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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1459 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mungivera Monica, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to De Falco Liberato Francesco, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 09.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pomigliano D'Arco il 30.04.1995, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 29, parte II, serie A, anno 1995), dalla cui unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] e , nato Per_2 a LL TR (NA) il 12.08.2005, attualmente maggiorenni e verosimilmente non autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto di omologazione n. 172/2013 reso in data 04.03.2013, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione consensuale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè con decreto di omologazione n. 172/2013 reso in data
04.03.2013 nel proc. RG. 1406/2012, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto che le parti convengono che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà assegnata alla stessa che vi abita Parte_1 con i figli, e che il contributo al mantenimento a favore degli stessi venga determinato in euro 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale dà atto che, nelle more della procedura, i figli sono diventati maggiorenni;
quindi, nulla dispone in merito al regime di affido degli stessi. Si dà altresì atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, avendo regolato con l'accordo ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra PT
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_2 C.F._2
Pomigliano D'Arco il 30.04.1995, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n. 29, parte II, serie A, anno 1995);
b) assegna la casa coniugale alla IG.ra , la quale vi abita unitamente ai figli;
Parte_1
c) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del IG.
da corrispondere alla IG.ra , mediante contanti, bonifico o vaglia Parte_2 Parte_1 postale entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1459 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mungivera Monica, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to De Falco Liberato Francesco, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 09.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pomigliano D'Arco il 30.04.1995, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 29, parte II, serie A, anno 1995), dalla cui unione sono nati i figli , nato a [...] il [...] e , nato Per_2 a LL TR (NA) il 12.08.2005, attualmente maggiorenni e verosimilmente non autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto di omologazione n. 172/2013 reso in data 04.03.2013, il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione consensuale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè con decreto di omologazione n. 172/2013 reso in data
04.03.2013 nel proc. RG. 1406/2012, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto che le parti convengono che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà assegnata alla stessa che vi abita Parte_1 con i figli, e che il contributo al mantenimento a favore degli stessi venga determinato in euro 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale dà atto che, nelle more della procedura, i figli sono diventati maggiorenni;
quindi, nulla dispone in merito al regime di affido degli stessi. Si dà altresì atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, avendo regolato con l'accordo ogni reciproca pendenza e/o questione economica e/o patrimoniale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra PT
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e
[...] C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_2 C.F._2
Pomigliano D'Arco il 30.04.1995, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n. 29, parte II, serie A, anno 1995);
b) assegna la casa coniugale alla IG.ra , la quale vi abita unitamente ai figli;
Parte_1
c) determina in euro 500,00 il contributo al mantenimento a favore dei figli a carico del IG.
da corrispondere alla IG.ra , mediante contanti, bonifico o vaglia Parte_2 Parte_1 postale entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
e) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca