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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...] ( C.F: ) dom. e res. in Parte_1 C.F._1
Vittoria (RG), via Della Casa Comunale n.25, elettivamente domiciliata in Vittoria (RG) presso lo studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] in data [...] ( C.F.: ), cittadino algerino, CP_1 C.F._2 con residenza attualmente sconosciuta.
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 21.05.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione della figlia minore Parte_1
, nata in data [...], oggi di anni 6, dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. Per_1
e cessata nell'anno 2019, allorquando la minore aveva ancora pochi mesi, stante le gravi CP_1 condotte di aggressione e lesione personale poste in essere dal resistente a danno della ricorrente, alla presenza dei figli minori della stessa, per come rimaste definitivamente accertate con sentenza penale di condanna n. 15/2020 resa dal Tribunale di Ragusa e depositata in atti;
che la ricorrente, altresì, rilevando, di non avere più avuto contatti con il , da diversi anni, CP_1 allontanatosi definitivamente da Vittoria e verosimilmente dall'Italia, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia , peraltro affetta da ritardo psicomotorio che le causa Per_1 problemi nel linguaggio e nell'apprendimento, con collocamento presso di sé, con onere in capo al padre di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia, oltre il diritto all'esclusiva percezione dell'assegno unico erogato dall'INPS; che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente relatore di giorno 07.11.2024, stante l'impossibilità di ascolto del padre resistente, non essendo il CP_1 neppure comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, di fatto resosi irreperibile come da documentazione depositata in atti, rilevato quanto riferito personalmente dalla ricorrente, specie circa la sussistenza delle patologie di cui è affetta la minore e dell'impossibilità a riscuotere l'indennità di frequenza della medesima, stante gli occorrenti consensi del padre irreperibile e per questo mancanti, che né frequenta e né contribuisce al mantenimento della figlia da anni, è stato provvisoriamente disposto, l'affidamento esclusivo della piccola alla madre, nonché disposto Per_1 che il padre non possa vedere, né portare con sé la figlia, in ragione della sua assenza prolungatasi per tutti questi anni, se non con il consenso e alla presenza della madre, e determinato in € 100,00
l'assegno dovuto da a titolo di contributo al mantenimento della figlia al netto CP_1 CP_2 dell'assegno unico familiare da percepirsi in via esclusiva dalla ricorrente;
che nell'immutato quadro probatorio in atti, all'udienza di discussione del 21.05.2025, ex art 473- bis.28, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse della minore , alla CP_2 luce del complessivo quadro probatorio in atti, e stante il perdurare delle gravi inadempienze poste in essere dal padre, non può che disporsi in questa sede, ed in ogni caso precisato come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione,
l'affidamento super esclusivo della minore nata in data [...] alla madre , Per_1 Parte_1 in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti la minore (salute, istruzione, educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente, anche senza il consenso del padre del tutto irreperibile;
CP_3 che invero, rilevano nel caso in esame le condotte poste in essere dal per come rimaste CP_3 accertate a seguito del procedimento penale n. 142/2019 R.g.n.r. incardinatosi presso codesto
Tribunale e definitosi con sentenza penale di condanna dello stesso n. 15/2020 del reato di cui all'art. 582 c.p. commesso in danno alla ricorrente ed alla presenza della figlia minore di pochi mesi, tenuto, altresì, conto delle gravi inadempienze poste in essere dal padre in danno alla figlia, oggi di anni sei, con la quale non ha alcun contatto, ed al cui mantenimento non provvede in alcun modo, ed ancor più rilevanti stante lo stato di salute di cui è affetta la piccola , per come Per_1 dedotto dalla madre, che necessita del rilascio frequente del consenso dei genitori per la sottoposizione a cure e terapie ed accesso a sovvenzioni erogate dallo Stato, di fatto rese inaccessibili a causa dello stato di pressoché totale latitanza del resistente;
che nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. copia sentenza penale di condanna) nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del 07.11.2024, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente, rimasto contumace e resosi totalmente irreperibile come da documentazioni in atti appare, come fatto certo e non contestato, una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, risultando altresì provata l'impossibilità materiale per la ricorrente di confrontarsi con l'altro genitore per l'assunzione di decisioni di interesse per la piccola , per Per_1
l'irreperibilità dello stesso e/o senza rischiare una potenziale lesione personale, per quanto già accaduto in episodi precedenti per come risulta dalla documentazione agli atti, e ciò a danno e pregiudizio della stessa minore e per ogni sua esigenza, di salute, scolastica e ricreativa, giustifica l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
che, del pari va confermata la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della minore con il padre, stabilendo che il padre non possa vedere, né portare con sé la figlia, in ragione della sua assenza prolungatasi per tutti questi anni, se non con il consenso e alla presenza della madre;
che da ultimo, nell'immutato quadro probatorio in atti, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del
07.11.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima, madre di due minori, percettrice dell'assegno unico e dell'assegno di inclusione, (ed anche dell'indennità di frequenza per la minore , seppur sino ad oggi non corrisposta per l'assenza del consenso reso dal Per_1 resistente) e svolgente attività part- time come badante durante le ore di frequenza scolastica della figlia, convivente con altro uomo in Ramacca, può ritenersi conforme, a che il padre - di cui nulla è dato, tuttavia, sapere circa lo svolgimento di attività lavorativa, né di eventuali redditi dallo stesso percepiti - contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la somma mensile, alla Per_1 ricorrente , di euro 100,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da Parte_1 parte della madre affidataria del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
Ritenuto che in difetto di costituzione del convenuto le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
CP_1
Dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione (in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti la minore in ordine a salute, istruzione, educazione, ecc. tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa), della figlia minore alla CP_2 madre, ; Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione della minore con il padre per come in parte motiva;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione figli nati fuori da matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...] ( C.F: ) dom. e res. in Parte_1 C.F._1
Vittoria (RG), via Della Casa Comunale n.25, elettivamente domiciliata in Vittoria (RG) presso lo studio dell'Avv. Marina Giudice, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] in data [...] ( C.F.: ), cittadino algerino, CP_1 C.F._2 con residenza attualmente sconosciuta.
RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 21.05.2025, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione della figlia minore Parte_1
, nata in data [...], oggi di anni 6, dalla relazione, more uxorio, intrattenuta con il sig. Per_1
e cessata nell'anno 2019, allorquando la minore aveva ancora pochi mesi, stante le gravi CP_1 condotte di aggressione e lesione personale poste in essere dal resistente a danno della ricorrente, alla presenza dei figli minori della stessa, per come rimaste definitivamente accertate con sentenza penale di condanna n. 15/2020 resa dal Tribunale di Ragusa e depositata in atti;
che la ricorrente, altresì, rilevando, di non avere più avuto contatti con il , da diversi anni, CP_1 allontanatosi definitivamente da Vittoria e verosimilmente dall'Italia, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia , peraltro affetta da ritardo psicomotorio che le causa Per_1 problemi nel linguaggio e nell'apprendimento, con collocamento presso di sé, con onere in capo al padre di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia, oltre il diritto all'esclusiva percezione dell'assegno unico erogato dall'INPS; che all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente relatore di giorno 07.11.2024, stante l'impossibilità di ascolto del padre resistente, non essendo il CP_1 neppure comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, di fatto resosi irreperibile come da documentazione depositata in atti, rilevato quanto riferito personalmente dalla ricorrente, specie circa la sussistenza delle patologie di cui è affetta la minore e dell'impossibilità a riscuotere l'indennità di frequenza della medesima, stante gli occorrenti consensi del padre irreperibile e per questo mancanti, che né frequenta e né contribuisce al mantenimento della figlia da anni, è stato provvisoriamente disposto, l'affidamento esclusivo della piccola alla madre, nonché disposto Per_1 che il padre non possa vedere, né portare con sé la figlia, in ragione della sua assenza prolungatasi per tutti questi anni, se non con il consenso e alla presenza della madre, e determinato in € 100,00
l'assegno dovuto da a titolo di contributo al mantenimento della figlia al netto CP_1 CP_2 dell'assegno unico familiare da percepirsi in via esclusiva dalla ricorrente;
che nell'immutato quadro probatorio in atti, all'udienza di discussione del 21.05.2025, ex art 473- bis.28, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al
Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che circa il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse della minore , alla CP_2 luce del complessivo quadro probatorio in atti, e stante il perdurare delle gravi inadempienze poste in essere dal padre, non può che disporsi in questa sede, ed in ogni caso precisato come in tutti i giudizi separativi in senso lato i provvedimenti non possono che valere rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili ove sopraggiungano giusti motivi che ne impongano la revisione,
l'affidamento super esclusivo della minore nata in data [...] alla madre , Per_1 Parte_1 in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti la minore (salute, istruzione, educazione, ecc.) tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa, le stesse , potranno essere adottate dalla ricorrente, anche senza il consenso del padre del tutto irreperibile;
CP_3 che invero, rilevano nel caso in esame le condotte poste in essere dal per come rimaste CP_3 accertate a seguito del procedimento penale n. 142/2019 R.g.n.r. incardinatosi presso codesto
Tribunale e definitosi con sentenza penale di condanna dello stesso n. 15/2020 del reato di cui all'art. 582 c.p. commesso in danno alla ricorrente ed alla presenza della figlia minore di pochi mesi, tenuto, altresì, conto delle gravi inadempienze poste in essere dal padre in danno alla figlia, oggi di anni sei, con la quale non ha alcun contatto, ed al cui mantenimento non provvede in alcun modo, ed ancor più rilevanti stante lo stato di salute di cui è affetta la piccola , per come Per_1 dedotto dalla madre, che necessita del rilascio frequente del consenso dei genitori per la sottoposizione a cure e terapie ed accesso a sovvenzioni erogate dallo Stato, di fatto rese inaccessibili a causa dello stato di pressoché totale latitanza del resistente;
che nella specie, dalla documentazione in atti (cfr. copia sentenza penale di condanna) nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza di comparizione del 07.11.2024, e non da ultimo rilevato il comportamento processuale mantenuto dal resistente, rimasto contumace e resosi totalmente irreperibile come da documentazioni in atti appare, come fatto certo e non contestato, una palese inidoneità del padre ad assumere responsabilmente il compito di cura e specie di educazione del minore, risultando altresì provata l'impossibilità materiale per la ricorrente di confrontarsi con l'altro genitore per l'assunzione di decisioni di interesse per la piccola , per Per_1
l'irreperibilità dello stesso e/o senza rischiare una potenziale lesione personale, per quanto già accaduto in episodi precedenti per come risulta dalla documentazione agli atti, e ciò a danno e pregiudizio della stessa minore e per ogni sua esigenza, di salute, scolastica e ricreativa, giustifica l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
che, del pari va confermata la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della minore con il padre, stabilendo che il padre non possa vedere, né portare con sé la figlia, in ragione della sua assenza prolungatasi per tutti questi anni, se non con il consenso e alla presenza della madre;
che da ultimo, nell'immutato quadro probatorio in atti, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, e preso atto di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente all'udienza del
07.11.2024 circa la propria condizione economica, essendo la medesima, madre di due minori, percettrice dell'assegno unico e dell'assegno di inclusione, (ed anche dell'indennità di frequenza per la minore , seppur sino ad oggi non corrisposta per l'assenza del consenso reso dal Per_1 resistente) e svolgente attività part- time come badante durante le ore di frequenza scolastica della figlia, convivente con altro uomo in Ramacca, può ritenersi conforme, a che il padre - di cui nulla è dato, tuttavia, sapere circa lo svolgimento di attività lavorativa, né di eventuali redditi dallo stesso percepiti - contribuisca al mantenimento della figlia minore versando la somma mensile, alla Per_1 ricorrente , di euro 100,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da Parte_1 parte della madre affidataria del minore, oltre il 50% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
Ritenuto che in difetto di costituzione del convenuto le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato;
CP_1
Dispone l'affidamento super esclusivo, per come in motivazione (in particolare quanto a tutte le questioni riguardanti la minore in ordine a salute, istruzione, educazione, ecc. tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa), della figlia minore alla CP_2 madre, ; Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione della minore con il padre per come in parte motiva;
Dispone l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 versando alla madre la somma mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte di quest'ultima, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti