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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11915/2022 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. F. L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in
CP_ giudizio l' per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile e titolare di pensione cat. IO/150559513, diritto invocato con domanda amministrativa del 7/4/2022, respinta in data 3/5/2022 per insussistenza del requisito sanitario.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo, anch'esso disatteso con nota del
22/10/2022; ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' resistente, chiedeva CP_2
il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile, sulla pensione innanzi indicata, con decorrenza di legge, con arretrati ed interessi di mora, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costitutiva in giudizio l' , contestando nel merito la sussistenza Controparte_3
del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio invocato.
In seguito al conferimento di incarico peritale ed al deposito dell'elaborato da parte del
CTU, veniva fissata udienza di discussione, all'esito della quale il contenzioso, giunto sul ruolo della scrivente Giudicante, è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Le disposizioni di cui alla l. n.153/88, di conversione del d.l. n. 69/88, prevedono l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare che si caratterizza per l'accentuazione del processo di redistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una forma di tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario.
Invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, II co. prima parte l.n.153/88). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficolta persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tanto premesso, si rileva che l'art. 2, comma VIII, prevede che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Dalla lettura della disposizione si rileva la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare quando questo sia composto da una sola persona, quali l'essere titolare di pensione e l'altra, alternativa, dell'età inferiore ai 18 anni ovvero l'impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel caso in esame, vi è la prova di entrambe le condizioni richieste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Pag. 2 di 4 Infatti, da un canto, il ricorrente è titolare di pensione Inps cat. IO/15059513, come affermato da parte ricorrente e non contestato dall'Istituto e come risultante dai documenti depositati (cfr. all. ricorso).
Inoltre, il CTU nominato, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, in quanto immune da vizi di motivazione e condotta con retti e convincenti criteri, ha riconosciuto il ricorrente inabile al proficuo lavoro a decorrere dalla domanda amministrativa (7/4/2022).
L'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, tuttavia, che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e, quindi, a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto del ricorrente agli
A.N.F. per sè stesso, a decorrere da aprile 2022, essendo inabile al proficuo lavoro.
Pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per
CP_ il nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda amministrativa, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori.
La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_1
in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_1
Pag. 3 di 4 a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile dal primo giorno del mese successivo alla presentazione CP_ della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Bari, 31/3/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela
FOGGETTI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11915/2022 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. F. L. De Cesare
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in
CP_ giudizio l' per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile e titolare di pensione cat. IO/150559513, diritto invocato con domanda amministrativa del 7/4/2022, respinta in data 3/5/2022 per insussistenza del requisito sanitario.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo, anch'esso disatteso con nota del
22/10/2022; ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' resistente, chiedeva CP_2
il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile, sulla pensione innanzi indicata, con decorrenza di legge, con arretrati ed interessi di mora, vinte le spese di lite, da distrarsi. Si costitutiva in giudizio l' , contestando nel merito la sussistenza Controparte_3
del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio invocato.
In seguito al conferimento di incarico peritale ed al deposito dell'elaborato da parte del
CTU, veniva fissata udienza di discussione, all'esito della quale il contenzioso, giunto sul ruolo della scrivente Giudicante, è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Le disposizioni di cui alla l. n.153/88, di conversione del d.l. n. 69/88, prevedono l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare che si caratterizza per l'accentuazione del processo di redistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una forma di tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario.
Invero, l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art. 2, II co. prima parte l.n.153/88). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficolta persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tanto premesso, si rileva che l'art. 2, comma VIII, prevede che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Dalla lettura della disposizione si rileva la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno per il nucleo familiare quando questo sia composto da una sola persona, quali l'essere titolare di pensione e l'altra, alternativa, dell'età inferiore ai 18 anni ovvero l'impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel caso in esame, vi è la prova di entrambe le condizioni richieste dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Pag. 2 di 4 Infatti, da un canto, il ricorrente è titolare di pensione Inps cat. IO/15059513, come affermato da parte ricorrente e non contestato dall'Istituto e come risultante dai documenti depositati (cfr. all. ricorso).
Inoltre, il CTU nominato, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire, in quanto immune da vizi di motivazione e condotta con retti e convincenti criteri, ha riconosciuto il ricorrente inabile al proficuo lavoro a decorrere dalla domanda amministrativa (7/4/2022).
L'inabilità a lavoro proficuo non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre, tuttavia, che sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e, quindi, a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto del ricorrente agli
A.N.F. per sè stesso, a decorrere da aprile 2022, essendo inabile al proficuo lavoro.
Pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni per
CP_ il nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda amministrativa, l' va condannato al pagamento delle relative somme secondo legge, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori.
La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_1
in via definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_1
Pag. 3 di 4 a) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per sé stesso, in quanto inabile dal primo giorno del mese successivo alla presentazione CP_ della domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Bari, 31/3/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Emanuela
FOGGETTI
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