Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1844
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 febbraio 1963
Art. 7.
Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella citta' di Bari, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 559 , e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100 milioni, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64, 1964-65.
Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 .
Entrata in vigore il 12 febbraio 1963