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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5476/2022 promossa da:
( , residente in [...] C.F._1
36 ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Petrarca 33 presso l'Avv. Antonio Suarato (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in calce all'atto di opposizione;
PEC Email_1
- OPPONENTE
contro società unipersonale con sede legale in Roma alla Via Carucci n. Controparte_1
131, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. - società costituita ai sensi della legge P.IVA_1
30 aprile 1999, n. 130 avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, (denominazione assunta da come CP_2 CP_3
pagina 1 di 14 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 25 giugno 2019, con verbale del Notaio di Roma), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale Persona_1
Dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA , P.IVA_2 P.IVA_3
giusta procura per atto in data 15 ottobre 20179, n. 303088 di Rep. e n. 34865 di Racc.,
Notaio dott. di Pordenone (all. 1), rappresentata e difesa, giusta procura Persona_2
generale Rep. n. 79376 e Racc. n. 29954 a rogito Notaio (all. 2), dall'Avv. Persona_3
Nicola MAIONE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio sito in Roma, Via Salaria n. 213, pec: Email_2
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., cessione del credito;
legittimazione attiva.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva ex art. 615 Parte_1
c.p.c. al precetto notificatole il 04/10/2022 dalla , che le intimava il pagamento CP_1
della somma di € 128.906,46 di cui € 125.313,90 per capitale scaduto e impagato, €
3.392,56 per interessi al 13.09.2022, € 200,00 per compensi e oltre iva al 22% e CPA al
4%, in virtù del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, per atto notar
(rep. n. 176806 racc. n. 14148) sottoscritto con Persona_4 CP_4
in data 31 maggio 2007 dalla stessa e da , coniugati in
[...] Pt_1 Controparte_5
regime di comunione dei beni. Esponeva che, a garanzia del puntuale rimborso del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di mutuo, i coniugi anzidetti avevano concesso in favore della parte mutuante ipoteca volontaria su di un immobile sito nel Comune di Torre del Greco (NA) alla via
Pagliarone n°36, identificato nel catasto urbano del detto comune con i seguenti dati:
pagina 2 di 14 foglio 35 particella 227 Sub 101 categoria A/7. A fondamento della pretesa azionata, la evidenziava che, in data 2 maggio 2017, il suddetto mutuo era stato volturato CP_1
a sofferenza dall'istituto di credito erogante e, alla data del 13 settembre 2022, presentava una esposizione debitoria pari a complessivi € 128.706,46 di cui € 125.313,90 per rate scadute ed impagate e capitale scaduto ed € 3.392,56 per interessi, precisando che ai sensi dell'articolo 43 del T.U. n°646 del 16/7/1905, essa doveva intendersi dispensata dalla preventiva notifica dei titoli esecutivi. La articolava i seguenti motivi, sulla scorta dei Pt_1
quali chiedeva accertarsi l'insussistenza del diritto della di procedere in executivis CP_1
nei suoi confronti: 1) carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale della e della 2) l'impossibilità per il cessionario di procedere alla CP_1 CP_2
notifica del precetto senza la preliminare notifica del titolo esecutivo;
3) la genericità ed esorbitanza nonché la non debenza dell'importo precettato. Concludeva dunque chiedendo, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo azionato per la nullità, illegittimità ed inefficacia del precetto e nel merito accogliersi la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo ed inefficace il precetto notificato, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la , deducendo di aver depositato sufficiente CP_1
documentazione comprovante la cessione del credito, anche ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché precisando che il contratto di mutuo sottoscritto dalla Sig. con in data 31.05.2007 è un contratto di Parte_1 Controparte_4
mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
e possedendone tutti i requisiti ai sensi dell'art. 38 del T.U.B., la cessionaria correttamente ha omesso la notifica del titolo esecutivo, predisponendo direttamente l'atto di precetto. Essa sottolineava, inoltre, per quanto riguarda l'entità del credito, che, dall'estratto conto certificato ex art. 50 D.L. 385/93, emesso dall'Unicredit Spa in data
30.09.2019, data della cessione, si evince che il credito è pari ad euro 128.623,26.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 14 In data 36.05.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione in via cautelare e concedeva i termini ex art 183 co 6 cpc. Svoltasi l'istruttoria, nell'udienza tenutasi in data 28.12.2023, il Giudice, tenuto conto delle circostanze addotte da parte opponente e in particolare considerando verosimile che il valore del cespite gravato da ipoteca fosse di gran lunga inferiore al credito vantato dalla convenuta, nonché valutando che la opponente è vedova e pensionata e difficilmente potrebbe provvedere Parte_1
al saldo delle somme pretese, sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di definire il presente giudizio per l'importo di euro 68.000,00 da corrispondere entro il 30.6.2024. In data 01.10.2024, constatata l'adesione alla proposta transattiva di parte attrice e il relativo rifiuto di parte convenuta, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è
lamenta “la mancanza della prova primaria (contratto/i di cessione) da Parte_1
cui poter ricavare che lo specifico credito azionato fosse stato effettivamente e inequivocabilmente cartolarizzato;
deduceva altresì che a questa mancanza si sarebbe, in subordine, potuto sopperire con la dimostrazione che il singolo credito ceduto integrasse tutti i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U”
(cfr. comparsa conclusionale depositata in data 23.06.2025).
Tale questione afferisce la valenza dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 quale prova del negozio traslativo e dell'inclusione del credito nell'operazione di trasferimento “in blocco”. La soluzione, affatto scontata, va ricercata alla stregua dei principi ricavabili dalle diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità di seguito citate.
Sul punto, se è pur vero che, come specificato nell'ordinanza emessa in data
26.05.2023 con cui si è rigettata l'istanza di sospensione cautelare sollevata da parte attrice,
“la ratio dell'art 58 TUB è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di pagina 4 di 14 rapporti giuridici e, al riguardo, la norma ritiene sufficiente, al fine di rendere efficace la cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (“la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità”, così Cass. n.13954/2006)”, anche allo scopo di preservare la funzione stessa della cessione in blocco, la più recente giurisprudenza di legittimità ha compiuto una significativa evoluzione in tema di prova concernente l'avvenuta cessione del credito, seppur realizzata con la modalità della cessione “in blocco”, nonché in relazione all'inclusione del credito contestato nell'ambito della specifica operazione indicata nell'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale.
In tal senso, per Cass. n. 24798/2020 “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”: nel citato precedente, la Corte ha escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2, TUB possa dirsi sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio. Tale assunto trova il suo fondamento nella funzione assolta dall'art. 58, commi 2 e 4, TUB. In particolare, secondo la Suprema
Corte, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituendosi al disposto dell'art 1264 c.c., ha quale unico effetto quello di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente dopo l'adempimento di tale onere pubblicitario. Al di fuori dello schema stabilito dall'art. 58 TUB, la pubblicazione de quo né incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa né tantomeno risolve i conflitti tra cessionari di cui all'art. 1265 c.c. o tra cessionario e creditori del cedente. In altri termini, la norma citata, nella misura in cui stabilisce il momento dal quale il pagamento effettuato pagina 5 di 14 dal debitore al cedente non ha efficacia liberatoria, presuppone, senza tuttavia provare, che la cessione ci sia stata e che essa abbia avuto ad oggetto proprio quel particolare credito di cui il cessionario pretende il pagamento. Tale argomentazione si fonda sulla constatazione che il tenore letterale della disposizione non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo, disponendo solo che sia data “notizia dell'avvenuta cessione”, così sancendo il contenuto essenziale dell'avviso, rappresentato, appunto, dalla dichiarazione della cessione, senza però prevedere alcunché sul relativo titolo.
Secondo Cass. civ. 22754/2022, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non consente di accertare la validità e l'efficacia del negozio traslativo e il suo oggetto. Da ciò consegue l'onere del cessionario, in caso di contestazione del debitore, di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito nel trasferimento aggregato, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di cessione. Nondimeno, detto regime probatorio è destinato ad attenuarsi qualora gli avvisi di cessione, in conformità al principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB), contengano l'indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dalla cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco. In questi casi, la specificità dell'avviso di cessione potrebbe essere sufficiente a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito, secondo “il prudente apprezzamento” del giudice, ove i rapporti trasferiti siano individuabili senza incertezze.
Giova evidenziare come l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contenga una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili
“in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Per quel che qui interessa, la norma introduce una disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo. In particolare, l'art. 58 TUB, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, stabilisce che il cessionario comunica l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla CA d'AL (comma 2). L'assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati pagina 6 di 14 dall'art 1264 c.c. (comma 4). Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il rinvio all'art. 1264 c.c. contenuto nell'art. 58, comma 4, TUB va inteso nel senso che la cessione sia opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione codicistica di cui al comma 1, nella prospettiva di semplificazione della circolazione dei crediti “in blocco” (tra le tante v. Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
22548/2018). In altre parole, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Tuttavia, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 2780 del 31 gennaio 2019; Cass. n. 22548 del 25 settembre 2018).
Non di rado, nel giudizio (anche esecutivo) intrapreso dal cessionario del credito per il pagamento dell'esposizione debitoria derivante da contratti bancari, a fronte della produzione del solo avviso di cessione, il debitore contesta il difetto di prova della titolarità in capo all'istante del credito azionato. Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come gli avvisi di cessione riportino sovente solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, inidonei di per sé ad attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. n. 20739 del 28 giugno 2022; Cass. n.
5857 del 22 febbraio 2022; Cass. n. 24047 del 6 settembre 2021; Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; Cass. n. 5617 del 28 febbraio 2020; Cass. n. 24798 del 5 novembre 2020;
Cass. n. 22151 del 5 settembre 2019; Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018; Cass. n. 4453 del 23 febbraio 2018; Cass. n. 4116 del 2 marzo 2016). Ne discende che, in tali ipotesi,
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non individui il contenuto del contratto di cessione, in caso di contestazione da parte del debitore, non sarà idoneo a provare l'esistenza del negozio traslativo e, quindi, la “legittimazione sostanziale” del cessionario, il quale, a fronte della eccezione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente pagina 7 di 14 l'indicazione dei crediti ceduti, anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali. In questa prospettiva, la giurisprudenza, in assenza di una previsione legislativa sul contenuto dell'avviso di cessione, ha tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione
“in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
È stata, ad esempio, riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App.
Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006). Sovente, invece,
è stato escluso valore indiziario alla documentazione concernente il contratto bancario sotteso alla pretesa creditoria del cessionario sul presupposto che “la semplice circostanza del possesso di tale documentazione può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito” (Cass. n. 2780/2019; App. Catania n. 49 del 7 gennaio 2022;V. anche Tribunale di Napoli, 12 luglio 2022 secondo cui “nell'ambito della cessione in blocco dei rapporti giuridici sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità al debitore ceduto. In questa cornice assume rilevanza ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo. La ratio della norma di cui all'art. 58
TUB è quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via pagina 8 di 14 generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Il mutuo fondiario, ove non in regola con il limite di finanziabilità', altro non è che un ordinario mutuo ipotecario, con la conseguente disapplicazione osservatorio sulla giurisprudenza di merito 1203 della disciplina del mutuo fondiario, ma con conservazione del contratto di mutuo originario e della garanzia ipotecaria. Ne discende ulteriormente che – piuttosto che postulare la nullità del contratto e la sua successiva conversione – appare preferibile una soluzione interpretativa che limiti la “sanzione” al piano della qualificazione giuridica della fattispecie, operazione che – come ben noto – sempre prescinde dal nomen del contratto adoperato dalle parti”.
Nel caso, invece, di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141 del
1° febbraio 2022; App. Ancona n. 623 del 25 giugno 2021; Trib. Verona 29 novembre
2021; Trib. Avezzano 20 aprile 2021). Dal canto suo, l'Arbitro CArio Finanziario, nell'affrontare la speculare questione della titolarità del rapporto obbligatorio oggetto di accertamento dal lato passivo, ha messo in risalto che, nel caso di conflitto tra il debitore ceduto e il creditore cedente, quest'ultimo, ove contesti la titolarità del credito, è tenuto a provare la cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB nonché l'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione mediante la produzione dell'avviso di cessione e/o del contratto (ABF Roma, dec. n. 8751 del 3 giugno 2022), salva l'ipotesi in cui la cessione del credito risulti pacifica tra le parti (ABF Bologna, dec. n. 3502 del 28 febbraio
2022). In tale prospettiva, alcune recenti decisioni dell'Arbitro CArio Finanziario, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra segnalato, hanno riconosciuto significativo pagina 9 di 14 valore probatorio all'avviso che, individuando con chiarezza i rapporti oggetto dell'accordo di cessione attraverso l'indicazione di specifici criteri di selezione, consente di accertare la riconducibilità del credito dedotto in lite alle caratteristiche indicate nell'avviso di cessione
(ABF Roma, dec. n. 7229 del 5 maggio 2022; ABF Torino, dec. n. 3794/2020).
Sembrano, invece, sposare un approccio più elastico altre pronunce che hanno ritenuto sufficiente l'acquisizione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'individuazione del legittimato sostanziale dal lato passivo della pretesa oggetto di accertamento ( dec. n. 5174 del 28 marzo 2022; dec. n. CP_6 CP_7
3683/2022).
Più recentemente la Corte di cassazione, intervenendo nuovamente sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta decodificazione dell'oggetto e dei confini della prova della cessione dei crediti “in blocco”, con particolare riguardo alla rilevanza probatoria esclusiva – o meno – del contratto di cessione.
Confermando preliminarmente l'impalcatura concettuale delle ricostruzioni sopra esposte, per cui “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima […] tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma […] comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria”, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che
“la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del pagina 10 di 14 merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da tali premesse, la pronuncia in esame pone l'accento sul necessario distinguo che intercorre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) e quella relativa, invece, alla prova della
“mera” inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti - non oggetto di contestazione ex se - individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Con riferimento a tale ultima ipotesi, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […] infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato […] di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria [quale, in sostanza,
è l'avviso di cessione pubblicato in G.U.] e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato pagina 11 di 14 su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Da tanto consegue che, pur confermandosi il rilievo di prova principale dell'avvenuta cessione rivestito dalla produzione in giudizio del relativo contratto, non può
d'altronde attribuirsi a questa una rilevanza esclusivo, essendo per converso valorizzabile da parte del giudice, ai fini di tale accertamento, il complesso delle circostanze concrete del caso.
Nel medesimo senso, anche Cass. Civ., ord. n. 3405 del 6 febbraio 2024, per cui, se
è vero che la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58
TUB”, d'altro canto non è meno vero che è dovere del giudice “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte, operata preliminarmente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione, dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posizione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, “la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio”, richiama nel prosieguo i principi di diritto formulati dalla sopracitata pronuncia del 2023, puntualizzando che la pagina 12 di 14 prova della legitimatio ad causam ben può essere “colmata [anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione”.
Nel caso di specie, parte opposta ha provveduto a depositare esclusivamente l'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U., nonché il contratto di mutuo costituente titolo esecutivo e posto a fondamento del precetto notificato alla (cfr. Pt_1
produzione parte opposta depositata in data 16.01.2023 e 27.06.2023). Tuttavia, non sono stati prodotti elementi in grado di provare effettivamente l'avvenuta cessione del credito controverso (costituiti potenzialmente innanzitutto dal contratto di cessione, nonché da ulteriori elementi indiziari che pure, come precedentemente esposto, possono avere la propria valenza al fine da fondare il ragionevole convincimento del giudice, quali ad esempio comunicazioni tra le parti attinenti alla cessione, missive, pec, dichiarazioni ecc.).
Pertanto, in assenza dei suddetti elementi, non può ritenersi provata la legittimazione attiva della quale cessionaria del credito oggetto del presente Controparte_1
giudizio, ponendosi, tale questione, quale elemento preliminare e decisivo al fine della valutazione degli ulteriori motivi di doglianza sollevati da parte opponente, anche rispetto al diverso e complementare aspetto dell'eventuale inclusione del credito stesso nell'ambito dell'operazione di cessione così come indicata nell'avviso pubblicato in G.U. e depositato agli atti.
Per i motivi finora esposti, dunque, l'opposizione merita accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 13 di 14 1) in accoglimento della opposizione dichiara il difetto di legittimazione attiva della
Controparte_1
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della , Pt_1
quantificate in €. 7.052,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 22.09.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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