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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 2169/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del d.ssa Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
n ella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione il 17.10.2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Ing. , con sede Parte_1 Parte_2 in Roma, alla Via dell'Arco di Tolomei, n. 27, P.I. nonché la Individuale P.IVA_1 Pt_3
, in persona dell'ing. nato a [...] Parte_2 Parte_2 Roveto, il 02.02.1947 e residente in [...] C.F.
[...]
, P.VA , nata il [...] a [...] e residente in C.F._1 P.IVA_2 Parte_4 Casalvieri alla C.da Fallena C.F. e nato a [...] il C.F._2 Parte_5 26.01.1947 ed ivi residente alla C.da Fallena 14 C.F. tutti rappresentati C.F._3 e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Nello Vittorelli (C.F. ), giusta C.F._4 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliati in Atina (FR) alla Via G. Visocchi 6.
parte attrice c/o
convenuto contumace Controparte_1
1 Nonché
(CF: ), nato a [...] S. GE (FR), il 12/02/1957, CP_2 C.F._5 in proprio nonché nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA: ) P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Cassino (FR), alla via degli Eroi, 12, presso lo studio dell'Avv. Christian Franchitti (CF: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._6 foglio separato – che costituisce parte integrante del presente atto, da considerarsi apposta in calce ai sensi degli artt. 18 DM n. 44/11 e 83, III comma, c.p.c. - (fax 0776/1770393 - posta elettronica ; Email_1
- convenuto -
Fatto e diritto
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del
18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ed Parte_1 Parte_6 Sigg.ri e convenivano nel presente giudizio la ditta ed il Pt_4 Parte_5 CP_2 sig. onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Controparte_1 Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dei convenuti, per tutte le causali ut supra articolate sub par. A) e B) del presente atto e, per l'effetto condannare il Sig. e la ditta , ciascuno per le Controparte_1 CP_2 rispettive responsabilità, al risarcimento in favore degli attori, per i danni patrimoniali e non cagionati, danni emergenti, lucro cessante, perdita di chance, danno all'immagine agli stessi in conseguenza della propria condotta negligente e inadempiente come determinati sub par. C) del presente atto e quindi: € 9.080,71 in favore di € 32.094,37 in favore di Parte_1 DI Individuale;
€ 3.619,67 in favore del Sig. ; € Parte_2 Parte_5 3.586,12 in favore della Sig.ra o nella diversa misura, maggiore o minore che Parte_4 verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio anche tenuto conto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.”
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2020, il
Sig. in proprio e nella qualità dell'omonima ditta individuale, il quale CP_2 impugnava e contestava la domanda degli attori chiedendone il rigetto eccependo in particolare la decadenza dell'azione per la mancata denuncia dei vizi dell'opera nei termini di legge.
Mentre rimaneva contumace il . Controparte_3
Istruita la causa con l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di un teste per parte, la causa dopo l'udienza di discussione e
2 sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione per la redazione della sentenza.
La domanda degli attori è solo parzialmente fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In primis va valutata la domanda nei confronti della ditta sul CP_2 punto non può che accogliersi l'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione dell'azione tempestivamente proposta dalla difesa del CP_2
atteso che, nel Contratto di appalto va applicata la disciplina di cui
[...] all'art. 1667 (c.c.) che prevede che l'azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera e purché le difformità e/o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (Cass.sent. nn. 24143/2007 e 10658/2015). Nel caso di specie le parti attrici non hanno dato prova di aver contestato immediatamente la cattiva esecuzione dei lavori alla ditta . Tale prova Pt_7 non è stata fornita ne in via documentale con una formale denuncia di cattiva esecuzione dell'opera, ne con la prova orale fornita. Non sono mai stati tempestivamente denunciati i vizi nei confronti della atteso che Parte_8
l'atto di costituzione in mora è del 16/09/2019 mentre le opere sono state effettuate nel periodo tra dicembre 2016 e marzo 2017 e l'ultimo pagamento risale all'11/08/2017 (all. 2 e 20 di parte convenuta). Pertanto, il diritto al risarcimento invocato dalle parti attrici nel presente giudizio deve ritenersi definitivamente prescritto e/o estinto per decadenza nei confronti del convenuto Appare pertanto superfluo analizzare CP_2 la domanda di danno per imperizia nella esecuzione dell'opera appaltata.
A contraris può essere accolta la domanda nei confronti del Controparte_3 quale amministratore del condominio. La responsabilità del emerge già dalla disamina delle delibere CP_1 condominiali e dalla testimonianza del DOTT. nuovo Persona_1 amministratore del condominio, escusso all'udienza del 27.09.2024, è emerso che nel passaggio di consegne della contabilità , non fu consegnata nessuna documentazione in ordine alla messa in mora della ditta che aveva appaltato le opere di rifacimento del tetto condominiale, ne la delibera che autorizzava le opere poi eseguite dal convenuto Il teste infatti riferisce CP_2 testualmente: : “SI È VERO, IO HO AVUTO CONTEZZA DAI VERBALI DI ASSEMBLEA CHE ERA STATA INCARICATA UNA DITTA DIVERSA, DURANTE IL PASSAGGIO DI CONSEGNE RUSSOLILLO MI RIFERÌ
3 CHE NON AVENDO AVUTO RISCONTRO DALLA DITTA INCARICATA DALL'ASSEMBLEA, LUI INCARICÒ PERSONALMENTE SENZA DELIBERA ASSEMBLEARE LA DITTA ACETI” E ancora, circa l'inerzia dell'ex amministratore Dott. , Controparte_1 rispetto alla convocazione dell'assemblea condominiale onde valutare la possibilità di intentare nei confronti della DI Della Posta un'azione processuale di esatto adempimento dell'obbligazione pattuita ovvero di responsabilità per inadempimento contrattuale, il teste così si Persona_1 pronunciava: “NO, NON HO MAI VISTO UN VERBALE DEL GENERE NE LA CONVOCAZIONE DI QUESTO TENORE”; “NO, NON ABBIAMO INTRAPRESO ALCUNA AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DELLA DITTA DELLA POSTA, L'ASSEMBLEA HA INVECE DATA INCARICO PER IL RIFACIMENTO DEI LAVORI AL LASTRICO SOLARE. IN QUANTO ANCHE DOPO L'INTERVENTO ESEGUITO DALLA LE Parte_8
INFILTRAZIONI ERANO PRESENTI NEL 90% DEGLI IMMOBILI, HO FATTO FARE UNA RELAZIONE AD UN TECNICO PER DESCRIVERE I DANNI.” “L'ASSEMBLEA DELIBERÒ IL RIFACIMENTO DELL'INTERO LASTRICO SOLARE NON RICORDO CON PRECISIONE IL COSTO MA INDICATIVAMENTE ERA INTORNO AI 20.000,00 EURO SE BEN RICORDO”; Appare, pertanto, provato il comportamento negligente del convenuto che a fronte di un inadempimento della DI Controparte_3 della Posta a cui fu dato anche un acconto per i lavori da eseguirsi non solo non ha provveduto a sollecitare l'esecuzione delle opere appaltate, ma ha anche incaricato un'altra ditta senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. Ciò posto rilevato che l'amministratore non poteva senza l'assenzo dell'assemblea condominiale appaltare i lavori ad altra ditta rispetto a quella indicata in assemblea ne discende la sua responsabilità professionale. Sul punto la Suprema Corte ha puntualmente chiarito come l'approvazione dell'appalto sia materia di pertinenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 cod.civ. e, in particolare “E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si veda indicativamente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016).” (Cass.Civ. II sez. 21 febbraio 2017 n. 4430). Va poi aggiunto che proprio in forza della sua carica l'amministratore odierno convenuto aveva l'onere di portare all'attenzione della assemblea
4 condominiale l'inadempimento della ditta Della Posta ed invero come chiarito (con orientamento che si condivide e si fa proprio) dalla Suprema Corte con sentenza del 16 ottobre 2008, n.25251, infatti “la figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio. A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode.” (Cfr. Cass.civ. 16 ottobre 2008, n.25251).
Ciò posto si ritiene accoglibile la domanda di danno rivolta dagli attori nei confronti del convenuto . CP_1
Va ora determinato il quantum risarcitorio. Sul punto va evidenziato che il danno al tetto condominiale non può essere attribuito alla responsabilità dell'amministratore in quanto sono gli stessi attori che riferiscono della necessità di ripristino del tetto condominiale già prima dei fatti contestati al convenuto, tanto che l'assemblea condominiale aveva approvato un contratto di appalto con la ditta della Posta. Certamente vanno rimborsate le somme pagate alla ditta per la parte versata dagli Parte_9 attori, atteso, che l'intervento non era stato preliminarmente approvato dalla assemblea condominiale e comunque non è stato risolutivo, sul punto basti vedere la relazione tecnica prodotta in atti. Va invece quantificato e liquidato il danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'opera di ripristino del tetto che ha impedito agli attori di utilizzare i propri immobili a causa delle infiltrazioni. Gli attori hanno determinato il danno nel valore locatizio del bene ed hanno provato hanno provato di non aver potuto utilizzare i propri immobili con la relazione tecnica in atti, ma va poi evidenziato che il fatto non è neanche stato contestato dal convenuto che ha scelto di rimanere contumace. CP_1
Ciò posto si ritiene che possa essere così quantificato il danno per ciascuna parte.
Quanto ad Parte_1
€ 1.776,60 (quote € 67,30 + € 46,13 + € 71,17 + € 113,09 + € 68,57 + € 88,11 + € 36,07 + 553,11 + € 592,08 + 140,97) quale quota dei lavori non autorizzati svolti dalla ditta come da rendiconto in atti; CP_2
Non può essere accolta la domanda di danno per i lavori al terrazzo di copertura dell'immobile in quanto lo stesso era già da ristrutturare tanto che l'assemblea condominiale ne aveva già deliberato i lavori di rifacimento.
5 Quanto alla ditta individuale , si rigetta la richiesta Parte_2 di danno in quanto per ciò che attiene la richiesta di restituzione della quota versata per i lavori di rifacimento del terrazzo, tali lavori erano già stati deliberati dall'assemblea condominiale in quanto il tetto aveva già bisogno di essere rifatto.
Può essere accolta solo parzialmente la domanda di danno per il ritardo nella esecuzione dei lavori ed in via equitativa atteso che senz'altro il ritardo nell'esecuzione dell'opera ha provocato dei danni alla ditta
[...]
che in via equitativa si possono quantificare in €. 2000,00. Parte_10
Va rigettata per mancanza di adeguata prova la richiesta di danno per la perdita di chance e di lucro cessate sul punto andava quanto meno prodotta una perizia contabile o una prova orale per determinare il decremento patrimoniale derivante dal ritardo nella esecuzione dell'opera.
Quanto al Sig. : Parte_5 vanno senz'altro disposta la restituzione di quanto versato quale quota dei lavori imperiti svolti dalla ditta per € 56,71 per le motivazione CP_2 già esposte in ordine alla responsabilità dell'amministratore per aver disposto l'appalto senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.;
Può essere riconosciuto e liquidato in via equitativa, quale danno derivante dal mancato pagamento delle quote condominiali non versate dal conduttore dell'immobili di sua proprietà - a causa delle infiltrazioni patite – della impossibilità di riscuotere i canoni per oltre un anno e la perdita di chance in ordine al rinnovo del contratto di affitto per €. 3000,00. Ovvero complessivamente €.3050,00; stesso discorso vale per la Sig.ra Parte_4
e riconosciuto e liquidato € 50,00 quale quota dei lavori imperiti svolti dalla ditta come da rendiconto in atti;
CP_2
€ 3.000,00, liquidato in via equitativa, quale danno derivante derivanti dal farsi carico delle spese condominiali non versate dal conduttore dell'immobili di sua proprietà - a causa delle infiltrazioni patite – della impossibilità di riscuotere i canoni per oltre un anno e la perdita di chance in ordine al rinnovo del contratto di affitto.
E COSÌ PER COMPLESSIVI € 3.050,00
P. Q. M.
6 Definitivamente decidendo sulla domanda come sopra proposte, così provvede: rigetta la domanda nei confronti di CP_2
Condanna gli attori DI , Parte_1 Controparte_4
pro quota al pagamento delle spese di lite da Parte_4 Parte_5 queste sostenute quantificate in €.13.6o per spese ed e 4000,00 per compensi oltre iva cpa e mag. come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Christian Franchitti qualificatosi antistatario.
-ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti e conseguentemente condanna lo si condanna al Controparte_1 pagamento in favore:
1) di della somma di € 1.776,60 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione dalla messa in mora del 16.09.2019 al soddisfo;
2): ditta individuale al pagamento della somma di €. Parte_2
2000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora del 16.09.2019 al soddisfo;
3): a la somma di € 3.050,00 oltre interessi legali e Parte_4
rivalutazione dalla messa in mora del 16.09.2019 al soddisfo;
4): a favore di la somma di € 3.050,00 oltre interessi legali Parte_5
e rivalutazione dalla messa in mora del 16.09.2019 al soddisfo;
Si condanna al pagamento della somma di €.600,00 per Controparte_3
spese di lite ed €. 6000,00 per compensi di lite (in ragione dell'aumento per ogni difesa, oltre iva cpa e magg. come per legge agli attori.
Cassino data del deposito telematico
Il G.O.P.
(Orsola NAPOLANO)
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