Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2020, n. 2230
CASS
Sentenza 30 gennaio 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela, enunciato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. INPS e Repubblica Italiana), e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. cit. va calcolato senza tenere conto del tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2020, n. 2230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2230
    Data del deposito : 30 gennaio 2020

    Testo completo