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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7843 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 27091 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Napoli C.F._2
alla via Porzio n. 4 isola a/5 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Bregola (C.F. che li rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procura allegata in atti 2
- OPPONENTE -
E
(partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. e per essa in qualità di mandataria la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Ravenna alla via Alfredo
Baccarini n. 52 presso lo studio dell'avv. Carlotta
Casamorata (C.F. e dell'avv. Marina C.F._4
Vandini (C.F. ) che la rappresentano e C.F._5
difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.09.2007 stipulava con la Controparte_3
contratto di conto corrente Parte_3
n. 10902334 garantito da fideiussione fino alla concorrenza di euro 32.000,00 da parte di In data Parte_1
06.07.2010 la su richiesta della Controparte_3
concedeva alla stessa un affidamento di € Parte_3
26.000,00, valido fino a revoca, utilizzabile per l'apertura di credito in conto corrente usufruibile per 3
elasticità di cassa sullo stesso c/c, nonché un finanziamento di € 22.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente valido fino al 31.07.2015
garantito da fideiussione da parte di In Parte_1
ultimo, in data 16.09.2011 la alla Controparte_3
concedeva un affidamento di € 26.000,00 Parte_3
valido fino a revoca garantito da fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00 da parte di Pt_1
.
[...]
Tutto ciò premesso, a seguito del mancato pagamento delle rate di finanziamento e della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. da parte della beneficiaria,
l'Istituto di credito otteneva il decreto ingiuntivo n.
5752/2012, emesso dal Tribunale di Napoli il 30.09.2015,
confermato poi dalla sentenza n. 1239/2017 del 31.01.2017
con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal debitore. Stante la perdurante insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n. 5752/2015, con atto di precetto in rinnovazione del 16.11.2022
[...]
intimava il pagamento di euro 51.962,80. Controparte_1
Gli istanti proponevano, pertanto, formale opposizione all'esecuzione avverso il precetto suindicato. Orbene, a sostegno della proposta opposizione eccepivano la carenza 4
di legittimazione attiva della Controparte_1
e per essa della attesa Controparte_2
l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito da parte della odierna opposta dalla originaria creditrice
Controparte_3
Con comparsa si è costituita in giudizio la Controparte_1
e per essa la mandataria
[...] Controparte_2
contestando gli assunti avversi, essendo stata la
[...]
procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né
sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna al pagamento delle spese di lite. Nello specifico,
la società opposta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della , denominazione mutata di Controparte_4
in data 1.01.2021 dopo la fusione tra Controparte_2
quest'ultima e la quale aveva ha Controparte_5
acquistato pro soluto da un Controparte_3
portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che a sua volta la aveva Controparte_1
acquistato nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione conclusasi in data 1.03.2021. Deducendo
che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante 5
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte II n. 27 del 4.03.2021 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno
26.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale ed ulteriori giorni 20 per le repliche.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In relazione al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo 6
rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB,
infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non 7
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, 8
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice 9
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione 10
per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente) ma anche l'esistenza dell'atto di cessione. 11
Pertanto, alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della
[...]
non emergendo alcun dato probatorio di Controparte_1
segno contrario a quelli esaminati.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Napoli, 08/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 27091 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.), e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Napoli C.F._2
alla via Porzio n. 4 isola a/5 presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Bregola (C.F. che li rappresenta C.F._3
e difende in virtù di procura allegata in atti 2
- OPPONENTE -
E
(partita IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. e per essa in qualità di mandataria la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Ravenna alla via Alfredo
Baccarini n. 52 presso lo studio dell'avv. Carlotta
Casamorata (C.F. e dell'avv. Marina C.F._4
Vandini (C.F. ) che la rappresentano e C.F._5
difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.09.2007 stipulava con la Controparte_3
contratto di conto corrente Parte_3
n. 10902334 garantito da fideiussione fino alla concorrenza di euro 32.000,00 da parte di In data Parte_1
06.07.2010 la su richiesta della Controparte_3
concedeva alla stessa un affidamento di € Parte_3
26.000,00, valido fino a revoca, utilizzabile per l'apertura di credito in conto corrente usufruibile per 3
elasticità di cassa sullo stesso c/c, nonché un finanziamento di € 22.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente valido fino al 31.07.2015
garantito da fideiussione da parte di In Parte_1
ultimo, in data 16.09.2011 la alla Controparte_3
concedeva un affidamento di € 26.000,00 Parte_3
valido fino a revoca garantito da fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00 da parte di Pt_1
.
[...]
Tutto ciò premesso, a seguito del mancato pagamento delle rate di finanziamento e della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. da parte della beneficiaria,
l'Istituto di credito otteneva il decreto ingiuntivo n.
5752/2012, emesso dal Tribunale di Napoli il 30.09.2015,
confermato poi dalla sentenza n. 1239/2017 del 31.01.2017
con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal debitore. Stante la perdurante insoddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo n. 5752/2015, con atto di precetto in rinnovazione del 16.11.2022
[...]
intimava il pagamento di euro 51.962,80. Controparte_1
Gli istanti proponevano, pertanto, formale opposizione all'esecuzione avverso il precetto suindicato. Orbene, a sostegno della proposta opposizione eccepivano la carenza 4
di legittimazione attiva della Controparte_1
e per essa della attesa Controparte_2
l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito da parte della odierna opposta dalla originaria creditrice
Controparte_3
Con comparsa si è costituita in giudizio la Controparte_1
e per essa la mandataria
[...] Controparte_2
contestando gli assunti avversi, essendo stata la
[...]
procedura esecutiva correttamente intentata e proseguita senza che si fosse incorsi in alcun vizio né formale né
sostanziale e ne chiedeva l'integrale rigetto invocando la condanna al pagamento delle spese di lite. Nello specifico,
la società opposta precisava, riassuntivamente, di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari della , denominazione mutata di Controparte_4
in data 1.01.2021 dopo la fusione tra Controparte_2
quest'ultima e la quale aveva ha Controparte_5
acquistato pro soluto da un Controparte_3
portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che a sua volta la aveva Controparte_1
acquistato nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione conclusasi in data 1.03.2021. Deducendo
che dell'avvenuta cessione era stata data notizia mediante 5
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte II n. 27 del 4.03.2021 che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del giorno
26.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale ed ulteriori giorni 20 per le repliche.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In relazione al presunto difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo 6
rispetto alla notificazione “ad personam”. L'art. 58 TUB,
infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”. Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla
circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui
la cessione si è perfezionata è nella titolarità del
cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la
prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non 7
sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
I, 17.3.06, n. 5997).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente, tuttavia, che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con
la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, 8
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione,
prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo,
secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di
Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I,
28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n. 5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente Cass., Sez. III, Sent. n.
22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto “una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2
della Sent. 22268/2018 sopra richiamata), spetta al Giudice 9
del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata. Come è noto, infatti,
gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi,
quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di
una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione
per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione 10
per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei predetti rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione, per la formazione delle singole categorie, consentano di individuarli senza incertezze. In
altri termini, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella definizione stessa di
“cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Di talché la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né
suscettibile di convincente contestazione. Facendo,
infatti, applicazione dei cennati principi al caso di specie devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta “notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente) ma anche l'esistenza dell'atto di cessione. 11
Pertanto, alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo della
[...]
non emergendo alcun dato probatorio di Controparte_1
segno contrario a quelli esaminati.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata con conferma della validità del precetto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della che liquida in euro Controparte_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Napoli, 08/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso