Ordinanza cautelare 20 novembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11180 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10376 del 2021, proposto da
IN UA, MA UA, AN AR, MAN LL, RO TO, CA DE, IU NO, IA NO, VA NO, IA AM, OR SI, NA AD CO, ME ZA, EN D'IC, EP NZ, EP NT, PO LE, NA Lo RF, LA Lo OL, SE NG, IA AN, AR AN, EP AN, CR ON, GA AN, OR IN, AR ER, IA NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, NA De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
EL IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, NA De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, e dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del Decreto prot. n. 13739 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 per le classi di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado dei candidati ivi elencati n.q. di docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Palermo relative alle classi di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M. n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata
del diritto di parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente inclusione con riserva nell'elenco aggiuntivo delle GPS dell'Ambito Territoriale di Palermo per la classe di concorso di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, con adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'iter concorsuale al fine della ricezione degli incarichi di insegnamento eventualmente spettanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. AR Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità delle proprie esclusioni dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno.
Nella fattispecie, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale per la Provincia di Palermo, ha escluso i ricorrenti in quanto in possesso di titoli conseguiti all’estero non ancora riconosciuti dal Ministero.
2. Avverso il provvedimento di esclusione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, difetto di motivazione e violazione dell’articolo 59, comma 4, del decreto-legge numero 73 del 2021 che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2021-2022, avrebbe specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle graduatorie provinciali delle supplenze e agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, ai quali potrebbero iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.
Con il secondo motivo hanno, invece, censurato la disparità di trattamento rispetto ad altri docenti inseriti in diverse graduatorie provinciali, abilitati all’estero con titolo in attesa di riconoscimento, che, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica del ricorrente, non sarebbero stati esclusi dalle graduatorie di interesse.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando documentazione.
4. In data 12 novembre 2021 il sig. ER AR ha depositato atto di rinuncia rituale al ricorso, precedentemente notificato a mezzo PEC alle Amministrazione intimate.
5. Con ordinanza n. 6551 del 20 novembre 2021 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con riferimento agli altri ricorrenti, disponendo l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
6. Integrato il contraddittorio, all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, con riferimento al sig. AR ER, il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., stante la mancata opposizione delle controparti.
8. Per quanto concerne gli altri ricorrenti, al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa.
Si osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”. L’ordinanza consente pertanto l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede poi la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
In linea con la conforme e consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 14.090/2022, n. 14.091/2022) il Collegio ritiene che la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consenta l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie, i ricorrenti, avendo ottenuto un titolo estero di specializzazione in attesa di riconoscimento, avrebbero dovuto essere inclusi, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
9. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati, fatta salva la posizione del ricorrente AR ER, per il quale va dichiarata l’estinzione del giudizio.
10. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
- dichiara il ricorso in parte estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., nei confronti del ricorrente AR ER;
- accoglie il medesimo ricorso nei confronti degli altri ricorrenti nei termini indicati in motivazione, con i rivenienti effetti sui relativi provvedimenti di esclusione dalle GPS.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AR Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO