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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO FRANCESCO, Presidente
SARACINI ENRICO, OR
GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020250015309192000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: conclude come da atti
Resistente/Appellato: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 causa n. 709/2025 r.g. Ricorrente_1 spa impugna la cartella di pagamento n. 07020250015309192000, relativa a Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica e innovazione tecnologica anno 2021, con la quale è stato accertato un minor credito, con conseguente ripetizione della somma di € 122.247,00 oltre accessori .
L'atto impugnato muove da una precedente comunicazione di irregolarità - avviso n. 0015445722651 - con la quale veniva contestata la debenza, in capo alla società, della complessiva somma di
€ 335.528,00 oltre interessi e sanzioni, in ragione del presunto indebito utilizzo in compensazione di crediti.
La società presentava quindi istanza di riesame della posizione, evidenziando che:
- per una parte del credito pari ad € 152.158,00 – estranea alla presente lite - era stata presentata, in data 08/09/2023, dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2021 (periodo imposta 2020), con la quale era stata sanata l'errata compilazione del quadro RU, correggendo il rigo RU6 del modulo 1, attraverso l'indicazione, quale credito utilizzato in compensazione, della somma di € 129.639,00, in luogo di € 234.672,00 di cui alla dichiarazione originaria;
per cui quel credito era stato correttamente utilizzato in compensazione, in quanto credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- la restante parte del credito richiesto con la comunicazione di irregolarità – per cui è lite in questa sede - pari ad € 183.370,00 (credito d'imposta spettante all'azienda in ragione del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo), per mero errore materiale, era stata utilizzata in compensazione interamente nel periodo d'imposta 2021, anziché suddividerla in 3 quote di pari importo (€ 61.123,33) negli anni 2021,
2022 e 2023
- con riferimento alla parte di credito non spettante nel 2021 (2/3 del suo ammontare, pari ad
€ 122.247,00), di avere regolarizzato la propria posizione, avendo tempestivamente versato sia gli interessi che le sanzioni
- non deve intendersi necessario il riversamento anche del credito, in quanto l'errore veniva sanato nel 2023, anno nel quale il credito risultava già interamente utilizzabile.
Ciò premesso, la società Ricorrente_1 spa assume
· che alla data di notifica dell'avviso di irregolarità n. 0015445722651, il credito di complessivi
€ 122.247 era spettante e completamente utilizzabile in compensazione,
· di aver sanato l'anticipato ed illegittimo utilizzo di tale credito in compensazione con il versamento delle sanzioni ed interessi con proprio ravvedimento del 04/09/2023,
· che il pagamento della cartella, ed in particolare il riversamento del credito, comporta per la società la contestuale rigenerazione del credito spettante da utilizzare nuovamente in compensazione. In pratica si tratterebbe di sanzionare un comportamento errato del contribuente solo da un punto di vista formale anziché sostanziale, che aveva lo stesso provveduto a sanare tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
Non è mai stata messa in discussione la veridicità e la spettanza del credito ma il suo non corretto utilizzo solo a livello di tempistiche.
In definitiva si duole il ricorrente della illegittimità di obbligare il contribuente a riversare un credito spettante per poi ripoterlo utilizzare e solo al fine di applicare sanzioni ed interessi, già comunque oggetto di ravvedimento.
Conclude parte ricorrente nel senso dell'annullamento integrale dell'atto impugnato ovvero, in subordine, dello stesso limitatamente ad interessi e sanzioni.
Si costituisce la Amministrazione resistendo ed assumendo quanto segue.
Il comma 204 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede espressamente che “Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”.
Nella dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2022 (a.i. 2021), la società ha riportato, quale credito utilizzato in compensazione con F24 (rigo RU6 del modulo 4), la somma di € 61.123,00 (cioè il credito spettante), anziché quella di € 183.370,00 effettivamente compensata. Proprio questa differenza di
€ 122.247,00, oggetto di recupero, è andata ad incrementare il credito d'imposta residuo da riportare nelle successive dichiarazioni (Rigo RU12) come effettivamente riportato in esse, sebbene la società non ne avesse più la disponibilità.
In tale assetto, la società ricorrente
· ha nuovamente utilizzato in compensazione per l'anno 2022 il secondo terzo della somma, cioè euro 61.123,00
· può nuovamente utilizzare, riportando a nuovo, per gli anni di imposta successivi, l'ultimo terzo.
Pertanto, l'Ufficio correttamente avrebbe chiesto il riversamento della somma di € 122.247,00 di cui, altrimenti, la società avrebbe beneficiato due volte. Nel caso di specie, la società ha ritenuto sufficiente, per porre rimedio alla violazione, il versamento solo di sanzioni ed interessi, senza necessità di riversare il credito, in quanto l'errore era stato sanato nel 2023, anno nel quale il credito risultava già interamente utilizzabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di giustizia tributaria che il ricorso è fondato limitatamente alla pretesa relativa ad interessi e sanzioni, e solo in tale ambito si accoglie. Incontroverso è il perimetro litigioso: parte ricorrente vantava un credito d'imposta spettante in ragione del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo per euro 183.370,00, da porre in compensazione in 3 anni di imposta in misura paritaria, pari cioè ad euro 61.123,00 per ciascun anno.
La società ricorrente, pure avendo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 indicato al rigo RU6 correttamente quale credito da porre in compensazione la somma di euro 61.123,00 utilizzava tuttavia in cocnreto per tale annualità di imposta l'intero importo in compensazione, fino a concorrenza di euro 183.370,00.
A fronte di tale illegittima compensazione, la società Ricorrente_1 regolarizzava la propria posizione, tempestivamente versando sia gli interessi che le sanzioni di legge.
In tale assetto, tuttavia, deve rilevarsi come nelle dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 l'importo complessivo da porsi in compensazione, come indicato al rigo RU12, sia comprensivo anche dell'importo di euro 61.123,00.
Tale circostanza emerge dall'esame dell'importo indicato al rigo RU2 di tali anni di imposta, il quale muove dalla originaria indicazione contenuta nel rigo RU2 per l'anno 2021 che a propria volta comprendeva l'intero importo di euro 183.370,00 cioè i 3/3 della somma da compensare in tre anni di imposta diversi.
Si tratterebbe, in teoria di una corretta indicazione dell'importo da porre in compensazione, ma tale importo è già stato utilizzato per l'anno di imposta 2021, di talchè si riscontra una duplicazione della compensazione della medesima somma.
In tale assetto dunque corretta è la pretesa dell'Ufficio avente ad oggetto il versamento della somma duplicata, pari ad euro 122.247,00.
Differenti valutazioni si impongono relativamente alle sanzioni ed agli interessi pretesi nell'atto impugnato.
La irrogazione di sanzioni ed interessi consegue al mancato pagamento di quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposta.
Correttamente, dunque, la amministrazione li ha pretesi – ed ottenuti – da controparte in relazione al periodo di imposta 2021, posto come la indebita compensazione per euro 122.247,00 si risolva nel mancato versamento della imposta dovuta fino a concorrenza di tale somma.
Ciò posto, tuttavia, la amministrazione pretende il versamento della intera sorte capitale appostata a credito al fine di impedire che essa sia effettivamente posta in compensazione due volte.
L'esame delle dichiarazioni per gli anni 2022 e 2023 evidenzia come – come detto – parte ricorrente abbia computato nella liquidazione del credito da porre in compensazione anche l'importo litigioso. Deve tuttavia osservarsi come l'importo posto in compensazione in tali anni risulti ben superiore alla somma di euro 61.123,00 di talchè non è dato di escludere che la compensazione sia effettivamente avvenuta con riferimento a maggiori importi ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui è causa, maturati nel corso dei singoli anni di imposta.
In tale assetto, la pretesa di sanzioni e interessi non può insistere su un credito, ancorché controverso, ma solo su di un debito, della esistenza del quale con riferimento agli anni di imposta 2022 e 2023 non vi
è esaustiva prova.
La complessità della lite costituisce grave motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata limitatamente a sanzioni ed interessi.
Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO FRANCESCO, Presidente
SARACINI ENRICO, OR
GHITTONI CECILIA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020250015309192000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: conclude come da atti
Resistente/Appellato: conclude come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 causa n. 709/2025 r.g. Ricorrente_1 spa impugna la cartella di pagamento n. 07020250015309192000, relativa a Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica e innovazione tecnologica anno 2021, con la quale è stato accertato un minor credito, con conseguente ripetizione della somma di € 122.247,00 oltre accessori .
L'atto impugnato muove da una precedente comunicazione di irregolarità - avviso n. 0015445722651 - con la quale veniva contestata la debenza, in capo alla società, della complessiva somma di
€ 335.528,00 oltre interessi e sanzioni, in ragione del presunto indebito utilizzo in compensazione di crediti.
La società presentava quindi istanza di riesame della posizione, evidenziando che:
- per una parte del credito pari ad € 152.158,00 – estranea alla presente lite - era stata presentata, in data 08/09/2023, dichiarazione integrativa relativa al Modello Unico 2021 (periodo imposta 2020), con la quale era stata sanata l'errata compilazione del quadro RU, correggendo il rigo RU6 del modulo 1, attraverso l'indicazione, quale credito utilizzato in compensazione, della somma di € 129.639,00, in luogo di € 234.672,00 di cui alla dichiarazione originaria;
per cui quel credito era stato correttamente utilizzato in compensazione, in quanto credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- la restante parte del credito richiesto con la comunicazione di irregolarità – per cui è lite in questa sede - pari ad € 183.370,00 (credito d'imposta spettante all'azienda in ragione del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo), per mero errore materiale, era stata utilizzata in compensazione interamente nel periodo d'imposta 2021, anziché suddividerla in 3 quote di pari importo (€ 61.123,33) negli anni 2021,
2022 e 2023
- con riferimento alla parte di credito non spettante nel 2021 (2/3 del suo ammontare, pari ad
€ 122.247,00), di avere regolarizzato la propria posizione, avendo tempestivamente versato sia gli interessi che le sanzioni
- non deve intendersi necessario il riversamento anche del credito, in quanto l'errore veniva sanato nel 2023, anno nel quale il credito risultava già interamente utilizzabile.
Ciò premesso, la società Ricorrente_1 spa assume
· che alla data di notifica dell'avviso di irregolarità n. 0015445722651, il credito di complessivi
€ 122.247 era spettante e completamente utilizzabile in compensazione,
· di aver sanato l'anticipato ed illegittimo utilizzo di tale credito in compensazione con il versamento delle sanzioni ed interessi con proprio ravvedimento del 04/09/2023,
· che il pagamento della cartella, ed in particolare il riversamento del credito, comporta per la società la contestuale rigenerazione del credito spettante da utilizzare nuovamente in compensazione. In pratica si tratterebbe di sanzionare un comportamento errato del contribuente solo da un punto di vista formale anziché sostanziale, che aveva lo stesso provveduto a sanare tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
Non è mai stata messa in discussione la veridicità e la spettanza del credito ma il suo non corretto utilizzo solo a livello di tempistiche.
In definitiva si duole il ricorrente della illegittimità di obbligare il contribuente a riversare un credito spettante per poi ripoterlo utilizzare e solo al fine di applicare sanzioni ed interessi, già comunque oggetto di ravvedimento.
Conclude parte ricorrente nel senso dell'annullamento integrale dell'atto impugnato ovvero, in subordine, dello stesso limitatamente ad interessi e sanzioni.
Si costituisce la Amministrazione resistendo ed assumendo quanto segue.
Il comma 204 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede espressamente che “Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione”.
Nella dichiarazione dei redditi Modello Unico SC 2022 (a.i. 2021), la società ha riportato, quale credito utilizzato in compensazione con F24 (rigo RU6 del modulo 4), la somma di € 61.123,00 (cioè il credito spettante), anziché quella di € 183.370,00 effettivamente compensata. Proprio questa differenza di
€ 122.247,00, oggetto di recupero, è andata ad incrementare il credito d'imposta residuo da riportare nelle successive dichiarazioni (Rigo RU12) come effettivamente riportato in esse, sebbene la società non ne avesse più la disponibilità.
In tale assetto, la società ricorrente
· ha nuovamente utilizzato in compensazione per l'anno 2022 il secondo terzo della somma, cioè euro 61.123,00
· può nuovamente utilizzare, riportando a nuovo, per gli anni di imposta successivi, l'ultimo terzo.
Pertanto, l'Ufficio correttamente avrebbe chiesto il riversamento della somma di € 122.247,00 di cui, altrimenti, la società avrebbe beneficiato due volte. Nel caso di specie, la società ha ritenuto sufficiente, per porre rimedio alla violazione, il versamento solo di sanzioni ed interessi, senza necessità di riversare il credito, in quanto l'errore era stato sanato nel 2023, anno nel quale il credito risultava già interamente utilizzabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte di giustizia tributaria che il ricorso è fondato limitatamente alla pretesa relativa ad interessi e sanzioni, e solo in tale ambito si accoglie. Incontroverso è il perimetro litigioso: parte ricorrente vantava un credito d'imposta spettante in ragione del sostenimento di costi di ricerca e sviluppo per euro 183.370,00, da porre in compensazione in 3 anni di imposta in misura paritaria, pari cioè ad euro 61.123,00 per ciascun anno.
La società ricorrente, pure avendo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 indicato al rigo RU6 correttamente quale credito da porre in compensazione la somma di euro 61.123,00 utilizzava tuttavia in cocnreto per tale annualità di imposta l'intero importo in compensazione, fino a concorrenza di euro 183.370,00.
A fronte di tale illegittima compensazione, la società Ricorrente_1 regolarizzava la propria posizione, tempestivamente versando sia gli interessi che le sanzioni di legge.
In tale assetto, tuttavia, deve rilevarsi come nelle dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 l'importo complessivo da porsi in compensazione, come indicato al rigo RU12, sia comprensivo anche dell'importo di euro 61.123,00.
Tale circostanza emerge dall'esame dell'importo indicato al rigo RU2 di tali anni di imposta, il quale muove dalla originaria indicazione contenuta nel rigo RU2 per l'anno 2021 che a propria volta comprendeva l'intero importo di euro 183.370,00 cioè i 3/3 della somma da compensare in tre anni di imposta diversi.
Si tratterebbe, in teoria di una corretta indicazione dell'importo da porre in compensazione, ma tale importo è già stato utilizzato per l'anno di imposta 2021, di talchè si riscontra una duplicazione della compensazione della medesima somma.
In tale assetto dunque corretta è la pretesa dell'Ufficio avente ad oggetto il versamento della somma duplicata, pari ad euro 122.247,00.
Differenti valutazioni si impongono relativamente alle sanzioni ed agli interessi pretesi nell'atto impugnato.
La irrogazione di sanzioni ed interessi consegue al mancato pagamento di quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposta.
Correttamente, dunque, la amministrazione li ha pretesi – ed ottenuti – da controparte in relazione al periodo di imposta 2021, posto come la indebita compensazione per euro 122.247,00 si risolva nel mancato versamento della imposta dovuta fino a concorrenza di tale somma.
Ciò posto, tuttavia, la amministrazione pretende il versamento della intera sorte capitale appostata a credito al fine di impedire che essa sia effettivamente posta in compensazione due volte.
L'esame delle dichiarazioni per gli anni 2022 e 2023 evidenzia come – come detto – parte ricorrente abbia computato nella liquidazione del credito da porre in compensazione anche l'importo litigioso. Deve tuttavia osservarsi come l'importo posto in compensazione in tali anni risulti ben superiore alla somma di euro 61.123,00 di talchè non è dato di escludere che la compensazione sia effettivamente avvenuta con riferimento a maggiori importi ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui è causa, maturati nel corso dei singoli anni di imposta.
In tale assetto, la pretesa di sanzioni e interessi non può insistere su un credito, ancorché controverso, ma solo su di un debito, della esistenza del quale con riferimento agli anni di imposta 2022 e 2023 non vi
è esaustiva prova.
La complessità della lite costituisce grave motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata limitatamente a sanzioni ed interessi.
Spese compensate.