TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Franchina, giusta C.F._1
procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
-Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 24.9.2013 - trascritto all'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia atto n. 1, P. I, S. anno 2013 - che, successivamente, a causa della condotta posta in essere dalla resistente era venuta meno l'affectio maritalis, che con sentenza n. 541/20 emessa dal Tribunale di Patti, depositata il 14.10.2020, era stata disposta la separazione giudiziale con addebito nei confronti di , ha chiesto lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente ha esposto che dall'unione non erano nati figli.
Il Presidente del Tribunale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente e non dovendo adottare i provvedimenti provvisori, ha rimesso gli atti al giudice istruttore.
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e Controparte_1
dell'ordinanza presidenziale, è rimasta contumace.
Il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere disposto lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Ricorre pertanto, nella fattispecie in esame, il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
Invero, è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è
2 decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Nulla sulle spese stante le ragioni della decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) nulla sulle spese.
Così deciso Patti, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Franchina, giusta C.F._1
procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
-Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 24.9.2013 - trascritto all'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia atto n. 1, P. I, S. anno 2013 - che, successivamente, a causa della condotta posta in essere dalla resistente era venuta meno l'affectio maritalis, che con sentenza n. 541/20 emessa dal Tribunale di Patti, depositata il 14.10.2020, era stata disposta la separazione giudiziale con addebito nei confronti di , ha chiesto lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Il ricorrente ha esposto che dall'unione non erano nati figli.
Il Presidente del Tribunale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente e non dovendo adottare i provvedimenti provvisori, ha rimesso gli atti al giudice istruttore.
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e Controparte_1
dell'ordinanza presidenziale, è rimasta contumace.
Il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere disposto lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Ricorre pertanto, nella fattispecie in esame, il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
Invero, è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è
2 decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Nulla sulle spese stante le ragioni della decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvatore di Fitalia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) nulla sulle spese.
Così deciso Patti, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3