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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9527/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 9527/2016 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Vulpis Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario delegato avv. Nicola Paparella
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 24.6.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - , in qualità di titolare dello Studio Medico Dentistico sito in alla Parte_1 CP_1
via Grimaldi n. 15/A, con ricorso depositato il 17.6.2016 presso l'intestato ufficio, ha chiesto di annullare (o, in subordine, di ridurre l'importo effettivamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa) l'ordinanza-ingiunzione n. 141 del 4.4.2016, notificata l'8.4.2016, emessa dall'allora di sulla scorta del rapporto n. 11195/E redatto dalla Guardia Controparte_2 CP_1
di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di all'esito della visita ispettiva eseguita il 19.2.2013 CP_1
1 presso l'anzidetto studio medico e dei successivi accertamenti definiti in data 28.3.2013 (come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 00012 del 2013), a mezzo della quale è stato ingiunto a il pagamento della somma complessiva di € 14.507,70 (comprensiva di spese Parte_1
di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle seguenti disposizioni: a) art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002,
modificata dall'art. 4 della legge n. 183/2010, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice subordinata senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Persona_1
lavoro; b) art. 4 bis D. Lgs 181/2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 297/2002, modificato dall'art 40 comma 2 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, per non aver consegnato alla suindicata lavoratrice, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della preventiva comunicazione di assunzione inoltrata al C.T.I. competente o copia del contratto di lavoro sottoscritto;
nonché la dichiarazione contenente tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/98, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE; c) art. 39, comma 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/2008, per aver omesso di registrare sul L.U.L. per tredici mesi, periodo da febbraio 2012 a febbraio 2013, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi alla dipendente precedentemente nominata e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
In particolare, l'opponente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, contestava (i) la mancata audizione del trasgressore, (ii) i “vizi di contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento ed eccesso di potere e la lesione dei principi di correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo e di buona fede e correttezza nei confronti del dott. ”, (iii) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione “per l'indeterminatezza Pt_1
degli addebiti”, (iii) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per la “mancata valutazione
delle condizioni soggettive”, (iv) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per la “carenza
di motivazione e l'omesso riscontro alle richieste formulate nell'opposizione amministrativa”, (v) la
“carenza di prova della fondatezza degli addebiti contestati”, (vi) “l'insussistenza e la carenza di
2 prova della subordinazione”, (vii) “l'insussistenza di alcuna violazione e la conseguente infondatezza
degli illeciti contestati”.
Con memoria depositata in cancelleria il 17.11.2016 si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del suo Controparte_3
funzionario delegato, istando per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, alla quale nessuno è comparso per parte ricorrente, la causa, istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale, è stata decisa nei modi di legge.
2 - L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2.1 - Privo di pregio è il motivo di doglianza attinente alla mancata audizione del CP_4
e al difetto di valutazione delle deduzioni difensive da questi formulate in sede amministrativa.
In primo luogo, va chiarito che, come emerge dai documenti in atti e come, d'altronde,
ammesso espressamente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la DTL di Bari, con raccomandata ricevuta il 20.11.2015, ha invitato a presentarsi presso la Pt_1 [...]
il 30.11.2015, alle ore 11:00, per essere sentito in audizione personale. CP_2
L'odierno opponente, tuttavia, non si è presentato per sottoporsi all'audizione né ha chiesto che ne fosse disposto il rinvio a causa di comprovato impedimento.
Soltanto in epoca successiva al 30.11.2015, e in particolare l'11.12.2015, ha chiesto di essere riconvocato in quanto in precedenza impossibilitato a comparire poiché affetto da bronchite cronica.
In secondo logo, va rilevato che parte ricorrente ha formulato il motivo di opposizione in esame in maniera oltremodo generica e apodittica, non avendo neanche allegato quali informazioni ed elementi (a sé favorevoli) avrebbe fornito all'Amministrazione in sede di audizione e in che modo tali informazioni avrebbero potuto condurre la PA ad assumere una determinazione di segno differente rispetto a quella adottata.
In ogni caso, va decisivamente rammentato che, in tema, la Suprema Corte ha affermato e costantemente ribadito il principio di diritto secondo cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza
ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di
3 credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e
non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni
difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte,
se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse
investano questioni di diritto o questioni di fatto. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge
una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento
all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia
fatto richiesta. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni
ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta non comporti
la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa
patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla
funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo,
relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano
formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli
alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione
dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale
facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede
giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione,
attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto” (cfr., di recente, Cass. n. 21146/2019 secondo cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando
il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato
avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere
prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass., sent. n. 1230 del 27.01.2012 ex multis Cass., SS.UU.,
sent. n. 1786 del 2010)”).
4 Donde la reiezione del motivo in rassegna.
2.2 - L'opponente, come anticipato, ha, altresì, lamentato la “indeterminatezza degli addebiti”,
la “carenza di motivazione” del provvedimento opposto, “l'omesso riscontro alle richieste formulate
nell'opposizione amministrativa”, la “mancata valutazione delle condizioni soggettive del
responsabile” e la “incomprensibilità e l'erroneità della quantificazione delle sanzioni irrogate”.
Tali doglianze, alla luce del loro contenuto, possono essere esaminate congiuntamente.
In primis, dev'essere rammentato che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata,
in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale,
con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
17104/2009).
Esattamente come avvenuto nel caso di specie.
Talché, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., fra le decisioni più
recenti, Cass., sez. II, 16.2.2016, n. 2959), l'ordinanza ingiunzione con cui la PA, disattendendo le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione ovvero questa sia solo apparente (situazioni che non ricorrono nella specie) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della PA, ma il rapporto sottostante.
Va, ancora, osservato che l'ordinanza - ingiunzione ha le caratteristiche proprie del provvedimento amministrativo e, quindi, è assoggettata alle regole generali disciplinanti il procedimento amministrativo e quindi all'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 18 secondo comma L. n. 689/1981 e dall' art. 3 terzo comma L. n. 241/1990; tale ultima disposizione normativa
5 consente anche che le ragioni della decisione possono risultare da altro atto richiamato dalla decisione stessa, a condizione che l'atto richiamato sia espressamente indicato e, soprattutto, sia stato reso disponibile dall'autorità che ha emanato il provvedimento.
L'ordinanza ingiunzione opposta, come già anticipato, contiene tutti gli elementi utili affinché
il destinatario della stessa possa esercitare appieno il proprio diritto di difesa (che, infatti, Pt_1
ha avuto la possibilità di esercitare nell'ambito del procedimento amministrativo e ha, poi,
effettivamente esercitato nell'ambito del presente giudizio): - essa richiama espressamente sia il verbale di primo accesso ispettivo del 19.2.2013 sia il verbale unico di accertamento e notificazione
(conclusivo degli accertamenti condotti) del 28.3.2013 sia il rapporto n. 11195/E redatto dalla GdF
di - in motivazione (i) si fa puntualmente riferimento a tutte le disposizioni vigenti in materia e CP_1
alle previsioni di legge violate, (ii) vengono richiamati gli scritti difensivi presentati in sede amministrativa dal trasgressore (pervenuti il 29.4.2013) e (iii) si dà atto delle circostanze del caso concreto (tra cui il nominativo e i dati anagrafici della lavoratrice in relazione alla quale sono stati condotti gli accertamenti e i periodi non regolarizzati); - sono indicati le fonti di prova degli illeciti contestati e gli accertamenti compiuti;
- viene specificata la data in cui l'accesso ispettivo è stato effettuato (cioè il 19.2.2013); - vengono descritti gli accertamenti condotti e i risultati cui gli stessi hanno consentito di pervenire;
- sono indicati gli strumenti di difesa e tutela avverso l'ordinanza e gli organi cui proporre ricorso, con specificazione dei relativi termini;
- nel verbale di primo accesso ispettivo (si ribadisce, richiamato nell'ordinanza), sono stati indicati l'attività che i lavoratori (tra cui,
) erano intenti a svolgere allorché sono stati rinvenuti presso i locali dello Persona_1
studio medico dagli Ufficiali di PG della GdF, le risultanze emerse dal riscontro dei dati con la contabilità del lavoro, le dichiarazioni rese da , il quadro normativo di riferimento Pt_1
(dettagliatamente ricostruito ed esplicato), i criteri utilizzati nella determinazione delle sanzioni irrogate, in relazione alla posizione di ciascun lavoratore, tenuto conto del periodo non registrato e del numero di giorni di lavoro irregolare, dei limiti edittali, delle prescritte maggiorazioni e riduzioni.
6 Talché, dall'analisi di tali criteri puntualmente enunciati nel verbale (si ribadisce, richiamato nell'ordinanza opposta) si evincono agevolmente sia le disposizioni violate (e, dunque, le violazioni contestate) sia le condotte in concreto ascritte al D'ST (che, peraltro, hanno interessato un arco temporale non breve, superiore a un anno) sia la (regolare) quantificazione degli importi delle singole sanzioni comminate.
Peraltro, a tale ultimo riguardo è appena il caso di sottolineare che: - la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 16162/2024) riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386
del 2023, n. 11777 del 2020, n. 24081 del 2019); - in materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante,
con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. analogamente Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del
2018; Cass. n. 16517 del 2020); - quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante, è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09); - in virtù di questa presunzione di colpevolezza e dell'onere probatorio degli elementi scriminanti posto in capo ai contravventori, atteso che -come si avrà modo di meglio chiarire e puntualizzare nel prosieguo- risulta comprovata la condotta illecita di , quest'ultimo avrebbe dovuto fornire adeguato sussidio Pt_1
7 probatorio di un'eventuale esimente e del difetto dell'elemento soggettivo, prova che, tuttavia, non ha in alcun modo offerto nell'ambito del presente giudizio;
- anzi, l'odierno opponente ha dimostrato che era senza dubbio consapevole dell'illiceità della condotta tenuta, in quanto, in sede di accertamenti ispettivi, ha dichiarato che la “posizione lavorativa” di era “in Persona_1
fase di regolarizzazione”; - la DTL non ha aumentato gli importi determinati dalla GdF all'esito dell'attività ispettiva, essendosi limitata a recepirli e applicarli.
Conseguentemente, i motivi testé esaminati sono del tutto destituiti di fondamento.
2.3 - Per quanto attiene, infine, alla denunciata “carenza di prove della fondatezza degli addebiti contestati e della subordinazione”, valgano le seguenti considerazioni.
Premesso che “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa
dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di
dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può
anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova
contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto
come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi
ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che
convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio
insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio” (Cass.
n. 11698/04), nella fattispecie in rassegna la prova delle condotte ascritte al trasgressore e della natura subordinata del rapporto di lavoro emerge incontestabilmente dagli atti e dai documenti di causa nonché dalle circostanze fattuali accertate dai militari intervenuti.
In primo luogo, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 00012 del 2013
elevato il 28.3.2013 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Bari – I gruppo tutela entrate (già più volte citato), è stato accertato che “la dipendente , al momento Persona_1
dell'accesso effettuato in data 19.02.2013, era intenta a svolgere la propria opera presso lo studio
8 dentistico del Dr. sito in via Grimaldi nr.15/a, ricevendo i pazienti e Parte_1 CP_1
prenotando eventuali appuntamenti con la disponibilità di un'agenda per appuntamenti ed alcune
schede pazienti, utilizzando apposita postazione sita nella sala d'attesa senza che il Dr. Parte_1
avesse regolarmente instaurato il corrispondente rapporto di lavoro”.
[...]
Sempre in data 19.2.2013, ha dichiarato ai militari della Guardia di Persona_1
Finanza “di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data 07.02.2012”, “di prestare la propria
attività come lavoratore dipendente, di svolgere le seguenti mansioni: prendere appuntamenti ed
aprire il locale”, “di effettuare il seguente orario di lavoro giornaliero: 9:00/12:30, 16:00/19:30”
nelle giornate di martedì e venerdì; 9:00/12:30 nella giornata di giovedì”, “di non effettuare
prestazioni di lavoro straordinario”, “di aver percepito le seguenti retribuzioni: euro 200 circa al
mese per il periodo da febbraio 2012 ad agosto 2012, euro 400 circa al mese per il periodo da
settembre 2012 ad oggi, corrisposte dal dott. nella sua qualità di titolare dello Parte_1
studio”, “di non essere stata assunta formalmente, ma di aver iniziato a rendere la prestazione
lavorativa il 07/02/2012 e di non ricevere alcuna busta paga”, “di ricevere il pagamento della
retribuzione in denaro contante e con cadenza mensile”.
Come è noto, i verbali redatti da pubblici ufficiali (come i Carabinieri e gli ispettori della
DPL) fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza,
mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento (Cass. 25.6.2003 n. 10128; Cass, 3.6.1999, n. 5435).
In particolare, quanto alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'ispezione per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto, pur non essendo dotato di fede privilegiata, può costituire indizio rilevante ai fini della decisione (Cass. 17.2.2000 n. 1786; Cass. 18.4.1998 n. 3973).
Orbene, nel caso di specie, nel corso dell'ispezione del 19.2.2013 (i) i militari della GdF
hanno, nelle ore diurne di un giorno feriale, rinvenuto presso la sede dello Persona_1
9 del dott. (ubicato in alla via Grimaldi n. 15/A) Controparte_5 Parte_1 CP_1
intenta a svolgere la propria opera con mansioni di segretaria, con l'ausilio della strumentazione all'uopo necessaria (circostanze, queste, pacifiche e incontestate), (ii) , in Parte_1
quell'occasione, non ha negato che stesse svolgendo attività lavorativa in posizione di Per_1
subordinazione, avendo anzi affermato che la “posizione lavorativa” della stessa era “in fase di
regolarizzazione” (non facendo alcun cenno, peraltro, a eventuali, differenti, tipologie di rapporti di lavoro), (iii) la lavoratrice ha rilasciato dichiarazioni [puntuali e dettagliate in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, data di inizio, retribuzione, orari e giornate di lavoro),
come si evince da quanto sopra riportato] dalle quali emerge inequivocabilmente il fatto che ella lavorasse “in nero” presso l'anzidetto studio medico alle dipendenze dell'odierno opponente, titolare dello studio in questione.
Appare, quindi, evidente come, attese le caratteristiche del lavoro svolto, la prestazione resa da , avente natura meramente esecutiva, non potesse che svolgersi sotto il controllo e le Per_1
direttive impartite dal datore di lavoro, rispettando conseguentemente gli orari stabiliti.
Né rileva, in senso contrario, la cadenza non quotidiana dei turni svolti dalla lavoratrice.
Ancora sul valore probatorio dei verbali ispettivi, è opportuno -sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità- rammentare che: a) essi fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, questi fanno fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal
10 trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso, ex multis, Cass. n.
166/2014).
A ciò devono aggiungersi le dichiarazioni rese in corso di causa da -allorché, Per_1
all'udienza del 15.5.2017, è stata escussa in qualità di teste- che hanno confermato appieno quelle rilasciate nel corso degli accertamenti ispettivi e, in generale, le risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di CP_1
Pertanto, le suesposte evidenze documentali e testimoniali, in uno con le complessive valutazioni di carattere giurisprudenziale appena svolte, comprovano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la colpevolezza della condotta tenuta dal trasgressore e conseguentemente la fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti mentre nessuna adeguata prova è stata fornita dall'opponente, a ciò onerato ex art. 2697 cc, del pur eccepito rapporto lavorativo occasionale o libero-professionale.
Infine, per i motivi suesposti e alla luce di tutte le circostanze fattuali illustrate, è del pari infondata la domanda di riduzione della sanzione spiegata dall'opponente.
Ne consegue che il ricorso è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato.
3 - Ad onta della soccombenza del ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio poiché l'Amministrazione non si è costituita tramite un legale bensì a mezzo funzionario delegato,
sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese vive, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr.,
ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 141
emessa il 4.4.2016 dal Direttore p.t. della proposta da Controparte_3
così provvede: Parte_1
11 - rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 24 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 9527/2016 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Vulpis Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario delegato avv. Nicola Paparella
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 24.6.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - , in qualità di titolare dello Studio Medico Dentistico sito in alla Parte_1 CP_1
via Grimaldi n. 15/A, con ricorso depositato il 17.6.2016 presso l'intestato ufficio, ha chiesto di annullare (o, in subordine, di ridurre l'importo effettivamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa) l'ordinanza-ingiunzione n. 141 del 4.4.2016, notificata l'8.4.2016, emessa dall'allora di sulla scorta del rapporto n. 11195/E redatto dalla Guardia Controparte_2 CP_1
di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di all'esito della visita ispettiva eseguita il 19.2.2013 CP_1
1 presso l'anzidetto studio medico e dei successivi accertamenti definiti in data 28.3.2013 (come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 00012 del 2013), a mezzo della quale è stato ingiunto a il pagamento della somma complessiva di € 14.507,70 (comprensiva di spese Parte_1
di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle seguenti disposizioni: a) art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002,
modificata dall'art. 4 della legge n. 183/2010, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice subordinata senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di Persona_1
lavoro; b) art. 4 bis D. Lgs 181/2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 297/2002, modificato dall'art 40 comma 2 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, per non aver consegnato alla suindicata lavoratrice, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della preventiva comunicazione di assunzione inoltrata al C.T.I. competente o copia del contratto di lavoro sottoscritto;
nonché la dichiarazione contenente tutte le informazioni previste dal D.lgs. 152/98, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE; c) art. 39, comma 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/2008, per aver omesso di registrare sul L.U.L. per tredici mesi, periodo da febbraio 2012 a febbraio 2013, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi alla dipendente precedentemente nominata e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
In particolare, l'opponente, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, contestava (i) la mancata audizione del trasgressore, (ii) i “vizi di contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento ed eccesso di potere e la lesione dei principi di correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo e di buona fede e correttezza nei confronti del dott. ”, (iii) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione “per l'indeterminatezza Pt_1
degli addebiti”, (iii) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per la “mancata valutazione
delle condizioni soggettive”, (iv) la nullità e l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per la “carenza
di motivazione e l'omesso riscontro alle richieste formulate nell'opposizione amministrativa”, (v) la
“carenza di prova della fondatezza degli addebiti contestati”, (vi) “l'insussistenza e la carenza di
2 prova della subordinazione”, (vii) “l'insussistenza di alcuna violazione e la conseguente infondatezza
degli illeciti contestati”.
Con memoria depositata in cancelleria il 17.11.2016 si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del suo Controparte_3
funzionario delegato, istando per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, alla quale nessuno è comparso per parte ricorrente, la causa, istruita tramite produzione documentale e prova testimoniale, è stata decisa nei modi di legge.
2 - L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2.1 - Privo di pregio è il motivo di doglianza attinente alla mancata audizione del CP_4
e al difetto di valutazione delle deduzioni difensive da questi formulate in sede amministrativa.
In primo luogo, va chiarito che, come emerge dai documenti in atti e come, d'altronde,
ammesso espressamente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la DTL di Bari, con raccomandata ricevuta il 20.11.2015, ha invitato a presentarsi presso la Pt_1 [...]
il 30.11.2015, alle ore 11:00, per essere sentito in audizione personale. CP_2
L'odierno opponente, tuttavia, non si è presentato per sottoporsi all'audizione né ha chiesto che ne fosse disposto il rinvio a causa di comprovato impedimento.
Soltanto in epoca successiva al 30.11.2015, e in particolare l'11.12.2015, ha chiesto di essere riconvocato in quanto in precedenza impossibilitato a comparire poiché affetto da bronchite cronica.
In secondo logo, va rilevato che parte ricorrente ha formulato il motivo di opposizione in esame in maniera oltremodo generica e apodittica, non avendo neanche allegato quali informazioni ed elementi (a sé favorevoli) avrebbe fornito all'Amministrazione in sede di audizione e in che modo tali informazioni avrebbero potuto condurre la PA ad assumere una determinazione di segno differente rispetto a quella adottata.
In ogni caso, va decisivamente rammentato che, in tema, la Suprema Corte ha affermato e costantemente ribadito il principio di diritto secondo cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza
ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di
3 credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e
non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni
difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte,
se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse
investano questioni di diritto o questioni di fatto. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge
una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento
all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia
fatto richiesta. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni
ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta non comporti
la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa
patrimoniale conseguente alla trascrizione. Se in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla
funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo,
relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano
formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli
alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione
dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale
facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede
giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione,
attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto” (cfr., di recente, Cass. n. 21146/2019 secondo cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando
il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato
avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere
prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass., sent. n. 1230 del 27.01.2012 ex multis Cass., SS.UU.,
sent. n. 1786 del 2010)”).
4 Donde la reiezione del motivo in rassegna.
2.2 - L'opponente, come anticipato, ha, altresì, lamentato la “indeterminatezza degli addebiti”,
la “carenza di motivazione” del provvedimento opposto, “l'omesso riscontro alle richieste formulate
nell'opposizione amministrativa”, la “mancata valutazione delle condizioni soggettive del
responsabile” e la “incomprensibilità e l'erroneità della quantificazione delle sanzioni irrogate”.
Tali doglianze, alla luce del loro contenuto, possono essere esaminate congiuntamente.
In primis, dev'essere rammentato che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata,
in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale,
con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
17104/2009).
Esattamente come avvenuto nel caso di specie.
Talché, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., fra le decisioni più
recenti, Cass., sez. II, 16.2.2016, n. 2959), l'ordinanza ingiunzione con cui la PA, disattendendo le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione ovvero questa sia solo apparente (situazioni che non ricorrono nella specie) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della PA, ma il rapporto sottostante.
Va, ancora, osservato che l'ordinanza - ingiunzione ha le caratteristiche proprie del provvedimento amministrativo e, quindi, è assoggettata alle regole generali disciplinanti il procedimento amministrativo e quindi all'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 18 secondo comma L. n. 689/1981 e dall' art. 3 terzo comma L. n. 241/1990; tale ultima disposizione normativa
5 consente anche che le ragioni della decisione possono risultare da altro atto richiamato dalla decisione stessa, a condizione che l'atto richiamato sia espressamente indicato e, soprattutto, sia stato reso disponibile dall'autorità che ha emanato il provvedimento.
L'ordinanza ingiunzione opposta, come già anticipato, contiene tutti gli elementi utili affinché
il destinatario della stessa possa esercitare appieno il proprio diritto di difesa (che, infatti, Pt_1
ha avuto la possibilità di esercitare nell'ambito del procedimento amministrativo e ha, poi,
effettivamente esercitato nell'ambito del presente giudizio): - essa richiama espressamente sia il verbale di primo accesso ispettivo del 19.2.2013 sia il verbale unico di accertamento e notificazione
(conclusivo degli accertamenti condotti) del 28.3.2013 sia il rapporto n. 11195/E redatto dalla GdF
di - in motivazione (i) si fa puntualmente riferimento a tutte le disposizioni vigenti in materia e CP_1
alle previsioni di legge violate, (ii) vengono richiamati gli scritti difensivi presentati in sede amministrativa dal trasgressore (pervenuti il 29.4.2013) e (iii) si dà atto delle circostanze del caso concreto (tra cui il nominativo e i dati anagrafici della lavoratrice in relazione alla quale sono stati condotti gli accertamenti e i periodi non regolarizzati); - sono indicati le fonti di prova degli illeciti contestati e gli accertamenti compiuti;
- viene specificata la data in cui l'accesso ispettivo è stato effettuato (cioè il 19.2.2013); - vengono descritti gli accertamenti condotti e i risultati cui gli stessi hanno consentito di pervenire;
- sono indicati gli strumenti di difesa e tutela avverso l'ordinanza e gli organi cui proporre ricorso, con specificazione dei relativi termini;
- nel verbale di primo accesso ispettivo (si ribadisce, richiamato nell'ordinanza), sono stati indicati l'attività che i lavoratori (tra cui,
) erano intenti a svolgere allorché sono stati rinvenuti presso i locali dello Persona_1
studio medico dagli Ufficiali di PG della GdF, le risultanze emerse dal riscontro dei dati con la contabilità del lavoro, le dichiarazioni rese da , il quadro normativo di riferimento Pt_1
(dettagliatamente ricostruito ed esplicato), i criteri utilizzati nella determinazione delle sanzioni irrogate, in relazione alla posizione di ciascun lavoratore, tenuto conto del periodo non registrato e del numero di giorni di lavoro irregolare, dei limiti edittali, delle prescritte maggiorazioni e riduzioni.
6 Talché, dall'analisi di tali criteri puntualmente enunciati nel verbale (si ribadisce, richiamato nell'ordinanza opposta) si evincono agevolmente sia le disposizioni violate (e, dunque, le violazioni contestate) sia le condotte in concreto ascritte al D'ST (che, peraltro, hanno interessato un arco temporale non breve, superiore a un anno) sia la (regolare) quantificazione degli importi delle singole sanzioni comminate.
Peraltro, a tale ultimo riguardo è appena il caso di sottolineare che: - la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 16162/2024) riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386
del 2023, n. 11777 del 2020, n. 24081 del 2019); - in materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante,
con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. analogamente Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del
2018; Cass. n. 16517 del 2020); - quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante, è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09); - in virtù di questa presunzione di colpevolezza e dell'onere probatorio degli elementi scriminanti posto in capo ai contravventori, atteso che -come si avrà modo di meglio chiarire e puntualizzare nel prosieguo- risulta comprovata la condotta illecita di , quest'ultimo avrebbe dovuto fornire adeguato sussidio Pt_1
7 probatorio di un'eventuale esimente e del difetto dell'elemento soggettivo, prova che, tuttavia, non ha in alcun modo offerto nell'ambito del presente giudizio;
- anzi, l'odierno opponente ha dimostrato che era senza dubbio consapevole dell'illiceità della condotta tenuta, in quanto, in sede di accertamenti ispettivi, ha dichiarato che la “posizione lavorativa” di era “in Persona_1
fase di regolarizzazione”; - la DTL non ha aumentato gli importi determinati dalla GdF all'esito dell'attività ispettiva, essendosi limitata a recepirli e applicarli.
Conseguentemente, i motivi testé esaminati sono del tutto destituiti di fondamento.
2.3 - Per quanto attiene, infine, alla denunciata “carenza di prove della fondatezza degli addebiti contestati e della subordinazione”, valgano le seguenti considerazioni.
Premesso che “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa
dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di
dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può
anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova
contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto
come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi
ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che
convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio
insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio” (Cass.
n. 11698/04), nella fattispecie in rassegna la prova delle condotte ascritte al trasgressore e della natura subordinata del rapporto di lavoro emerge incontestabilmente dagli atti e dai documenti di causa nonché dalle circostanze fattuali accertate dai militari intervenuti.
In primo luogo, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 00012 del 2013
elevato il 28.3.2013 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Bari – I gruppo tutela entrate (già più volte citato), è stato accertato che “la dipendente , al momento Persona_1
dell'accesso effettuato in data 19.02.2013, era intenta a svolgere la propria opera presso lo studio
8 dentistico del Dr. sito in via Grimaldi nr.15/a, ricevendo i pazienti e Parte_1 CP_1
prenotando eventuali appuntamenti con la disponibilità di un'agenda per appuntamenti ed alcune
schede pazienti, utilizzando apposita postazione sita nella sala d'attesa senza che il Dr. Parte_1
avesse regolarmente instaurato il corrispondente rapporto di lavoro”.
[...]
Sempre in data 19.2.2013, ha dichiarato ai militari della Guardia di Persona_1
Finanza “di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data 07.02.2012”, “di prestare la propria
attività come lavoratore dipendente, di svolgere le seguenti mansioni: prendere appuntamenti ed
aprire il locale”, “di effettuare il seguente orario di lavoro giornaliero: 9:00/12:30, 16:00/19:30”
nelle giornate di martedì e venerdì; 9:00/12:30 nella giornata di giovedì”, “di non effettuare
prestazioni di lavoro straordinario”, “di aver percepito le seguenti retribuzioni: euro 200 circa al
mese per il periodo da febbraio 2012 ad agosto 2012, euro 400 circa al mese per il periodo da
settembre 2012 ad oggi, corrisposte dal dott. nella sua qualità di titolare dello Parte_1
studio”, “di non essere stata assunta formalmente, ma di aver iniziato a rendere la prestazione
lavorativa il 07/02/2012 e di non ricevere alcuna busta paga”, “di ricevere il pagamento della
retribuzione in denaro contante e con cadenza mensile”.
Come è noto, i verbali redatti da pubblici ufficiali (come i Carabinieri e gli ispettori della
DPL) fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza,
mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento (Cass. 25.6.2003 n. 10128; Cass, 3.6.1999, n. 5435).
In particolare, quanto alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'ispezione per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto, pur non essendo dotato di fede privilegiata, può costituire indizio rilevante ai fini della decisione (Cass. 17.2.2000 n. 1786; Cass. 18.4.1998 n. 3973).
Orbene, nel caso di specie, nel corso dell'ispezione del 19.2.2013 (i) i militari della GdF
hanno, nelle ore diurne di un giorno feriale, rinvenuto presso la sede dello Persona_1
9 del dott. (ubicato in alla via Grimaldi n. 15/A) Controparte_5 Parte_1 CP_1
intenta a svolgere la propria opera con mansioni di segretaria, con l'ausilio della strumentazione all'uopo necessaria (circostanze, queste, pacifiche e incontestate), (ii) , in Parte_1
quell'occasione, non ha negato che stesse svolgendo attività lavorativa in posizione di Per_1
subordinazione, avendo anzi affermato che la “posizione lavorativa” della stessa era “in fase di
regolarizzazione” (non facendo alcun cenno, peraltro, a eventuali, differenti, tipologie di rapporti di lavoro), (iii) la lavoratrice ha rilasciato dichiarazioni [puntuali e dettagliate in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, data di inizio, retribuzione, orari e giornate di lavoro),
come si evince da quanto sopra riportato] dalle quali emerge inequivocabilmente il fatto che ella lavorasse “in nero” presso l'anzidetto studio medico alle dipendenze dell'odierno opponente, titolare dello studio in questione.
Appare, quindi, evidente come, attese le caratteristiche del lavoro svolto, la prestazione resa da , avente natura meramente esecutiva, non potesse che svolgersi sotto il controllo e le Per_1
direttive impartite dal datore di lavoro, rispettando conseguentemente gli orari stabiliti.
Né rileva, in senso contrario, la cadenza non quotidiana dei turni svolti dalla lavoratrice.
Ancora sul valore probatorio dei verbali ispettivi, è opportuno -sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità- rammentare che: a) essi fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, questi fanno fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal
10 trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso, ex multis, Cass. n.
166/2014).
A ciò devono aggiungersi le dichiarazioni rese in corso di causa da -allorché, Per_1
all'udienza del 15.5.2017, è stata escussa in qualità di teste- che hanno confermato appieno quelle rilasciate nel corso degli accertamenti ispettivi e, in generale, le risultanze degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza di CP_1
Pertanto, le suesposte evidenze documentali e testimoniali, in uno con le complessive valutazioni di carattere giurisprudenziale appena svolte, comprovano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la colpevolezza della condotta tenuta dal trasgressore e conseguentemente la fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti mentre nessuna adeguata prova è stata fornita dall'opponente, a ciò onerato ex art. 2697 cc, del pur eccepito rapporto lavorativo occasionale o libero-professionale.
Infine, per i motivi suesposti e alla luce di tutte le circostanze fattuali illustrate, è del pari infondata la domanda di riduzione della sanzione spiegata dall'opponente.
Ne consegue che il ricorso è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato.
3 - Ad onta della soccombenza del ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio poiché l'Amministrazione non si è costituita tramite un legale bensì a mezzo funzionario delegato,
sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese vive, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr.,
ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), che nel caso di specie non risulta depositata.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 141
emessa il 4.4.2016 dal Direttore p.t. della proposta da Controparte_3
così provvede: Parte_1
11 - rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 24 giugno 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
12