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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3873/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 04 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'Avv. Marzia Ferrario;
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore con l'Avv. Massimo Mascheroni;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando l'esistenza di vizi e difetti dei lavori commissionati.
1 La convenuta si costituiva in giudizio prospettando la tardività dell'eccezione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Va premessa l'irrilevanza della messa in liquidazione della società opponente trattandosi di fatto che non ne determina il venir meno e non comporta l'interruzione del presente giudizio.
Nel merito l'opposizione deve essere respinta avendo l'opponente, ben prima di contestare i presunti vizi dei lavori (dei quali peraltro l'attrice non ha fornito alcuna prova attendibile), riconosciuto espressamente il proprio debito con la mail di cui al doc. 9 di parte opposta.
Il decreto ingiuntivo è pertanto da confermare con condanna dell'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Attesa la palese infondatezza dell'opposizione sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 c.p.c. ad una somma da determinarsi forfettariamente nel 50% dell'ammontare del compenso professionale liquidato.
Ai sensi dell'ultimo comma della suindicata norma l'opponente va infine condanna a corrispondere la cifra di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
1) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1700,00 per compenso
2 professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte opposta l'ulteriore somma di euro 850,000.
4) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di euro 500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 04 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3873/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 04 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'Avv. Marzia Ferrario;
- Attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore con l'Avv. Massimo Mascheroni;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte affermando l'esistenza di vizi e difetti dei lavori commissionati.
1 La convenuta si costituiva in giudizio prospettando la tardività dell'eccezione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Va premessa l'irrilevanza della messa in liquidazione della società opponente trattandosi di fatto che non ne determina il venir meno e non comporta l'interruzione del presente giudizio.
Nel merito l'opposizione deve essere respinta avendo l'opponente, ben prima di contestare i presunti vizi dei lavori (dei quali peraltro l'attrice non ha fornito alcuna prova attendibile), riconosciuto espressamente il proprio debito con la mail di cui al doc. 9 di parte opposta.
Il decreto ingiuntivo è pertanto da confermare con condanna dell'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Attesa la palese infondatezza dell'opposizione sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 c.p.c. ad una somma da determinarsi forfettariamente nel 50% dell'ammontare del compenso professionale liquidato.
Ai sensi dell'ultimo comma della suindicata norma l'opponente va infine condanna a corrispondere la cifra di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
1) Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
2) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1700,00 per compenso
2 professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte opposta l'ulteriore somma di euro 850,000.
4) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di euro 500,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 04 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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