TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 23 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2054, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. RANALLI Parte_1 C.F._1
EA elettivamente domiciliato in Via Marcello MASTROIANNI 14 03100 FROSINONE
ITALIA ;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, ha dedotto di lavorare da oltre 40 Parte_1 anni come installatore di impianti elettrici, sia in abitazioni private che in grosse strutture ed ha sostenuto che lo svolgimento di tale attività lavorativa 5-6 giorni a settimana, per 8 ore al giorno, è sempre consistita, nel mantenere, per la quasi totalità della giornata lavorativa, le braccia alzate a collegare fili dipartenti dalle scatole elettriche;
ad installare quadri elettrici e canaline entro cui far passare i fili elettrici, collegare tubi zincati da filettare a mano. Sostiene pertanto il ricorrente che la
- Tendinopatia delle cuffie dei rotatori e la Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale, da cui è affetto siano da considerare quale malattia professionale, per le quali ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto il ricorrente ha convenuto l' innanzi al Tribunale di Frosinone in funzione di CP_1 giudice del lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate, nonché il danno biologico derivato da ciascuna di esse;
Procedere ad unificazione dei postumi e dichiarare il complessivo danno biologico permanente nella misura di giustizia. Comunque non inferiore al 6%; Dichiarare l' tenuto ad erogare le relative CP_1 prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia”.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una moderata sofferenza motoria del n. mediano destro con una valutazione di 4% (quattro) punti percentuali quale NO
Biologico per la M.P. “Sindrome del T. Carpale destro di grado moderato”. Per quanto attiene invece la denunciata “Tendinopatia delle cuffie dei rotatori”, va osservato che l'esame della documentazione medica del ricorrente, evidenziata già nelle note medico legali dell'08/10/2024 dell' individua CP_1 la sussistenza di una patologia autoimmune, su base disreattiva, quale l' artrite psoriasica.
Richiamando pertanto le argomentazioni del CTU emerge che tale patologia autoimmune, valutata anche alla luce dei referti di RMN delle spalle, in atti, pone l' accento sulle alterazioni di tipo infiammatorio, cronico, con fenomeni di usura delle parti molli, oltre che delle strutture ossee, che sono particolarmente tipiche di detta patologia, che interessa frequentemente, non solo la cute, ma le articolazioni, in particolare le grandi articolazioni, quali spalle e ginocchia. Tale patologia, per la quale il soggetto è in terapia specifica da vari anni, come risultante dalla documentazione in atti, provoca lesioni irreversibili delle strutture osteo-articolari interessate, in particolare lesioni
Entesitiche, che colpiscono le entesi, ossia i punti di attacco dei tendini. Si ritiene pertanto che nel caso del sig. sia prevalente la componente infiammatoria – disreattiva su base Parte_1 immunologica, piuttosto che la componente “artrosica” propriamente detta, che appare essere, nelle varie Risonanze prodotte, alquanto minimale e dunque compatibile con l' età del soggetto. Alla luce di tali argomentazioni il CTU ha ritenuto non sussistente la M.P. “Tendinopatia delle cuffie dei rotatori”. Tali argomentazioni, in assenza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non consentono di addivenire all'accoglimento della domanda di riconoscimento delle malattie professionali così come articolata in ricorso.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 23 ottobre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2054, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. RANALLI Parte_1 C.F._1
EA elettivamente domiciliato in Via Marcello MASTROIANNI 14 03100 FROSINONE
ITALIA ;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024, ha dedotto di lavorare da oltre 40 Parte_1 anni come installatore di impianti elettrici, sia in abitazioni private che in grosse strutture ed ha sostenuto che lo svolgimento di tale attività lavorativa 5-6 giorni a settimana, per 8 ore al giorno, è sempre consistita, nel mantenere, per la quasi totalità della giornata lavorativa, le braccia alzate a collegare fili dipartenti dalle scatole elettriche;
ad installare quadri elettrici e canaline entro cui far passare i fili elettrici, collegare tubi zincati da filettare a mano. Sostiene pertanto il ricorrente che la
- Tendinopatia delle cuffie dei rotatori e la Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale, da cui è affetto siano da considerare quale malattia professionale, per le quali ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto il ricorrente ha convenuto l' innanzi al Tribunale di Frosinone in funzione di CP_1 giudice del lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate, nonché il danno biologico derivato da ciascuna di esse;
Procedere ad unificazione dei postumi e dichiarare il complessivo danno biologico permanente nella misura di giustizia. Comunque non inferiore al 6%; Dichiarare l' tenuto ad erogare le relative CP_1 prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia”.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una moderata sofferenza motoria del n. mediano destro con una valutazione di 4% (quattro) punti percentuali quale NO
Biologico per la M.P. “Sindrome del T. Carpale destro di grado moderato”. Per quanto attiene invece la denunciata “Tendinopatia delle cuffie dei rotatori”, va osservato che l'esame della documentazione medica del ricorrente, evidenziata già nelle note medico legali dell'08/10/2024 dell' individua CP_1 la sussistenza di una patologia autoimmune, su base disreattiva, quale l' artrite psoriasica.
Richiamando pertanto le argomentazioni del CTU emerge che tale patologia autoimmune, valutata anche alla luce dei referti di RMN delle spalle, in atti, pone l' accento sulle alterazioni di tipo infiammatorio, cronico, con fenomeni di usura delle parti molli, oltre che delle strutture ossee, che sono particolarmente tipiche di detta patologia, che interessa frequentemente, non solo la cute, ma le articolazioni, in particolare le grandi articolazioni, quali spalle e ginocchia. Tale patologia, per la quale il soggetto è in terapia specifica da vari anni, come risultante dalla documentazione in atti, provoca lesioni irreversibili delle strutture osteo-articolari interessate, in particolare lesioni
Entesitiche, che colpiscono le entesi, ossia i punti di attacco dei tendini. Si ritiene pertanto che nel caso del sig. sia prevalente la componente infiammatoria – disreattiva su base Parte_1 immunologica, piuttosto che la componente “artrosica” propriamente detta, che appare essere, nelle varie Risonanze prodotte, alquanto minimale e dunque compatibile con l' età del soggetto. Alla luce di tali argomentazioni il CTU ha ritenuto non sussistente la M.P. “Tendinopatia delle cuffie dei rotatori”. Tali argomentazioni, in assenza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non consentono di addivenire all'accoglimento della domanda di riconoscimento delle malattie professionali così come articolata in ricorso.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno