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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 470/2024, posta in deliberazione all'udienza del 11 giugno 2025 tra:
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo procuratore, in Terni, alla via Francesco Angeloni n. 16,, presso lo studio dell'avvocato Leonardo Cristoforo Fieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Terni, via della Caserma 8 presso lo studio dell'avvocato Silvia Starnini, che l rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 e ritualmente notificato,
in persona del legale rappresentante -p.t., proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 62/2024, numero di R.G. 470/2024 emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Terni, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
1.188,40 per emolumenti inerenti l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A fondamento del ricorso assumeva l'insussistenza dei presupposti per poter procedere all'emissione del decreto ingiuntivo. Deduceva, in particolare, che in data 18.4.2023 l'opponente si era allontanata dall'esercizio commerciale di via Petroni, n. 30 – Terni e non si era più presentata né la mattina successiva sul luogo di lavoro né nei giorni successivi. Assumeva pertanto che la somma di cui al decreto ingiuntivo doveva essere considerata quale penale, di carattere risarcitorio, finalizzata a ripristinare i disagi subiti dal datore di lavoro a causa delle dimissioni improprie ovvero a riparare la perdita dovuta all'improvvisa mancanza di un dipendente su cui il datore avrebbe altrimenti fatto affidamento fino al termine del contratto, avendo dovuto peraltro ricercare altro personale a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 di cui eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto. Deduceva, quanto alle somme indicate in ricorso, che tra le parti era intercorso un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato dal 20/12/2022 al 19/05/2023 e le spettanze richieste erano relative a Tfr, retribuzione ordinaria, emolumenti vari indicati in maniera specifica dal datore di lavoro stesso nella busta paga dal medesimo predisposta ed allegata al fascicolo di parte del ricorso per decreto ingiuntivo.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Emerge dagli atti che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato in data 20.12.22 con scadenza 19.01.23. poi prorogato in data
20.01.23 con scadenza 19.04.23 e ulteriormente prorogato in data 20.04.23 con scadenza 19.05.23 (cfr. percorso Arpal allegato al fascicolo monitorio).
La circostanza poi che il rapporto, come da ultimo prorogato, terminava alla sua scadenza, in data 19.05.23 emergeva oltre che dal Percorso Arpal del lavoratore e anche dalla busta paga emessa dal datore di lavoro. Come poi correttamente rilevato da parte opposta va evidenziato come alcuna contestazione disciplinare in tal senso risulta essere stata posta in essere nei confronti della lavoratrice.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto e concesso sulla scorta della busta paga elaborata ed emessa da parte datoriale. Trattandosi di documenti nell'immediata disponibilità del datore di lavoro e elaborati da quest'ultimo, va evidenziato come il conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze Cgil Terni
e allegato al fascicolo telematico è documento meramente riassuntivo delle somme dovute dal datore di lavoro predetto e richieste dal lavoratore e fa esplicito riferimento alle buste paga dallo stesso datore di lavoro elaborate ed emesse. Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga.
Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questi emergenti.
Sul punto va evidenziato che l'importo da ultimo indicato da parte opposta è stato correttamente determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge.
Va e chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art.
23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008).
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
470/2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente, al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento;
Terni, 11 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 470/2024, posta in deliberazione all'udienza del 11 giugno 2025 tra:
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo procuratore, in Terni, alla via Francesco Angeloni n. 16,, presso lo studio dell'avvocato Leonardo Cristoforo Fieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-opponente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Terni, via della Caserma 8 presso lo studio dell'avvocato Silvia Starnini, che l rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 e ritualmente notificato,
in persona del legale rappresentante -p.t., proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 62/2024, numero di R.G. 470/2024 emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Terni, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
1.188,40 per emolumenti inerenti l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A fondamento del ricorso assumeva l'insussistenza dei presupposti per poter procedere all'emissione del decreto ingiuntivo. Deduceva, in particolare, che in data 18.4.2023 l'opponente si era allontanata dall'esercizio commerciale di via Petroni, n. 30 – Terni e non si era più presentata né la mattina successiva sul luogo di lavoro né nei giorni successivi. Assumeva pertanto che la somma di cui al decreto ingiuntivo doveva essere considerata quale penale, di carattere risarcitorio, finalizzata a ripristinare i disagi subiti dal datore di lavoro a causa delle dimissioni improprie ovvero a riparare la perdita dovuta all'improvvisa mancanza di un dipendente su cui il datore avrebbe altrimenti fatto affidamento fino al termine del contratto, avendo dovuto peraltro ricercare altro personale a causa dell'abbandono del posto di lavoro da parte della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 di cui eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto. Deduceva, quanto alle somme indicate in ricorso, che tra le parti era intercorso un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato dal 20/12/2022 al 19/05/2023 e le spettanze richieste erano relative a Tfr, retribuzione ordinaria, emolumenti vari indicati in maniera specifica dal datore di lavoro stesso nella busta paga dal medesimo predisposta ed allegata al fascicolo di parte del ricorso per decreto ingiuntivo.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 cpc dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale si osserva che, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore
(opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Emerge dagli atti che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato in data 20.12.22 con scadenza 19.01.23. poi prorogato in data
20.01.23 con scadenza 19.04.23 e ulteriormente prorogato in data 20.04.23 con scadenza 19.05.23 (cfr. percorso Arpal allegato al fascicolo monitorio).
La circostanza poi che il rapporto, come da ultimo prorogato, terminava alla sua scadenza, in data 19.05.23 emergeva oltre che dal Percorso Arpal del lavoratore e anche dalla busta paga emessa dal datore di lavoro. Come poi correttamente rilevato da parte opposta va evidenziato come alcuna contestazione disciplinare in tal senso risulta essere stata posta in essere nei confronti della lavoratrice.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto e concesso sulla scorta della busta paga elaborata ed emessa da parte datoriale. Trattandosi di documenti nell'immediata disponibilità del datore di lavoro e elaborati da quest'ultimo, va evidenziato come il conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze Cgil Terni
e allegato al fascicolo telematico è documento meramente riassuntivo delle somme dovute dal datore di lavoro predetto e richieste dal lavoratore e fa esplicito riferimento alle buste paga dallo stesso datore di lavoro elaborate ed emesse. Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento, potendo, viceversa, il lavoratore fornire la prova di non aver effettivamente ricevuto le somme indicate nella busta paga.
Da tali considerazioni deriva che, certamente, la busta paga in sé costituisce idonea prova scritta del credito retributivo vantato dal lavoratore sicché, sotto tale profilo, è evidentemente legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei dati da questi emergenti.
Sul punto va evidenziato che l'importo da ultimo indicato da parte opposta è stato correttamente determinato al lordo delle ritenute previdenziali anziché al netto delle tassazioni e delle trattenute di legge.
Va e chiarito che la quantificazione al lordo delle somme operata da questo tribunale in sede di emissione del decreto ingiuntivo opposto, è senz'altro corretta. Infatti, con riferimento alla determinazione dei crediti di lavoro è principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo giudice - che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art.
23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 18584/2008).
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione andrà rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il tribunale di Terni definitivamente pronunciando sul ricorso avanzato nel procedimento RG
470/2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente, al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, oltre le spese della fase monitoria già liquidate con l'ingiunzione di pagamento;
Terni, 11 giugno 2025
Il giudice
Michela Francorsi