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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7855/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7855
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1629/2019 (R.G. 5058/2019)
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli al Vico Vetriera n. 12, in persona dell'amministratore p.t. e socio accoman-
datario sig. , nato a [...] [...] (C.F. Parte_1 _1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni C.F._1
Palomba (C.F. ) – PEC ed C.F._2 Email_1
elett.te dom.ta presso il suo studio in , in Via Marziale n. 9, _1
1 -opponente-
E
(C.F. ), con sede in Sorrento (NA) al Corso Italia Controparte_1 P.IVA_2
n. 159, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3
rapp.ta e difesa dall' avv. Gaetano Milano (C.F. ) – PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
in Via Degli Aranci n. 51, _1
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per D.I. n. 1629/2019 di Questo Tribunale, ingiun- Controparte_1
geva a il pagamento della somma Parte_1
di € 7.271,00 (€ settemiladuecentosettantuno/00), oltre gli interessi legali, spese e competenze del procedimento liquidate in complessivi € 685,50 oltre spese generali pari al 15%, iva e cpa.
La domanda monitoria era relativa al mancato pagamento da parte della
[...]
di alcune rate dovute all'istante in virtù della scrittura privata del 10 Parte_1
aprile 2014 con la quale le parti definivano, in via transattiva, un contenzioso civile relativo alla gestione dello stabilimento balneare “La Solara” di Sorrento.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
impugnazione avverso il già menzionato decreto ingiuntivo assumendo di essere a sua volta creditrice nei confronti della della somma di €. 13.003,24 CP_1
eccependo, in parte, la compensazione con il credito ingiunto e spiegando domanda
2 riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute dall'opposta in virtù degli abusi edilizi commessi, da quest'ultima, nella gestione dello stabilimento balneare.
Si costituiva regolarmente eccependo l'inammissibilità e l'infonda- CP_1
tezza dell'avversa opposizione, contestando l'an dei crediti opposti in compensa-
zione ed in riconvenzionale, comunque non liquidi e non certi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione;
concessi poi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le rispettive me-
morie istruttorie, veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, nonché la prova testimoniale articolata dalle parti.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 09.12.2022 in trattazione scritta e trattenuto in de-
cisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito con esito ne-
gativo (cfr. produzione telematica opposta del 20.10.2020).
Nel merito
Ai fini della decisione è opportuno ricostruire brevemente, sulla scorta degli atti e delle deduzioni delle parti, i fatti di causa.
La vicenda trae origine dalle obbligazioni assunte nell'accordo transattivo, del 10
aprile 2014, con il quale le parti definivano un contenzioso tra esse pendente per la gestione del lido “La Solara” in , in concessione demaniale alla _1 _1
e gestito, nell'anno 2011, da .
[...] CP_1
3 L'opposta rivendica il mancato pagamento da parte della di alcune Parte_1
rate di prezzo per la vendita dei beni e delle attrezzature indicate nell'accordo transattivo.
L'opponente ritiene, di contro, che alcun pagamento sia dovuto perché la relativa obbligazione sarebbe estinta, invocando in proposito l'applicazione degli artt. 5 e 6
dell'accordo transattivo, con le quali le parti hanno convenuto: “5) Costituiscono
responsabilità a carico della qualsivoglia imputazione, civile, penale, CP_1
tributaria o amministrativa relativa ai lavori svolti per l'esercizio della gestione
dello stabilimento “La Solara” con manleva della 6) In Parte_1
ipotesi di pagamenti effettuati dalla per conto della Parte_1 CP_1
per le causali di cui ai punti 4) e 5) della presente transazione, gli importi
[...]
saranno compensati con l'eventuale maggiore avere residuo di cui al punto 2)”.
Non è contestato tra le parti che agli inizi dell'anno 2011 si raggiunse un accordo verbale per fitto di ramo di azienda già della , avente ad oggetto lo Parte_1
svolgimento dell'attività di stabilimento balneare e bar denominato “La Solara” in
. _1
CP_ L'area dell'attività commerciale era stata consegnata alla , in seguito a CP_1
tale accordo verbale, al fine consentire alla cessionaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a sua cura e spese, necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale di lido e bar. L'accordo di cessione di ramo di azienda non veniva, però, formalizzato tra le parti in quanto, da quel che emerge dagli atti di causa (in particolare dal ricorso per sequestro conservativo giudiziario dell'azienda promosso nel 2013 dalla , la di CP_1 _1 _1
subordinava la formalizzazione al rilascio delle autorizzazioni amministrative ed
4 ambientali per le opere intanto eseguite dalla per lo scarico e lo CP_1
smaltimento delle acque reflue.
Approssimandosi, tuttavia, l'inizio della stagione balneare le parti concordavano che per l'anno 2011 la gestione del lido fosse comunque affidata all'opposta. Da
quel che emerge dall'atto giudiziario di sequestro, promosso dalla nel CP_1
2013 (poi oggetto di transazione con la scrittura del 2014), la citata società eseguiva a sua cura e spese le lavorazioni ordinarie e straordinarie riguardanti sia l'installazione di vasche per la raccolta di liquami, sia lavori edili ed ai cabinati.
Tanto è evincibile dal documento n. 4 prodotto nel giudizio di sequestro giudiziario che riporta singolarmente le voci di spesa, tra l'altro, anche per materiali edili, posa in opera di pavimentazione (cfr. produzione opponente del 4 maggio 2021 all. doc.
4 del ricorso per sequestro giudiziario di ). CP_1
Con decreto penale di condanna – non prodotto in atti (ma presumibilmente del
2011 in considerazione del numero di R.G.N.R. n. 6405/2011 rinvenibile dalla sentenza n. 310/2016 della sezione penale di Questo Tribunale, prodotta in atti dall'opponente, emessa in seguito all'opposizione promossa dal l.r. Pt_2 _1
), Questo Tribunale condannava il legale rappresentante della società
[...]
opponente per aver installato vasche di raccolta dei liquami e le relative tubature interrate su area di notevole interesse pubblico ed in assenza del parere della
Soprintendenza.
Con la citata sentenza n. 310/2016, emessa in seguito al giudizio di opposizione, il legale rappresentante della veniva assolto, con formula dubitativa, Parte_1
in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emersa la sua estraneità nella esecuzione delle opere oggetto di reato.
5 Successivamente all'accordo del 2014 il legale rappresentante della _1
, poi, era costretto a difendersi in altro procedimento di sequestro penale,
[...]
disposto a seguito di sopralluogo del 22.06.2016 da parte dell'ufficio tecnico antiabusivismo del , per abusi riscontrati nell'area oggetto di Controparte_3
causa, nonché nel conseguente procedimento amministrativo di ordine di ripristino
(n. 78/2916) a seguito del quale eseguiva a sue spese anche lavorazioni per la rimessione in pristino e l'eliminazione degli abusi contestati.
La difesa dell'opponente ritiene che tutte le opere abusive oggetto dei procedimenti penali ed amministrativi siano state eseguite da . Pertanto, sulla scorta CP_1
di quanto convenuto tra le parti negli artt. 5 e 6 dell'accordo transattivo, l'opposta sarebbe debitrice delle seguenti somme:
- €. 4.090,00 per compensi professionali richiesti dall'avvocato, per la difesa nel primo procedimento di opposizione al decreto penale di condanna (R.G.N.R. n.
6405/2011), nel quale il legale rappresentante della era stato Parte_1
imputato per aver abusivamente installato 2 vasche IMHOFF in PVC per la raccolta delle acque, come accertato in data 22.06.2011. Detto procedimento si concludeva con sentenza di assoluzione del legale rappresentante per non aver commesso il fatto;
- €. 1.722,24, sempre a titolo di compensi professionale richiesti dal legale, in relazione all'altro procedimento penale (R.G.N.R. 5097/2016) relativo al sequestro del 2016, sequestro non convalidato come da ordinanza del G.I.P. emessa in data
01/07/2016 in quanto “allo stato degli atti, non è possibile dedurre alcunché in
merito al tempo di ultimazione delle opere;
tenuto altresì conto che esse sono state
realizzate, per quanto può arguirsi dalla relazione dell'UTC, tra il marzo del 2000
(allorquando veniva rilasciata autorizzazione edilizia 27 del 13/3/2000 con cui si
6 autorizzava la ricostruzione del lido distrutto dalle mareggiate) ed il 2011(pratica
edilizia 25/2011 del 27/1/2011 con successiva variante del 22/4/2011); di contro,
non si ha prova nemmeno indiziaria della comparazione dello stato dei luoghi tra
il 2011 e il sopralluogo del 25/6/2013 che consentirebbe di far apprezzare che
alcune delle opere contestate siano state realizzate nel 2013”;
- di tutti i costi necessari per la demolizione degli abusi (di cui al verbale di sequestro penale suddetto), per legittimare urbanisticamente e paesaggisticamente lo stabilimento (come da fatture prodotte in atti).
La ritiene, di contro, che nessuna di queste somme sia dovuta CP_1
all'opponente poiché gli assunti crediti di cui alle parcelle del difensore non sarebbero ad essa imputabili e comunque non risultano pagate dalla _1
. Contesta inoltre l'an del controcredito, in particolare per le somme
[...]
vantate per il rispristino dello stato dei luoghi, in quanto non imputabili alla CP_1
giacché dai provvedimenti pronunciati in sede penale non emergerebbe in
[...]
alcun modo che le opere abusive fossero state eseguite dall'opposta.
Tanto succintamente premesso in fatto, deve anzitutto esaminarsi la fondatezza della domanda in monitorio.
Sulla domanda di pagamento dell'opposta
L'opposizione al decreto ingiuntivo si sostanzia nella successiva fase di cognizione,
in virtù della quale l'opposta conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che, sotto tale aspetto, vadano in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza anche la mera richiesta dell'opposta, al rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, impone al giudice di valutare nel merito la
7 fondatezza della domanda nell'an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore – per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso – sia dell'opponente per contestarla. A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero,
con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre Cass.
n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Nel caso in esame, l'opposta ha chiesto l'integrale conferma del decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione.
Si osserva, inoltre, che non vi è contestazione tra le parti che la parte del prezzo ingiunto, dovuto alla sulla scorta della transazione del 2014, non sia CP_1
stato in effetti versato. La domanda di pagamento dell'opposta è, pertanto, fondata.
Le contestazioni dell'opponente attengono, vieppiù, a dimostrare la non debenza delle somme poiché il credito sarebbe estinto per compensazione, mentre la difesa della contesta l'esistenza del controcredito sia nell' an che nel CP_1
quantum.
8 Pertanto, Questo Tribunale, al fine di verificare le contrapposte pretese, non può
limitarsi alla mera conferma del decreto ingiuntivo, opposto, ma è chiamato a decidere la controversia nel merito in relazione alle relative posizioni creditorie.
Sull'eccezione di compensazione
Deve premettersi che l'eccezione di compensazione si atteggia quale modo di estin-
zione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ed è sostanzialmente discipli-
nata dagli articoli del codice civile che seguono, alla luce dei quali va esaminata.
L'art. 1241 - Estinzione per compensazione - dispone: “Quando due persone sono
obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispon-
denti, secondo le norme degli articoli che seguono”.
Il successivo art. 1242, comma 1, prevede che: “La compensazione estingue i due
debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio”.
Secondo l'art. 1243 la compensazione può essere legale e giudiziale.
La prima si verifica “solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di da-
naro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente
liquidi ed esigibili”.
La seconda si verifica nel caso in cui: “Se il debito opposto in compensazione non
è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compen-
sazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la
condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensa-
zione”.
In merito alla contestazione dei crediti eccepiti in compensazione, è intervenuta la
Corte di Cassazione SS. UU. con la pronuncia n. 23225/2016, ribadendo che per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al
9 titolo mentre l'ulteriore requisito della certezza attiene invece all'esistenza del cre-
dito e, quindi, all'esistenza dell'obbligazione ed al titolo costitutivo del credito.
Sulla scorta di tali principi la Corte osserva, in relazione alle contestazioni mosse all'eccezione di compensazione: “Perciò la contestazione del titolo non è in sé con-
testazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se
questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del
creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione-estinzione
satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia
certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcre-
dito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha
affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando
esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esi-
stenza”. In altri termini il credito da eccepire in compensazione deve essere certus
nell'an, nel quid e nel quantum debeatur. “Perciò accanto ad una nozione di liqui-
dità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità”
processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non
pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o
potrebbe contestarlo (credito litigioso)”.
In caso di credito contestato o litigioso non può, quindi, trovare applicazione l'ul-
teriore locuzione di cui all'art. 1243 c.c., comma 2: “Se il debito opposto in com-
pensazione... è di facile e pronta liquidazione...” poiché la prevalente giurispru-
denza di legittimità ha ritenuto che l'“accertamento” vada operato se di facile de-
terminazione “ossia in tempo processuale breve, e facile, metodicamente semplice
(es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito”.
10 Nel caso in esame il creditore in monitorio, come detto, ha contestato l'an delle somme eccepite in controcredito, in relazione sia al contenuto delle clausole 5 e 6
del contratto di transazione, che all'imputabilità del credito “risarcitorio”, che si assume vantato dall'opponente, nei suoi confronti per i procedimenti penali ed am-
ministrativi, poiché non vi è prova che le opere eseguite in dispregio dei regolamenti ambientali- edilizi, fossero riferibili alla . CP_1
A tanto si aggiunga che le clausole contrattuali invocate dalla parte opponente in-
dicano in termini meramente astratti le obbligazioni a carico della e CP_1
necessitano di un accertamento di merito riguardo all'oggetto dell'obbligazione, al conseguente inadempimento ed infine alla sua quantificazione. Il che esclude che possa trattarsi di credito certo e liquido nel senso voluto dall'opponente.
L'eccezione di compensazione va, pertanto, rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente
La stessa è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Fermo quanto sopra esposto in relazione all'infondatezza dell'eccezione di com-
pensazione, la domanda dell'opponente va comunque valutata quale pretesa a titolo risarcitorio in ragione delle clausole 5 e 6 della scrittura transattiva sopra richia-
mata.
Riguardo le domande di pagamento per le spese legali, che si assumono sostenute nei relativi procedimenti sopra citati, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa dal momento che l'opponente non ha prodotto in atti le fatture del suo legale limitan-
dosi a produrre delle mere parcelle (tra l'altro contestate da parte convenuta).
Riguardo la pretesa, da individuarsi ancora in termini risarcitori, relativa ai costi sostenuti per l'eliminazione degli abusi riscontrati sulle aree oggetto di causa per
11 esercizio dell'attività di lido balneare e bar, deve ancora rilevarsi l'assenza di prova sul punto in relazione sia all'individuazione delle opere oggetto di abuso, sia in relazione all'esecuzione delle stesse da parte della . Orbene, né dall'in- CP_1
terrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è possibile evincere quali e quante lavorazioni siano state ese-
CP_ guite nell'anno 2011 dalla . CP_1
Ed invero, mentre può ritenersi che per quanto riguarda le vasche di raccolta delle acque l'installazione delle stesse possa essere imputata alla , di contro CP_1
e da quanto emerge dalla documentazione prodotta da parte opponente, il succes-
sivo accertamento dell'UTC del 22/06/2016 (depositato in atti il 23/12/2019) non ha contestato tali opere, ma ha avuto ad oggetto altri abusi. Dal confronto del suc-
citato verbale con la nota di fine lavori prot. n. 59107 del 19/12/2016, a firma del legale rappresentante della , (prodotta in atti Parte_1 Parte_1
dall'opponente), emerge infatti che si è proceduto alla demolizione di ampliamenti volumetrici e di superficie, oggetto della contestazione del verbale suddetto, realiz-
zati all'interno ed all'esterno della concessione demaniale marittima.
Deve rilevarsi, però, che dal documento in esame si evince che: “per quanto con-
cerne le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate con titoli ur-
banistici all'interno del volume stabilmente infisso al suolo, queste saranno oggetto
di separata pratica demaniale ai sensi dell'art. 24 del Codice della navigazione”.
Orbene, i titoli urbanistici, ai quali la citata comunicazione fa riferimento, sono pre-
sumibilmente relativi a quelli riportati a pagina 4 dell'accertamento UTC, ovvero alla pratica edilizia n. 25/2011 prot. 3284 del 27/01/2011 e la successiva variante prot. 14534 del 20/04/2011 (entrambe non prodotte). Sebbene, per quanto sopra detto, le opere di cui alla pratica edilizia del 2011 e successiva variante possano
12 CP_ presumibilmente ritenersi eseguite dalla (che nell'arco temporale suc- CP_1
citato ha curato a sue spese ed eseguito degli interventi), dal confronto con la nota del 19/12/2016 non è possibile stabilire se le stesse siano individuabili con quelle oggetto del verbale di sequestro del giugno 2016. Deve inoltre osservarsi che nean-
che dalla documentazione depositata dall'opponente (fattura n. 57/2017; fattura n.
45/2017; fattura n. 29/2027; verbale di accertamento ripristino del 18/05/2027) è
dato evincere se gli interventi di ripristino si riferissero a quelli presumibilmente eseguiti dalla che, d'altra parte, ha gestito l'attività commerciale in un CP_1
arco temporale limitato all'anno 2011.
La domanda riconvenzionale, pertanto, è sfornita di prova e va rigettata. Spettava
alla società opponente provare in maniera puntuale quante e quali opere per le quali si è proceduto al ripristino fossero imputabili temporalmente agli interventi effet-
tuati dalla nell'anno 2011 e, dalle stesse fatture in atti prodotte dall'op- CP_1
ponente, tale prova non è possibile evincere.
Conclusivamente, l'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del D.I. n.
1629/2019 (R.G. 5058/2019), che diviene esecutivo.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione promossa da in Parte_1
quanto infondata e non provata;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1629/2019 (R.G. 5058/2019),
13 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi €. 2.600,00 di cui
€. 2.500,00 per competenze ed €. 100,00 per spese oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. da attribuirsi in favore dell'avv. Gaetano Milano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.03.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7855
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1629/2019 (R.G. 5058/2019)
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli al Vico Vetriera n. 12, in persona dell'amministratore p.t. e socio accoman-
datario sig. , nato a [...] [...] (C.F. Parte_1 _1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni C.F._1
Palomba (C.F. ) – PEC ed C.F._2 Email_1
elett.te dom.ta presso il suo studio in , in Via Marziale n. 9, _1
1 -opponente-
E
(C.F. ), con sede in Sorrento (NA) al Corso Italia Controparte_1 P.IVA_2
n. 159, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._3
rapp.ta e difesa dall' avv. Gaetano Milano (C.F. ) – PEC C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
in Via Degli Aranci n. 51, _1
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per D.I. n. 1629/2019 di Questo Tribunale, ingiun- Controparte_1
geva a il pagamento della somma Parte_1
di € 7.271,00 (€ settemiladuecentosettantuno/00), oltre gli interessi legali, spese e competenze del procedimento liquidate in complessivi € 685,50 oltre spese generali pari al 15%, iva e cpa.
La domanda monitoria era relativa al mancato pagamento da parte della
[...]
di alcune rate dovute all'istante in virtù della scrittura privata del 10 Parte_1
aprile 2014 con la quale le parti definivano, in via transattiva, un contenzioso civile relativo alla gestione dello stabilimento balneare “La Solara” di Sorrento.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
impugnazione avverso il già menzionato decreto ingiuntivo assumendo di essere a sua volta creditrice nei confronti della della somma di €. 13.003,24 CP_1
eccependo, in parte, la compensazione con il credito ingiunto e spiegando domanda
2 riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute dall'opposta in virtù degli abusi edilizi commessi, da quest'ultima, nella gestione dello stabilimento balneare.
Si costituiva regolarmente eccependo l'inammissibilità e l'infonda- CP_1
tezza dell'avversa opposizione, contestando l'an dei crediti opposti in compensa-
zione ed in riconvenzionale, comunque non liquidi e non certi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio di mediazione;
concessi poi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le rispettive me-
morie istruttorie, veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, nonché la prova testimoniale articolata dalle parti.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 09.12.2022 in trattazione scritta e trattenuto in de-
cisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito con esito ne-
gativo (cfr. produzione telematica opposta del 20.10.2020).
Nel merito
Ai fini della decisione è opportuno ricostruire brevemente, sulla scorta degli atti e delle deduzioni delle parti, i fatti di causa.
La vicenda trae origine dalle obbligazioni assunte nell'accordo transattivo, del 10
aprile 2014, con il quale le parti definivano un contenzioso tra esse pendente per la gestione del lido “La Solara” in , in concessione demaniale alla _1 _1
e gestito, nell'anno 2011, da .
[...] CP_1
3 L'opposta rivendica il mancato pagamento da parte della di alcune Parte_1
rate di prezzo per la vendita dei beni e delle attrezzature indicate nell'accordo transattivo.
L'opponente ritiene, di contro, che alcun pagamento sia dovuto perché la relativa obbligazione sarebbe estinta, invocando in proposito l'applicazione degli artt. 5 e 6
dell'accordo transattivo, con le quali le parti hanno convenuto: “5) Costituiscono
responsabilità a carico della qualsivoglia imputazione, civile, penale, CP_1
tributaria o amministrativa relativa ai lavori svolti per l'esercizio della gestione
dello stabilimento “La Solara” con manleva della 6) In Parte_1
ipotesi di pagamenti effettuati dalla per conto della Parte_1 CP_1
per le causali di cui ai punti 4) e 5) della presente transazione, gli importi
[...]
saranno compensati con l'eventuale maggiore avere residuo di cui al punto 2)”.
Non è contestato tra le parti che agli inizi dell'anno 2011 si raggiunse un accordo verbale per fitto di ramo di azienda già della , avente ad oggetto lo Parte_1
svolgimento dell'attività di stabilimento balneare e bar denominato “La Solara” in
. _1
CP_ L'area dell'attività commerciale era stata consegnata alla , in seguito a CP_1
tale accordo verbale, al fine consentire alla cessionaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a sua cura e spese, necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale di lido e bar. L'accordo di cessione di ramo di azienda non veniva, però, formalizzato tra le parti in quanto, da quel che emerge dagli atti di causa (in particolare dal ricorso per sequestro conservativo giudiziario dell'azienda promosso nel 2013 dalla , la di CP_1 _1 _1
subordinava la formalizzazione al rilascio delle autorizzazioni amministrative ed
4 ambientali per le opere intanto eseguite dalla per lo scarico e lo CP_1
smaltimento delle acque reflue.
Approssimandosi, tuttavia, l'inizio della stagione balneare le parti concordavano che per l'anno 2011 la gestione del lido fosse comunque affidata all'opposta. Da
quel che emerge dall'atto giudiziario di sequestro, promosso dalla nel CP_1
2013 (poi oggetto di transazione con la scrittura del 2014), la citata società eseguiva a sua cura e spese le lavorazioni ordinarie e straordinarie riguardanti sia l'installazione di vasche per la raccolta di liquami, sia lavori edili ed ai cabinati.
Tanto è evincibile dal documento n. 4 prodotto nel giudizio di sequestro giudiziario che riporta singolarmente le voci di spesa, tra l'altro, anche per materiali edili, posa in opera di pavimentazione (cfr. produzione opponente del 4 maggio 2021 all. doc.
4 del ricorso per sequestro giudiziario di ). CP_1
Con decreto penale di condanna – non prodotto in atti (ma presumibilmente del
2011 in considerazione del numero di R.G.N.R. n. 6405/2011 rinvenibile dalla sentenza n. 310/2016 della sezione penale di Questo Tribunale, prodotta in atti dall'opponente, emessa in seguito all'opposizione promossa dal l.r. Pt_2 _1
), Questo Tribunale condannava il legale rappresentante della società
[...]
opponente per aver installato vasche di raccolta dei liquami e le relative tubature interrate su area di notevole interesse pubblico ed in assenza del parere della
Soprintendenza.
Con la citata sentenza n. 310/2016, emessa in seguito al giudizio di opposizione, il legale rappresentante della veniva assolto, con formula dubitativa, Parte_1
in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emersa la sua estraneità nella esecuzione delle opere oggetto di reato.
5 Successivamente all'accordo del 2014 il legale rappresentante della _1
, poi, era costretto a difendersi in altro procedimento di sequestro penale,
[...]
disposto a seguito di sopralluogo del 22.06.2016 da parte dell'ufficio tecnico antiabusivismo del , per abusi riscontrati nell'area oggetto di Controparte_3
causa, nonché nel conseguente procedimento amministrativo di ordine di ripristino
(n. 78/2916) a seguito del quale eseguiva a sue spese anche lavorazioni per la rimessione in pristino e l'eliminazione degli abusi contestati.
La difesa dell'opponente ritiene che tutte le opere abusive oggetto dei procedimenti penali ed amministrativi siano state eseguite da . Pertanto, sulla scorta CP_1
di quanto convenuto tra le parti negli artt. 5 e 6 dell'accordo transattivo, l'opposta sarebbe debitrice delle seguenti somme:
- €. 4.090,00 per compensi professionali richiesti dall'avvocato, per la difesa nel primo procedimento di opposizione al decreto penale di condanna (R.G.N.R. n.
6405/2011), nel quale il legale rappresentante della era stato Parte_1
imputato per aver abusivamente installato 2 vasche IMHOFF in PVC per la raccolta delle acque, come accertato in data 22.06.2011. Detto procedimento si concludeva con sentenza di assoluzione del legale rappresentante per non aver commesso il fatto;
- €. 1.722,24, sempre a titolo di compensi professionale richiesti dal legale, in relazione all'altro procedimento penale (R.G.N.R. 5097/2016) relativo al sequestro del 2016, sequestro non convalidato come da ordinanza del G.I.P. emessa in data
01/07/2016 in quanto “allo stato degli atti, non è possibile dedurre alcunché in
merito al tempo di ultimazione delle opere;
tenuto altresì conto che esse sono state
realizzate, per quanto può arguirsi dalla relazione dell'UTC, tra il marzo del 2000
(allorquando veniva rilasciata autorizzazione edilizia 27 del 13/3/2000 con cui si
6 autorizzava la ricostruzione del lido distrutto dalle mareggiate) ed il 2011(pratica
edilizia 25/2011 del 27/1/2011 con successiva variante del 22/4/2011); di contro,
non si ha prova nemmeno indiziaria della comparazione dello stato dei luoghi tra
il 2011 e il sopralluogo del 25/6/2013 che consentirebbe di far apprezzare che
alcune delle opere contestate siano state realizzate nel 2013”;
- di tutti i costi necessari per la demolizione degli abusi (di cui al verbale di sequestro penale suddetto), per legittimare urbanisticamente e paesaggisticamente lo stabilimento (come da fatture prodotte in atti).
La ritiene, di contro, che nessuna di queste somme sia dovuta CP_1
all'opponente poiché gli assunti crediti di cui alle parcelle del difensore non sarebbero ad essa imputabili e comunque non risultano pagate dalla _1
. Contesta inoltre l'an del controcredito, in particolare per le somme
[...]
vantate per il rispristino dello stato dei luoghi, in quanto non imputabili alla CP_1
giacché dai provvedimenti pronunciati in sede penale non emergerebbe in
[...]
alcun modo che le opere abusive fossero state eseguite dall'opposta.
Tanto succintamente premesso in fatto, deve anzitutto esaminarsi la fondatezza della domanda in monitorio.
Sulla domanda di pagamento dell'opposta
L'opposizione al decreto ingiuntivo si sostanzia nella successiva fase di cognizione,
in virtù della quale l'opposta conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che, sotto tale aspetto, vadano in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza anche la mera richiesta dell'opposta, al rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, impone al giudice di valutare nel merito la
7 fondatezza della domanda nell'an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore – per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso – sia dell'opponente per contestarla. A tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero,
con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre Cass.
n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
Nel caso in esame, l'opposta ha chiesto l'integrale conferma del decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione.
Si osserva, inoltre, che non vi è contestazione tra le parti che la parte del prezzo ingiunto, dovuto alla sulla scorta della transazione del 2014, non sia CP_1
stato in effetti versato. La domanda di pagamento dell'opposta è, pertanto, fondata.
Le contestazioni dell'opponente attengono, vieppiù, a dimostrare la non debenza delle somme poiché il credito sarebbe estinto per compensazione, mentre la difesa della contesta l'esistenza del controcredito sia nell' an che nel CP_1
quantum.
8 Pertanto, Questo Tribunale, al fine di verificare le contrapposte pretese, non può
limitarsi alla mera conferma del decreto ingiuntivo, opposto, ma è chiamato a decidere la controversia nel merito in relazione alle relative posizioni creditorie.
Sull'eccezione di compensazione
Deve premettersi che l'eccezione di compensazione si atteggia quale modo di estin-
zione dell'obbligazione diverso dall'adempimento ed è sostanzialmente discipli-
nata dagli articoli del codice civile che seguono, alla luce dei quali va esaminata.
L'art. 1241 - Estinzione per compensazione - dispone: “Quando due persone sono
obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispon-
denti, secondo le norme degli articoli che seguono”.
Il successivo art. 1242, comma 1, prevede che: “La compensazione estingue i due
debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio”.
Secondo l'art. 1243 la compensazione può essere legale e giudiziale.
La prima si verifica “solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di da-
naro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente
liquidi ed esigibili”.
La seconda si verifica nel caso in cui: “Se il debito opposto in compensazione non
è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compen-
sazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la
condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensa-
zione”.
In merito alla contestazione dei crediti eccepiti in compensazione, è intervenuta la
Corte di Cassazione SS. UU. con la pronuncia n. 23225/2016, ribadendo che per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al
9 titolo mentre l'ulteriore requisito della certezza attiene invece all'esistenza del cre-
dito e, quindi, all'esistenza dell'obbligazione ed al titolo costitutivo del credito.
Sulla scorta di tali principi la Corte osserva, in relazione alle contestazioni mosse all'eccezione di compensazione: “Perciò la contestazione del titolo non è in sé con-
testazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se
questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del
creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione-estinzione
satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia
certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcre-
dito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha
affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando
esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esi-
stenza”. In altri termini il credito da eccepire in compensazione deve essere certus
nell'an, nel quid e nel quantum debeatur. “Perciò accanto ad una nozione di liqui-
dità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità”
processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non
pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o
potrebbe contestarlo (credito litigioso)”.
In caso di credito contestato o litigioso non può, quindi, trovare applicazione l'ul-
teriore locuzione di cui all'art. 1243 c.c., comma 2: “Se il debito opposto in com-
pensazione... è di facile e pronta liquidazione...” poiché la prevalente giurispru-
denza di legittimità ha ritenuto che l'“accertamento” vada operato se di facile de-
terminazione “ossia in tempo processuale breve, e facile, metodicamente semplice
(es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito”.
10 Nel caso in esame il creditore in monitorio, come detto, ha contestato l'an delle somme eccepite in controcredito, in relazione sia al contenuto delle clausole 5 e 6
del contratto di transazione, che all'imputabilità del credito “risarcitorio”, che si assume vantato dall'opponente, nei suoi confronti per i procedimenti penali ed am-
ministrativi, poiché non vi è prova che le opere eseguite in dispregio dei regolamenti ambientali- edilizi, fossero riferibili alla . CP_1
A tanto si aggiunga che le clausole contrattuali invocate dalla parte opponente in-
dicano in termini meramente astratti le obbligazioni a carico della e CP_1
necessitano di un accertamento di merito riguardo all'oggetto dell'obbligazione, al conseguente inadempimento ed infine alla sua quantificazione. Il che esclude che possa trattarsi di credito certo e liquido nel senso voluto dall'opponente.
L'eccezione di compensazione va, pertanto, rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale dell'opponente
La stessa è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Fermo quanto sopra esposto in relazione all'infondatezza dell'eccezione di com-
pensazione, la domanda dell'opponente va comunque valutata quale pretesa a titolo risarcitorio in ragione delle clausole 5 e 6 della scrittura transattiva sopra richia-
mata.
Riguardo le domande di pagamento per le spese legali, che si assumono sostenute nei relativi procedimenti sopra citati, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa dal momento che l'opponente non ha prodotto in atti le fatture del suo legale limitan-
dosi a produrre delle mere parcelle (tra l'altro contestate da parte convenuta).
Riguardo la pretesa, da individuarsi ancora in termini risarcitori, relativa ai costi sostenuti per l'eliminazione degli abusi riscontrati sulle aree oggetto di causa per
11 esercizio dell'attività di lido balneare e bar, deve ancora rilevarsi l'assenza di prova sul punto in relazione sia all'individuazione delle opere oggetto di abuso, sia in relazione all'esecuzione delle stesse da parte della . Orbene, né dall'in- CP_1
terrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è possibile evincere quali e quante lavorazioni siano state ese-
CP_ guite nell'anno 2011 dalla . CP_1
Ed invero, mentre può ritenersi che per quanto riguarda le vasche di raccolta delle acque l'installazione delle stesse possa essere imputata alla , di contro CP_1
e da quanto emerge dalla documentazione prodotta da parte opponente, il succes-
sivo accertamento dell'UTC del 22/06/2016 (depositato in atti il 23/12/2019) non ha contestato tali opere, ma ha avuto ad oggetto altri abusi. Dal confronto del suc-
citato verbale con la nota di fine lavori prot. n. 59107 del 19/12/2016, a firma del legale rappresentante della , (prodotta in atti Parte_1 Parte_1
dall'opponente), emerge infatti che si è proceduto alla demolizione di ampliamenti volumetrici e di superficie, oggetto della contestazione del verbale suddetto, realiz-
zati all'interno ed all'esterno della concessione demaniale marittima.
Deve rilevarsi, però, che dal documento in esame si evince che: “per quanto con-
cerne le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate con titoli ur-
banistici all'interno del volume stabilmente infisso al suolo, queste saranno oggetto
di separata pratica demaniale ai sensi dell'art. 24 del Codice della navigazione”.
Orbene, i titoli urbanistici, ai quali la citata comunicazione fa riferimento, sono pre-
sumibilmente relativi a quelli riportati a pagina 4 dell'accertamento UTC, ovvero alla pratica edilizia n. 25/2011 prot. 3284 del 27/01/2011 e la successiva variante prot. 14534 del 20/04/2011 (entrambe non prodotte). Sebbene, per quanto sopra detto, le opere di cui alla pratica edilizia del 2011 e successiva variante possano
12 CP_ presumibilmente ritenersi eseguite dalla (che nell'arco temporale suc- CP_1
citato ha curato a sue spese ed eseguito degli interventi), dal confronto con la nota del 19/12/2016 non è possibile stabilire se le stesse siano individuabili con quelle oggetto del verbale di sequestro del giugno 2016. Deve inoltre osservarsi che nean-
che dalla documentazione depositata dall'opponente (fattura n. 57/2017; fattura n.
45/2017; fattura n. 29/2027; verbale di accertamento ripristino del 18/05/2027) è
dato evincere se gli interventi di ripristino si riferissero a quelli presumibilmente eseguiti dalla che, d'altra parte, ha gestito l'attività commerciale in un CP_1
arco temporale limitato all'anno 2011.
La domanda riconvenzionale, pertanto, è sfornita di prova e va rigettata. Spettava
alla società opponente provare in maniera puntuale quante e quali opere per le quali si è proceduto al ripristino fossero imputabili temporalmente agli interventi effet-
tuati dalla nell'anno 2011 e, dalle stesse fatture in atti prodotte dall'op- CP_1
ponente, tale prova non è possibile evincere.
Conclusivamente, l'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del D.I. n.
1629/2019 (R.G. 5058/2019), che diviene esecutivo.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione promossa da in Parte_1
quanto infondata e non provata;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1629/2019 (R.G. 5058/2019),
13 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. Controparte_1
delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi €. 2.600,00 di cui
€. 2.500,00 per competenze ed €. 100,00 per spese oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. da attribuirsi in favore dell'avv. Gaetano Milano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19.03.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14