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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2006/2019 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. VACCARELLA MARCO e dall'Avv. VACCARELLA
MARIO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B, è elettivamente domiciliata.
Opponente
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PEDRIZZI GIUSEPPE, presso il cui studio, in
Roma, Via De' Cestari n. 34, è elettivamente domiciliata.
e
contro
: già Agente della Controparte_2 Controparte_3
Riscossione dei Tributi per la Provincia di Siracusa, (C.F. e P. P.IVA_2
IVA ) in persona del Direttore Generale pro-tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'Avv. FAZZINA FABIO, che la rappresentata e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
opposti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di cui all'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) e l CP_1 Controparte_4
, per ottenere, previa sospensione, la declaratoria di illegittimità e il
[...] conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820170005258450
001, del ruolo n. 2084 del 2017, notificatagli in data il 14 giugno 2017 dall per l'importo complessivo di € Controparte_4
23.690,48, di cui €. 21.461,43 a titolo di “revoca contributo concesso – importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico”, nonchè per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata.
A fondamento delle proprie pretese, la sig.ra ha dedotto: 1) l'omessa Parte_1 notifica della cartella di pagamento impugnata;
2) la decadenza per tardività della notifica;
3) l'inesistenza del credito per la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento e/o della fideiussione;
4) l'inesistenza di un titolo esecutivo legittimante l'esecuzione esattoriale minacciata;
5) la prescrizione del credito.
Con decreto del 31 maggio 2019 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e ha rinviato per la conferma o revoca del provvedimento all'udienza del
18 settembre 2019.
Costituitasi in giudizio, l ha contestato quanto dedotto ed Controparte_4 eccepito dall'opponente perché infondato in fatto e in diritto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione: in particolare ha rilevato la regolarità della notifica della cartella di pagamento opposta e l'insussistenza di profili di tardività della stessa;
ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; infine, la carenza di legittimazione passiva della in merito all'asserita inesistenza del Controparte_2 credito e dell'assenza di alcun titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo.
Si è costituita altresì la contestando Controparte_1 anch'essa quanto dedotto ed eccepito dalla sig.ra e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 8 In particolare, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative alla notifica della cartella esattoriale;
quindi, ha contestato quanto asserito dall'opponente in ordine alla tardività della notifica della cartella, nonché relativamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Parte_1 laddove la stessa ha negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento e la fideiussione, affermando che tale sottoscrizione è provata in via documentale;
infine, ha dedotto la sussistenza del credito per cui ha agito e la sussistenza dei presupposti per procedere in executivis.
Istruita mediante CTU grafologica e omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.
2. Infondati sono da ritenersi i motivi di opposizione relativi alla nullità della notifica della cartella esattoriale dedotto dall'opponente.
Invero, come correttamente evidenziato dall Controparte_5
, occorre rilevare che sulla cartella di pagamento opposta risultano
[...] apposti i segni distintivi propri della elemento che Controparte_2 accerta la riferibilità dell'atto al Concessionario.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la eventuale mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente dell'atto di riscossione, non comporta la invalidità dello stesso, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di un sigillo o di una firma leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n. 4757 del 2009).
Inoltre, come ricordato da altri precedenti di Cassazione (cfr. Cass. n. 10805/11), la cartella esattoriale quale documento di riscossione cieli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché
l'indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.
Ed ancora, la Suprema Corte, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872, ha ribadito che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione
pagina 3 di 8 leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”. Per le medesime considerazioni, anche l'eccezione di tardività della notifica della cartella deve ritenersi destituita di fondamento.
3. Nel merito, per quanto riguarda la sussistenza o meno del credito preteso, va rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il Comitato di
Gestione del Fondo, con delibera del 17 dicembre 2009 ha ammesso all'intervento agevolativo la concedendo una garanzia diretta Parte_2 dell'80% sul finanziamento erogato dalla BCC Credito Aretuseo, altresì garantito dalla fideiussione personale della sig.ra odierna Parte_1 opponente.
A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo. E così con delibera del 30 novembre 2016 il Consiglio di Gestione del Fondo ha approvato la liquidazione della perdita per l'importo di €. 21.461,43. In data 6 dicembre 2016 la ha comunicato alla Banca finanziatrice di Pt_3 aver disposto ordinativo di accredito della somma di €. 21.461,43.
Orbene, dalla espletata CTU grafologica si è appurato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e sulla scrittura privata sono riferibili alla sig.ra in quanto compatibili con le scritture di confronto con ampio e Parte_1 sufficiente gradi di certezza.
Tuttavia, l'opposizione è fondata e va accolta sotto il diverso profilo dell'insussistenza di un valido titolo esecutivo necessario per agire ex art. 615
c.p.c..
Invero, la cartella di pagamento opposta trova titolo in un rapporto più ampio e complesso che ha preso le mosse dal contratto di finanziamento a medio lungo termine sopra richiamato stipulato il 23 dicembre 2009 fra la società
[...]
e la per l'importo Pt_2 Controparte_6 complessivo di € 45.000,00 da restituire in 120 rate. Con dichiarazione del 13 marzo 2006 la sig.ra si era Parte_1 costituita garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e da assumersi nei confronti della Banca finanziatrice sino all'importo di €.
50.000,00
Ebbene, incontestato l'inadempimento da parte della odierna opponente, l'opposta ha attivato la procedura esecutiva di riscossione esattoriale del credito pagina 4 di 8 insoluto e l ha emesso la cartella di Controparte_5 pagamento opposta.
Va sottolineato che ha agito nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 dopo aver ha corrisposto la quota pari all'80% del finanziamento erogato alla dalla Banca, non in qualità di fideiussione, ma in virtù del diritto di Parte_2 surroga ex lege della Banca stessa, precisamente ai sensi degli artt. art. 1203 c.c.
e art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005, il quale ultimo testualmente recita:
“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Come sostenuto dall'opposta, il , su convenzione stipulata con il CP_1
Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma
100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Da tanto la società fa discendere la considerazione secondo cui CP_1 occorre distinguere il rapporto intercorrente tra la banca finanziatrice e la D.C.S. beneficiaria ed i suoi garanti, di natura privatistica - poiché disciplinato dal contratto di finanziamento stipulato inter partes -, da quello intercorrente tra il
, quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a) CP_1 della L. 662/96 e la D.C.S. s.r.l. debitrice ed i suoi fideiussori, di natura pubblicistica.
Su tale presupposto si fonderebbe la disposizione dell'art. 2, co. IV, del DM 20-
6-2005, secondo cui, nello svolgimento delle procedure di recupero, si applica, così come previsto dall'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998, la procedura pagina 5 di 8 esattoriale di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999.
L'argomentazione non appare tuttavia condivisibile.
Richiamando i principi generali in materia di riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo indicato, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. E tanto perché il ruolo esattoriale assume, in via generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, natura di titolo esecutivo.
Sennonché, l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 prevede che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. In ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
Ebbene i crediti vantati dalla Controparte_7
a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla legge n.
[...]
662/1996, si fondano su rapporti di natura privatistica, trattandosi di contratti di finanziamento disciplinati dal codice civile. Peraltro il soggetto gestore del
Fondo, erogando la garanzia, procede a surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella medesima posizione dell'istituto erogatore. Né può ritenersi operante la clausola di salvezza in ragione delle previsioni di cui all'art. 9, co. IV e V, del d.lgs. n. 123/1998, atteso che la norma de qua si riferisce all'ipotesi, non ricorrente nella specie, della revoca dei benefici e, dunque, ai “casi di restituzione dell'intervento” in conseguenza della disposta revoca.
Per altro verso, se è vero per le somme pretese a titolo di restituzione dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, come quelle per cui è causa, le citate norme consentono l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art 17 del D.Lgs n. 46/1999, è anche vero, tuttavia, che tali disposizioni legislative non contengono alcuna deroga espressa alla previsione contenuta nel successivo art 21 del citato D.Lgs. che subordina l'iscrizione a ruolo per le entrate di diritto privato alla esistenza di un titolo esecutivo, secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. In altri termini le norme richiamate dalla convenuta si limitano ad autorizzare l'ente creditore ad azionare, in alternativa agli ordinari strumenti civilistici, la pagina 6 di 8 procedura della riscossione coattiva per il recupero dei crediti come quello vantato in questa sede dall'opposta, lasciando però del tutto inalterata la disciplina dell'art 21 del D.Lgs. n. 46/1999 che non viene affatto derogata nella parte in cui prevede come necessario presupposto la sussistenza di un valido titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da rapporti di diritto privato, come quelle oggetto della pretesa in esame.
In definitiva, in base all'indicata normativa viene consentito il ricorso alla procedura della riscossione coattiva per il recupero dei crediti come quello in questione, fermo restando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (in particolare dall'art 21 citato) per azionare in concreto il rimedio previsto dall'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art 17 del D.Lgs. n. 46/1999, presupposti (ossia il titolo esecutivo) che nel caso di specie non sono sussistenti.
Del resto, anche ove si volesse diversamente opinare, ritenendo che la disposizione della norma introdotta nel 2015 abbia superato il disposto del più volte richiamato art. 21 (ma, si ripete, il dato non emerge chiaramente dal testo normativo), deve rilevarsi che il rapporto dal quale trae origine la pretesa creditoria dell'opposta risale al 2011, sicché la disposizione non può trovare applicazione, non essendo la prima norma meramente interpretativa.
Per tutte le ragioni evidenziate, la riscossione mediante ruolo appare illegittima in assenza di un titolo esecutivo e, dunque, perché fatta in violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, sicché l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c. deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820170005258450 001, del ruolo n. 2084 del
2017, “visto il 14.06.2017”.
Ogni altra questione rimane, invece, assorbita, in quanto le altre domande proposte dal erano state avanzate solo in subordine e nel caso di Pt_4 mancato accoglimento dell'opposizione, come peraltro chiarito dall'opponente nella memoria depositata il 9 febbraio 2021; pertanto irrilevante rimane la pur fondata eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata per le imprese (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/03/2021, n.
6523) che, nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, avrebbe dovuto però comportare solo l'adozione di un provvedimento di riassegnazione della controversia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, procedendosi secondo i parametri medi fissati dal D.M. 10/3/2014 n.
55, scaglione di valore fino ad € 26.000,00. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_8 dell in persona del direttore p.r., ogni Controparte_5 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, la cartella esattoriale CP_9
n. 29820170005258450 001, del ruolo n. 2084 del 2017, “visto il 14.06.2017”, notificata alla sig.ra Parte_1
2. CONDANNA la e Controparte_7
l alla rifusione, in favore Controparte_10 dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in €. 168,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre per spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
4. PONE definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute, in solido.
Così deciso in data 15/09/2025 dal Tribunale di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2006/2019 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. VACCARELLA MARCO e dall'Avv. VACCARELLA
MARIO, presso lo studio dei quali, in Siracusa, via Tisia Ronco II n. 1/B, è elettivamente domiciliata.
Opponente
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PEDRIZZI GIUSEPPE, presso il cui studio, in
Roma, Via De' Cestari n. 34, è elettivamente domiciliata.
e
contro
: già Agente della Controparte_2 Controparte_3
Riscossione dei Tributi per la Provincia di Siracusa, (C.F. e P. P.IVA_2
IVA ) in persona del Direttore Generale pro-tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/C, presso lo studio dell'Avv. FAZZINA FABIO, che la rappresentata e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
opposti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di cui all'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) e l CP_1 Controparte_4
, per ottenere, previa sospensione, la declaratoria di illegittimità e il
[...] conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820170005258450
001, del ruolo n. 2084 del 2017, notificatagli in data il 14 giugno 2017 dall per l'importo complessivo di € Controparte_4
23.690,48, di cui €. 21.461,43 a titolo di “revoca contributo concesso – importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico”, nonchè per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata.
A fondamento delle proprie pretese, la sig.ra ha dedotto: 1) l'omessa Parte_1 notifica della cartella di pagamento impugnata;
2) la decadenza per tardività della notifica;
3) l'inesistenza del credito per la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento e/o della fideiussione;
4) l'inesistenza di un titolo esecutivo legittimante l'esecuzione esattoriale minacciata;
5) la prescrizione del credito.
Con decreto del 31 maggio 2019 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e ha rinviato per la conferma o revoca del provvedimento all'udienza del
18 settembre 2019.
Costituitasi in giudizio, l ha contestato quanto dedotto ed Controparte_4 eccepito dall'opponente perché infondato in fatto e in diritto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione: in particolare ha rilevato la regolarità della notifica della cartella di pagamento opposta e l'insussistenza di profili di tardività della stessa;
ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; infine, la carenza di legittimazione passiva della in merito all'asserita inesistenza del Controparte_2 credito e dell'assenza di alcun titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo.
Si è costituita altresì la contestando Controparte_1 anch'essa quanto dedotto ed eccepito dalla sig.ra e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 8 In particolare, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative alla notifica della cartella esattoriale;
quindi, ha contestato quanto asserito dall'opponente in ordine alla tardività della notifica della cartella, nonché relativamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Parte_1 laddove la stessa ha negato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento e la fideiussione, affermando che tale sottoscrizione è provata in via documentale;
infine, ha dedotto la sussistenza del credito per cui ha agito e la sussistenza dei presupposti per procedere in executivis.
Istruita mediante CTU grafologica e omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata riservata per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.
2. Infondati sono da ritenersi i motivi di opposizione relativi alla nullità della notifica della cartella esattoriale dedotto dall'opponente.
Invero, come correttamente evidenziato dall Controparte_5
, occorre rilevare che sulla cartella di pagamento opposta risultano
[...] apposti i segni distintivi propri della elemento che Controparte_2 accerta la riferibilità dell'atto al Concessionario.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la eventuale mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente dell'atto di riscossione, non comporta la invalidità dello stesso, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di un sigillo o di una firma leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (cfr. Cass. n. 4757 del 2009).
Inoltre, come ricordato da altri precedenti di Cassazione (cfr. Cass. n. 10805/11), la cartella esattoriale quale documento di riscossione cieli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché
l'indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.
Ed ancora, la Suprema Corte, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872, ha ribadito che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione
pagina 3 di 8 leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”. Per le medesime considerazioni, anche l'eccezione di tardività della notifica della cartella deve ritenersi destituita di fondamento.
3. Nel merito, per quanto riguarda la sussistenza o meno del credito preteso, va rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il Comitato di
Gestione del Fondo, con delibera del 17 dicembre 2009 ha ammesso all'intervento agevolativo la concedendo una garanzia diretta Parte_2 dell'80% sul finanziamento erogato dalla BCC Credito Aretuseo, altresì garantito dalla fideiussione personale della sig.ra odierna Parte_1 opponente.
A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo. E così con delibera del 30 novembre 2016 il Consiglio di Gestione del Fondo ha approvato la liquidazione della perdita per l'importo di €. 21.461,43. In data 6 dicembre 2016 la ha comunicato alla Banca finanziatrice di Pt_3 aver disposto ordinativo di accredito della somma di €. 21.461,43.
Orbene, dalla espletata CTU grafologica si è appurato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e sulla scrittura privata sono riferibili alla sig.ra in quanto compatibili con le scritture di confronto con ampio e Parte_1 sufficiente gradi di certezza.
Tuttavia, l'opposizione è fondata e va accolta sotto il diverso profilo dell'insussistenza di un valido titolo esecutivo necessario per agire ex art. 615
c.p.c..
Invero, la cartella di pagamento opposta trova titolo in un rapporto più ampio e complesso che ha preso le mosse dal contratto di finanziamento a medio lungo termine sopra richiamato stipulato il 23 dicembre 2009 fra la società
[...]
e la per l'importo Pt_2 Controparte_6 complessivo di € 45.000,00 da restituire in 120 rate. Con dichiarazione del 13 marzo 2006 la sig.ra si era Parte_1 costituita garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e da assumersi nei confronti della Banca finanziatrice sino all'importo di €.
50.000,00
Ebbene, incontestato l'inadempimento da parte della odierna opponente, l'opposta ha attivato la procedura esecutiva di riscossione esattoriale del credito pagina 4 di 8 insoluto e l ha emesso la cartella di Controparte_5 pagamento opposta.
Va sottolineato che ha agito nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 dopo aver ha corrisposto la quota pari all'80% del finanziamento erogato alla dalla Banca, non in qualità di fideiussione, ma in virtù del diritto di Parte_2 surroga ex lege della Banca stessa, precisamente ai sensi degli artt. art. 1203 c.c.
e art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005, il quale ultimo testualmente recita:
“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Come sostenuto dall'opposta, il , su convenzione stipulata con il CP_1
Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma
100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da parte delle banche o degli istituti finanziatori, i quali ottengono in tal modo una sostanziale riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Da tanto la società fa discendere la considerazione secondo cui CP_1 occorre distinguere il rapporto intercorrente tra la banca finanziatrice e la D.C.S. beneficiaria ed i suoi garanti, di natura privatistica - poiché disciplinato dal contratto di finanziamento stipulato inter partes -, da quello intercorrente tra il
, quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a) CP_1 della L. 662/96 e la D.C.S. s.r.l. debitrice ed i suoi fideiussori, di natura pubblicistica.
Su tale presupposto si fonderebbe la disposizione dell'art. 2, co. IV, del DM 20-
6-2005, secondo cui, nello svolgimento delle procedure di recupero, si applica, così come previsto dall'art. 9, co. V, del d.lgs. n. 123/1998, la procedura pagina 5 di 8 esattoriale di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999.
L'argomentazione non appare tuttavia condivisibile.
Richiamando i principi generali in materia di riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo indicato, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. E tanto perché il ruolo esattoriale assume, in via generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, natura di titolo esecutivo.
Sennonché, l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 prevede che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. In ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
Ebbene i crediti vantati dalla Controparte_7
a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla legge n.
[...]
662/1996, si fondano su rapporti di natura privatistica, trattandosi di contratti di finanziamento disciplinati dal codice civile. Peraltro il soggetto gestore del
Fondo, erogando la garanzia, procede a surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella medesima posizione dell'istituto erogatore. Né può ritenersi operante la clausola di salvezza in ragione delle previsioni di cui all'art. 9, co. IV e V, del d.lgs. n. 123/1998, atteso che la norma de qua si riferisce all'ipotesi, non ricorrente nella specie, della revoca dei benefici e, dunque, ai “casi di restituzione dell'intervento” in conseguenza della disposta revoca.
Per altro verso, se è vero per le somme pretese a titolo di restituzione dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, come quelle per cui è causa, le citate norme consentono l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art 17 del D.Lgs n. 46/1999, è anche vero, tuttavia, che tali disposizioni legislative non contengono alcuna deroga espressa alla previsione contenuta nel successivo art 21 del citato D.Lgs. che subordina l'iscrizione a ruolo per le entrate di diritto privato alla esistenza di un titolo esecutivo, secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. In altri termini le norme richiamate dalla convenuta si limitano ad autorizzare l'ente creditore ad azionare, in alternativa agli ordinari strumenti civilistici, la pagina 6 di 8 procedura della riscossione coattiva per il recupero dei crediti come quello vantato in questa sede dall'opposta, lasciando però del tutto inalterata la disciplina dell'art 21 del D.Lgs. n. 46/1999 che non viene affatto derogata nella parte in cui prevede come necessario presupposto la sussistenza di un valido titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da rapporti di diritto privato, come quelle oggetto della pretesa in esame.
In definitiva, in base all'indicata normativa viene consentito il ricorso alla procedura della riscossione coattiva per il recupero dei crediti come quello in questione, fermo restando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (in particolare dall'art 21 citato) per azionare in concreto il rimedio previsto dall'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, come sostituito dall'art 17 del D.Lgs. n. 46/1999, presupposti (ossia il titolo esecutivo) che nel caso di specie non sono sussistenti.
Del resto, anche ove si volesse diversamente opinare, ritenendo che la disposizione della norma introdotta nel 2015 abbia superato il disposto del più volte richiamato art. 21 (ma, si ripete, il dato non emerge chiaramente dal testo normativo), deve rilevarsi che il rapporto dal quale trae origine la pretesa creditoria dell'opposta risale al 2011, sicché la disposizione non può trovare applicazione, non essendo la prima norma meramente interpretativa.
Per tutte le ragioni evidenziate, la riscossione mediante ruolo appare illegittima in assenza di un titolo esecutivo e, dunque, perché fatta in violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, sicché l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 615 c.p.c. deve essere accolta, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29820170005258450 001, del ruolo n. 2084 del
2017, “visto il 14.06.2017”.
Ogni altra questione rimane, invece, assorbita, in quanto le altre domande proposte dal erano state avanzate solo in subordine e nel caso di Pt_4 mancato accoglimento dell'opposizione, come peraltro chiarito dall'opponente nella memoria depositata il 9 febbraio 2021; pertanto irrilevante rimane la pur fondata eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della sezione specializzata per le imprese (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/03/2021, n.
6523) che, nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, avrebbe dovuto però comportare solo l'adozione di un provvedimento di riassegnazione della controversia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, procedendosi secondo i parametri medi fissati dal D.M. 10/3/2014 n.
55, scaglione di valore fino ad € 26.000,00. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_8 dell in persona del direttore p.r., ogni Controparte_5 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, la cartella esattoriale CP_9
n. 29820170005258450 001, del ruolo n. 2084 del 2017, “visto il 14.06.2017”, notificata alla sig.ra Parte_1
2. CONDANNA la e Controparte_7
l alla rifusione, in favore Controparte_10 dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in €. 168,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre per spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
4. PONE definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute, in solido.
Così deciso in data 15/09/2025 dal Tribunale di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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