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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 273/23 RG
Udienza del 29.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Barsotti e Boni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, discutono la causa ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 273/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto il contratto di mutuo fondiario, dell'importo iniziale di € 580.000,00 stipulato il 15.6.06 dalla BO TO RL con la Cassa di Risparmio di
Carrara, con il e la quali fideiussori. CP_1 CP_1
In relazione a tale rapporto, in sede monitoria , ha allegato: che a seguito, prima della CP_2 fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Carrara nella e poi di una Controparte_3 cessione in blocco di crediti da parte di quest'ultima, esso era pervenuto nella propria titolarità; che detratti gli acconti percepiti all'esisto di un'esecuzione immobiliare e della domanda di ammissione al passivo della BO TO rimanevano da pagare € 156.723,60.
Chiesto ed ottenuto, per tale somma, un decreto ingiuntivo, gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo: la mancanza di titolarità attiva del credito in capo a;
la duplicazione CP_2 del titolo esecutivo;
la mancanza di chiarezza in merito al calcolo dell'importo ancora dovuto;
la possibile presenza di anatocismo.
Gli opponenti hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del dare-avere fra le parti.
La convenuta, ribadita la legittimità e la fondatezza della propria pretesa, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con la prima memoria istruttoria gli opponenti hanno ulteriormente eccepito la nullità parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI del 2002 dichiarato illegittimo dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/05 e quindi l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 cc in quanto l'iniziativa nei confronti dei fideiussori sarebbe avvenuta oltre il termine di sei mesi indicato in tale articolo.
Motivi della decisione
1. Sulla titolarità del credito.
Premesso che l'eccezione concerne la genericità dell'individuazione dei crediti oggetto della cessione, tale eccezione è infondata.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto, fa infatti riferimento ai crediti derivanti da “finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (i Finanziamenti) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca
Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”, facendo dunque uso di una formula che consente in modo chiaro l'individuazione dei crediti ceduti.
2. Sulla duplicazione del titolo esecutivo.
L'eccezione è infondata.
Il fatto che il contratto di mutuo fondiario sia titolo esecutivo non toglie infatti l'interesse della creditrice ad agire giudizialmente, al fine di ottenere un provvedimento che, oltre che essere titolo esecutivo, formi anche giudicato sulla pretesa.
3. Sull'importo dovuto.
L'eccezione è infondata.
Premesso che sulla base del contratto l'opposta ha senz'altro diritto all'intera somma di cui al mutuo originario, qualora gli opponenti ritengano che le somme già pagate siano superiori a quelle ammesse dalla prima, sarebbero stati loro a dover operare la relativa allegazione e fornire la conseguente prova.
4. Sull'anatocismo.
La relativa allegazione da parte degli opponenti è totalmente generica, oltre che meramente ipotetica.
Essa non può dunque essere presa in esame.
5. Sull'operatività delle fideiussioni.
L'eccezione è infondata.
Al netto di ogni altra questione in merito alle fideiussioni replicative del modello ABI del
2002, il punto è infatti che l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 cc si verifica allorché il creditore non si sia attivato nei sei mesi non nei confronti del fideiussore, ma nei confronti del debitore principale, cosa che nella fattispecie non è stata allegata.
6. Conclusioni.
L'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 29.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Barsotti e Boni.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, discutono la causa ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 273/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
Controparte_1
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto il contratto di mutuo fondiario, dell'importo iniziale di € 580.000,00 stipulato il 15.6.06 dalla BO TO RL con la Cassa di Risparmio di
Carrara, con il e la quali fideiussori. CP_1 CP_1
In relazione a tale rapporto, in sede monitoria , ha allegato: che a seguito, prima della CP_2 fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Carrara nella e poi di una Controparte_3 cessione in blocco di crediti da parte di quest'ultima, esso era pervenuto nella propria titolarità; che detratti gli acconti percepiti all'esisto di un'esecuzione immobiliare e della domanda di ammissione al passivo della BO TO rimanevano da pagare € 156.723,60.
Chiesto ed ottenuto, per tale somma, un decreto ingiuntivo, gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo: la mancanza di titolarità attiva del credito in capo a;
la duplicazione CP_2 del titolo esecutivo;
la mancanza di chiarezza in merito al calcolo dell'importo ancora dovuto;
la possibile presenza di anatocismo.
Gli opponenti hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rideterminazione del dare-avere fra le parti.
La convenuta, ribadita la legittimità e la fondatezza della propria pretesa, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con la prima memoria istruttoria gli opponenti hanno ulteriormente eccepito la nullità parziale delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI del 2002 dichiarato illegittimo dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/05 e quindi l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 cc in quanto l'iniziativa nei confronti dei fideiussori sarebbe avvenuta oltre il termine di sei mesi indicato in tale articolo.
Motivi della decisione
1. Sulla titolarità del credito.
Premesso che l'eccezione concerne la genericità dell'individuazione dei crediti oggetto della cessione, tale eccezione è infondata.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto, fa infatti riferimento ai crediti derivanti da “finanziamenti ipotecari e/o chirografari, da aperture di credito e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (i Finanziamenti) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca
Cedente a sofferenza, sorti tra il 28 giugno 1982 e il 30 novembre 2018”, facendo dunque uso di una formula che consente in modo chiaro l'individuazione dei crediti ceduti.
2. Sulla duplicazione del titolo esecutivo.
L'eccezione è infondata.
Il fatto che il contratto di mutuo fondiario sia titolo esecutivo non toglie infatti l'interesse della creditrice ad agire giudizialmente, al fine di ottenere un provvedimento che, oltre che essere titolo esecutivo, formi anche giudicato sulla pretesa.
3. Sull'importo dovuto.
L'eccezione è infondata.
Premesso che sulla base del contratto l'opposta ha senz'altro diritto all'intera somma di cui al mutuo originario, qualora gli opponenti ritengano che le somme già pagate siano superiori a quelle ammesse dalla prima, sarebbero stati loro a dover operare la relativa allegazione e fornire la conseguente prova.
4. Sull'anatocismo.
La relativa allegazione da parte degli opponenti è totalmente generica, oltre che meramente ipotetica.
Essa non può dunque essere presa in esame.
5. Sull'operatività delle fideiussioni.
L'eccezione è infondata.
Al netto di ogni altra questione in merito alle fideiussioni replicative del modello ABI del
2002, il punto è infatti che l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 cc si verifica allorché il creditore non si sia attivato nei sei mesi non nei confronti del fideiussore, ma nei confronti del debitore principale, cosa che nella fattispecie non è stata allegata.
6. Conclusioni.
L'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari