Art. 3.
All' articolo 162 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante della nave, del corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato».
All' articolo 162 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante della nave, del corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato».