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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 28.3.2025 da:
1) ), con l'avv. SASSAROLI DANIELE, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti,
2) ), con l'avv. BRACALENTE ANDREA, Parte_2 C.F._2 come da procura in atti,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Civitanova Marche (MC) in data
06/01/1977;
separati consensualmente con decreto omologazione n. cronol. 10224/2021 del 10/11/2021 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento RG n. 2248/2021;
Per_ dall'unione degli odierni ricorrenti sono nati tre figli ( e ), tutti maggiorenni Per_1 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.3.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 4.11.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 06/01/1977 e trascritto al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1977 del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 28.3.2025 da:
1) ), con l'avv. SASSAROLI DANIELE, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti,
2) ), con l'avv. BRACALENTE ANDREA, Parte_2 C.F._2 come da procura in atti,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Civitanova Marche (MC) in data
06/01/1977;
separati consensualmente con decreto omologazione n. cronol. 10224/2021 del 10/11/2021 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento RG n. 2248/2021;
Per_ dall'unione degli odierni ricorrenti sono nati tre figli ( e ), tutti maggiorenni Per_1 Per_3 ed economicamente autosufficienti.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.3.2025, indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 4.11.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1
in data 06/01/1977 e trascritto al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 1977 del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche alle condizioni concordate dalle parti come da ricorso introduttivo di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2