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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1 in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato dal 1983 al 2022 come manovale edile e di essere titolare dal 2007 di impresa artigiana operante nel settore dell'edilizia, occupandosi tra l'altro del trasporto manuale di sacchi di cemento ed intonaci e del montaggio e smontaggio di ponteggi, eseguendo movimenti comportanti il sovraccarico del tratto lombare – esponeva di aver presentato, in data 18.1.2024, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (discopatie lombari multiple).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1 valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. e ) Parte_2 CP_3
– è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue “L'intonacatore esegue la applicazione degli intonaci sulle superfici murarie ai fini estetici e protettivi. La stesura dell'intonaco rappresenta sicuramente la parte più importante dell'attività lavorativa giornaliera con un sovraccarico funzionale degli arti superiori, ma per giungere alla stesura finale dell'intonaco sono necessarie preliminarmente altre funzioni come la preparazione delle superfici. murarie da intonacare rimuovendo i precedenti intonaci, la preparazione ed il trasporto dei secchi di intonaco e di altri materiali di rivestimento, il trasporto ed il montaggio delle impalcature.
Lavori preparatori che ritengo determinino un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, soprattutto se, come nel caso in oggetto, l'attività viene svolta da imprese artigiane di piccole dimensioni. Situazione questa che risulta confermata dalle prove testimoniali agli atti.
Ritengo che, tenendo anche presente che il sig. ha svolto tale attività per oltre Pt_1
40 anni, la patologia denunciata possa essere messa in rapporto all'attività lavorativa svolta.
La documentazione agli atti ha mostrato la presenza di una discopatia multipla lombare con una radicolopatia cronica della radice L5 (come da referto della Emg dell'aprile
2022). Impegno della radice L5 confermato anche dall'attuale obiettività.
La valutazione del danno biologico relativo alla patologia discale è riportato dal cod.
213 con una valutazione "fino a 12" in caso di disturbi trofico-sensitivi persistenti.
L'obiettività rilevata non ha mostrato la presenza di turbe trofiche o muscolari, ma solo la presenza di disturbi sensitivi nel territorio cutaneo della L5.Ritengo pertanto che il danno biologico possa essere valutato al 6%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 18.1.2023 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Brindisi, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere