CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Paolo Bonofiglio Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 16/7/2025, vertente
TRA
- , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Ronchietto come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 ministro pro tempore, rappresentata ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 1108 del
15/1/2023.
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto appello contro l'ordinanza in epigrafe, di Parte_1 rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo di “accertare che la misura dell'indennità dovuta alla depositeria per la custodia dei veicoli di Parte_1 cui al Decreto di liquidazione del 18.5.2007 (all.2) ammonta a complessivi €.
r.g. n. 1 353.393,32 come risulta dal prospetto di calcolo allegato (all.3) e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere alla tenuto conto della somma di €. 187,660,89 già Parte_1 percepita, la complessiva residua somma di €. 165.732,43, oltre accessori di legge ed interessi legali a decorrere dal richiesto pagamento con lettera del 6.12.2016”.
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, l'appellante, per il tramite del procuratore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'appello, richiamando la “portata dell'Ordinanza nr. 10072/2025 della Corte di Cassazione con la quale, in giudizio del tutto analogo la Suprema Corte ha cassato le precedenti decisioni è rigettato nel merito la domanda del custode volta a far valere gli effetti retroattivi della Sentenza di incostituzionalità della legge 311/2004, sul presupposto della dichiarata “natura giurisdizionale” dei provvedimenti di liquidazione emessi dalla Commissione
Ministeriale istituita dalla L.311/2004”; ha pertanto precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, preso atto della rinuncia formulata dalla all'appello proposto avverso l'Ordinanza decisoria RG Parte_1
n.51877/2022 del Tribunale di Roma, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione della novità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia oggetto del giudizio, con rinuncia alle memorie conclusive”.
L'Amministrazione convenuta, dal canto suo, ha preso atto della rinuncia all'appello ed ha chiesto che “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del grado avuto riguardo anche alla recente definizione della questione interpretativa da parte della Suprema Corte con la decisione n. 10072/2025”, con rinuncia al termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, in assenza di termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Tanto premesso, va dichiarata l'estinzione del processo.
r.g. n. 2 Al riguardo, va rammentato che “del giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato” (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia, quindi, “è rinunzia di merito” e “fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata” (Cass. cit.), con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai fini delle spese, tuttavia, si applica pur sempre “la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c.” (Cass. cit.).
Nella specie, vi è accordo in ordine alla compensazione delle spese, il cui presupposto è d'altro canto riconoscibile, secondo quanto pure concordemente affermato dalle parti, in ragione della novità della pronuncia di legittimità.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio d'appello;
− compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma il giorno 17/7/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Paolo Bonofiglio Dr. Nicola Saracino
r.g. n. 3