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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 491 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_2
Coschignano, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
nonché
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura generale alle liti per
Notaio del 27.04.2022 (rep. 55418 – racc. 16104), allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- attori - contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Dora Marisa Ricchio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione rilasciata a seguito di delibera di giunta comunale n. 25 del 18.03.2022 in calce alla memoria di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessata materia del contendere.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1277/2021, provvisoriamente
[...]
esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.11.2021, con cui veniva loro ingiunto il pagamento di € 15.773,14 in favore del a titolo di corrispettivo per il consumo di Controparte_1
pagina 1 di 4 energia elettrica e di gas connesso all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale “piscina comunale” sito nel Comune di via A. Gramsci, oggetto di concessione in uso e gestione giusta Convenzione CP_1 stipulata in data 7.11.2016 tra l'Ing. , in qualità di responsabile per l'area tecnica Controparte_2
del e , legale rappresentante p.t. della ASD Montalto Nuoto. Controparte_1 Parte_2
A sostegno dell'opposizione deducevano 1) l'assenza dei presupposti per l'emissione di un decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo atteso che l'istanza di rateizzazione del 24.10.2018 prot. n. 9005 non era da considerarsi alla stregua di un riconoscimento di debito, bensì un mero tentativo di evitare il giudizio;
2) che le fatture sottese all'ingiunzione di pagamento non erano mai state trasmesse all' e, pertanto, la stessa non aveva potuto constatare i consumi e gli importi;
3) che in Parte_1 data 10.12.2020, a mezzo pec, l' aveva avanzato al Comune richiesta di accesso agli atti Parte_1
relativi ai consumi di gas ed energia elettrica ma la suddetta istanza era rimasta inevasa;
4) che - sebbene ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Comune di San Fili/ASD Montalto Nuoto del 7.11.2016
- il Concessionario si impegnava all'immediata voltura delle utenze afferenti la fornitura elettrica e il gas, il cambio di intestazione dell'utenza di energia elettrica veniva autorizzata solo con Delibera del
25.10.2019 prot. n. 6068 sicché il ritardo era imputabile esclusivamente all'Ente comunale;
5) che, quanto alle somme richieste a titolo di consumi per l'energia elettrica, allo stato, non era possibile quantificare con esattezza né i consumi né i costi atteso che il Concessionario usufruiva anche della potenza elettrica, pari a 20 KwH, di cui all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della piscina comunale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della citata Convenzione;
6) che la chiusura della struttura dovuta ai lavori di efficientamento energetico eseguiti nel periodo compreso tra il 20.12.2017
e il 31.03.2018 e la sospensione delle attività determinata dall'emergenza Covid 19, avevano determinato disagi economici a carico degli opponenti, dei quali il Comune di era stato edotto, CP_1
anche mediante richiesta di interventi di natura economica, mai ricevuti;
7) la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum damni per la sospensione della provvisoria esecuzione.
Invocavano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando Controparte_1 che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento era certo, liquido ed esigibile oltre che fondato su prova scritta, atteso che le comunicazioni inoltrate al con cui l'ASD Montalto Controparte_1
Nuoto aveva manifestato la propria “disponibilità ad adempiere” attraverso “una congrua rateizzazione vista la rilevante somma di denaro”, e i successivi atti transattivi sottoscritti dalle parti in data 21 dicembre 2018 e 27 dicembre 2019 erano da considerarsi alla stregua di promesse di pagamento ex art.
pagina 2 di 4 1988 c.c., con conseguente onere per il debitore di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Concludeva, quindi, per la conseguente reiezione dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
1277/2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi.
Nel corso del giudizio, tra la ASD Montalto Nuoto, e il veniva Parte_2 Controparte_1
conclusa una transazione con la quale veniva definita la questione oggetto di controversia, sicché all'udienza del 09.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
****
In riferimento al presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti è intervenuta una definizione transattiva della pretesa controversa, alla stregua dell'accordo transattivo depositato in data 11.03.2024 e di quanto dichiarato dai rispettivi procuratori all'udienza del 09.06.2025.
La cessazione della materia del contendere, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e pagina 3 di 4 sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che è stata prodotta la transazione sottoscritta dal Sindaco p.t. del e da , in proprio e nella qualità Controparte_1 Parte_2 di legale rappresentante dell' , in data 28.12.2023, in forza Parte_1
della quale il secondo ha corrisposto al primo la somma di € 8.000,00 a definizione di ogni pretesa inerente il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 del 9.11.2021 e il presente giudizio di opposizione allo stesso, con conseguente integrale definizione di ogni rapporto tra gli stessi.
Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, conformemente alla richiesta avanzata dalle parti, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
In merito, infatti, il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; da ultimo, cfr. Cass., 8428 del 10.4.2014).
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'avvenuto accordo tra le parti e dell'assenza di richieste contrarie, ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.11.2021;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 4 di 4
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 491 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_2
Coschignano, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
nonché
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, in virtù di procura generale alle liti per
Notaio del 27.04.2022 (rep. 55418 – racc. 16104), allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- attori - contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Dora Marisa Ricchio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione rilasciata a seguito di delibera di giunta comunale n. 25 del 18.03.2022 in calce alla memoria di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessata materia del contendere.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1277/2021, provvisoriamente
[...]
esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.11.2021, con cui veniva loro ingiunto il pagamento di € 15.773,14 in favore del a titolo di corrispettivo per il consumo di Controparte_1
pagina 1 di 4 energia elettrica e di gas connesso all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale “piscina comunale” sito nel Comune di via A. Gramsci, oggetto di concessione in uso e gestione giusta Convenzione CP_1 stipulata in data 7.11.2016 tra l'Ing. , in qualità di responsabile per l'area tecnica Controparte_2
del e , legale rappresentante p.t. della ASD Montalto Nuoto. Controparte_1 Parte_2
A sostegno dell'opposizione deducevano 1) l'assenza dei presupposti per l'emissione di un decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo atteso che l'istanza di rateizzazione del 24.10.2018 prot. n. 9005 non era da considerarsi alla stregua di un riconoscimento di debito, bensì un mero tentativo di evitare il giudizio;
2) che le fatture sottese all'ingiunzione di pagamento non erano mai state trasmesse all' e, pertanto, la stessa non aveva potuto constatare i consumi e gli importi;
3) che in Parte_1 data 10.12.2020, a mezzo pec, l' aveva avanzato al Comune richiesta di accesso agli atti Parte_1
relativi ai consumi di gas ed energia elettrica ma la suddetta istanza era rimasta inevasa;
4) che - sebbene ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Comune di San Fili/ASD Montalto Nuoto del 7.11.2016
- il Concessionario si impegnava all'immediata voltura delle utenze afferenti la fornitura elettrica e il gas, il cambio di intestazione dell'utenza di energia elettrica veniva autorizzata solo con Delibera del
25.10.2019 prot. n. 6068 sicché il ritardo era imputabile esclusivamente all'Ente comunale;
5) che, quanto alle somme richieste a titolo di consumi per l'energia elettrica, allo stato, non era possibile quantificare con esattezza né i consumi né i costi atteso che il Concessionario usufruiva anche della potenza elettrica, pari a 20 KwH, di cui all'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della piscina comunale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della citata Convenzione;
6) che la chiusura della struttura dovuta ai lavori di efficientamento energetico eseguiti nel periodo compreso tra il 20.12.2017
e il 31.03.2018 e la sospensione delle attività determinata dall'emergenza Covid 19, avevano determinato disagi economici a carico degli opponenti, dei quali il Comune di era stato edotto, CP_1
anche mediante richiesta di interventi di natura economica, mai ricevuti;
7) la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum damni per la sospensione della provvisoria esecuzione.
Invocavano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando Controparte_1 che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento era certo, liquido ed esigibile oltre che fondato su prova scritta, atteso che le comunicazioni inoltrate al con cui l'ASD Montalto Controparte_1
Nuoto aveva manifestato la propria “disponibilità ad adempiere” attraverso “una congrua rateizzazione vista la rilevante somma di denaro”, e i successivi atti transattivi sottoscritti dalle parti in data 21 dicembre 2018 e 27 dicembre 2019 erano da considerarsi alla stregua di promesse di pagamento ex art.
pagina 2 di 4 1988 c.c., con conseguente onere per il debitore di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti.
Concludeva, quindi, per la conseguente reiezione dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
1277/2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi.
Nel corso del giudizio, tra la ASD Montalto Nuoto, e il veniva Parte_2 Controparte_1
conclusa una transazione con la quale veniva definita la questione oggetto di controversia, sicché all'udienza del 09.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
****
In riferimento al presente giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti è intervenuta una definizione transattiva della pretesa controversa, alla stregua dell'accordo transattivo depositato in data 11.03.2024 e di quanto dichiarato dai rispettivi procuratori all'udienza del 09.06.2025.
La cessazione della materia del contendere, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e pagina 3 di 4 sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che è stata prodotta la transazione sottoscritta dal Sindaco p.t. del e da , in proprio e nella qualità Controparte_1 Parte_2 di legale rappresentante dell' , in data 28.12.2023, in forza Parte_1
della quale il secondo ha corrisposto al primo la somma di € 8.000,00 a definizione di ogni pretesa inerente il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 del 9.11.2021 e il presente giudizio di opposizione allo stesso, con conseguente integrale definizione di ogni rapporto tra gli stessi.
Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, conformemente alla richiesta avanzata dalle parti, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
In merito, infatti, il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; da ultimo, cfr. Cass., 8428 del 10.4.2014).
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'avvenuto accordo tra le parti e dell'assenza di richieste contrarie, ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1277/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 09.11.2021;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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