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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3825/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 marzo 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4215/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. non avrebbe considerato gli “esiti trauma cranio-facciale con rottura del setto nasale” ed avrebbe sottostimato l'invalidità derivante dalla patologia dell'arto superiore e dell'ipertensione
1 arteriosa, oltre a non apprezzare l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica e semispecifica
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 gennaio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, non soltanto le conclusioni del c.t.u. – secondo cui il presenta un'invalidità del 37% - sono pienamente condivisibili, ma le ragioni Pt_1 dell'opposizione appaiono connotate da colpa grave, se non addirittura da male fede.
Premesso che le contestazioni attoree non sono neppure supportate da una relazione di c.t.p., va considerato quanto segue.
Innanzitutto parte ricorrente lamenta che il c.t.u. non avrebbe valutato gli esiti del trauma cranico-facciale, consistente nella sostanza nella rottura del setto nasale. Tralasciando il fatto che l'opponente omette di indicare (significativamente) il codice tabellare applicabile, è del tutto evidente che il non abbia evidenziato quali sarebbero gli esiti della rottura del Pt_1 setto nasale e quale sarebbe l'incidenza di tali esiti sulla sua capacità lavorativa.
Per quanto concerne la valutazione della patologia dell'arto superiore, è del tutto evidente che l'applicazione di una percentuale (30%) inferiore al minimo (35%) previsto dal codice 7212 per l'anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% non soltanto è corretta in termini analogici
(cfr. relazione c.t.u.), ma è comunque irrilevanti ai fini della decisione, visto che l'aumento del
5% ambito dal ricorrente non gli consentirebbe in ogni caso di raggiungere la percentuale del
74% richiesta per l'assegno mensile di invalidità.
Le stesse considerazioni, poi, valgono per l'ambito aumento di un ulteriore 5% in considerazione della lesione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, peraltro richiesta senza alcuna argomentazione, come se tale attribuzione fosse automatica (cfr. ricorso in opposizione).
2 Da ultimo, l'attribuzione di una percentuale superiore a quella minima dell'11% riconosciuta dal c.t.u. per l'ipertensione arteriosa è del tutto ingiustificata, visto che il c.t.u. ha accertato il buon compenso emodinamico e tale accertamento non risulta contestato dal
. D'altra parte va considerato che l'opponente non ha neppure spiegato perché Pt_1 meriterebbe una valutazione superiore, omettendo, al contempo, di indicare quale percentuale gli spetterebbe.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1
non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] invalidità.
Visti l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), l'accertamento di un grado d'invalidità ben distante da quello richiesto per ottenere la prestazione anelata e la pretestuosità delle ragioni dell'opposizione conducono, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite avversarie, che si liquidano come in dispositivo.
La stessa colpa grave nell'azione giudiziaria intrapresa, infine, conduce a porre definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato Parte_1 decreto.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3825/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 marzo 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4215/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. non avrebbe considerato gli “esiti trauma cranio-facciale con rottura del setto nasale” ed avrebbe sottostimato l'invalidità derivante dalla patologia dell'arto superiore e dell'ipertensione
1 arteriosa, oltre a non apprezzare l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica e semispecifica
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 gennaio 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, non soltanto le conclusioni del c.t.u. – secondo cui il presenta un'invalidità del 37% - sono pienamente condivisibili, ma le ragioni Pt_1 dell'opposizione appaiono connotate da colpa grave, se non addirittura da male fede.
Premesso che le contestazioni attoree non sono neppure supportate da una relazione di c.t.p., va considerato quanto segue.
Innanzitutto parte ricorrente lamenta che il c.t.u. non avrebbe valutato gli esiti del trauma cranico-facciale, consistente nella sostanza nella rottura del setto nasale. Tralasciando il fatto che l'opponente omette di indicare (significativamente) il codice tabellare applicabile, è del tutto evidente che il non abbia evidenziato quali sarebbero gli esiti della rottura del Pt_1 setto nasale e quale sarebbe l'incidenza di tali esiti sulla sua capacità lavorativa.
Per quanto concerne la valutazione della patologia dell'arto superiore, è del tutto evidente che l'applicazione di una percentuale (30%) inferiore al minimo (35%) previsto dal codice 7212 per l'anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% non soltanto è corretta in termini analogici
(cfr. relazione c.t.u.), ma è comunque irrilevanti ai fini della decisione, visto che l'aumento del
5% ambito dal ricorrente non gli consentirebbe in ogni caso di raggiungere la percentuale del
74% richiesta per l'assegno mensile di invalidità.
Le stesse considerazioni, poi, valgono per l'ambito aumento di un ulteriore 5% in considerazione della lesione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, peraltro richiesta senza alcuna argomentazione, come se tale attribuzione fosse automatica (cfr. ricorso in opposizione).
2 Da ultimo, l'attribuzione di una percentuale superiore a quella minima dell'11% riconosciuta dal c.t.u. per l'ipertensione arteriosa è del tutto ingiustificata, visto che il c.t.u. ha accertato il buon compenso emodinamico e tale accertamento non risulta contestato dal
. D'altra parte va considerato che l'opponente non ha neppure spiegato perché Pt_1 meriterebbe una valutazione superiore, omettendo, al contempo, di indicare quale percentuale gli spetterebbe.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1
non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] invalidità.
Visti l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), l'accertamento di un grado d'invalidità ben distante da quello richiesto per ottenere la prestazione anelata e la pretestuosità delle ragioni dell'opposizione conducono, nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite avversarie, che si liquidano come in dispositivo.
La stessa colpa grave nell'azione giudiziaria intrapresa, infine, conduce a porre definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato Parte_1 decreto.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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