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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2319 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASCIANI Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via Tosco Romagnola n. 112/H, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PICCHI Controparte_1 C.F._2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Marradi 187 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note depositate in funzione di partecipazione per l'udienza del 13.03.2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 11.06.2021 il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni “1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2. in primis disporre la nomina di una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine valutare la reale capacità di intendere e di volere, nonché la capacità genitoriale della SI.ra e nel caso Controparte_1 venga ravvisata un'incapacità con conseguente impossibilità di prendersi cura dei figli, disporre
l'affidamento esclusivo dei figli minori, e al SI. , i Persona_1 Persona_2 Parte_1 quali, anche per una migliore gestione degli stessi, resteranno presso la residenza coniugale in AC (PI) Via Pietro Gori n. 5/A;
3.disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
AC (PI) via Pietro Gori n. 5/A, al ricorrente il quale vi continuerà ad abitarVI con i figli in regime di collocazione esclusiva;
4. per quando riguarda il diritto di visita della madre: - disporre che la SI.ra potrà vedere i figli, secondo quanto stabilito dall'espletanda Controparte_1
CTU, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei ragazzi e nella sicurezza ed incolumità dei medesimi stante lo stato di salute della madre;
5. disporre il versamento da parte della SI.ra al _1
SI. di un assegno di mantenimento in favore dei tre figli, dell'importo complessivo di € 600,00 Pt_1
(euro seicento/00) mensili, € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, Iva e Cnap come per legge.”
A fondamento della propria domanda asseriva:
- di aver contratto matrimonio nel Comune di AC il 5.09.1998 con la sig.ra _1
(Atto di matrimonio n.34 Parte II, Serie A, Anno 1998) in regime di comunione dei
[...] beni, salvo poi optare per la separazione con atto a rogito del Notaio Del Persona_3
14.01.2008;
- che dalla loro unione nascevano i figli tre figli, , nato a [...] il [...], Per_4 Per_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2
- che sono sorti da tempo contrasti insanabili che hanno reso di fatto impossibile il protrarsi della relazione matrimoniale;
precisamente, a partire dal 2017 a causa di atteggiamenti ossessivi di gelosia della SI.ra ; _1
- che tali atteggiamenti ossessivi hanno dato vista ad eventi spiacevoli, indicati in ricorso, anche dinnanzi ai figli;
- che nel 2018 è stata diagnosticata alla SI.ra una patologia - “psicosi acuta” e _1
“bipolarità” - per cui ha iniziato ad essere seguita presso il reparto di Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell'ospedale “Lotti” di Pontedera (PI);
- che, se in un primo momento la sig.ra ha seguito la cura farmacologica prescritta, in _1 un secondo momento si è rifiutata con la conseguenza che le sue condizioni sono nuovamente peggiorate;
- che al momento non appare in grado di occuparsi dei bisogni primari della famiglia, trascorrendo il suo tempo principalmente in Parrocchia;
- che la collocazione dei figli presso il padre e l'assegnazione della casa coniugale, pertanto, sarebbe la soluzione più idonea a tutelare l'incolumità dei figli.
Alla prima udienza del 15.11.2021 il Presidente, sentito parte ricorrente e dichiarata la contumacia della sig.ra , disponeva l'ascolto dei due minori alla successiva udienza del 30.11.2021. _1
All'esito di tale udienza, il Presidente con successiva Ordinanza del 17.02.2022 disponeva l'ascolto della psicologa Dr.ssa all'udienza del 21.02.2022. Pt_2
Nelle more con comparsa del 19.02.2022 si costituiva in giudizio parte resistente, contestando quanto ricostruito da controparte e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la casa familiare, da assegnarsi a sé medesima, ampia facoltà del padre di vedere e tenere presso di sé i figli, un contribuito al mantenimento ordinario dei figli da disporsi a carico di parte ricorrente di Euro 600,00 mensili oltreché spese straordinarie in ragione del 50%.
Con Ordinanza del 31.05.2022 venivano dati provvedimenti urgenti e provvisoria, che disponevano l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso madre. Alla successiva udienza del 10.11.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 vi co. c.p.c. Nella fase istruttoria venivano ascoltati i figli minori, e , e veniva espletata CTU Per_1 Per_2 psichiatrica.
A parziale modifica dei provvedimenti emessi con ordinanza del 31.05.2022, tenuto conto dei nuovi episodi psicotici della resistente, con Ordinanza del 21.03.2023 veniva disposto il collocamento prevalente dei figli minori e presso il padre. Per_1 Per_2
Con successiva Ordinanza del 17.11.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni il
5.12.2024.
In tale sede le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, depositato il 26.09.2024 - modificando la condizione n. 3 ivi pattuita nelle modalità riportate nel verbale - e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione rinunciando ai termini del 190 c.p.c.
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la causa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 13.12.2024, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Con Ordinanza del 05.02.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessaria l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei servizi sociali al fine di acquisire il loro parere in ordine alla conformità delle condizioni pattuite tra le parti, in particolare in ordine al regime di frequentazione, con l'interesse del minore nonché sull'opportunità di ritenere conclusi i Per_2 mandati loro assegnati, vista la richiesta di revoca spiegata dalle parti.
La relazione richiesta veniva depositata dai servizi sociali in data 17.02.2025 e i Servizi sociali Zona
Alta Val di Cecina e Valdera, valutata l'evoluzione positiva delle condizioni psichiche della sig.ra
[...]
, esprimevano parere positivo sulla regolamentazione del rapporto genitori/figli proposta _1 dalle parti.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento ex art 127 ter c.p.c dell'udienza del 13.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi nuovamente gli atti, con visto del 10.04.2025, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo la domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, infatti, ampiamente comprovato l'esistenza di una grave crisi del rapporto coniugale idonea ad escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce un indispensabile presupposto.
A fondamento di tale convincimento si pone il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti che si desume dalla condotta processuale delle stesse e dall'indifferenza ad ogni possibilità di conciliazione.
Ricorrono, dunque, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc per la separazione personale dei coniugi essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra gli stessi e del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti depositato il 26.09.2024 al quale si sono riportate nel verbale dell'udienza del 09.12.2024 chiedendo la modifica dei primi due periodi della condizione di cui al numero 3 nel modo seguente “la madre potrà tenere con se il figlio minore ogni fine settimana dalle ore 20 del sabato (prelevandolo Per_2
a casa del padre) alle ore 15 della domenica, allorché lo ricondurrà a casa del padre;
potrà tenere con sé altresì il figlio ogni lunedì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 ovvero in mancanza di scuola anche in altro orario da concordare con l'altro genitore o in mancanza dalla ore 11.00 fino al martedì alle ore 20.30, quando lo riporterà a casa del padre. sarà la stessa sig.ra che nel _1 giorno del martedì si occuperà di portare a scuola e di riprendere ” e da ultimo nelle note Per_2 depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 13.03.2025. Le intese raggiunte non appaiono, infatti, contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio minore e, anzi, adeguate a garantire a quest'ultimo Per_2
l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Si ricorda, infatti, che secondo principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, il quale è tenuto per derogare alla modalità di affido prioritaria ad adottare un provvedimento motivato sia sull'idoneità del genitore affidatario che sull'inidoneità dell'altro genitore
Più precisamente, ipotesi di affidamento esclusivo sono state individuate dalla giurisprudenza ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui il genitore mostri disinteresse nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva o ancora abbia assunto comportamenti pericolosi o suscettibili di pregiudicare l'equilibrato sviluppo psicofisico del figlio o adotti (cfr. ex multis Tribunale Pistoia sez. lav., 02/07/2020, n.501, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 26587 del 17/12/2009).
Ebbene, nel caso di specie, occorre muovere dall'esito della CTU psichiatrica redatta a cura della
Dr.ssa le cui risultanze hanno messo in evidenza che, sebbene la sig.ra Persona_5 _1 sia affetta “da disturbo bipolare esordito nel settembre 2017 nel contesto di conflittualità coniugale” e “risultino dalla documentazione episodi di scompenso timico con, talora sintomi psicotici”, quest'ultima “non ha ideazione e comportamenti auto ed eteroagressivi” e “dalla dimissione dal reparto specialistico del luglio scorso…ha recuperato una buona stabilizzazione timica, con congruità ideativa e comportamentale”.
La sig.ra – si legge nell'elaborato peritale – “assume le terapie consigliate, si sottopone _1 ai controlli specialistici ed è attualmente in fase di compenso psicopatologico, per cui appare in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale.” (Cfr. pag. 18 CTU).
Su tali premesse, il CTU ha quindi individuato quale regime di affidamento più rispondente all'interesse dell'unico figlio rimasto minorenne , in risposta al quesito n. 3 affidatole Per_2 all'udienza 20.07.2023 il regime condiviso con collocamento prevalente presso il padre.
Sul punto ha, infatti, evidenziato una compromissione del rapporto madre-figli a partire dal 2017, soprattutto per quanto riguarda il figlio , per il quale viene quindi sconsigliata una frequenza Per_2 coattiva con la madre, la cui figura è stata da lui percepita in senso peggiorativo a causa degli episodi familiari verificatesi.
In linea con le risultanze peritali è la relazione pervenuta all'intestato Tribunale dai delegati Servizi
Sociali il 27 Agosto 2024 la quale ha messo in evidenza un'importante evoluzione positiva rispetto al passato del rapporto madre-figlio, la capacità della signora ad accogliere i consigli dati _1 dall'educatrice nel rapportarsi con il figlio nonché un clima più sereno nella coppia nel relazionarsi nella gestione del minore concludendo per la liberalizzazione degli incontri con la madre, un ampliamento del suo diritto di visita e l'aggiunta del pernotto.
Tali circostanze sono state confermate nella relazione di aggiornamento richiesta da questo Tribunale il 5.02.2025 e depositata dai servizi il 17.02.2025 ove nelle valutazioni conclusive quest'ultimi hanno espresso parere favorevole alla regolamentazione che i genitori hanno concordato insieme.
Tali elementi, congiuntamente alle dichiarazioni rese dalle stesse parti all'udienza del 09.12.2024, depongono in senso favorevole al recepimento dell'accordo tra loro raggiunto sulle modalità di affidamento e frequentazione della madre e del figlio minore . In particolare, la stessa parte Per_2 ricorrente - che aveva chiesto nel proprio atto introduttivo l'affidamento esclusivo – ha, infatti, dichiarato “che le cose sono migliorate…che va volentieri dalla mamma…che ci sono stati Per_2 anche degli incontri liberi da fine settembre… che è un momento positivo”.
Il superamento delle criticità nel rapporto madre figlio e la ricomposizione della controversia tra le parti rendono, altresì, meritevole di accoglimento la domanda di revoca dei mandati di presa in carico del minore e della SI.ra e di organizzazione degli incontri, assegnati ai Servizi Per_2 _1 sociali territorialmente competenti con provvedimenti del 21.12.2022 e 14.02.2024, così come domandato dalle parti. In merito, si osservi che lo stesso Servizio sociale nella relazione di aggiornamento ha espresso parere favorevole all'accoglimento della regolamentazione proposta dalle parti.
Infine, il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di parte ricorrente e resistente, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché il medesimo tenore di vita in entrambi i nuclei familiari.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto nonché della natura della causa, si dichiarano compensate.
Si dispone l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
;
[...]
AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso il padre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, saranno dunque assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
DISPONE che la madre potrà tenere con sé il figlio minore ogni fine settimana dalle ore 20 Per_2 del sabato (prelevandolo a casa del padre) alle ore 15 della domenica, allorché lo ricondurrà a casa del padre;
potrà tenere con sé altresì il figlio ogni lunedì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 ovvero in mancanza di scuola anche in altro orario da concordare con l'altro genitore o in mancanza dalle ore 11.00 fino al martedì alle ore 20.30, quando lo riporterà a casa del padre. Sarà la stessa sig.ra
[...]
che nel giorno del martedì si occuperà di portare a scuola e di riprendere . Il tutto, _1 Per_2 tenendo sempre conto delle esigenze e della volontà del minore.
In occasione delle festività natalizie, Capodanno, Epifania e delle feste pasquali, il figlio trascorrerà le stesse ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
Nel periodo estivo non scolare ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane di vacanze anche non continuative, tenendo sempre conto delle esigenze e della volontà dello stesso.
Nei giorni in cui la madre starà con il figlio, la stessa provvederà ad accompagnare alle varie Per_2 attività sportive (allenamenti, partite), scolastiche e ricreative seguite dal medesimo.
PONE a carico della SI.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore _1 del sig. a titolo di mantenimento figli, la somma complessiva di €. 500,00 (di cui: €. Parte_1
150,00 per , €. 150,00 per ed €. 200,00 per ), da aggiornare annualmente Per_4 Per_1 Per_2 in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario intestato al medesimo.
PONE le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le suddette spese straordinarie sono individuate riferendosi alla linee guida del CNF, di seguito trascritte:
SPESE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture sanitarie pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”, tariffe per telefoni cellulari.
SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette, ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistica, musica, disegno e pittura;
corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli”.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le suddette spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate, il rimborso delle spese concordate in favore del genitore anticipatario, dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dimostrazione della spesa.
- DISPONE che l'assegno unico verrà integralmente riscosso dal SI. Parte_1 - PRENDE ATTO che “Per quanto concerne gli ulteriori rapporti economico/patrimoniali fra i conigi, i SIg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e di non avanzare alcuna richiesta reciproca di contributo al proprio mantenimento”;
- REVOCA i mandati di presa in carico del minore e della SI.ra e di Per_2 _1 organizzazione degli incontri, assegnati ai Servizi sociali territorialmente competenti con provvedimenti del 21.12.2022 e 14.02.2024;
- DICHIARA compensate le spese di lite.
- ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di Pisa (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti nel Comune di AC il 5.09.1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AC al n.34 Parte II, Serie A, Anno 1998.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2319 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASCIANI Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Via Tosco Romagnola n. 112/H, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PICCHI Controparte_1 C.F._2
LUCIANO, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Marradi 187 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note depositate in funzione di partecipazione per l'udienza del 13.03.2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 11.06.2021 il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni “1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
2. in primis disporre la nomina di una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine valutare la reale capacità di intendere e di volere, nonché la capacità genitoriale della SI.ra e nel caso Controparte_1 venga ravvisata un'incapacità con conseguente impossibilità di prendersi cura dei figli, disporre
l'affidamento esclusivo dei figli minori, e al SI. , i Persona_1 Persona_2 Parte_1 quali, anche per una migliore gestione degli stessi, resteranno presso la residenza coniugale in AC (PI) Via Pietro Gori n. 5/A;
3.disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
AC (PI) via Pietro Gori n. 5/A, al ricorrente il quale vi continuerà ad abitarVI con i figli in regime di collocazione esclusiva;
4. per quando riguarda il diritto di visita della madre: - disporre che la SI.ra potrà vedere i figli, secondo quanto stabilito dall'espletanda Controparte_1
CTU, nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei ragazzi e nella sicurezza ed incolumità dei medesimi stante lo stato di salute della madre;
5. disporre il versamento da parte della SI.ra al _1
SI. di un assegno di mantenimento in favore dei tre figli, dell'importo complessivo di € 600,00 Pt_1
(euro seicento/00) mensili, € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
6. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, Iva e Cnap come per legge.”
A fondamento della propria domanda asseriva:
- di aver contratto matrimonio nel Comune di AC il 5.09.1998 con la sig.ra _1
(Atto di matrimonio n.34 Parte II, Serie A, Anno 1998) in regime di comunione dei
[...] beni, salvo poi optare per la separazione con atto a rogito del Notaio Del Persona_3
14.01.2008;
- che dalla loro unione nascevano i figli tre figli, , nato a [...] il [...], Per_4 Per_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2
- che sono sorti da tempo contrasti insanabili che hanno reso di fatto impossibile il protrarsi della relazione matrimoniale;
precisamente, a partire dal 2017 a causa di atteggiamenti ossessivi di gelosia della SI.ra ; _1
- che tali atteggiamenti ossessivi hanno dato vista ad eventi spiacevoli, indicati in ricorso, anche dinnanzi ai figli;
- che nel 2018 è stata diagnosticata alla SI.ra una patologia - “psicosi acuta” e _1
“bipolarità” - per cui ha iniziato ad essere seguita presso il reparto di Unità Funzionale Salute Mentale Adulti dell'ospedale “Lotti” di Pontedera (PI);
- che, se in un primo momento la sig.ra ha seguito la cura farmacologica prescritta, in _1 un secondo momento si è rifiutata con la conseguenza che le sue condizioni sono nuovamente peggiorate;
- che al momento non appare in grado di occuparsi dei bisogni primari della famiglia, trascorrendo il suo tempo principalmente in Parrocchia;
- che la collocazione dei figli presso il padre e l'assegnazione della casa coniugale, pertanto, sarebbe la soluzione più idonea a tutelare l'incolumità dei figli.
Alla prima udienza del 15.11.2021 il Presidente, sentito parte ricorrente e dichiarata la contumacia della sig.ra , disponeva l'ascolto dei due minori alla successiva udienza del 30.11.2021. _1
All'esito di tale udienza, il Presidente con successiva Ordinanza del 17.02.2022 disponeva l'ascolto della psicologa Dr.ssa all'udienza del 21.02.2022. Pt_2
Nelle more con comparsa del 19.02.2022 si costituiva in giudizio parte resistente, contestando quanto ricostruito da controparte e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la casa familiare, da assegnarsi a sé medesima, ampia facoltà del padre di vedere e tenere presso di sé i figli, un contribuito al mantenimento ordinario dei figli da disporsi a carico di parte ricorrente di Euro 600,00 mensili oltreché spese straordinarie in ragione del 50%.
Con Ordinanza del 31.05.2022 venivano dati provvedimenti urgenti e provvisoria, che disponevano l'affido condiviso e la collocazione prevalente presso madre. Alla successiva udienza del 10.11.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 vi co. c.p.c. Nella fase istruttoria venivano ascoltati i figli minori, e , e veniva espletata CTU Per_1 Per_2 psichiatrica.
A parziale modifica dei provvedimenti emessi con ordinanza del 31.05.2022, tenuto conto dei nuovi episodi psicotici della resistente, con Ordinanza del 21.03.2023 veniva disposto il collocamento prevalente dei figli minori e presso il padre. Per_1 Per_2
Con successiva Ordinanza del 17.11.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni il
5.12.2024.
In tale sede le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, depositato il 26.09.2024 - modificando la condizione n. 3 ivi pattuita nelle modalità riportate nel verbale - e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione rinunciando ai termini del 190 c.p.c.
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la causa al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 13.12.2024, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Con Ordinanza del 05.02.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessaria l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei servizi sociali al fine di acquisire il loro parere in ordine alla conformità delle condizioni pattuite tra le parti, in particolare in ordine al regime di frequentazione, con l'interesse del minore nonché sull'opportunità di ritenere conclusi i Per_2 mandati loro assegnati, vista la richiesta di revoca spiegata dalle parti.
La relazione richiesta veniva depositata dai servizi sociali in data 17.02.2025 e i Servizi sociali Zona
Alta Val di Cecina e Valdera, valutata l'evoluzione positiva delle condizioni psichiche della sig.ra
[...]
, esprimevano parere positivo sulla regolamentazione del rapporto genitori/figli proposta _1 dalle parti.
All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento ex art 127 ter c.p.c dell'udienza del 13.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi nuovamente gli atti, con visto del 10.04.2025, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo la domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, infatti, ampiamente comprovato l'esistenza di una grave crisi del rapporto coniugale idonea ad escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce un indispensabile presupposto.
A fondamento di tale convincimento si pone il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti che si desume dalla condotta processuale delle stesse e dall'indifferenza ad ogni possibilità di conciliazione.
Ricorrono, dunque, senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc per la separazione personale dei coniugi essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra gli stessi e del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti depositato il 26.09.2024 al quale si sono riportate nel verbale dell'udienza del 09.12.2024 chiedendo la modifica dei primi due periodi della condizione di cui al numero 3 nel modo seguente “la madre potrà tenere con se il figlio minore ogni fine settimana dalle ore 20 del sabato (prelevandolo Per_2
a casa del padre) alle ore 15 della domenica, allorché lo ricondurrà a casa del padre;
potrà tenere con sé altresì il figlio ogni lunedì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 ovvero in mancanza di scuola anche in altro orario da concordare con l'altro genitore o in mancanza dalla ore 11.00 fino al martedì alle ore 20.30, quando lo riporterà a casa del padre. sarà la stessa sig.ra che nel _1 giorno del martedì si occuperà di portare a scuola e di riprendere ” e da ultimo nelle note Per_2 depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 13.03.2025. Le intese raggiunte non appaiono, infatti, contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse del figlio minore e, anzi, adeguate a garantire a quest'ultimo Per_2
l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Si ricorda, infatti, che secondo principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza la regola dell'affidamento condiviso dei figli, prevista all'art. 337 ter c.c., può derogarsi mediante l'affido esclusivo solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole e contraria all'interesse del minore ex art. 337 quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, il quale è tenuto per derogare alla modalità di affido prioritaria ad adottare un provvedimento motivato sia sull'idoneità del genitore affidatario che sull'inidoneità dell'altro genitore
Più precisamente, ipotesi di affidamento esclusivo sono state individuate dalla giurisprudenza ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui il genitore mostri disinteresse nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva o ancora abbia assunto comportamenti pericolosi o suscettibili di pregiudicare l'equilibrato sviluppo psicofisico del figlio o adotti (cfr. ex multis Tribunale Pistoia sez. lav., 02/07/2020, n.501, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 26587 del 17/12/2009).
Ebbene, nel caso di specie, occorre muovere dall'esito della CTU psichiatrica redatta a cura della
Dr.ssa le cui risultanze hanno messo in evidenza che, sebbene la sig.ra Persona_5 _1 sia affetta “da disturbo bipolare esordito nel settembre 2017 nel contesto di conflittualità coniugale” e “risultino dalla documentazione episodi di scompenso timico con, talora sintomi psicotici”, quest'ultima “non ha ideazione e comportamenti auto ed eteroagressivi” e “dalla dimissione dal reparto specialistico del luglio scorso…ha recuperato una buona stabilizzazione timica, con congruità ideativa e comportamentale”.
La sig.ra – si legge nell'elaborato peritale – “assume le terapie consigliate, si sottopone _1 ai controlli specialistici ed è attualmente in fase di compenso psicopatologico, per cui appare in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale.” (Cfr. pag. 18 CTU).
Su tali premesse, il CTU ha quindi individuato quale regime di affidamento più rispondente all'interesse dell'unico figlio rimasto minorenne , in risposta al quesito n. 3 affidatole Per_2 all'udienza 20.07.2023 il regime condiviso con collocamento prevalente presso il padre.
Sul punto ha, infatti, evidenziato una compromissione del rapporto madre-figli a partire dal 2017, soprattutto per quanto riguarda il figlio , per il quale viene quindi sconsigliata una frequenza Per_2 coattiva con la madre, la cui figura è stata da lui percepita in senso peggiorativo a causa degli episodi familiari verificatesi.
In linea con le risultanze peritali è la relazione pervenuta all'intestato Tribunale dai delegati Servizi
Sociali il 27 Agosto 2024 la quale ha messo in evidenza un'importante evoluzione positiva rispetto al passato del rapporto madre-figlio, la capacità della signora ad accogliere i consigli dati _1 dall'educatrice nel rapportarsi con il figlio nonché un clima più sereno nella coppia nel relazionarsi nella gestione del minore concludendo per la liberalizzazione degli incontri con la madre, un ampliamento del suo diritto di visita e l'aggiunta del pernotto.
Tali circostanze sono state confermate nella relazione di aggiornamento richiesta da questo Tribunale il 5.02.2025 e depositata dai servizi il 17.02.2025 ove nelle valutazioni conclusive quest'ultimi hanno espresso parere favorevole alla regolamentazione che i genitori hanno concordato insieme.
Tali elementi, congiuntamente alle dichiarazioni rese dalle stesse parti all'udienza del 09.12.2024, depongono in senso favorevole al recepimento dell'accordo tra loro raggiunto sulle modalità di affidamento e frequentazione della madre e del figlio minore . In particolare, la stessa parte Per_2 ricorrente - che aveva chiesto nel proprio atto introduttivo l'affidamento esclusivo – ha, infatti, dichiarato “che le cose sono migliorate…che va volentieri dalla mamma…che ci sono stati Per_2 anche degli incontri liberi da fine settembre… che è un momento positivo”.
Il superamento delle criticità nel rapporto madre figlio e la ricomposizione della controversia tra le parti rendono, altresì, meritevole di accoglimento la domanda di revoca dei mandati di presa in carico del minore e della SI.ra e di organizzazione degli incontri, assegnati ai Servizi Per_2 _1 sociali territorialmente competenti con provvedimenti del 21.12.2022 e 14.02.2024, così come domandato dalle parti. In merito, si osservi che lo stesso Servizio sociale nella relazione di aggiornamento ha espresso parere favorevole all'accoglimento della regolamentazione proposta dalle parti.
Infine, il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di parte ricorrente e resistente, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché il medesimo tenore di vita in entrambi i nuclei familiari.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto nonché della natura della causa, si dichiarano compensate.
Si dispone l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
;
[...]
AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso il padre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, saranno dunque assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
DISPONE che la madre potrà tenere con sé il figlio minore ogni fine settimana dalle ore 20 Per_2 del sabato (prelevandolo a casa del padre) alle ore 15 della domenica, allorché lo ricondurrà a casa del padre;
potrà tenere con sé altresì il figlio ogni lunedì dall'uscita di scuola alle ore 13.00 ovvero in mancanza di scuola anche in altro orario da concordare con l'altro genitore o in mancanza dalle ore 11.00 fino al martedì alle ore 20.30, quando lo riporterà a casa del padre. Sarà la stessa sig.ra
[...]
che nel giorno del martedì si occuperà di portare a scuola e di riprendere . Il tutto, _1 Per_2 tenendo sempre conto delle esigenze e della volontà del minore.
In occasione delle festività natalizie, Capodanno, Epifania e delle feste pasquali, il figlio trascorrerà le stesse ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
Nel periodo estivo non scolare ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane di vacanze anche non continuative, tenendo sempre conto delle esigenze e della volontà dello stesso.
Nei giorni in cui la madre starà con il figlio, la stessa provvederà ad accompagnare alle varie Per_2 attività sportive (allenamenti, partite), scolastiche e ricreative seguite dal medesimo.
PONE a carico della SI.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore _1 del sig. a titolo di mantenimento figli, la somma complessiva di €. 500,00 (di cui: €. Parte_1
150,00 per , €. 150,00 per ed €. 200,00 per ), da aggiornare annualmente Per_4 Per_1 Per_2 in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario intestato al medesimo.
PONE le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le suddette spese straordinarie sono individuate riferendosi alla linee guida del CNF, di seguito trascritte:
SPESE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture sanitarie pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”, tariffe per telefoni cellulari.
SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette, ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
b. Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistica, musica, disegno e pittura;
corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e. Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli”.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le suddette spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate, il rimborso delle spese concordate in favore del genitore anticipatario, dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di dimostrazione della spesa.
- DISPONE che l'assegno unico verrà integralmente riscosso dal SI. Parte_1 - PRENDE ATTO che “Per quanto concerne gli ulteriori rapporti economico/patrimoniali fra i conigi, i SIg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e di non avanzare alcuna richiesta reciproca di contributo al proprio mantenimento”;
- REVOCA i mandati di presa in carico del minore e della SI.ra e di Per_2 _1 organizzazione degli incontri, assegnati ai Servizi sociali territorialmente competenti con provvedimenti del 21.12.2022 e 14.02.2024;
- DICHIARA compensate le spese di lite.
- ORDINA all'Ufficiale di Stato civile di Pisa (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti nel Comune di AC il 5.09.1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AC al n.34 Parte II, Serie A, Anno 1998.
Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AC per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori