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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 71/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Tascone, elettivamente domiciliata in Lanciano (Ch) alla
Via Largo Tappia, 7, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in- troduttiva del giudizio di primo grado, estesa al presente grado di appello;
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Annamaria Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Lanciano Via Isonzo n. 25, allegata in copia informatica alla comparsa de- positata il 23/04/2024 con modalità telematica appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, acco- gliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui ab- biansi come integralmente riportate e trascritte e, conseguentemente, disatten- dere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribuna- le, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) in ogni caso, ammette- re tutte le prove disattese dal Tribunale, secondo l'articolazione già formulata nella propria memoria del giudizio di primo grado ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c., che qui abbiansi come ripetuta e trascritta, e negli altri atti di causa e sulle quali si insiste;
3) in ogni caso, dare completa causa vinta all'appellante per le spese di primo e secondo grado, le prime da porre a carico del convenu- to, le seconde a carico dello Stato, visto che la deducente è stata ammessa al G.P.; per parte appellata: A. Rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 400/2023 pubblicata il 06.11.2023 – RG 773/219 - emessa dal Tribunale di Lanciano. B. Condannare l'appellante per lite temeraria. C. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato in data 15 dicembre 2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 400/2023, depositata il 6 novembre
2023 dal Tribunale di Lanciano, che aveva rigettato integralmente la domanda di scioglimento della comunione legale e divisione dei beni presuntivamente comuni tra lei e l'ex coniuge, . Controparte_1
1.1. In particolare, l'appellante ha reiterato la richiesta di divisione dei beni mobili e immobili, del denaro depositato su conti correnti bancari e po- stali, di titoli, azioni e polizze assicurative, nonché dell'immobile sito in Ates- sa, contrada NO, e ha chiesto che fosse disposto il rendiconto da parte del convenuto in merito all'utilizzo dei beni comuni dal 2010 ad oggi.
1.2. L'appellato si è costituito, contestando integralmente i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 settem- bre 2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va respinto.
1. Sulla casa di Contrada NO
2 2.1. Il primo motivo di appello attiene alla presunta erronea esclusione dell'immobile sito in TE – contrada NO – dalla comunione legale. Se- condo l'appellante, tale bene sarebbe caduto in comunione, poiché utilizzato come abitazione familiare e oggetto di pagamento rateale con denaro comune.
2.2. Tuttavia, tale censura non merita accoglimento.
2.3. L'immobile in questione non è mai stato oggetto di contratto defi- nitivo di compravendita, ma solo di contratto preliminare sottoscritto, peral- tro, dal solo . CP_1
2.4. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, il preliminare del
15 giugno 2007 prevedeva un termine essenziale (30 giugno 2008) per la sti- pula del definitivo, mai rispettato dalle parti, con conseguente estinzione ex art. 1457 c.c. dell'obbligazione di trasferimento.
2.5. In tema di comunione legale, la giurisprudenza è pacifica nel rite- nere che non rientrano tra i beni comuni gli immobili per i quali non sia stato perfezionato il trasferimento del diritto di proprietà in costanza di matrimonio
(Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2021, n. 385; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2018,
n. 8232). Il diritto alla stipula del definitivo, in quanto credito personale sorto da un'obbligazione contrattuale, non è assimilabile a un bene suscettibile di caduta automatica in comunione.
2.6. Nemmeno può affermarsi che il pagamento di un mutuo da parte di entrambi i coniugi, per un immobile non acquistato, determini l'acquisizione pro-quota nella comunione: l'art. 177 c.c. richiede, infatti, che l'acquisto sia effettivo e perfezionato.
2.7. Infine, come osservato da Cass. civ., Sez. Unite, n. 15889/2022,
l'erronea qualificazione giuridica dell'interesse dedotto (comunione reale vs. credito da comunione de residuo) non impedisce al giudice di qualificare cor-
3 rettamente la domanda, ma nel caso di specie la pretesa non si fonda neppure su un diritto attuale esigibile.
2.8. Pertanto, l'esclusione dell'immobile dalla massa comune va con- fermata.
2. Sui beni mobili e le somme di denaro
3. Quanto ai beni mobili, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato in primo grado, non avrebbe potuto esercitare un'effettiva disponibilità sugli stessi, in quanto il convenuto le avrebbe impedito l'accesso ai luoghi in cui tali beni si trovavano.
3.1. Le risultanze istruttorie, tuttavia, smentiscono questa affermazio- ne.
3.2. I testi escussi in primo grado – i figli delle parti – hanno concor- demente dichiarato che l'odierna appellante ebbe ampia possibilità di accede- re alle abitazioni in caserma e in NO e prelevare quanto ritenesse opportu- no;
in particolare, non vi fu alcun impedimento da parte del , che an- CP_1 zi ne offrì piena disponibilità.
3.3. Il teste ha riferito che “la madre aveva libero ac- Testimone_1 cesso alla casa anche dopo la separazione”, mentre il teste ha Testimone_2 confermato che “la casa era a disposizione di entrambi”.
3.4. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la riparti- zione dei beni mobili in sede di scioglimento della comunione legale richiede la prova della loro esistenza al momento dello scioglimento e l'assenza di di- visione di fatto o accordi tra i coniugi (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2016, n.
3384). La Corte ha altresì affermato che “la mancata contestazione tempestiva dell'allegata divisione di fatto può equivalere ad acquiescenza tacita” (Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2009, n. 17038).
4 3.5. Nel caso di specie, è emerso che l'attrice ha abbandonato volonta- riamente determinati beni o li ha lasciati nella disponibilità del convenuto da diversi anni, senza manifestare tempestive contestazioni né promuovere azioni di sorta.
3.6. La sua pretesa alla divisione si rivela quindi tardiva e infondata.
4. Quanto al conto corrente cointestato, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 1854 c.c. ciascun cointestatario è creditore e debitore solidale, salvo prova contraria circa la diversa appartenenza delle somme. Secondo Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2020, n. 12865, “in caso di conto cointestato,
l'appartenenza delle somme si presume paritaria, salvo dimostrazione della titolarità esclusiva per provenienza personale dei fondi”.
4.1. Nel caso in esame, l'appellante non ha offerto alcuna prova in or- dine all'origine personale delle somme o all'uso indebito delle stesse. Né ha dimostrato che i fondi fossero rimasti nella piena disponibilità del convenuto all'atto dello scioglimento della comunione. L'assunto secondo cui l'intero saldo iniziale di circa 10.000 euro sarebbe stato “sottratto” dall'appellato re- sta, pertanto, una mera allegazione, priva di riscontro.
4.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 192 c.c., il diritto alla restituzione alla comunione di somme impiegate per fini personali o alla restituzione di somme personali impiegate per fini comuni richiede prova rigorosa circa l'utilizzo e la causa. Tale prova non risulta assolta dall'odierna appellante.
3. Sulla domanda di rendiconto
5. Quanto alla domanda di rendiconto, la stessa presuppone – in caso di comunione – l'esistenza di un godimento esclusivo dei beni comuni da par- te di uno solo dei compartecipi, nonché la manifestazione dell'altro di non tol- lerarlo (Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2017, n. 3685). In assenza di contesta-
5 zione circa tale godimento e di elementi da cui desumerlo, la richiesta di ren- diconto risulta infondata.
5.1. Nel caso di specie, l'attrice ha formulato la richiesta di rendiconto in termini generici, senza alcuna specificazione di beni rimasti comuni né prova del godimento esclusivo da parte del convenuto. Né risulta dimostrata alcuna opposizione al presunto utilizzo da parte dell'altro comproprietario.
4. Sull'istruttoria richiesta
6. Deve sottolinearsi il carattere meramente esplorativo dell'istruttoria richiesta, e non effettuata in prime cure, che si dovrebbe sostanziare in un'indagine patrimoniale ad opera della Guardia di Finanza che ricostruisca tutti i passaggi relativi alla casa di NO nonché alla nuova casa del Per_1
[.
e de. conto corrente cointestato, che, fino al 2011, aveva un saldo attivo di
€ 10.101,60, con ordine di esibizione ex art. 210 cpc al convenuto e alla banca della documentazione relativa ai conti correnti e al mutuo chirografario eroga- togli dalla BCC, oltre ad unaCTU per la ricostruzione del patrimonio comune da dividere.
6 .1 Il Giudicante ha adeguatamente motivato perché non ha ammesso siffatte richieste istruttorie e l'appellante non censura il punto di motivazione in questione, che dava atto della inammissibilità delle istanze a fronte delle generiche ed imprecise allegazioni dell'attrice e tanto basti, non valendo qui ripetere che la casa di NO non era stata acquistata dal , che si era CP_1 notevolmente indebitato per l'acquisto della casa di TE contraendo un mu- tuo di ben 160.000,00, a riprova della circostanza che non disponeva di altre somme celate alla ex moglie.
4. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria
6 7. La domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c., volta alla condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, non può essere accolta.
7.1. Nel caso di specie, infatti, la richiesta non risulta sorretta da speci- fica allegazione né da puntuale dimostrazione di dolo o colpa grave nella pro- posizione dell'impugnazione. Come affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, “la condanna per lite temeraria presuppone la prova dell'elemento sog- gettivo della malafede o della colpa grave, che deve essere rigorosamente al- legata e dimostrata da chi vi abbia interesse” (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio
2013, n. 2818).
6.2. Nella fattispecie, l'appellante ha dedotto doglianze fondate su una propria, seppur infondata, interpretazione dei fatti e delle norme applicabili, senza che emerga un intento strumentale o dilatorio nel ricorso al grado di ap- pello.
6.3. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temera- ria.
6.4. La sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e con- forme alla legge sostanziale e processuale applicabile. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una diversa valutazione delle prove, che tutta- via non si rivela né fondata né idonea a determinare la riforma della decisione.
6.5. L'appello è quindi infondato e va rigettato.
6.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo con valori inferiori alla media in ragione della non comples- sità della decisione.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così decide:
• rigetta l'appello;
• conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del gra- do di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ul- teriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 17/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 71/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Tascone, elettivamente domiciliata in Lanciano (Ch) alla
Via Largo Tappia, 7, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in- troduttiva del giudizio di primo grado, estesa al presente grado di appello;
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Annamaria Pasquini ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Lanciano Via Isonzo n. 25, allegata in copia informatica alla comparsa de- positata il 23/04/2024 con modalità telematica appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, acco- gliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui ab- biansi come integralmente riportate e trascritte e, conseguentemente, disatten- dere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribuna- le, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) in ogni caso, ammette- re tutte le prove disattese dal Tribunale, secondo l'articolazione già formulata nella propria memoria del giudizio di primo grado ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c., che qui abbiansi come ripetuta e trascritta, e negli altri atti di causa e sulle quali si insiste;
3) in ogni caso, dare completa causa vinta all'appellante per le spese di primo e secondo grado, le prime da porre a carico del convenu- to, le seconde a carico dello Stato, visto che la deducente è stata ammessa al G.P.; per parte appellata: A. Rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 400/2023 pubblicata il 06.11.2023 – RG 773/219 - emessa dal Tribunale di Lanciano. B. Condannare l'appellante per lite temeraria. C. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato in data 15 dicembre 2023, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 400/2023, depositata il 6 novembre
2023 dal Tribunale di Lanciano, che aveva rigettato integralmente la domanda di scioglimento della comunione legale e divisione dei beni presuntivamente comuni tra lei e l'ex coniuge, . Controparte_1
1.1. In particolare, l'appellante ha reiterato la richiesta di divisione dei beni mobili e immobili, del denaro depositato su conti correnti bancari e po- stali, di titoli, azioni e polizze assicurative, nonché dell'immobile sito in Ates- sa, contrada NO, e ha chiesto che fosse disposto il rendiconto da parte del convenuto in merito all'utilizzo dei beni comuni dal 2010 ad oggi.
1.2. L'appellato si è costituito, contestando integralmente i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 settem- bre 2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va respinto.
1. Sulla casa di Contrada NO
2 2.1. Il primo motivo di appello attiene alla presunta erronea esclusione dell'immobile sito in TE – contrada NO – dalla comunione legale. Se- condo l'appellante, tale bene sarebbe caduto in comunione, poiché utilizzato come abitazione familiare e oggetto di pagamento rateale con denaro comune.
2.2. Tuttavia, tale censura non merita accoglimento.
2.3. L'immobile in questione non è mai stato oggetto di contratto defi- nitivo di compravendita, ma solo di contratto preliminare sottoscritto, peral- tro, dal solo . CP_1
2.4. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, il preliminare del
15 giugno 2007 prevedeva un termine essenziale (30 giugno 2008) per la sti- pula del definitivo, mai rispettato dalle parti, con conseguente estinzione ex art. 1457 c.c. dell'obbligazione di trasferimento.
2.5. In tema di comunione legale, la giurisprudenza è pacifica nel rite- nere che non rientrano tra i beni comuni gli immobili per i quali non sia stato perfezionato il trasferimento del diritto di proprietà in costanza di matrimonio
(Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2021, n. 385; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2018,
n. 8232). Il diritto alla stipula del definitivo, in quanto credito personale sorto da un'obbligazione contrattuale, non è assimilabile a un bene suscettibile di caduta automatica in comunione.
2.6. Nemmeno può affermarsi che il pagamento di un mutuo da parte di entrambi i coniugi, per un immobile non acquistato, determini l'acquisizione pro-quota nella comunione: l'art. 177 c.c. richiede, infatti, che l'acquisto sia effettivo e perfezionato.
2.7. Infine, come osservato da Cass. civ., Sez. Unite, n. 15889/2022,
l'erronea qualificazione giuridica dell'interesse dedotto (comunione reale vs. credito da comunione de residuo) non impedisce al giudice di qualificare cor-
3 rettamente la domanda, ma nel caso di specie la pretesa non si fonda neppure su un diritto attuale esigibile.
2.8. Pertanto, l'esclusione dell'immobile dalla massa comune va con- fermata.
2. Sui beni mobili e le somme di denaro
3. Quanto ai beni mobili, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato in primo grado, non avrebbe potuto esercitare un'effettiva disponibilità sugli stessi, in quanto il convenuto le avrebbe impedito l'accesso ai luoghi in cui tali beni si trovavano.
3.1. Le risultanze istruttorie, tuttavia, smentiscono questa affermazio- ne.
3.2. I testi escussi in primo grado – i figli delle parti – hanno concor- demente dichiarato che l'odierna appellante ebbe ampia possibilità di accede- re alle abitazioni in caserma e in NO e prelevare quanto ritenesse opportu- no;
in particolare, non vi fu alcun impedimento da parte del , che an- CP_1 zi ne offrì piena disponibilità.
3.3. Il teste ha riferito che “la madre aveva libero ac- Testimone_1 cesso alla casa anche dopo la separazione”, mentre il teste ha Testimone_2 confermato che “la casa era a disposizione di entrambi”.
3.4. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la riparti- zione dei beni mobili in sede di scioglimento della comunione legale richiede la prova della loro esistenza al momento dello scioglimento e l'assenza di di- visione di fatto o accordi tra i coniugi (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2016, n.
3384). La Corte ha altresì affermato che “la mancata contestazione tempestiva dell'allegata divisione di fatto può equivalere ad acquiescenza tacita” (Cass. civ., sez. II, 21 luglio 2009, n. 17038).
4 3.5. Nel caso di specie, è emerso che l'attrice ha abbandonato volonta- riamente determinati beni o li ha lasciati nella disponibilità del convenuto da diversi anni, senza manifestare tempestive contestazioni né promuovere azioni di sorta.
3.6. La sua pretesa alla divisione si rivela quindi tardiva e infondata.
4. Quanto al conto corrente cointestato, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 1854 c.c. ciascun cointestatario è creditore e debitore solidale, salvo prova contraria circa la diversa appartenenza delle somme. Secondo Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2020, n. 12865, “in caso di conto cointestato,
l'appartenenza delle somme si presume paritaria, salvo dimostrazione della titolarità esclusiva per provenienza personale dei fondi”.
4.1. Nel caso in esame, l'appellante non ha offerto alcuna prova in or- dine all'origine personale delle somme o all'uso indebito delle stesse. Né ha dimostrato che i fondi fossero rimasti nella piena disponibilità del convenuto all'atto dello scioglimento della comunione. L'assunto secondo cui l'intero saldo iniziale di circa 10.000 euro sarebbe stato “sottratto” dall'appellato re- sta, pertanto, una mera allegazione, priva di riscontro.
4.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 192 c.c., il diritto alla restituzione alla comunione di somme impiegate per fini personali o alla restituzione di somme personali impiegate per fini comuni richiede prova rigorosa circa l'utilizzo e la causa. Tale prova non risulta assolta dall'odierna appellante.
3. Sulla domanda di rendiconto
5. Quanto alla domanda di rendiconto, la stessa presuppone – in caso di comunione – l'esistenza di un godimento esclusivo dei beni comuni da par- te di uno solo dei compartecipi, nonché la manifestazione dell'altro di non tol- lerarlo (Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2017, n. 3685). In assenza di contesta-
5 zione circa tale godimento e di elementi da cui desumerlo, la richiesta di ren- diconto risulta infondata.
5.1. Nel caso di specie, l'attrice ha formulato la richiesta di rendiconto in termini generici, senza alcuna specificazione di beni rimasti comuni né prova del godimento esclusivo da parte del convenuto. Né risulta dimostrata alcuna opposizione al presunto utilizzo da parte dell'altro comproprietario.
4. Sull'istruttoria richiesta
6. Deve sottolinearsi il carattere meramente esplorativo dell'istruttoria richiesta, e non effettuata in prime cure, che si dovrebbe sostanziare in un'indagine patrimoniale ad opera della Guardia di Finanza che ricostruisca tutti i passaggi relativi alla casa di NO nonché alla nuova casa del Per_1
[.
e de. conto corrente cointestato, che, fino al 2011, aveva un saldo attivo di
€ 10.101,60, con ordine di esibizione ex art. 210 cpc al convenuto e alla banca della documentazione relativa ai conti correnti e al mutuo chirografario eroga- togli dalla BCC, oltre ad unaCTU per la ricostruzione del patrimonio comune da dividere.
6 .1 Il Giudicante ha adeguatamente motivato perché non ha ammesso siffatte richieste istruttorie e l'appellante non censura il punto di motivazione in questione, che dava atto della inammissibilità delle istanze a fronte delle generiche ed imprecise allegazioni dell'attrice e tanto basti, non valendo qui ripetere che la casa di NO non era stata acquistata dal , che si era CP_1 notevolmente indebitato per l'acquisto della casa di TE contraendo un mu- tuo di ben 160.000,00, a riprova della circostanza che non disponeva di altre somme celate alla ex moglie.
4. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria
6 7. La domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c., volta alla condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, non può essere accolta.
7.1. Nel caso di specie, infatti, la richiesta non risulta sorretta da speci- fica allegazione né da puntuale dimostrazione di dolo o colpa grave nella pro- posizione dell'impugnazione. Come affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, “la condanna per lite temeraria presuppone la prova dell'elemento sog- gettivo della malafede o della colpa grave, che deve essere rigorosamente al- legata e dimostrata da chi vi abbia interesse” (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio
2013, n. 2818).
6.2. Nella fattispecie, l'appellante ha dedotto doglianze fondate su una propria, seppur infondata, interpretazione dei fatti e delle norme applicabili, senza che emerga un intento strumentale o dilatorio nel ricorso al grado di ap- pello.
6.3. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temera- ria.
6.4. La sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e con- forme alla legge sostanziale e processuale applicabile. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una diversa valutazione delle prove, che tutta- via non si rivela né fondata né idonea a determinare la riforma della decisione.
6.5. L'appello è quindi infondato e va rigettato.
6.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo con valori inferiori alla media in ragione della non comples- sità della decisione.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così decide:
• rigetta l'appello;
• conferma integralmente la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del gra- do di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ul- teriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 17/09/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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