TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4962/2019
TRA
( ) elett.te dom.to in via Surripa 86 in Cast/re di Stabia presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Gargiulo Francesco (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso in C.F._2
virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. con sede in via G. Grezar n. 14 in Roma Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Eboli alla via Veneto 1 CONVENUTA
NONCHE' in persona del sindaco p. t. con sede in piazza B. Longo 36 in Controparte_2 CP_2
CONVENUTO- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione avverso due cartelle esattoriali aventi nn.:
07120170024644427000 e 07120180000476437000 per omessa notifica dell'atto di pignoramento nonchè per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti innanzi al GE del Tribunale di Torre
Annunziata chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
il GE nel giudizio avente rg. es. n. 1795/19 con ordinanza del 21.5.2019 sospendeva l'esecutorietà e concedeva termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito;
nel giudizio di merito, ritualmente introdotto con rituale notificazione alle parti, si costituiva l' CP_3
la quale contestava la domanda chiedendone il rigetto eccependo la ritualità della notificazione di tutti gli atti con vittoria di spese ed onorari;
mentre l'Ente comune restava contumace.
All'esito dello spirare dei termini concessi per il deposito di memorie conclusionali la causa viene ora all'esame nel merito
Preliminarmente va dichiarata la competenza del giudice adito posto che l'atto impugnato, il pignoramento presso terzi dell' nei confronti dell è atto dell'esecuzione forzata, CP_3 Org_1
ragione per cui sussiste la competenza del giudice adito.
Tuttavia con memoria conclusionale il ricorrente ha riferito, tra l'altro, che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento impugnato sono state entrambe annullate., in particolare la cartella di pagamento n. 07120170024644427000 è stata annullata con sentenza n. 7058/2018, passata in cosa giudicata, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
mentre la cartella di pagamento n.
07120180000476437000 è stata annullata con sentenza n. 3704/2021 passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro
Pertanto all'esito di quanto dichiarato e documentato va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle due cartelle di pagamento opposte nel giudizio che ci occupa;
infatti la cartella di pagamento n. 07120170024644427000 è stata annullata con sentenza n. 7058/2018, passata in cosa giudicata, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
mentre la cartella di pagamento n. 07120180000476437000 è stata annullata con sentenza n. 3704/2021 passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro - .
Tali essendo le risultanze probatorie si impone la declaratoria detta;
mentre sono dovute le competenze e spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
del ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- Dichiara la contumacia del in persona del sindaco p.t.; Controparte_2
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Gargiulo Francesco, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 4-4-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4962/2019
TRA
( ) elett.te dom.to in via Surripa 86 in Cast/re di Stabia presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Gargiulo Francesco (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso in C.F._2
virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t. con sede in via G. Grezar n. 14 in Roma Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Eboli alla via Veneto 1 CONVENUTA
NONCHE' in persona del sindaco p. t. con sede in piazza B. Longo 36 in Controparte_2 CP_2
CONVENUTO- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione avverso due cartelle esattoriali aventi nn.:
07120170024644427000 e 07120180000476437000 per omessa notifica dell'atto di pignoramento nonchè per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti innanzi al GE del Tribunale di Torre
Annunziata chiedendone l'annullamento, vinte le spese;
il GE nel giudizio avente rg. es. n. 1795/19 con ordinanza del 21.5.2019 sospendeva l'esecutorietà e concedeva termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito;
nel giudizio di merito, ritualmente introdotto con rituale notificazione alle parti, si costituiva l' CP_3
la quale contestava la domanda chiedendone il rigetto eccependo la ritualità della notificazione di tutti gli atti con vittoria di spese ed onorari;
mentre l'Ente comune restava contumace.
All'esito dello spirare dei termini concessi per il deposito di memorie conclusionali la causa viene ora all'esame nel merito
Preliminarmente va dichiarata la competenza del giudice adito posto che l'atto impugnato, il pignoramento presso terzi dell' nei confronti dell è atto dell'esecuzione forzata, CP_3 Org_1
ragione per cui sussiste la competenza del giudice adito.
Tuttavia con memoria conclusionale il ricorrente ha riferito, tra l'altro, che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento impugnato sono state entrambe annullate., in particolare la cartella di pagamento n. 07120170024644427000 è stata annullata con sentenza n. 7058/2018, passata in cosa giudicata, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
mentre la cartella di pagamento n.
07120180000476437000 è stata annullata con sentenza n. 3704/2021 passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro
Pertanto all'esito di quanto dichiarato e documentato va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle due cartelle di pagamento opposte nel giudizio che ci occupa;
infatti la cartella di pagamento n. 07120170024644427000 è stata annullata con sentenza n. 7058/2018, passata in cosa giudicata, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
mentre la cartella di pagamento n. 07120180000476437000 è stata annullata con sentenza n. 3704/2021 passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro - .
Tali essendo le risultanze probatorie si impone la declaratoria detta;
mentre sono dovute le competenze e spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_3
del ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede: Controparte_2
- Dichiara la contumacia del in persona del sindaco p.t.; Controparte_2
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Gargiulo Francesco, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 4-4-24 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora