Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
In persona del Consigliere delegato dott.ssa Francesca Firrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1228 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. GHIA DANILO
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: Ricorso ai sensi degli artt. 84, 112, 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.L.vo 150/2011 avverso il provvedimento della Corte di Appello di Torino, Sezione Penale per i Minorenni di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'ill.mo Presidente della Corte di Appello di Torino annullare, revocare e in ogni caso dichiarare illegittimo il decreto impugnato, emesso in data
25.06.2024 dalla Corte di Appello di Torino – Sezione Penale per i Minorenni, nell'ambito del proc. pen. N. 24/2022 R.G. APP., n. 2337/2017 R.G.N.R., notificato al difensore il 14.10.2024. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese.
Conclusioni di parte resistente: rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il decreto impugnato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 04/11/2024, ritualmente notificato, il ricorrente nato a [...] Parte_1
Penale per i Minorenni di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con il decreto che qui si oppone, la Sezione Penale per i Minorenni di questa Corte ha così statuito: “REVOCA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nato a [...]_1 il 7.7.2020, disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 22.1.2018.
RIGETTA l'istanza di liquidazione dei compensi dell'Avv. Danilo GHIA, quale difensore di
, nel procedimento d'appello n. RG 24/2022”. Parte_1
A fondamento della decisione, la Corte, chiamata a valutare la correttezza del provvedimento di ammissione al beneficio sotto il profilo della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la sua pronuncia ai sensi dell'art. 74 e 76 DPR 115/2002, rilevava come l'istanza di liquidazione, relativa al giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di
Cassazione della sentenza n. RG 94/2018, fosse fondata sulla stessa risalente ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale per i Minorenni in data 3.02.2018, su istanza del genitore allora esercente la responsabilità genitoriale, Sig.ra e come l'imputato, Persona_1 da tempo divenuto maggiorenne, non avesse mai formulato istanza di ammissione al beneficio in proprio, né avesse mai documentato la persistenza dei presupposti necessari all'ammissione medesima, nonostante apposita richiesta formulata dalla stessa Corte in data 27.04.2021 in occasione di precedente richiesta di liquidazione relativa ad altra fase processuale, poi rigettata con provvedimento del 26.10.2021.
Con l'odierna opposizione , evidenziato in via preliminare l'errore materiale Parte_1 presente nel dispositivo del decreto opposto, laddove indica quale data di emissione del provvedimento di ammissione al beneficio il 22.01.2018, corrispondente di fatto alla data dell'istanza di amissione, anziché il 3.02.2018, chiede la revoca/annullamento del decreto
25.06.2024, per non avere la Corte tenuto in debita considerazione la documentazione depositata con pec del 14.09.2022, in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla stessa Corte con ordinanza del
26.10.2021 (rectius 27.04.2021). Attraverso tali allegazioni, il Sig. avrebbe autocertificato la Pt_1 propria situazione reddituale e familiare (un nucleo composto da nonna, madre e fratello, oltre al ricorrente, in cui l'unica a produrre reddito di circa 9-10mila euro/anni, sarebbe stata la madre), alla luce della quale la medesima Corte d'Appello aveva accolto una nuova istanza di liquidazione in data 22.11.2022, come da provvedimento versato in atti.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente e tempestivamente notificati al , che non si costituiva in giudizio per la prima udienza del Controparte_2
30/01/2025 e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
Successivamente si costituiva in giudizio il , in persona del Controparte_2
pro tempore, mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CP_3 depositando in data 20.02.2025 comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La difesa erariale osservava, in via preliminare, che il presente giudizio faceva seguito ad altro similare promosso dallo stesso ricorrente e con riferimento ai medesimi procedimenti penali, rubricato al numero RG 1484/2021 della sezione III della Corte di Appello di Torino e definito con sentenza di rigetto del 23.2.2022. Nel merito il rilevava come il provvedimento qui CP_2 opposto si riferisse ad un autonomo giudizio, quello di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza 94/2018, rispetto al quale il Sig. , ormai Parte_1 maggiorenne, non avrebbe presentato alcuna domanda di ammissione al patrocinio Statale, sussistendo esclusivamente la risalente domanda presentata dalla madre, allorquando la stessa esercitava la potestà genitoriale sull'opponente. Oltre ciò, il ricorrente non avrebbe dimostrato il perdurare delle condizioni per l'ammissione al patrocinio, facendo riferimento a documentazione risalente al 2022.
Acquisito d'ufficio il provvedimento conclusivo emesso in data 23.02.2022 nel procedimento n. 1484/21 RGAC della Sezione Terza della Corte d'Appello di Torino, all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc nessuno compariva per la parte resistente, di cui veniva revocata la dichiarazione di contumacia.
Alla medesima udienza parte ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo, rilevando come il suddetto provvedimento acquisito d'ufficio non comportasse un conflitto di giudicati, attenendo l'impugnazione de quo ad un successivo provvedimento della Corte d'Appello di Torino, Sezione penale per i minorenni, emesso a giugno 2024, e non a quello impugnato nel procedimento 1484/21, che ne sarebbe solo il presupposto;
il ricorrente evidenziava altresì come, medio tempore, a settembre 2022, vi era stato il deposito della documentazione richiesta, che aveva anche dato luogo all'accoglimento della richiesta di liquidazione, come attestato dal provvedimento del novembre 2022 versato in atti, insistendo, pertanto, nelle proprie conclusioni.
Terminata la discussione, il Consigliere designato riservava la decisione ed il deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni ex art. 281 sexies u. c. c.p.c.
IN DIRITTO
2. Parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento della Corte di Appello di Torino,
Sezione Penale per i Minorenni di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato perché fondato sulla mancata produzione della documentazione richiesta, deposito invece effettuato a settembre 2022.
I motivi di impugnazione non risultano fondati.
L'articolato iter processuale in esame trae origine dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 3.02.2018; il procedimento penale di primo grado dinanzi al GUP si concludeva con sentenza di condanna, confermata in appello, Sezioni minorenni, in data 24.11.2020. La prima istanza di liquidazione, presentata dall'Avv. Danilo Ghia in data 16.11.2020, avente ad oggetto l'attività svolta nel giudizio d'appello, è stata rigettata dalla Corte d'Appello sezione penale per i minorenni, con decreto del
26.10.21, per ritenuta insufficienza della documentazione richiesta con ordinanza di integrazione del 27.04.2021, che attestasse l'attualità ed effettività della situazione economica e reddituale dei singoli componenti il nucleo familiare indicato. Promossa una seconda istanza di liquidazione,
l'odierno ricorrente ha depositato la documentazione recante le dovute integrazioni in data
14.09.2022, alla quale si richiama anche in tale sede, costituita dai CUD dal 2018 al 2022 e da una autocertificazione delle condizioni economiche familiari. Con decreto del 22.11.2022 la Corte
d'Appello Sezione penale minorenni ha liquidato la somma di € 900,00 per onorari legali, oltre il 15% di spese a forfait, per l'attività espletata nel primo giudizio d'appello, rigettando la liquidazione dei compensi per la fase di cassazione, di spettanza del giudice di rinvio.
L'Avv. Danilo Ghia ha quindi presentato in data 03.06.2024 ulteriore istanza di liquidazione relativa al procedimento di Cassazione RG n. 12158/2021 e al secondo procedimento d'appello in sede di rinvio RG 24/2022, entrambe rispettivamente respinte con decreti del 25.06.2024. In particolare, in relazione al cosiddetto “appello bis”, oltre al rigetto dell'istanza di liquidazione, è stata disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato. L'odierna opposizione ha ad oggetto tale decreto del 25.06.2024, emesso dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione per i minorenni.
Occorre preliminarmente precisare che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse (cfr. art. 75 DPR 115/2002).
Nel procedimento penale non sono previste eccezioni a tale principio, mentre con riferimento ai giudizi civili l'art. 120 DPR 115/2002 espressamente richiede una nuova istanza per la presentazione di impugnazione in caso di soccombenza nel precedente grado.
Considerato che il procedimento per il quale il ricorrente era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era pacificamente un giudizio penale, non era onerato di una nuova richiesta di ammissione per potersi giovare dell'ammissione già disposta per presentare appello contro l'originaria sentenza di condanna di primo grado o quella confermativa di appello. La risalenza dell'ammissione, presentata dalla genitrice, viene menzionata nel provvedimento della Corte di Appello di Torino, Sezione penale per i Minorenni, del 27.04.2021 solo per giustificare la richiesta di aggiornamento effettuata in tale sede, sia con riferimento alla composizione familiare, che alla situazione reddituale del nucleo.
Infatti ai sensi dell'art. 112 DPR 115/2002 il magistrato che procede revoca l'ammissione quando risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli art. 76 e 92 del medesimo DPR (art. 112 c. 1 lett. d) DPR 115/2002)
Per far ciò il magistrato che procede dovrebbe avere a disposizione le comunicazioni regolarmente comunicate dall'interessato ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. d), come indicato nell'art. 112 c. 1 lett. a), oppure può richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 79 u.c. DPR 115/2002.
Nel caso in esame il provvedimento del 27.04.2021 ha costituito il mezzo per acquisire tali aggiornamenti.
Nel termine indicato dalla Corte di Appello (sette giorni), né in quello più lungo intercorrente con l'udienza di rinvio del 22.06.2021, le integrazioni richieste non sono state prodotte integralmente, cosicchè il medesimo Collegio con il successivo provvedimento del 26.10.2021 ha rigettato l'istanza di liquidazione. Tale provvedimento è stato impugnato ai sensi dell'art. 84, 170 DPR 115/2002 e 150 D.L.vo
150/2011 e la Corte di Appello, Sezione Terza, nella persona del consigliere Dr. Paola Fortunati
Bravo ha respinto l'opposizione con ordinanza del 23.02.2022, acquisita d'ufficio agli atti. Sebbene l'esistenza di tale provvedimento non comporti il rischio di un contrasto di giudicati, essendo pacifico che il presente giudizio riguarda l'opposizione a diverso e successivo provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, è altrettanto evidente che con lo stesso è stata definitivamente accertata l'incompletezza della produzione operata dal difensore in aderenza alla richiesta della Corte del 27.04.21, con conseguente conferma del rigetto dell'istanza di liquidazione.
Ne consegue che la successiva produzione effettuata dal difensore con pec del 14.09.2022 non si può in alcun modo considerare esecutiva della richiesta della Corte del 27.04.21, la stessa al più può considerarsi attuazione dell'obbligo comunicativo discendente dall'art. 79 c. 1 lett. d) richiamato anche dall'art. 112 DPR 115/2002 e come tale ottempera a tale obbligo solo fino a tale momento.
Considerato che l'art. 79 u.c. prevede che la produzione della documentazione richiesta è condizione di ammissibilità dell'istanza, nel caso in cui la richiesta di produzione pervenga in un momento successivo, la sua mancata ottemperanza fa sorgere i presupposti per la revoca del beneficio. Sebbene ciò non sia avvenuto in occasione del rigetto della richiesta di liquidazione del
27.10.2021, il presupposto persisteva anche successivamente dal momento che il deposito del settembre 2022 non poteva ritenersi funzionale a quella richiesta.
Conseguentemente correttamente la Corte, nuovamente sollecitata nel 2024 dalla richiesta di liquidazione del difensore per i compensi spettanti per il giudizio di rinvio dell'appello e per quello di cassazione, ha disposto la revoca del beneficio a suo tempo disposto.
La revoca è, inoltre, stata correttamente disposta per mancato aggiornamento da parte dell'interessato della propria situazione familiare e reddituale, volta a provare la persistenza dei presupposti per l'ammissione ed il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato.
Come noto, con la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente assume anche l'obbligo, nel caso di concessione del beneficio, di comunicare le variazioni rilevanti di reddito intervenute nel corso del procedimento, con evidente riferimento alle condizioni attuali ed effettive. L'art. 79 DPR 115/2022, in particolare, sancisce “l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
La Suprema Corte ha affermato in proposito che si debba “tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi
(persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cass. Ord. 24378/2019). La Risoluzione n. 15/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate precisa che per reddito rilevante debba intendersi quello complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR). Stante l'oggettivo lasso di tempo trascorso, ora come e più di allora, sarebbe stato necessario allegare un aggiornamento delle condizioni attestanti la persistenza dei presupposti per l'ammissione ed il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato, tale da delineare e chiarire la posizione di ciascun familiare, le eventuali variazioni, le risultanze del casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni personali e lavorative.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito che “Il giudizio di cui all'art. 99
d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente una piena devoluzione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti del beneficio al giudice competente. A seguito del rigetto dell'istanza, a prescindere dalle ragioni indicate nel provvedimento, posto che il ricorrente può devolvere l'intera questione al giudice dell'opposizione, lo stesso giudice dovrà applicare la regola di giudizio corrispondente a quella prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115/2002, con l'obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici ivi indicati, compresi quelli indiziari (nel rispetto delle previsioni dell'art. 192 cod.proc.pen.), secondo le acquisizioni del processo e senza dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova” (Cass.
22854/24; Cass. 9677/2014; Cass. 44900/2018).
Analogamente è stato affermato che :”la ritenuta necessità, per il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di dover documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, pur costituendo una questione di diritto implica, altresì, accertamenti di fatto, presupponendo la dimostrazione della persistenza di detti limiti reddituali” (Cass. 36347/2021).
La Corte nel 2024 non ha più richiesto di effettuare tale integrazione perché era precipuo dovere dell'interessato provvedervi nei termini di cui all'art. 79 c. 1 lett. d) DPR 115/2002, non essendo a tal fine sufficiente quanto depositato a settembre 2022, dal momento che a giugno 2024, momento di presentazione della nuova istanza di liquidazione, erano già maturati i termini per la produzione sicuramente della CU 2023 e verosimilmente anche di quella del 2024 (redditi 2022 e
2023).
A tal fine la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.” (v. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022 -
Rv. 664427 - 01).
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del
D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il valore della controversia è determinato in base all'importo degli onorari di cui il difensore chiedeva la liquidazione sulla base del beneficio poi revocato (scaglione euro 1.101 - 5.200,00).
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria che non si è svolta, sulla base dei parametri forensi medi, nella misura di € 536,00 ciascuna per la fase di studio e per quella introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, così per complessivi € 1.923,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio CP_2 che liquida in € 1923,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e se dovute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti competenza.
Così deciso in Torino il 20/03/2025
Il Consigliere Delegato
Dr. Francesca Firrao