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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3703/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3703/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Priolo Gargallo, via Cesare Pavese n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata Siracusa il 17/07/1977 Controparte_1 C.F._2 residente in [...], C.sa Scala Corta n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Lo Vecchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
pagina 1 di 4 (C.F. ) nata Siracusa Controparte_2 C.F._3
l'1/8/2007, residente in [...], C.da Balatizzo n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
All'udienza dell'11/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 2169/2016 emessa in data 10/11/2016 il Tribunale di Siracusa pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma di euro 400,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento della figlia (nata l'[...]), Controparte_2 collocata in via prevalente presso la casa materna.
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 domandava al Tribunale, a Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, di revocare il collocamento della figlia presso la casa materna e l'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie il mantenimento per
Controparte_2
A sostegno delle domande, il ricorrente evidenziava che, in un momento successivo alla pronuncia del divorzio, la figlia maggiorenne era andata a vivere con i nonni materni.
Tanto premesso, il ricorrente domandava di disporre il collocamento della figlia presso i nonni materni e e di prevedere l'obbligo a carico Persona_1 Persona_2 di di versare a questi ultimi la somma di euro 420,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della minore. Infine, chiedeva che l'assegno unico per la figlia fosse dall'Inps corrisposto integralmente a lui, per versarlo direttamente ai nonni materni.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale dichiarava Controparte_1 di aderire alle domande formulate da controparte.
pagina 2 di 4 Integrato il contraddittorio nei confronti della figlia, con atto di intervento del 7.10.2025 si costituiva in giudizio la quale, dando atto di convivere già da Controparte_2 diverso tempo dai nonni materni, domandava di disporre l'obbligo a carico del padre di corrispondere ai nonni materni – e – il contributo Persona_1 Persona_2 di mantenimento per sé.
All'udienza dell'11/12/2025 comparivano e il nonno materno Controparte_2
i quali dichiaravano di essere d'accordo alle previsioni contenute nella Persona_1 pattuizione intercorsa tra le parti, nel senso di disporre l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere il mantenimento per la figlia ai nonni materni.
All'esito della medesima udienza il Giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la figlia maggiorenne della coppia è andata a vivere presso i nonni materni, i quali si occupano delle esigenze della nipote.
L'accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto le condizioni concordate risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a CP_2 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
[...]
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3703/2024, disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 2169/2016 emessa in data
10/11/2016 dal Tribunale di Siracusa, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3703/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Priolo Gargallo, via Cesare Pavese n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata Siracusa il 17/07/1977 Controparte_1 C.F._2 residente in [...], C.sa Scala Corta n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Lo Vecchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
pagina 1 di 4 (C.F. ) nata Siracusa Controparte_2 C.F._3
l'1/8/2007, residente in [...], C.da Balatizzo n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuele Scorpo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
All'udienza dell'11/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 2169/2016 emessa in data 10/11/2016 il Tribunale di Siracusa pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa statuiva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma di euro 400,00 a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento della figlia (nata l'[...]), Controparte_2 collocata in via prevalente presso la casa materna.
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 domandava al Tribunale, a Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, di revocare il collocamento della figlia presso la casa materna e l'obbligo posto a suo carico di versare alla ex moglie il mantenimento per
Controparte_2
A sostegno delle domande, il ricorrente evidenziava che, in un momento successivo alla pronuncia del divorzio, la figlia maggiorenne era andata a vivere con i nonni materni.
Tanto premesso, il ricorrente domandava di disporre il collocamento della figlia presso i nonni materni e e di prevedere l'obbligo a carico Persona_1 Persona_2 di di versare a questi ultimi la somma di euro 420,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della minore. Infine, chiedeva che l'assegno unico per la figlia fosse dall'Inps corrisposto integralmente a lui, per versarlo direttamente ai nonni materni.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale dichiarava Controparte_1 di aderire alle domande formulate da controparte.
pagina 2 di 4 Integrato il contraddittorio nei confronti della figlia, con atto di intervento del 7.10.2025 si costituiva in giudizio la quale, dando atto di convivere già da Controparte_2 diverso tempo dai nonni materni, domandava di disporre l'obbligo a carico del padre di corrispondere ai nonni materni – e – il contributo Persona_1 Persona_2 di mantenimento per sé.
All'udienza dell'11/12/2025 comparivano e il nonno materno Controparte_2
i quali dichiaravano di essere d'accordo alle previsioni contenute nella Persona_1 pattuizione intercorsa tra le parti, nel senso di disporre l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere il mantenimento per la figlia ai nonni materni.
All'esito della medesima udienza il Giudice relatore poneva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia della decisione.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la figlia maggiorenne della coppia è andata a vivere presso i nonni materni, i quali si occupano delle esigenze della nipote.
L'accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio va integralmente condiviso e recepito da questo Collegio, in quanto le condizioni concordate risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a CP_2 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
[...]
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3703/2024, disattesa ogni contraria istanza: modifica le condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 2169/2016 emessa in data
10/11/2016 dal Tribunale di Siracusa, nei termini meglio indicati in parte motiva;
compensa le spese processuali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4