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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/08/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 208/2022 ed instaurata da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EL LI, per procura congiunta alla citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTE contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto CP_1 Controparte_2
Arcese, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente – ordinanza di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e , domandando che, Parte_1 CP_1 Controparte_2 previa sospensione della “esecuzione”, nel merito, in via principale, sia accertata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, costituito da ordinanza di sfratto per morosità del
Tribunale di Frosinone per la liberazione dell'immobile concesso in locazione, sito in Frosinone, via Adige, nn. 4-6, piano terra (di cui al catasto fg. 60, mapp. 535, sub 7, cat. C/1), e del precetto per rilascio, notificato alla opponente il 10.01.2022; in via subordinata, sia ridotto il canone mensile da euro 1.000,00 ad euro 600,00 per i primi 24 mesi a decorrere da agosto 2020, da euro 1.200,00 ad euro 800,00 a decorrere da agosto 2023. A tal fine l'opponente ha lamentato “l'illegittimità dell'azione di rilascio intrapresa”, sostenendo la violazione dell'art. 91 l. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, per cui il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 va valutato ai fini di escludere la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., anche quanto ad eventuali decadenze e penali da ritardo o inadempimento, comunque l'assenza di responsabilità per inadempimento stante l'impossibilità di esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., in considerazione dello svolgimento nel locale, locato con decorrenza 1°.08.2020, di attività di parruccheria e della sottoposizione alle misure di contrasto alla pandemia, quali le chiusure subite e, alla riapertura, gli obblighi di adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di rispetto di misure di distanziamento e sicurezza, con costi rilevanti, tenuto conto delle ridotte entrate (come si evince dal bilancio 2020, recante perdite per euro 12.200,00, a fronte di un fatturato per euro 28.400,00, dalla erogazione di contributi pubblici per l'emergenza Covid-19 a favore della società, dalla necessità di avvalersi della cassa integrazione per alcuni dipendenti per un periodo di 4 mesi, comunque provvedendo, a gennaio 2022, al pagamento delle due mensilità di agosto e settembre 2020).
Hanno resistito in giudizio e , chiedendo che, reietta l'istanza CP_1 Controparte_2 cautelare, sia rigettata anche l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
L'opposta ha replicato all'avversa opposizione, osservando, in primo luogo, che i fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale non sono elevabili nella sede dell'opposizione all'esecuzione e che controparte non si era neppure costituita nel procedimento di sfratto, mentre i rilievi sui canoni potevano svolgersi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 566/2022, successivamente richiesto per il pagamento dei canoni inevasi;
sostenendo, nel merito, la legittimità dell'azione esecutiva esercitata e, a tal fine, rilevando che il contratto di locazione commerciale era stipulato tra le parti in data 8.06.2020, con decorrenza dal 1°.08.2020, ad ottime condizioni economiche, onde favorire la parte conduttrice in considerazione della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19, sicché inconferente era il richiamo alla disciplina del decreto “Cura Italia”, attesa la consapevole accettazione delle condizioni contrattuali proprio durante la pandemia e l'assenza di qualunque danno subito dalla conduttrice, che continuava ad esercitare l'attività senza ottemperare al pagamento del canone;
che, a fronte dell'inadempimento della conduttrice fin dall'inizio del rapporto, i locatori azionavano lo sfratto per morosità, emesso dal Tribunale di Frosinone con ordinanza del 15.03.2021, fissando per l'esecuzione il 16.07.2021, e notificato il 6.04.2021, cui seguiva notifica del precetto a gennaio 2022, esaurito il blocco degli sfratti legislativamente previsto durante l'emergenza pandemica fino al 31.12.2021, e rilascio dell'immobile in data 6.05.2022, infine in data 3.06.2022 era notificato alla società conduttrice il ricorso per decreto ingiuntivo e il provvedimento monitorio per i canoni inevasi per l'ammontare di euro 22.000,00 (stante il pagamento di due mensilità), oltre interessi;
ancora nel merito, sulla richiesta di riduzione del canone, evidenziando che le condizioni economiche erano state accettate a pandemia in corso e che, comunque, nel processo non si è data prova dell'impossibilità di eseguire la prestazione conformemente al contratto durante la pandemia, avendo la società continuato a lavorare con afflusso di clientela.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le hanno insistito nell'accoglimento delle Pt_2 conclusioni formulate nei rispettivi atti e il processo è stato assunto a sentenza, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Con le note conclusionali, le parti hanno insistito nelle richieste già articolate negli scritti difensivi.
2. L'opposizione all'esecuzione spiegata deve essere dichiarata inammissibile.
Con ordinanza di convalida di sfratto per morosità n. cron. 3599/2021, emessa dal Tribunale di
Frosinone il 15.03.2021, nei confronti di odierna opponente, si convalidava lo Parte_1 sfratto, ordinava l'apposizione della formula esecutiva e fissava per l'esecuzione la data del
16.07.2021 (si veda relativo documento, all. alla comparsa di risposta). Il detto provvedimento era notificato per posta elettronica ex l. 53/1994 il 6.04.2021 (vedi copia analogica delle pec di notificazione, all. alla comparsa di risposta).
Ne seguiva la notificazione del precetto nella data del 10.01.2022, intimando il rilascio dell'immobile (vedi atto di precetto e copia analogica delle pec di notificazione, all.i alla comparsa di risposta).
L'opponente ha contestato il diritto della controparte a procedere esecutivamente nei propri confronti sulla base del titolo azionato, dolendosi della inimputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 91 l. 27/2020 ovvero ai sensi dell'art. 1256 c.c., chiedendo pertanto, in via principale, la declaratoria di invalidità/ inefficacia del provvedimento di convalida dello sfratto e del successivo precetto.
Siffatta eccezione poteva essere promossa soltanto nella particolare sede del procedimento di sfratto opponendosi all'intimazione, non anche con l'opposizione all'esecuzione che occupa.
Notoriamente l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale sconta, infatti, dei limiti oggettivi legati in via generale e assoluta al giudicato, le contestazioni promuovibili potendo consistere solo in fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. 4505/2011 per cui il giudice dell'opposizione può solo controllare la persistente validità del titolo in base a fatti posteriori alla sua formazione;
Cass. 21293/2011, conf. da Cass. 12911/2012 per cui non è ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento fuori dell'impugnazione tipica); ovvero l'ulteriore limite che viene in essere quando la pronuncia sul merito dei fatti sopravvenuti sia riservata ad una competenza esclusiva o ad un rito speciale;
oppure, nel caso di titolo costituito da sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva non ancora passata in giudicato, l'ulteriore limite, comunque generale, della litispendenza o delle preclusioni eventualmente verificatesi, le eccezioni di merito o processuali non potendo essere elevate se non in quella sede, salvi i vizi di inesistenza del titolo e l'ipotesi che i fatti su cui si fondano le eccezioni siano sopraggiunti in una fase processuale di cognizione che non consente nuove allegazioni (vedi,
a proposito di titolo costituito da decreto ingiuntivo, i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte, per cui “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione debbono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, e, pertanto, trattandosi come nella specie di decreto ingiuntivo non opposto, mediante l'opposizione tardiva al decreto medesimo ex art. 650 c.p.c., e non già con l'opposizione al precetto, con cui può viceversa dedursi la mancanza del titolo esecutivo (cfr. Cass.,13/11/2009, n. 24027; Cass., 6/7/2001, n. 9205 ). La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in grado
d'appello (v. Cass., 5/9/2008, n. 22402)”; “In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. (In applicazione di siffatto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata, affermando che, essendo stato il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito, il debitore non poteva con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. far valere vizi relativi alla mancata comunicazione della cessione, onde ottenere il riconoscimento dell'efficacia del pagamento effettuato in favore del cedente) (Cass. 27159/2006)”, in termini, in parte motiva,
Cass. 9454/2013; coerenti Cass. 5875/1999; Cass. 3007/1992; Cass. 6893/1991).
Nella vicenda sub iudice, è pacifico che il procedimento di sfratto si è concluso nella fase sommaria senza la comparizione e l'opposizione della società allora intimata - odierna opponente.
Posto quanto sopra, non possono ritualmente proporsi censure di merito inerenti il diritto di credito alla restituzione dell'immobile locato, accertato nel titolo giudiziale, di cui si è minacciata con il precetto l'esecuzione forzata, anche nel processo di opposizione all'esecuzione. Sicché quest'ultimo trova esito in rito. Non a diverse conclusioni si perviene con riferimento alla domanda subordinata di riduzione del canone per i medesimi motivi dedotti a supporto della domanda principale.
La causa petendi dell'intimazione di sfratto per morosità e contestuale domanda di convalida è costituita dal diritto di credito al pagamento dei canoni, avente fonte nel contratto di locazione tra le parti, stipulato in data 8.06.2020, con efficacia dal 1°.08.2020, il cui fatto lesivo dedotto è
l'inadempimento al pagamento dei canoni. Sicché, ancorché la domanda di pagamento dei canoni inevasi non era formulata dai locatori nel giudizio di sfratto, ma in autonomo procedimento monitorio intentato successivamente al giudizio che occupa, di opposizione all'esecuzione (vedi ricorso per decreto ingiuntivo datato 27.05.2022 e successivo decreto ingiuntivo del Tribunale di
Frosinone n. 566/2022 del 31.05.2022, all.i alla comparsa di risposta), la medesima richiesta poteva essere avanzata, almeno in via di eccezione nel giudizio di convalida dello sfratto, per contrastare l'avversaria richiesta di sfratto sul profilo dell'ammontare della morosità (siffatta opposizione avrebbe, comunque, evitato la convalida dello sfratto e aperto un giudizio a cognizione piena sull'inadempimento perpetrato). Neppure può trascurarsi che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2022 era definita con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 232/2024 del
28.02.2024, la quale respingeva l'opposizione, cosicché diveniva definitivo il decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento dei canoni nell'intero ammontare preteso dai locatori (vedi sentenza citata, prodotta in giudizio nell'udienza del 5.04.2024, da cui non risulta peraltro elevata la domanda di riduzione dei canoni di locazione). Una pronuncia sul merito di tale profilo affronterebbe questione già esaminata con statuizione presumibilmente passata in giudicato (non risultando promossa impugnazione avverso la detta sentenza) o, quantomeno, definitiva, comprensiva del dedotto e del deducibile (ossia il debito per canoni di locazione sotto il profilo del quantum, intera misura ovvero misura ridotta per le motivazioni che il conduttore avrebbe potuto in tale sede addurre).
3. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, declinati in base alla semplicità delle questioni sottese al giudizio e all'effettiva attività processuale svolta.
4. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3,
c.p.c..
"La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., aggiunto dalla l. 69/2009, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile" (in termini Cass. ord. 21570/2012); mentre non richiede necessariamente un danno, trattandosi di fattispecie a carattere sanzionatorio, quale forma di danno punitivo finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo (in termini Cass. ord. 7901/2018, per cui “In tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone
l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo", e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa”; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Verona 13.08.2011; Trib. Piacenza 15.11.2011).
Per un processo di opposizione esecutiva mette conto richiamare Cass. 27534/2014, per cui
“Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa.”.
Sulla quantificazione la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).” (in termini Cass. ord.
21570/2012, conf. Cass. 27534/2014, Cass. ord. 8943/2022).
Nella vicenda che occupa, la palese inammissibilità del giudizio persuade dell'abusivo esercizio dell'azione.
La liquidazione va correlata alla quantificazione delle spese di lite, individuandosene la misura in un terzo della somma a tale titolo liquidata. Si ritiene, pertanto, equo irrogare il pagamento di ulteriori euro 846,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione spiegata;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% di spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, CP_2
c.p.c., di euro 846,20.
Frosinone, 8.08.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 208/2022 ed instaurata da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EL LI, per procura congiunta alla citazione in opposizione a precetto;
OPPONENTE contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto CP_1 Controparte_2
Arcese, per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione antecedente – ordinanza di sfratto per morosità.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione avverso precetto, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e , domandando che, Parte_1 CP_1 Controparte_2 previa sospensione della “esecuzione”, nel merito, in via principale, sia accertata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del titolo esecutivo, costituito da ordinanza di sfratto per morosità del
Tribunale di Frosinone per la liberazione dell'immobile concesso in locazione, sito in Frosinone, via Adige, nn. 4-6, piano terra (di cui al catasto fg. 60, mapp. 535, sub 7, cat. C/1), e del precetto per rilascio, notificato alla opponente il 10.01.2022; in via subordinata, sia ridotto il canone mensile da euro 1.000,00 ad euro 600,00 per i primi 24 mesi a decorrere da agosto 2020, da euro 1.200,00 ad euro 800,00 a decorrere da agosto 2023. A tal fine l'opponente ha lamentato “l'illegittimità dell'azione di rilascio intrapresa”, sostenendo la violazione dell'art. 91 l. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, per cui il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 va valutato ai fini di escludere la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., anche quanto ad eventuali decadenze e penali da ritardo o inadempimento, comunque l'assenza di responsabilità per inadempimento stante l'impossibilità di esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., in considerazione dello svolgimento nel locale, locato con decorrenza 1°.08.2020, di attività di parruccheria e della sottoposizione alle misure di contrasto alla pandemia, quali le chiusure subite e, alla riapertura, gli obblighi di adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di rispetto di misure di distanziamento e sicurezza, con costi rilevanti, tenuto conto delle ridotte entrate (come si evince dal bilancio 2020, recante perdite per euro 12.200,00, a fronte di un fatturato per euro 28.400,00, dalla erogazione di contributi pubblici per l'emergenza Covid-19 a favore della società, dalla necessità di avvalersi della cassa integrazione per alcuni dipendenti per un periodo di 4 mesi, comunque provvedendo, a gennaio 2022, al pagamento delle due mensilità di agosto e settembre 2020).
Hanno resistito in giudizio e , chiedendo che, reietta l'istanza CP_1 Controparte_2 cautelare, sia rigettata anche l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
L'opposta ha replicato all'avversa opposizione, osservando, in primo luogo, che i fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale non sono elevabili nella sede dell'opposizione all'esecuzione e che controparte non si era neppure costituita nel procedimento di sfratto, mentre i rilievi sui canoni potevano svolgersi in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 566/2022, successivamente richiesto per il pagamento dei canoni inevasi;
sostenendo, nel merito, la legittimità dell'azione esecutiva esercitata e, a tal fine, rilevando che il contratto di locazione commerciale era stipulato tra le parti in data 8.06.2020, con decorrenza dal 1°.08.2020, ad ottime condizioni economiche, onde favorire la parte conduttrice in considerazione della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19, sicché inconferente era il richiamo alla disciplina del decreto “Cura Italia”, attesa la consapevole accettazione delle condizioni contrattuali proprio durante la pandemia e l'assenza di qualunque danno subito dalla conduttrice, che continuava ad esercitare l'attività senza ottemperare al pagamento del canone;
che, a fronte dell'inadempimento della conduttrice fin dall'inizio del rapporto, i locatori azionavano lo sfratto per morosità, emesso dal Tribunale di Frosinone con ordinanza del 15.03.2021, fissando per l'esecuzione il 16.07.2021, e notificato il 6.04.2021, cui seguiva notifica del precetto a gennaio 2022, esaurito il blocco degli sfratti legislativamente previsto durante l'emergenza pandemica fino al 31.12.2021, e rilascio dell'immobile in data 6.05.2022, infine in data 3.06.2022 era notificato alla società conduttrice il ricorso per decreto ingiuntivo e il provvedimento monitorio per i canoni inevasi per l'ammontare di euro 22.000,00 (stante il pagamento di due mensilità), oltre interessi;
ancora nel merito, sulla richiesta di riduzione del canone, evidenziando che le condizioni economiche erano state accettate a pandemia in corso e che, comunque, nel processo non si è data prova dell'impossibilità di eseguire la prestazione conformemente al contratto durante la pandemia, avendo la società continuato a lavorare con afflusso di clientela.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le hanno insistito nell'accoglimento delle Pt_2 conclusioni formulate nei rispettivi atti e il processo è stato assunto a sentenza, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Con le note conclusionali, le parti hanno insistito nelle richieste già articolate negli scritti difensivi.
2. L'opposizione all'esecuzione spiegata deve essere dichiarata inammissibile.
Con ordinanza di convalida di sfratto per morosità n. cron. 3599/2021, emessa dal Tribunale di
Frosinone il 15.03.2021, nei confronti di odierna opponente, si convalidava lo Parte_1 sfratto, ordinava l'apposizione della formula esecutiva e fissava per l'esecuzione la data del
16.07.2021 (si veda relativo documento, all. alla comparsa di risposta). Il detto provvedimento era notificato per posta elettronica ex l. 53/1994 il 6.04.2021 (vedi copia analogica delle pec di notificazione, all. alla comparsa di risposta).
Ne seguiva la notificazione del precetto nella data del 10.01.2022, intimando il rilascio dell'immobile (vedi atto di precetto e copia analogica delle pec di notificazione, all.i alla comparsa di risposta).
L'opponente ha contestato il diritto della controparte a procedere esecutivamente nei propri confronti sulla base del titolo azionato, dolendosi della inimputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 91 l. 27/2020 ovvero ai sensi dell'art. 1256 c.c., chiedendo pertanto, in via principale, la declaratoria di invalidità/ inefficacia del provvedimento di convalida dello sfratto e del successivo precetto.
Siffatta eccezione poteva essere promossa soltanto nella particolare sede del procedimento di sfratto opponendosi all'intimazione, non anche con l'opposizione all'esecuzione che occupa.
Notoriamente l'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale sconta, infatti, dei limiti oggettivi legati in via generale e assoluta al giudicato, le contestazioni promuovibili potendo consistere solo in fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. 4505/2011 per cui il giudice dell'opposizione può solo controllare la persistente validità del titolo in base a fatti posteriori alla sua formazione;
Cass. 21293/2011, conf. da Cass. 12911/2012 per cui non è ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento fuori dell'impugnazione tipica); ovvero l'ulteriore limite che viene in essere quando la pronuncia sul merito dei fatti sopravvenuti sia riservata ad una competenza esclusiva o ad un rito speciale;
oppure, nel caso di titolo costituito da sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva non ancora passata in giudicato, l'ulteriore limite, comunque generale, della litispendenza o delle preclusioni eventualmente verificatesi, le eccezioni di merito o processuali non potendo essere elevate se non in quella sede, salvi i vizi di inesistenza del titolo e l'ipotesi che i fatti su cui si fondano le eccezioni siano sopraggiunti in una fase processuale di cognizione che non consente nuove allegazioni (vedi,
a proposito di titolo costituito da decreto ingiuntivo, i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte, per cui “Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione debbono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, e, pertanto, trattandosi come nella specie di decreto ingiuntivo non opposto, mediante l'opposizione tardiva al decreto medesimo ex art. 650 c.p.c., e non già con l'opposizione al precetto, con cui può viceversa dedursi la mancanza del titolo esecutivo (cfr. Cass.,13/11/2009, n. 24027; Cass., 6/7/2001, n. 9205 ). La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in grado
d'appello (v. Cass., 5/9/2008, n. 22402)”; “In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. (In applicazione di siffatto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata, affermando che, essendo stato il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito, il debitore non poteva con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. far valere vizi relativi alla mancata comunicazione della cessione, onde ottenere il riconoscimento dell'efficacia del pagamento effettuato in favore del cedente) (Cass. 27159/2006)”, in termini, in parte motiva,
Cass. 9454/2013; coerenti Cass. 5875/1999; Cass. 3007/1992; Cass. 6893/1991).
Nella vicenda sub iudice, è pacifico che il procedimento di sfratto si è concluso nella fase sommaria senza la comparizione e l'opposizione della società allora intimata - odierna opponente.
Posto quanto sopra, non possono ritualmente proporsi censure di merito inerenti il diritto di credito alla restituzione dell'immobile locato, accertato nel titolo giudiziale, di cui si è minacciata con il precetto l'esecuzione forzata, anche nel processo di opposizione all'esecuzione. Sicché quest'ultimo trova esito in rito. Non a diverse conclusioni si perviene con riferimento alla domanda subordinata di riduzione del canone per i medesimi motivi dedotti a supporto della domanda principale.
La causa petendi dell'intimazione di sfratto per morosità e contestuale domanda di convalida è costituita dal diritto di credito al pagamento dei canoni, avente fonte nel contratto di locazione tra le parti, stipulato in data 8.06.2020, con efficacia dal 1°.08.2020, il cui fatto lesivo dedotto è
l'inadempimento al pagamento dei canoni. Sicché, ancorché la domanda di pagamento dei canoni inevasi non era formulata dai locatori nel giudizio di sfratto, ma in autonomo procedimento monitorio intentato successivamente al giudizio che occupa, di opposizione all'esecuzione (vedi ricorso per decreto ingiuntivo datato 27.05.2022 e successivo decreto ingiuntivo del Tribunale di
Frosinone n. 566/2022 del 31.05.2022, all.i alla comparsa di risposta), la medesima richiesta poteva essere avanzata, almeno in via di eccezione nel giudizio di convalida dello sfratto, per contrastare l'avversaria richiesta di sfratto sul profilo dell'ammontare della morosità (siffatta opposizione avrebbe, comunque, evitato la convalida dello sfratto e aperto un giudizio a cognizione piena sull'inadempimento perpetrato). Neppure può trascurarsi che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2022 era definita con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 232/2024 del
28.02.2024, la quale respingeva l'opposizione, cosicché diveniva definitivo il decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento dei canoni nell'intero ammontare preteso dai locatori (vedi sentenza citata, prodotta in giudizio nell'udienza del 5.04.2024, da cui non risulta peraltro elevata la domanda di riduzione dei canoni di locazione). Una pronuncia sul merito di tale profilo affronterebbe questione già esaminata con statuizione presumibilmente passata in giudicato (non risultando promossa impugnazione avverso la detta sentenza) o, quantomeno, definitiva, comprensiva del dedotto e del deducibile (ossia il debito per canoni di locazione sotto il profilo del quantum, intera misura ovvero misura ridotta per le motivazioni che il conduttore avrebbe potuto in tale sede addurre).
3. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, declinati in base alla semplicità delle questioni sottese al giudizio e all'effettiva attività processuale svolta.
4. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3,
c.p.c..
"La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, c. 3,
c.p.c., aggiunto dalla l. 69/2009, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile" (in termini Cass. ord. 21570/2012); mentre non richiede necessariamente un danno, trattandosi di fattispecie a carattere sanzionatorio, quale forma di danno punitivo finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo (in termini Cass. ord. 7901/2018, per cui “In tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone
l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo", e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa”; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Verona 13.08.2011; Trib. Piacenza 15.11.2011).
Per un processo di opposizione esecutiva mette conto richiamare Cass. 27534/2014, per cui
“Qualora l'opposizione a precetto sia stata rigettata per manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa.”.
Sulla quantificazione la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).” (in termini Cass. ord.
21570/2012, conf. Cass. 27534/2014, Cass. ord. 8943/2022).
Nella vicenda che occupa, la palese inammissibilità del giudizio persuade dell'abusivo esercizio dell'azione.
La liquidazione va correlata alla quantificazione delle spese di lite, individuandosene la misura in un terzo della somma a tale titolo liquidata. Si ritiene, pertanto, equo irrogare il pagamento di ulteriori euro 846,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione spiegata;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% di spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, CP_2
c.p.c., di euro 846,20.
Frosinone, 8.08.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno