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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2212/2022 di R.G. (n. 5179/2021
R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Fabbricatore, elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to Daniela Vicidomini, elett.te dom.to come in atti,
INTIMATI
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate te- lematicamente
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esone- ra dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c.
(cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ri- sulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orienta- menti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo ri- ferimento a precedenti conformi, ossia mediante rinvio a conte- nuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel mo- tivare “concisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben po- tendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fat- to e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione concretamente
1 adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenu- te come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supera- te) per l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concreta- mente ritenuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per mo- rosità ad uso abitativo e successiva resistenza degli intimati, tale da determinare il mutamento del rito con il deposito delle suc- cessive memorie versate in atti dai difensori costituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale ci- tazione per la convalida, intimava lo sfratto per Parte_1 morosità nei confronti degli odierni intimati per il mancato pa- gamento dei canoni locatizi relativi alle mensilità di agosto, set- tembre ed ottobre 2021 per un importo pari ad euro 1.320,00 in forza di contratto di locazione stipulato con il sig. Parte_2
nato il [...] e genitore di e
[...] Controparte_1
. In particolare, il contratto di locazione aven- Controparte_2 te ad oggetto l'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Raffae- le Grimaldi n. 22 presso il condominio “Palazzo Fariello” veni- va stipulato in data 03/02/2020, con il sig. Persona_1
(deceduto in data 09/12/2020) e regolarmente registrato per un canone di locazione annuo pari ad euro 5.280,00 ovvero di euro
440,00 mensili.
Si costituivano, con atto di costituzione e risposta, gli intimati, i quali chiedevano la concessione del termine di grazia al fine di sanare la morosità.
Il Giudice, all'udienza del 10 novembre 2021, concedeva a parte intimata termine di gg. 90 per sanare la morosità e rinviava per la verifica all'udienza del 23/02/2022.
Alla successiva udienza, parte intimata rilevava che nel termine di grazia concesso non era stata pagata alcuna somma e che l'immobile era stato rilasciato in data 09/02/2022.
2 Il Giudice, con provvedimento, a norma dell'art. 667 cpc, di- sponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc e rinviava la causa alla udienza di discussione, assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito nega- tivo per mancata comparizione degli intimati, parte attrice con- cludeva come da note di trattazione scritta.
Il ricorrente deduceva, che alla morosità pregressa dovevano aggiungersi i canoni dovuti fino al mese di febbraio 2022, data di effettivo rilascio;
domandava, pertanto una somma comples- siva pari ad euro 3.080,00 oltre spese di giudizio. Il ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dei resistenti, con condanna degli stessi al pagamento delle somme indicate, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, e delle spese di giu- dizio.
Successivamente all'udienza del 12/01/2023 la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 22/05/2024 il Giudice riservava la decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi proces- suali salienti, s'impone in limine di osservare che il ricorrente, nella propria memoria integrativa, dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 9 febbraio 2022; pertanto, nes- suna pronuncia va adottata in tema di rilascio.
In primo luogo, la domanda è procedibile, essendo depositato agli atti il verbale negativo di mediazione (in data 06 maggio
2022), in ossequio a quanto disposto dalla ordinanza del 16 marzo 2022.
Agli atti è, inoltre, depositato il contratto di locazione stipulato in forma scritta il 03 febbraio 2020, sottoscritto dalle parti e re- golarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone mensile di euro 440,00, ed ha allega- to l'inadempimento della controparte. Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la
3 quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esege- tico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'ina- dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'o- nere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adempi- mento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel mede- simo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per vio- lazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovve- ro per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per dif- formità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adem- pimento (cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso,
Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che i conduttori non abbiano eseguito la prestazio- ne cui erano tenuti (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiticamente prospettato dal locato- re, gli intimati non hanno in alcun modo provato di aver corri- sposto il canone di locazione al proprietario dell'immobile.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costi- tuisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si veri- fichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto
4 del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'a- dempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte. La sospensione dell'adempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è le- gittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, al- trimenti costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò configura inadempimento col- pevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il condutto- re" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016, n. 1340; Cassazione
27/09/2016, n. 18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636). Del re- sto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispe- cie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è previsto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del con- duttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”. A fronte di tali emergenze probatorie, del tutto illegittima risulta la totale sospensione del canone disposta a partire dal mese di agosto 2021 dai conduttori.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del conduttore (che ha del tutto sospeso l'adempimento della propria obbligazione per un arco temporale già significativo al momento della intimazione di sfratto, protraendo, poi, tale condotta fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile) assume carattere as- sorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'acco- glimento della domanda di risoluzione proposta da parte inti- mante per fatto e colpa del conduttore, ed assorbendo ogni valu- tazione in ordine alla sussistenza di un inadempimento del loca- tore.
Nel caso di specie, parte intimata non ha assolto all'onere proba- torio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
5 In conseguenza di quanto detto, la domanda attorea va accolta e il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa del con- duttore con la conseguente condanna degli stessi al pagamento dei canoni non pagati sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro 3.080,00 (dagli atti, difatti, emerge che l'immobile è stato rilasciato a febbraio 2022).
In definitiva parte intimante deve essere condannata al paga- mento della somma di € 3.080,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti da agosto 2021 a febbraio 2022 oltre interessi al tas- so legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in di- spositivo secondo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività di- fensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo, con applica- zione dei parametri medi per ciascuna fase. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Infine, gli intimati - regolarmente costituiti - non hanno parteci- pato al procedimento di mediazione obbligatorio, né hanno indi- cato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna degli stessi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28 del 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa in relazione all'immobile meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 3.080,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
6 3) condanna parte intimata al pagamento delle spese proces- suali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi €
3.000,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
4) condanna parte intimata al versamento in favore dello Sta- to della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudi- zio, ex art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/1/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2212/2022 di R.G. (n. 5179/2021
R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Fabbricatore, elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to Daniela Vicidomini, elett.te dom.to come in atti,
INTIMATI
CONCLUSIONI: come da memorie conclusionali depositate te- lematicamente
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esone- ra dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c.
(cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ri- sulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orienta- menti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo ri- ferimento a precedenti conformi, ossia mediante rinvio a conte- nuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel mo- tivare “concisamente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben po- tendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fat- to e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione concretamente
1 adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenu- te come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supera- te) per l'incompatibilità logico-giuridica, con quanto concreta- mente ritenuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per mo- rosità ad uso abitativo e successiva resistenza degli intimati, tale da determinare il mutamento del rito con il deposito delle suc- cessive memorie versate in atti dai difensori costituiti.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale ci- tazione per la convalida, intimava lo sfratto per Parte_1 morosità nei confronti degli odierni intimati per il mancato pa- gamento dei canoni locatizi relativi alle mensilità di agosto, set- tembre ed ottobre 2021 per un importo pari ad euro 1.320,00 in forza di contratto di locazione stipulato con il sig. Parte_2
nato il [...] e genitore di e
[...] Controparte_1
. In particolare, il contratto di locazione aven- Controparte_2 te ad oggetto l'immobile sito in Nocera Inferiore alla via Raffae- le Grimaldi n. 22 presso il condominio “Palazzo Fariello” veni- va stipulato in data 03/02/2020, con il sig. Persona_1
(deceduto in data 09/12/2020) e regolarmente registrato per un canone di locazione annuo pari ad euro 5.280,00 ovvero di euro
440,00 mensili.
Si costituivano, con atto di costituzione e risposta, gli intimati, i quali chiedevano la concessione del termine di grazia al fine di sanare la morosità.
Il Giudice, all'udienza del 10 novembre 2021, concedeva a parte intimata termine di gg. 90 per sanare la morosità e rinviava per la verifica all'udienza del 23/02/2022.
Alla successiva udienza, parte intimata rilevava che nel termine di grazia concesso non era stata pagata alcuna somma e che l'immobile era stato rilasciato in data 09/02/2022.
2 Il Giudice, con provvedimento, a norma dell'art. 667 cpc, di- sponeva il mutamento del rito ex art. 426 cpc e rinviava la causa alla udienza di discussione, assegnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito nega- tivo per mancata comparizione degli intimati, parte attrice con- cludeva come da note di trattazione scritta.
Il ricorrente deduceva, che alla morosità pregressa dovevano aggiungersi i canoni dovuti fino al mese di febbraio 2022, data di effettivo rilascio;
domandava, pertanto una somma comples- siva pari ad euro 3.080,00 oltre spese di giudizio. Il ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dei resistenti, con condanna degli stessi al pagamento delle somme indicate, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, e delle spese di giu- dizio.
Successivamente all'udienza del 12/01/2023 la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 22/05/2024 il Giudice riservava la decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi proces- suali salienti, s'impone in limine di osservare che il ricorrente, nella propria memoria integrativa, dava atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 9 febbraio 2022; pertanto, nes- suna pronuncia va adottata in tema di rilascio.
In primo luogo, la domanda è procedibile, essendo depositato agli atti il verbale negativo di mediazione (in data 06 maggio
2022), in ossequio a quanto disposto dalla ordinanza del 16 marzo 2022.
Agli atti è, inoltre, depositato il contratto di locazione stipulato in forma scritta il 03 febbraio 2020, sottoscritto dalle parti e re- golarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone mensile di euro 440,00, ed ha allega- to l'inadempimento della controparte. Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la
3 quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esege- tico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'ina- dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'o- nere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adempi- mento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel mede- simo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per vio- lazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovve- ro per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per dif- formità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adem- pimento (cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso,
Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che i conduttori non abbiano eseguito la prestazio- ne cui erano tenuti (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiticamente prospettato dal locato- re, gli intimati non hanno in alcun modo provato di aver corri- sposto il canone di locazione al proprietario dell'immobile.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costi- tuisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si veri- fichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto
4 del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'a- dempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte. La sospensione dell'adempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è le- gittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, al- trimenti costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò configura inadempimento col- pevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il condutto- re" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016, n. 1340; Cassazione
27/09/2016, n. 18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636). Del re- sto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispe- cie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è previsto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del con- duttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”. A fronte di tali emergenze probatorie, del tutto illegittima risulta la totale sospensione del canone disposta a partire dal mese di agosto 2021 dai conduttori.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del conduttore (che ha del tutto sospeso l'adempimento della propria obbligazione per un arco temporale già significativo al momento della intimazione di sfratto, protraendo, poi, tale condotta fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile) assume carattere as- sorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'acco- glimento della domanda di risoluzione proposta da parte inti- mante per fatto e colpa del conduttore, ed assorbendo ogni valu- tazione in ordine alla sussistenza di un inadempimento del loca- tore.
Nel caso di specie, parte intimata non ha assolto all'onere proba- torio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
5 In conseguenza di quanto detto, la domanda attorea va accolta e il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa del con- duttore con la conseguente condanna degli stessi al pagamento dei canoni non pagati sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro 3.080,00 (dagli atti, difatti, emerge che l'immobile è stato rilasciato a febbraio 2022).
In definitiva parte intimante deve essere condannata al paga- mento della somma di € 3.080,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti da agosto 2021 a febbraio 2022 oltre interessi al tas- so legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in di- spositivo secondo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività di- fensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo, con applica- zione dei parametri medi per ciascuna fase. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Infine, gli intimati - regolarmente costituiti - non hanno parteci- pato al procedimento di mediazione obbligatorio, né hanno indi- cato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna degli stessi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 28 del 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa in relazione all'immobile meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
2) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 3.080,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi come in motivazione;
6 3) condanna parte intimata al pagamento delle spese proces- suali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi €
3.000,00 per esborsi e per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
4) condanna parte intimata al versamento in favore dello Sta- to della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudi- zio, ex art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/1/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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