrambi economicamente autosufficienti;
le sopra dette somme Per_2
dovranno essere corrisposte entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese sulle seguenti coordinate postali: [...] o quelle diverse che la moglie avrà cura di comunicare al marito. Nel contributo al mantenimento ordinario si intendono incluse a titolo semplificativo le seguenti spese: il vitto, l'alloggio,
l'abbigliamento ordinario, eventuali mense scolastiche e spese per l'ordinaria cura della persona.
6. Le spese straordinarie, per le quali i coniugi richiamano ed approvano l'elenco del
Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente in vigore e che dichiarano di bene conoscere, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Tra queste spese rientrano anche le tasse universitarie della figlia maggiorenne iscritta Per_1
presso l'Università degli Studi di Bologna facoltà di Lingue e Letteratura Straniera.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, mail, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di
6 ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato la spesa e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. La documentazione fiscale relativa alle spese mediche dei figli e dovrà essere intestata agli stessi. Per_1 Per_2
7. I figli rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50 % ai fini delle detrazioni fiscali.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
8. Trasferimento immobiliare A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, e quale condizione essenziale ai fini di tale definizione,
cede e trasferisce a , che accetta ed acquista, la Parte_2 Parte_1
quota di comproprietà indivisa di un mezzo del fabbricato da cielo a terra posto a
Medicina in Via Medesano nr. 2241 e composto da un appartamento ai piani terra, primo e secondo sottotetto, oltre ad un locale tecnico all'interrato, con annesse autorimessa al piano terra e corte esclusiva circostante. Quanto in oggetto risulta distinto al catasto fabbricati del Comune di Medicina come segue: - Foglio 190, mappale 256 sub 5
CATEGORIA A/7 CLASSE 1 Consistenza 9,5 vani;
Superficie catastale 242 m2 (totale escluse aree scoperte) rendita: euro 1.103,93; - Foglio 190, mappale 256 sub 6
3 Consistenza 12 m2; Superficie catastale: 14 m quadri;
Parte_3
rendita: euro 50,82; - Foglio 190, mappale 256 sub 7, VIA MEDESANO n. 2241 Piano
T, bene non censibile comune ai sub 5 e 6. 3 L'area di sedime del fabbricato e la corte sono distinte anche al foglio 190 del catasto terreni con il mappale 256, ente urbano di
1.610 m2”. “Le parti” “dichiarano” “che nessuna somma è stata o sarà corrisposta”.
“La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“9. Beni mobili.
7 - Gli arredi, corredi ed il mobilio presenti nell'abitazione coniugale, pur se acquistati con il denaro di entrambi i coniugi, rimarranno nella proprietà esclusiva della moglie e nella disponibilità dell'immobile adibito a casa coniugale e quindi anche per i bisogni dei figli che la abitano, fatta eccezione per alcuni beni/oggetti già ritirati dal marito.
- Il mezzo Opel Mokka Tg. EY731AK di proprietà di , rimarrà nella Parte_2
piena disponibilità della moglie ed in caso di vendita del veicolo il ricavato Pt_1
andrà alla moglie avendone quest'ultima pagato il relativo finanziamento;
- Il mezzo Fiat OR Tg. EM822FA e l'autocarro Renault RU Tg. CY602GX rimarranno nella piena proprietà e disponibilità del marito e, in caso Parte_2
di vendita dei sopra detti veicoli, il ricavato andrà unicamente al marito;
- il mezzo Lancia ON Tg. DC842SM di proprietà della moglie rimarrà nella piena disponibilità dei figli e - il mezzo Golf Tg. EY562DY di proprietà Per_1 Per_2
della moglie rimarrà nella piena disponibilità dei figli e Per_1 Per_2
10. I Signori e , dichiarano che ogni altro rapporto patrimoniale e Pt_2 Parte_1
personale è già stato regolato e che dunque non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione fatta eccezione per quanto stabilito nel presente verbale.
11. Ciascun coniuge sosterrà in egual misura le spese legali e compensi del presente procedimento”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 29 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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