Ordinanza cautelare 11 febbraio 2026
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto da
MA OS & Co. S.a.s. di MA US, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6992EB320, rappresentata e difesa dall’avvocato Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano e A.C.P. - Agenzia per i Procedimenti e la Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici recte Agenzia per i contratti pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro ed Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
nei confronti
NB S.p.A. e NE & TE S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Marco Giustiniani, Alessandro Paccione e Raimondo Camponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
P.A.C. S.p.A., Marx S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 215310/2025 del 29 dicembre 2025, relativo alla procedura di gara AOV/SUA L 05/2025 indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con bando n. 265581/2025 del 24.04.2025 per l’affidamento dell’appalto di “costruzione di una galleria paravalanghe al km 17,100 ca. nel comune di Senales”, in favore del costituendo RTI NB AG - NE & TE GM;
- della proposta di aggiudicazione prot. n. 214751/2025, formulata dall’Autorità di gara in data 23 dicembre 2025, con la quale è stato proposto quale aggiudicatario della procedura di gara de qua il costituendo RTI NB AG - NE & TE GM, nonché della graduatoria definitiva ad essa allegata, nella parte in cui l’Amministrazione ha omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI NB AG - NE & TE GM e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, ha attribuito alle medesime i punteggi indicati;
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 10 della seduta riservata della Commissione del 28 ottobre 2025, recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, e del verbale n. 3 della seduta riservata dell’Autorità di gara del 5.12.2025 con la quale l’Amministrazione ha formato la graduatoria provvisoria, nella parte in cui hanno omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI NB AG - NE & TE GM e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, hanno attribuito alle medesime i punteggi indicati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che, medio tempore , dovesse essere sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il costituendo RTI con mandataria NB S.p.A, con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’A.C.P. - Agenzia per i contratti pubblici, nonché di NB S.p.A. e di NE & TE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il consigliere RE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso di data 28 gennaio 2026, notificato in pari data, MA OS & Co. S.a.s. di MA US impugnava il provvedimento di aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. NB AG - NE & TE GM relativo alla procedura di gara AOV/SUA L 05/2025 indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con bando n. 265581/2025 del 24.04.2025 per l’affidamento dell’appalto di “costruzione di una galleria paravalanghe al km 17,100 ca. nel comune di Senales”, per un importo complessivo dei lavori pari a euro 8.376.594,92, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati.
La ricorrente premetteva di avere partecipato all’anzidetta procedura, caratterizzata – per quanto di rilievo nella presente sede – da un sistema di attribuzione del punteggio qualitativo all’offerta tecnica basato su molteplici criteri di valutazione. In particolare, i criteri ritenuti di particolare rilievo ai fini dell’instaurato giudizio risultavano: a) il criterio n. 2.02 - “ Impatto sul traffico locale ” – volto espressamente a premiare le soluzioni organizzative finalizzate a portare un minore disagio, garantendo la sicurezza del traffico sulla S.P.3 attraverso un’organizzazione ottimizzata delle fasi di lavoro, del traffico di cantiere, in particolare traffico a senso unico alternato ed eventuali tempi di interruzione della circolazione e dell’accantieramento, per il quale l’Amministrazione prevedeva un punteggio massimo di 8,00 punti stabilendo la valutabilità delle misure caratterizzate da miglioramenti rispetto alle eventuali specifiche di gara e idonee a garantire, durante la/le pausa/e di lavoro invernali, la circolazione a doppia corsia, con conseguente attribuzione, in caso di mancata considerazione, di zero punti; b) il criterio n. 2.05 - “ Materiale di scavo ” - volto a valorizzare la riduzione dei trasporti e delle interferenze con i residenti, specificando, a tal fine, la possibilità per l’offerente di proporre aree utili per il deposito temporaneo e la lavorazione del materiale anche al di fuori delle aree previste nel progetto, per le quali la lex specialis richiedeva necessariamente la dichiarazione di consenso dei proprietari dei terreni, con influenza positiva sulla valutazione di pareri preliminari e contratti già esistenti riguardanti le aree proposte e con allocazione a carico dell’offerente della procedura di autorizzazione ed eventuali prescrizioni derivanti dai pareri, nonché dei costi delle aree previste nel progetto.
All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche veniva quindi formulata la graduatoria provvisoria, nell’ambito della quale il R.T.I. NB e il R.T.I. P.A.C. si collocavano rispettivamente al primo posto con il punteggio complessivo di 98,31 (= 69,63 per il punteggio tecnico + 28,78 per il punteggio economico) e al secondo posto con il punteggio complessivo di 98,16 (= 70,00 per il punteggio tecnico + 28,168 per il punteggio economico), mentre la ricorrente risultava terza graduata con un punteggio complessivo di 97,10 (= 67,10 per il punteggio tecnico + 30,00 per il punteggio economico, risultando comunque come offerta anomala). In data 23 dicembre 2025 l’Autorità di gara formulava pertanto la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. primo classificato, in conformità della quale la Provincia autonoma di Bolzano provvedeva con determinazione adottata in data 29 dicembre 2025.
Ad avviso della ricorrente, tuttavia, le offerte tecniche presentate dai controinteressati risultavano inammissibili e, per ciò stesso, oggettivamente irrealizzabili, tanto da imporre l’esclusione degli operatori in considerazione di plurimi e rilevanti profili di illegittimità della valutazione operata dalla Stazione appaltante.
A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Omessa adozione del provvedimento di esclusione dei controinteressati dalla gara. inammissibilità delle offerte presentate dai controinteressati. Violazione degli artt. 24 e 97 cost. violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023. violazione della lex specialis di gara. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”.
La ricorrente evidenziava preliminarmente e in via generale come la difformità tra offerta e prescrizioni contenute nella lex specialis imponesse alla Stazione appaltante l’immediata esclusione dei due concorrenti che la precedevano in graduatoria, ciò a maggior ragione nel caso di specie a fronte dell’espressa previsione di tale conseguenza.
L’ammissione al punteggio di proposte progettuali non rispecchianti i requisiti strutturali e indefettibili della prestazione implicava una violazione della par condicio tra concorrenti, attribuendo di fatto alla commissione valutatrice un inammissibile margine di discrezionalità su offerte che, in quanto prive dei requisiti minimi di ammissione, dovevano essere direttamente escluse per contrarietà alle esigenze rappresentate dal committente e alle specifiche tecniche dallo stesso predeterminate.
La ricorrente censurava altresì il ricorso da parte della Stazione appaltante al cd. “soccorso istruttorio”, trattandosi di istituto non suscettibile di incidere sul contenuto intrinseco e sull’essenza stessa dell’offerta. A fronte di difformità idonee ad alterare l’assetto oggettivo dell’offerta, la Stazione appaltante non disponeva di alcun margine di discrezionalità, residuando in capo alla stessa esclusivamente l’obbligo giuridico di disporre l’immediata estromissione del concorrente dalla procedura.
2.2. “ Sull’offerta del RTI NB: inammissibilità per carenza di disponibilità delle aree e indebito ricorso al soccorso istruttorio. Violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023. Violazione dei punti 3.1 e 3.11 del disciplinare di gara. Violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, del criterio di valutazione sub 2.05 ”.
Ad avviso della ricorrente l’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario risultava ictu oculi inammissibile, in considerazione dell’omessa allegazione di un titolo idoneo a comprovare la legittima disponibilità delle aree esterne al perimetro progettuale, ancorché le stesse fossero state indicate nell’offerta quale sedime elettivo per il trattamento dei materiali in loco . L’art. 2, § 3.1 del disciplinare di gara imponeva la completezza della documentazione, comminando, al successivo § 3.11, la sanzione dell’esclusione dalla gara in caso di carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dagli offerenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto.
L’omessa produzione di titoli ovvero dichiarazioni di consenso in ordine alla disponibilità dei suoli non poteva pertanto rappresentare una mera irregolarità, risolvendosi piuttosto in una grave inadempienza sostanziale, tale da rendere l’offerta inammissibile e del tutto inaffidabile, con conseguente necessità di procedere all’esclusione del concorrente. Il criterio di valutazione sub 02.05 (“ Materiale di scavo ”) subordinava infatti la facoltà di individuare aree “ extra progetto ” per la logistica dei materiali a un onere documentale di stretta interpretazione, richiedendo necessariamente la presentazione della dichiarazione di consenso dei proprietari dei terreni. La valenza precettiva della locuzione “ deve essere presentata la dichiarazione di consenso dei proprietari dei terreni ”, specificamente inserita nella lex specialis , rivelava inequivocabilmente la natura vincolante dell’adempimento, sottraendo la produzione di tale dichiarazione al novero delle libere facoltà dell’offerente. La presentazione del consenso dei proprietari assurgeva pertanto a condizione di ammissibilità dell’offerta, rappresentando l’elemento costitutivo minimo per la valutazione della proposta tecnica.
La previsione immediatamente successiva, contenuta nel medesimo criterio sub 02.05, tesa a conferire alla disponibilità di pareri e contratti già esistenti riguardanti le aree proposte un’influenza positiva sulla valutazione, confermava ulteriormente la natura imperativa dell’invocato onere documentale. Ad avviso della ricorrente, infatti, se la produzione della dichiarazione di consenso assumeva carattere di soglia minima e invalicabile di ammissibilità, la disponibilità di titoli negoziali più stabili, quali pareri o contratti già perfezionati, si configurava quale mera facoltà, avente esclusivo valore premiale per il conseguimento di un maggiore punteggio.
L’omesso deposito del titolo minimo ed essenziale richiesto a pena di esclusione si risolveva nella presentazione di un’offerta tecnica strutturalmente incompleta, che la Stazione appaltante doveva necessariamente escludere senza alcun margine di discrezionalità in proposito.
La ricorrente evidenziava inoltre l’irrilevanza della dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di avere l’autorizzazione all’uso delle aree “ extra progetto ” in forza di una “ stretta di mano ” con il proprietario dei fondi, tale LO NE, in quanto non corroborata da alcun documento idoneo a cristallizzare tale assenso. Né a tal riguardo poteva assumere rilievo la dichiarazione di impegno postuma, presentata in sede di soccorso istruttorio su sollecitazione della Provincia autonoma di Bolzano, trattandosi di vera e propria integrazione del contenuto dell’offerta e non già di mera precisazione.
Anche volendo ammettere l’esperibilità del soccorso istruttorio, in ogni caso l’offerta dell’aggiudicataria doveva ritenersi inammissibile, considerata la necessità del possesso dei requisiti di partecipazione e degli elementi costitutivi dell’offerta alla data di scadenza del termine per la presentazione. Attraverso la successiva produzione documentale, ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria introduceva indebitamente nel procedimento un elemento di realizzabilità dell’offerta che, alla data dell’1 giugno 2025, doveva ritenersi inesistente.
La produzione di un documento privo di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta, a prescindere dai prospettati profili di inammissibilità, imponeva in ogni caso l’attribuzione di un punteggio pari a zero, soluzione desumibile da apposita clausola prevista dal Disciplinare di gara in materia di avvalimento, considerata la medesima ratio sottesa a tali situazioni. Ad avviso della ricorrente, infatti, se la produzione di un contratto di avvalimento postumo impediva il conseguimento del punteggio premiale, allo stesso modo un titolo postumo di disponibilità delle aree doveva necessariamente implicare l’azzeramento del punteggio attribuito.
Di conseguenza, l’offerta del R.T.I. aggiudicatario imponeva una decurtazione di 9,88 punti, tale da determinare una rettifica aritmetica del punteggio tecnico in 59,65 punti e di quello complessivo in 88,43 punti, in luogo dei 98,31 punti indebitamente attribuiti.
Tale operazione di cd. “ re-scoring ” implicava pertanto il collocamento del R.T.I. NB in ultima posizione, con conseguente scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, ciò anche in considerazione dei profili di inammissibilità dell’offerta del R.T.I. classificatosi secondo.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, l’indisponibilità dei suoli privati determinava il collasso dell’intero impianto logistico della proposta, in quanto determinava l’impossibilità di accedere alle particelle G.P. 583/9 e 365, precludendo l’esecuzione del trattamento e della frantumazione in loco dei materiali di risulta tramite l’impianto previsto. Il vizio di indisponibilità dei terreni riverbera altresì i suoi effetti sulla viabilità provvisoria di cui al criterio sub 2.02, considerato che la strada di circonvallazione, asse portante dell'intera cantierizzazione, risultava progettata per insistere proprio sulle G.P. 374/1 e 1220/1 e, in assenza del prescritto titolo giuridico sulle aree, l’opera provvisionale – e con essa l’intero cronoprogramma dei lavori – restava confinata nell’alveo della mera ipotesi teorica, priva di qualsivoglia ancoraggio alla realtà esecutiva.
2.3. “ Sull’offerta del RTI PAC: inammissibilità per carenza di autorizzazione paesaggistica. Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell’art. 69, l.p. n. 9/2018. Violazione del punto B.13, lett. c), All. B alla l.p. n. 9/2018. Violazione dell’art. 21-nonies, l. 241/90. Violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, del criterio di valutazione sub 2.05 (sotto altro profilo) ”.
La ricorrente evidenziava inoltre l’inammissibilità dell’offerta presentata dal R.T.I. PAC, collocatosi al secondo posto della graduatoria, in relazione all’attribuzione del punteggio premiale per il criterio 02.05 e all’intero scrutinio della proposta, in quanto inficiate da un manifesto travisamento dei presupposti fattuali e da una grave omissione valutativa in ordine ai vincoli urbanistico-paesaggistici gravanti ex lege sulle aree oggetto dell’intervento.
La Commissione giudicatrice valorizzava infatti indebitamente la proposta tecnica del controinteressato, fondando la propria valutazione su un asserito “ parere preliminare ” che, pur essendo stato formalmente prodotto in ossequio alle prescrizioni della lex specialis , doveva considerarsi tamquam non esset in quanto radicalmente privo di qualsivoglia efficacia abilitativa. Tale documento recava esclusivamente il timbro della Stazione Forestale di Naturno, organo che – ai sensi dell’art. 69 della L.P. n. 9/2018 – risultava sprovvisto di potestà valutativa e/o autorizzatoria in ordine alla destinazione d’uso di aree qualificate dalla stessa pianificazione urbanistica del Comune di Senales come “ verde alpino ”.
Dalla legenda contenuta a pagina 9 della relazione afferente il criterio 02.05, allegata all’offerta tecnica della seconda classificata, le aree interessate dall’intervento risultavano espressamente classificate come “ Alpines Grünland ” (i.e. verde alpino).
Tale qualificazione urbanistica sottraeva ogni valore al visto apposto dalla Stazione Forestale di Naturno, atteso che la relazione – elevata dalla Commissione al rango di “ parere preliminare ” ai fini dell’attribuzione del punteggio – si configurava quale atto radicalmente nullo per incompetenza assoluta dell’organo emanante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21- septies L. n. 241/1990, 69 L.P. n. 9/2018 e Allegato B, punto B.13, lett. c) alla medesima legge provinciale. A fronte di tale nullità, il “parere” risultava ontologicamente inidoneo a produrre effetti giuridici, non potendosi pertanto ritenersi soddisfatta la prescrizione della lex specialis tesa a imporre perentoriamente all’offerente l’onere di presentare una relazione descrittiva contenente un’analitica indicazione dei criteri di valutazione.
L’offerta presentata dal R.T.I. PAC risultava pertanto a sua volta strutturalmente viziata e inidonea a sorreggere alcuna valutazione di merito, dovendo essere dichiarata inammissibile ab origine , con conseguente illegittimità della sua ammissione e con l’inevitabile caducazione degli atti di gara fondati su di essa.
2.4. “ Omessa adozione del provvedimento di esclusione del rti pac dalla gara. Irrealizzabilità dell’offerta per mancato rispetto delle prescrizioni inderogabili dettate dal d.m. 10/07/2022 in ordine alla larghezza minima per la realizzazione di una strada a doppio senso di marcia. Violazione dell’art. 24 e 97 cost. violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e illogicità ”.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, l’offerta tecnica del R.T.I. PAC risulta ulteriormente inficiata da un’insanabile aporia progettuale afferente il Criterio 02.02 (“ Impatto sul traffico locale ”), tale da inficiarne la concreta fattibilità, e quindi la sua stessa ammissibilità.
Il controinteressato strutturava infatti l’impianto della cantierizzazione sulla previsione di una deviazione temporanea della strada provinciale, da attuarsi con circolazione a doppio senso di marcia, assumendo a tal fine una larghezza utile della carreggiata pari a 5,50 metri. Ciò nonostante le prescrizioni tecniche vincolanti dettate dal D.M. 10 luglio 2002 (recante le “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ”), all’art. 9.2, stabilissero, per la viabilità bidirezionale, una larghezza minima inderogabile di 5,60 metri, quale requisito imprescindibile a tutela della sicurezza della circolazione.
Le ridotte dimensioni della sezione stradale precludevano infatti la circolazione a doppio senso, espressamente contemplata dalla relazione tecnica del controinteressato, in considerazione del carattere inderogabile della disciplina contenuta nel citato D.M. 10 luglio 2002.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, doveva escludersi l’esperibilità del rimedio correttivo del senso unico alternato, in quanto in contraddizione sia con l’assunto fondante dell’offerta, imperniata invero sulla previsione della circolazione bidirezionale, sia con il requisito essenziale del “miglioramento”, elevato dalla lex specialis a presupposto indefettibile per la stessa ammissibilità della proposta. Sotto questo profilo, il senso unico alternato rappresentava una soluzione progettuale regressiva, limitativa e peggiorativa rispetto alle condizioni poste a base di gara, risultando per ciò stesso priva dei requisiti minimi di affidabilità.
La decisione di ritenere “ sufficiente ” la proposta del controinteressato per garantire la gestione della viabilità durante i lavori appariva di conseguenza frutto di un travisamento dei presupposti fattuali, considerata l’inidoneità del progetto a soddisfare i minimi inderogabili di sicurezza stradale e la sua concreta irrealizzabilità, tale da non consentire di ricevere un plauso valutativo.
3. In data 4 febbraio 2026 si costituivano in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i contratti pubblici – A.C.P., contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, di irricevibilità, di improcedibilità e comunque la reiezione.
4. In data 6 febbraio 2026 si costituiva in giudizio il R.T.I. composto da NB S.p.A. e NE & TE S.r.l., contestando a sua volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, di irricevibilità, di improcedibilità e comunque la reiezione.
5. Con ordinanza n. 13 di data 11 febbraio 2026 questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare rassegnata dalla ricorrente in calce al ricorso introduttivo, non ravvisando la sussistenza del requisito del cd. “ fumus boni juris ”.
6. A seguito della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza tenutasi in data 8 aprile 2026, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
TO
1. Il Collegio rileva preliminarmente come, essendo il ricorso affidato a distinte censure rivolte nei confronti del R.T.I. aggiudicatario e dell’operatore classificatosi secondo, sia acclarato che l’interesse all’aggiudicazione sussista solo ove tutte le censure risultino fondate, affinché il ricorrente possa sopravanzare sia la prima sia la seconda classificata.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è invero pacifica nel ritenere al riguardo che: “ l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972) ” Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195).
Nell’ordine di trattazione dei motivi va pertanto privilegiato l’esame delle censure proposte nei confronti dell’aggiudicataria, facendo altresì applicazione del principio della “ ragione più liquida ”, che consente di esaurire la trattazione della causa, con la risoluzione delle questioni idonee a risolvere la controversia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2023, n. 6006, secondo cui non si “ impone, necessariamente, al Giudice di delibare tutti i temi di merito che sono stati versati nel contenitore processuale. […] L’ordinamento processuale è, infatti, informato al principio del primato della ragione più liquida; pertanto, come evidenzia autorevole dottrina, “se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise ”).
Le censure nei confronti dell’aggiudicataria appaiono suscettibili di pronta definizione e si mostrano infondate, conseguendone l’improcedibilità dei motivi nei confronti della seconda classificata atteso che, una volta resa intangibile la posizione dell’aggiudicataria, alcun ulteriore interesse residua in capo alla terza classificata.
Ciò in quanto, anche laddove fossero fondate le censure nei confronti della seconda classificata, la possibilità di sostituirla in detta posizione non assurge a interesse apprezzabile, avendo la giurisprudenza chiarito che l’interesse del concorrente terzo graduato si radica esclusivamente nella pretesa vantata all’aggiudicazione e non può derivare da altri fattori, che non siano direttamente e immediatamente dipendenti dall’esito del giudizio, tra i quali potrebbe annoverarsi, in termini meramente astratti, l’utilità derivante dall’eventualità, non pronosticabile, di scorrimento della graduatoria. Sotto questo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: “ Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di esaminare la questione dell’interesse a ricorrere del terzo graduato in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, giungendo ad individuare, pur nella varietà degli orientamenti seguiti in concreto, la sussistenza di tale interesse solo laddove l’utilità che il ricorrente tende a conseguire – sia essa finale o strumentale – derivi in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020 n. 2725) ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 1179). Il medesimo orientamento, con specifico riferimento all’impugnazione presentata dall’impresa terza graduata, ha avuto modo di ravvisarne l’inammissibilità nel caso in cui: “ l’utilità che il ricorrente tende a conseguire non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da eventi cioè che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento (Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389; sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4871; sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6008; sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1941) ”).
2. Ciò posto, i motivi di ricorso rivolti avverso l’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato R.T.I. composto da NB S.p.A. e NE & TE S.r.l. (di seguito anche solo “NB”) non sono meritevoli di accoglimento.
La portata espulsiva affermata dalla ricorrente, lungi dall’essere suffragata da una specifica disposizione di legge in ossequio al principio di tipicità delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche: “c.c.p.”), risulta invero costruita sulla scorta dell’interazione sinergica tra due clausole contemplate dal disciplinare di gara, segnatamente l’art. 2. punto 3.1 (“ La documentazione deve essere completa ”) e il successivo punto 3.11 (secondo cui: “ La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dagli offerenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto, comporta l’esclusione dalla gara ”).
L’inequivoca valenza semantica propria di tale ultima clausola, tuttavia, non tipizza alcuna conseguenza espulsiva, né tantomeno l’azzeramento del punteggio, quale automatismo per l’omessa allegazione della dichiarazione menzionata dalla ricorrente, riservando l’effetto esclusorio esclusivamente a una situazione di carenza documentale di portata ed entità tale da non consentire la valutazione stessa dell’offerta considerata nella sua globalità. In altri termini, la sanzione esclusiva non può ritenersi estesa a ogni carenza documentale concernente ciascun singolo aspetto dell’offerta, risultando per contro espressamente circoscritta a una situazione deficitaria, testualmente definita come “ sostanziale ”, relativa alla documentazione tecnica complessivamente considerata.
L’interpretazione offerta dalla ricorrente, di tutta evidenza, introduce surrettiziamente una sanzione non espressa, ancorata a un aspetto, ossia la disponibilità delle aree esterne al perimetro progettuale, che in ogni caso non sarebbe idoneo a incidere sugli elementi essenziali per la formulazione dell’accordo, non potendosi ritenere che la carenza contestata possa determinare l’incertezza assoluta o comunque l’indeterminatezza del contenuto negoziale.
Anche volendo ritenere sussistente il vizio lamentato nel motivo di impugnazione, in ogni caso lo stesso non riguarderebbe elementi essenziali del patto negoziale, bensì elementi accessori inseriti nell’offerta per mere finalità migliorative. Invero, il criterio valutativo 2.05 si limita ad attribuire un “ peso maggiore ” alle offerte implicanti trasporti ridotti, concedendo agli operatori facoltà di proporre aree utili per lo stoccaggio temporaneo e la lavorazione del materiale (“ l’offerente può proporre ”). Il tenore testuale è inequivoco e non consente assolutamente di attribuire all’offerta di aree utili per lo stoccaggio e il deposito di materiali la qualifica di elemento essenziale ai fini della formazione dell’accordo: “ Un peso maggiore verrà attribuito a quelle proposte che richiedono trasporti ridotti, che causano minori interferenze con il traffico locale e che disturbano meno i residenti. L’offerente può proporre aree utili per il deposito temporaneo e la lavorazione del materiale anche al di fuori delle aree previste nel progetto ” (cfr. doc. 8 prodotto dalla ricorrente).
Appare pertanto evidente come, al fine di ottenere l’auspicato effetto espulsivo, la ricorrente abbia del tutto decontestualizzato il senso della clausola di cui all’art. 2, punto 3.11 del disciplinare di gara, attribuendovi una valenza assolutamente non desumibile dall’effettivo tenore letterale della stessa nonché del criterio di valutazione posto a fondamento della censura.
Né a tal proposito può essere utilmente enfatizzata l’adozione, nell’ambito del criterio 2.05, del sintagma verbale “ deve presentare ” in relazione al consenso dei proprietari, riguardando esclusivamente un aspetto afferente l’attribuzione di un profilo premiale e non anche una sanzione di natura esclusoria ovvero implicante l’azzeramento del punteggio ottenuto. La legge di gara, dunque, non prevede né l’esclusione del concorrente né tantomeno l’azzeramento del punteggio per la mancata produzione della dichiarazione di consenso, non essendo ivi tipizzata alcuna conseguenza di carattere espulsivo ovvero tesa a incidere in termini peggiorativi sulla valutazione dell’offerta.
Parimenti infondate si profilano le censure tese a escludere la possibilità di esperire il cd. “ soccorso istruttorio ”, non potendosi affermare che l’attivazione di tale istituto abbia nel caso di specie comportato una qualsivoglia modificazione e/o integrazione postuma dell’offerta tecnica. Ciò in quanto tale impostazione risulta ancorata all’asserito onere, in realtà non desumibile dalla lex specialis , di produzione in forma scritta di un “ titolo certo e giuridicamente valido ” per l’utilizzo delle aree di stoccaggio in questione (cfr. pag. 10 del ricorso).
L’assunto posto a fondamento di tale doglianza si pone tuttavia in radicale contrasto con l’effettivo tenore testuale adottato dalla previsione afferente il criterio oggetto di disamina, la quale si limita per contro a prevedere che: “ Per le aree proposte al di fuori delle aree previste nel progetto, l’offerente deve presentare il consenso dei proprietari e eventuali documenti aggiuntivi (pareri preliminari e contratti) ”. La clausola oggetto di disamina, il cui significato letterale si dimostra senz’altro cristallino, non lascia spazio a eventuali dubbi esegetici e consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il riferimento ai contratti e, dunque, alla produzione in forma scritta di un “ titolo certo e giuridicamente valido ” così come auspicata dalla ricorrente, assuma una natura squisitamente eventuale.
Il Collegio, vertendo il presente motivo di impugnazione precipuamente sull’interpretazione della lex specialis di gara, non può pertanto esimersi dall’evidenziare come l’attività ermeneutica in tale materia sia governata dalle norme previste in materia di contratti.
La giurisprudenza amministrativa, nel richiamare i criteri “ letterale ” e “ sistematico ” contemplati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, ha precisato che il significato letterale rappresenta il criterio prioritario dell’operazione esegetica, cui vanno affiancati gli ulteriori canoni – tra cui, in particolare, quello cd. “ logico-sistematico ” – se il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con altri indici rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2022, n. 9808; idem 9 giugno 2022, n. 4731 e 30 maggio 2022, n. 4365). La medesima giurisprudenza ha altresì specificato che, qualora il criterio letterale risulti sufficiente a rendere intellegibile il risultato che le parti intendevano conseguire, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (cfr., in aggiunta alle statuizioni già citate, Consiglio di Stato, sez. V, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9165).
Merita peraltro di essere evidenziato come anche di recente il Consiglio di Stato, valorizzando il criterio fondato sul significato letterale, in ossequio alle esigenze di certezza sottese alle procedure di gara abbia ribadito che: “ Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale; per cui secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2021 n. 4863, il cui principio di diritto costituisce giurisprudenza costante ed è pacificamente estensibile anche al disciplinare di gara; per un precedente in cui il principio è riferito testualmente anche al disciplinare di gara, si veda Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3404) ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9415; negli stessi termini vedasi T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 7 maggio 2025, n. 8817).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottesa al presente giudizio deve quindi escludersi che la produzione di un contratto costituisse onere necessario e imprescindibile, risolvendosi piuttosto in una facoltà meramente eventuale cui il medesimo criterio 2.05 ricollegava un profilo di ordine meramente premiale: “ La disposizione di pareri preliminari e di contratti già esistenti riguardanti le aree proposte influiranno positivamente sulla valutazione ”.
Nel caso di specie il R.T.I. aggiudicatario, nella propria offerta tecnica allegata sub doc. 7), ha quindi reso la dichiarazione di consenso dell’area destinata allo stoccaggio dei materiali di scavo, specificando che: “ Eine diesbezügliche Genehmigung zur Nutzung dieser Flächen wurde der Bietergemeinschaft NB/NE-TE mündlich und per Handschlag am 27.05.2025 vor Ort in Vernagt durch Herrn NE LO erteilt ” (tradotto dal tedesco dall’Amministrazione resistente a pag. 11 della propria memoria di data 6 febbraio 2026 senza contestazione alcuna da parte della ricorrente come segue: “ La relativa autorizzazione all’utilizzo di tali superfici è stata concessa verbalmente e con stretta di mano il 27.05.2025 in loco a Vernago dal sig. NE LO al raggruppamento temporaneo di imprese NB/NE-TE ”.
In ogni caso il Collegio non può che ribadire come, anche laddove si volesse aderire all’esegesi offerta dalla ricorrente in merito all’espressione “ presentare il consenso dei proprietari ” nel senso di richiedere la consegna di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal proprietario anziché di una mera prospettazione circa l’esistenza di tale consenso, la presenza di due possibili criteri ermeneutici determinata dall’incerta formulazione della lex specialis imporrebbe il recepimento di quello maggiormente conforme al favor partecipationis (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114: “ nell’ipotesi in cui la lex specialis di gara risulti di incerta formulazione quanto ai requisiti di partecipazione (ipotesi che non ricorre nella fattispecie) deve prescegliersi – tra le varie possibili - l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione ”).
Appare pertanto evidente come, a fronte di tale approccio ermeneutico, l’attivazione del soccorso istruttorio, lungi dal sortire gli effetti prospettati in sede di ricorso, abbia per contro essenzialmente consentito alla Stazione appaltante di ottenere un chiarimento sulla genuinità della dichiarazione di consenso già tempestivamente rappresentata dall’aggiudicatario in sede di relazione progettuale.
La dichiarazione resa dal proprietario dell’area e prodotta in un momento successivo alla presentazione dell’offerta non può pertanto assumere valenza di confessione stragiudiziale dell’inesistenza del titolo, assurgendo per contro a legittima conferma di un consenso già intervenuto.
La correttezza di tale approccio ermeneutico risulta del resto confermata dal recente arresto giurisprudenziale di cui a T.A.R. Lazio, Roma, 1 luglio 2025, sez. IV, n. 12796, resa con riferimento a fattispecie per molti versi analoga a quella in esame in cui la dichiarazione di impegno di soggetto terzo – e da questi personalmente sottoscritta – a concedere l’utilizzo di un immobile strumentale all’acquisizione dell’appalto, era espressamente prevista a pena di inammissibilità.
Nell’ambito di tale statuizione, preso atto dell’assenza di cause di esclusione normativamente tipizzate e tenuto conto del tenore testuale dell’art. 101 c.c.p., è stato quindi affermato che: “ a favore dell’ammissibilità del soccorso istruttorio depongono i seguenti elementi e considerazioni: - la relazione unica conteneva tutti gli elementi essenziali e negoziali dell’offerta tecnica, ivi inclusa una rassicurazione del concorrente circa l’impegno del gestore/concessionario a rendere disponibile la struttura per i giorni di interesse dell’evento stesso; - la dichiarazione di impegno in ordine alla disponibilità della struttura è un documento a corredo/comprova dell’offerta tecnica e non un elemento essenziale della stessa, a contenuto negoziale. Tale conclusione si pone in linea con l’attuale configurazione del soccorso istruttorio quale istituto che, nel rispetto del principio della par condicio, ma in aderenza al principio del risultato e della fiducia (che postula una collaborazione fra cittadino e stazione appaltante), mira a scongiurare risultati eccessivamente formalistici (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 07 ottobre 2024 n. 8047; id, sez. V, 5 agosto 2024 n. 6961, che evidenzia come l’istituto, anche alla luce della relazione illustrativa al codice appalti, persegua il fine di “ evitare che il rigoroso formalismo possa pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara ”). Alla luce di quanto precede deve dunque escludersi l’asserita violazione della par condicio competitorum e del principio di immodificabilità delle offerte. Detto principio, come noto, presuppone che “ l’offerta risulti [effettivamente, n.d.r.] modificata ” e, dunque, opera quando emerge “ l’inattendibilità dell’offerta originaria ” e il concorrente abbia inteso ottenere “ una nuova valutazione dell’offerta modificata ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10615; id., sez. V, 19 aprile 2022, n. 2941)
Il Consiglio di Stato, a sua volta, ha recentemente confermato il medesimo approccio esegetico teso a valorizzare un approccio sostanzialistico, rilevando che: “ Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, e dunque va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte. 11.4. Ed infatti la giurisprudenza consente in questi casi l’integrazione di eventuali elementi documentali carenti nonostante i limiti posti al soccorso istruttorio dall’articolo 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881, relativa a un caso il possesso della certificazione era stata solo dichiarato e non documentato) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).
Nel caso di specie non risulta essersi verificata alcuna modifica dell’offerta, essendo state in tale sede già indicate le aree esterne, con la specificazione di averne già ottenuto oralmente la disponibilità. La successiva dichiarazione scritta da parte del proprietario è stata quindi prodotta su specifica richiesta dell’Amministrazione resistente con l’evidente finalità non già di creare una nuova offerta ovvero di modificare la precedente, quanto piuttosto di fornire la prova di un presupposto di fatto precedentemente dichiarato.
Ne consegue la radicale infondatezza delle deduzioni prospettate nel primo motivo di ricorso, con conseguente reiezione dello stesso.
3. Le censure rivolte al secondo classificato R.T.I. P.A.C. attraverso i residui motivi di gravame, attinenti rispettivamente all’asserita carenza di autorizzazione paesaggistica e al mancato rispetto delle prescrizioni di cui al d.m. 10 luglio 2002, come innanzi accennato vanno dichiarate improcedibili per carenza di interesse. Ciò in quanto, disattese le censure nei confronti dell’aggiudicataria, la terza classificata non può più ricevere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso rivolti alla seconda classificata, la quale per quanto detto è apprezzabile unicamente se possa trarsi in via diretta e immediata dalla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 1179, cit.).
La declaratoria di improcedibilità delle censure avverso la seconda classificata, siccome conseguente in via di stretta derivazione dalla reiezione delle censure nei confronti dell’aggiudicataria, non essendo rilevabile prima della decisione assunta in camera di consiglio, non era prospettabile alle parti e non occorreva, dunque, il previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 624).
In definitiva, il ricorso presentato dalla MA OS & Co. S.a.s. di MA US va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con conseguente reiezione della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e di subentro nell’esecuzione dello stesso, prospettata nell’epigrafe del ricorso.
4. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese di P.A.C. S.p.A. e Marx S.r.l., in proprio e in qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile nei termini indicati in motivazione.
Condanna la ricorrente MA OS & Co. S.a.s. di MA US al pagamento delle spese di giudizio in favore di Provincia Autonoma di Bolzano e A.C.P. - Agenzia per i contratti pubblici, intese come una parte, nonché di NB AG e NE & TE GM, in proprio e in qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., intese come una parte, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Nulla sulle spese di P.A.C. S.p.A. e Marx S.r.l., in proprio e in qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA BE, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
RE TI, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RE TI | HA BE |
IL SEGRETARIO