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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 16.05.2025 al n. 1292/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il Parte_2
21.09.1954,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
NI MA, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Con note telematiche ex art 127ter c.p.c., depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava il decesso del sig. chiedendo, Parte_2
pertanto, l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.02.1972 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1972.
Con sentenza non definitiva del giudizio del 22.07.2025 è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi. Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del
Presidente relatore.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con note telematiche depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava l'avvenuto decesso del sig. depositato altresì certificato Parte_2
di morte, e chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con note telematiche depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava che il sig. era deceduto nelle more del giudizio, ovvero Parte_2
in data 23.10.2025.
2 È quindi venuto meno l'interesse giuridico alla domanda di divorzio, risultando il vincolo coniugale sciolto definitivamente per sopravvenuta causa naturale ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.c.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 16.05.2025 al n. 1292/2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il Parte_2
21.09.1954,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
NI MA, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Con note telematiche ex art 127ter c.p.c., depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava il decesso del sig. chiedendo, Parte_2
pertanto, l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.02.1972 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1972.
Con sentenza non definitiva del giudizio del 22.07.2025 è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi. Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del
Presidente relatore.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con note telematiche depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava l'avvenuto decesso del sig. depositato altresì certificato Parte_2
di morte, e chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, con note telematiche depositate in data 14.11.2025, il difensore delle parti dichiarava che il sig. era deceduto nelle more del giudizio, ovvero Parte_2
in data 23.10.2025.
2 È quindi venuto meno l'interesse giuridico alla domanda di divorzio, risultando il vincolo coniugale sciolto definitivamente per sopravvenuta causa naturale ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.c.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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