Articolo 1567 del Codice civile
Articolo 1519 quinquiesArticolo 1519 septies
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19 aprile 1942
Art. 1567.

(Esclusiva a favore del somministrante).

Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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