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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa TA NT Presidente Rel.
Dr. Francesco Distefano Consigliere
Dr.ssa Irene Lupo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI Parte_3 C.F._3
LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PRIOLO Controparte_1 C.F._4
LV IP, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATO
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
pagina 1 di 16 “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano. ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 1471/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, dott. Giacomo Rocchetti, in data 11/11/2024 e pubblicata in data 12/11/2024 nel procedimento RGN. 828/2022, NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: rigettare ogni domanda formulata dal signor in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
accertata e Controparte_1 dichiarata la prescrizione del contratto preliminare del 14/05/2001, intervenuta il 30/11/2011, condannare il signor
[...] alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, CP_1 nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge. IN VIA SUBORDINATA: senza che ciò possa valere quale rinuncia agli effetti del decorso del summenzionato termine prescrizionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di Controparte_1 restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, i) condannare il signor alla restituzione con Controparte_1
l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge, ii) accertare e dichiarare che i signori e , sono obbligati alla restituzione dell'importo richiesto decurtato della quota del Parte_1 Parte_2 Pt_3 Controparte_ signor iii) e per l'effetto compensare il credito del signor con quello vantato dai signori Controparte_1 Pt_1
e , alla messa in ripristino, alla corresponsione dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei
[...] Parte_2 Pt_3 beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288; IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: senza che ciò possa valere quale rinuncia agli effetti del decorso del summezionato termine prescrizionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di Controparte_1 restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, condannare il signor alla restituzione con Controparte_1
l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge e compensare il credito del signor con quello vantato dai signori e , alla corresponsione dei frutti Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288 e sul loro ripristino. - Con vittoria integrale di spese, costo di CTU e compenso di avvocato di primo e secondo grado e, solo in subordine, compensazione integrale delle spese, costo di CTU e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così decidere: NEL MERITO: per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare le domande tutte degli appellanti e e, per gli effetti confermare Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 1471 del 12 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III° Civile. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Signori e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 1471/2024 datata
11/11/2024, pubblicata in data 12/11/2024
.
pagina 2 di 16 I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, ha convenuto in giudizio Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Pavia i sig.ri e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di (deceduto il 01.12.2012), erede, a sua volta, del padre Persona_1 Persona_2
(deceduto nel febbraio 2002), esponendo che: - con contratto preliminare del 14 maggio 2001 il sig. , quale procuratore speciale del padre , prometteva a Persona_1 Persona_2 [...] la vendita di un lotto di terreni inserito in un Piano di lottizzazione e di cui ai mappali CP_1
140 – 285 -286- 288 - fg 15 - Catasto Terreni – Comune di Godiasco-Salice Terme (PV); il prezzo pattuito ammontava a Lire 120.000.000, pari a € 61.974,82, con contestuale versamento di una caparra confirmatoria di Lire 40.000.000 pari a € 20.658,27 e con consegna all'attore dei beni promessi in vendita;
- la stipula del contratto definitivo era prevista nel preliminare entro e non oltre il 30 novembre 2001; - successivamente alla conclusione del contratto preliminare, il sig. decedeva nel 2002 lasciando eredi i figli e senza Persona_2 Persona_1 Parte_4 che si fosse provveduto alla stipula dell'atto notarile definitivo;
nel mese di settembre del 2002 veniva instaurata fra i due eredi avanti al Tribunale di Voghera, una controversia civile avente Pt_2 ad oggetto la rescissione del testamento per lesione con conseguente nuova divisione dei beni da disporsi da parte del Tribunale, fra cui i beni oggetto del contratto preliminare del 14 maggio 2001; all'esito di questo contenzioso, definito con sentenza della Corte d'Appello di Milano, i terreni censiti a fg 15 mappale 285 – e fg 15 mappale 286 - Catasto Terreni – Comune di Godiasco-Salice
Terme (PV), venivano attribuiti al sig. mentre i terreni di cui al fg 15 mappale 140- Parte_4
e fg 15 mappale 288 venivano assegnati al sig. ; nelle more di tutto ciò, i Persona_1 promittenti venditori eredi del sig. , nel frattempo deceduto, Parte_5 Persona_1 pregavano più volte che richiedeva verbalmente la stipula del contratto Controparte_1 definitivo, di soprassedere in attesa della definizione giudiziale e per questo motivo il contratto definitivo non venne concluso fra le parti nel termine del 30.11.2001 e nemmeno successivamente;
- definito il giudizio di divisione nel 2012, gli eredi del sig. , (moglie), Persona_1 Parte_1
(figlio) e (figlia), si dichiaravano pronti alla stipulazione del contratto Parte_2 Parte_3 definitivo, ma, nel frattempo, si era anche verificato il declassamento dei terreni da edificabili ad agricoli;
in conseguenza di ciò si dimostrava disponibile, ma chiedeva, dato il Controparte_1 decorso del termine del 30.11.2011, che venisse riconsiderata la mutata destinazione dei terreni o, in alternativa, la risoluzione del preliminare con restituzione dei terreni agli eredi del sig.
[...]
e della caparra confirmatoria al dott. i signori e Per_1 CP_1 Parte_1 Parte_2
eredi del sig. , rispondevano di essere pronti alla stipula del Parte_3 Persona_1 contratto definitivo, ma solo alle condizioni indicate nel preliminare;
a fronte di ciò, nel gennaio
2014 proponeva istanza di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione Controparte_1 pagina 3 di 16 Forense di Voghera per giungere a una soluzione amichevole della vertenza, ma i signori on aderivano all'istanza; nel frattempo stipulava un accordo con il CP_3 Controparte_1 sig. in base al quale restituiva a i terreni assegnati Parte_4 CP_1 Parte_4 dall'Autorità Giudiziaria a quest'ultimo; - nessuna soluzione interveniva, invece, fra e i CP_1 signori e relativamente agli altri terreni di cui al fg 15 Parte_1 Parte_2 Parte_3 mappale 140- e fg 15 mappale 288; il sig. proponeva una seconda istanza di mediazione, CP_1 ma nonostante gli incontri avanti al Mediatore, le parti non addivenivano a un accordo.
Sulla base di queste circostanze, nell'atto di citazione in primo grado ha espresso Controparte_1
l'interesse a definire in via giudiziaria i rapporti con le controparti e Parte_1 Parte_2 [...]
“così ponendo fine all'attuale situazione di detenzione dei beni da parte dell'attore e della somma di Pt_3
€=20.658,27 da parte dei convenuti”, allegando a fondamento delle domande che:
“essendo ormai intervenuta, per inattività di entrambe le parti, per oltre dieci anni, alla data del 30.11.2011,
l'estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo, occorre procedere al ripristino della situazione esistente alla data del 14 maggio 2001, con restituzione della caparra confirmatoria, nella somma da accertarsi eventualmente a mezzo C:T.U., al dott. e la contestuale riconsegna dei terreni sopra citati ai signori Controparte_1 Parte_1
e , con preventiva determinazione dei frutti prodotti sia dai terreni che dall'importo di Parte_2 Parte_3 cui alla caparra confirmatoria da accertarsi mediante Consulenza Tecnica ed eventuale loro compensazione totale e/o parziale;
- che non appare ultroneo ribadire che la domanda di restituzione reciproca ora proposta non si sia prescritta per una molteplicità di motivi. In primo luogo, il termine decennale di prescrizione non può che decorrere dall'estinzione delle azioni “contrattuali” esperibili in riferimento al contratto preliminare di compravendita. Posto che il contratto preliminare stabiliva la data ultima del 30.11.2001 per addivenire alla conclusione di quello definitivo, il termine di prescrizione aveva come data finale quella del 30.11.2011. Poiché entro quest'ultima data le parti, per loro concorde volontà incolpevole, non hanno stipulato il contratto definitivo, ne consegue che, dal
30.11.2011, inizia a decorrere l'ulteriore termine decennale di restituzione delle prestazioni eseguite in sede di preliminare. E su questo non vi può essere alcuna contestazione in quanto l'art. 2935 c.c. recita:”la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Quindi, partendo dal 30.11.2011 si perviene alla data del 30.11.2021 e la seconda Istanza di Mediazione è stata depositata in data 7 ottobre 2021; e ciò senza considerare che il termine di prescrizione della presente azione è stato già interrotto nel gennaio 2014 e, quindi, in realtà, la presente azione di restituzione ha, allo stato, come termine finale di prescrizione il mese di gennaio 2024.
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte riaffermato i principi giuridici sopra esposti precisando che, una volta venuta meno l'efficacia del contratto preliminare, vengono meno anche le prestazioni principali e/o accessorie, dal che deve trarsi il corollario che la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita per il decorso della prescrizione del diritto derivate alla stipula del definitivo comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate, l'obbligo della restituzione del bene stesso e per il promittente venditore, ovviamente qualora vi sia stata, la restituzione della caparra (V. Cass. Civ. Sez. II° Civile n. 22029 pagina 4 di 16 dell'11.09.2018; Cass. Civ. Sez. II° Civile n. 8638 del 07.05.2020; Cass. Civ. n. 14463 del 30.06.2011 ecc….).
A tali allegazioni i convenuti e in primo grado hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 replicato che: - in data 14/05/2001 il signor , procuratore del padre signor Persona_1
proprietario e promissario venditore, e il signor stipulavano Persona_2 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita fissando la data del definitivo al 30/11/2001; “La predetta pattuizione preliminare disponeva altresì che il signor acquisisse sin da subito la Controparte_1 detenzione dei beni immobili fg 15 mappali 140, 288, 285 e 286 e contestualmente versasse €
20.658,97 (£ 40.000.000) a titolo di caparra confirmatoria e in acconto sul maggior prezzo di €
61.974,82 (£ 120.000.000)”; entro il termine fissato dalle parti per il 30/11/2001, né il promittente venditore né il promissario acquirente addivenivano alla stipulazione del contratto definitivo;
appena dopo la scadenza del termine per il rogito, nel febbraio 2002, decedeva il proprietario, promittente venditore, signor dal 14/05/2001 al 30/11/2001 le parti non avevano Persona_2 stipulato il contratto definitivo e il promissario acquirente non aveva invitato al rogito il promittente venditore;
dal 30/11/2001 al 30/11/2011 l'odierno attore “né agiva per il recesso e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria o dell'eventuale maggior danno, né risolveva il contratto preliminare. Il
30/11/2011 si prescrivevano così per effetto dell'inerzia dell'attore tanto il suo diritto al recesso quanto quello alla risoluzione e alla conseguente restituzione della caparra versata. In altre parole, il diritto di credito alla restituzione della caparra che dal 30/11/2001 al 30/11/2011 il signor avrebbe vantato, si è irrimediabilmente CP_1 prescritto non sussistendo alcuna prova di qualsivoglia atto interruttivo”; “Controparte, tuttavia, tenta di far discendere il preteso diritto alla restituzione della somma di € 20.658,97 dall'inefficacia del contratto preliminare che nella prospettazione avversaria fonderebbe la pretesa di ripristino dello status quo ante. Occorre all'uopo evidenziare che l'inefficacia del contratto preliminare del 14/05/2001 discende dal decorso del termine prescrizionale
e, com'è noto, la prescrizione opera ex nunc. La giustificazione causale dello spostamento patrimoniale realizzato con il versamento della caparra confirmatoria all'interno del predetto contratto è tuttora sussistente. Il contratto preliminare non è infatti affetto da nullità e nemmeno si è risolto per l'avveramento di qualsivoglia condizione risolutiva, casi questi che avrebbero sì reso inefficacie il patto ex tunc. Con il ché sarebbe giuridicamente inammissibile ritenere che allo spirare del termine prescrizionale decennale inizi a decorrere un nuovo termine, anch'esso decennale, per ottenere gli stessi effetti dei diritti che si sono prescritti (la restituzione delle prestazioni eseguite in sede di preliminare). Diverrebbero così inutili e svuotate di ogni significato tutte le norme sulla prescrizione”.
I convenuti hanno poi contestato la pertinenza dei precedenti della Suprema Corte citati dall'attore, concludendo: “L'esame degli arresti giurisprudenziali, ivi compresi quelli citati da controparte, manifesta la fallacia della tesi attorea e, dall'altra parte, fonda il diritto degli odierni convenuti ad ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali 288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo. La restituzione dell'immobile si fonda infatti, pagina 5 di 16 diversamente da quella, pretesa, della caparra confirmatoria, sull'impossibilità per il preliminare di realizzare l'effetto traslativo. Dunque, la detenzione da parte del promissario acquirente si configura quale comodato fino alla data di stipulazione della definitiva e quale detenzione sine titulo qualora venga protratta oltre il termine”. I convenuti hanno eccepito, inoltre, che la domanda di riconsegna della caparra confirmatoria formulata dal signor è anche inammissibile nei confronti degli odierni convenuti, in quanto la somma CP_1 di € 20.658,97, corrispondente all'intero importo della caparra confirmatoria, caduta in eredità tra i fratelli e sebbene per quote diverse;
l'attore non ha convenuto Persona_1 CP_2 CP_2 con il quale dà atto di aver stipulato un accordo, evidentemente transattivo;
nell'ipotesi in cui
[...] il Tribunale volesse ritenere fondata l'illegittima pretesa avversaria, dovrebbe considerare come i signori sarebbero eventualmente debitori di una somma decurtata della quota del Pt_1 Pt_2 signor Controparte_2
LA SENTENZA IMPUGNATA.
Il Tribunale di Pavia ha accolto in parte le domande dell'attore, in quanto ha dichiarato l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 14.05.2001 tra ed Controparte_1
per il tramite del figlio e procuratore speciale per intervenuta Persona_2 Persona_1 prescrizione decennale dei diritti nascenti dal preliminare, maturata in data 30.11.2011; ha condannato, per l'effetto, e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla restituzione ex art. 2033 c.c., in favore di della metà della Persona_1 Controparte_1 somma di denaro versata in acconto sul prezzo quali eredi ex art. 754 c.c., pari ad € 11.181,64, comprensiva di interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale;
ha condannato, per l'effetto, alla restituzione immediata dei terreni oggetto del contratto preliminare, come si Controparte_1 trovano allo stato attuale, siti in Godiasco Salice Terme (PV), censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 15, mappale 140 e Foglio 15, mappale 288, in favore di Parte_1
e in qualità di eredi di oltre alla restituzione dei frutti Parte_2 Parte_3 Persona_1 civili per l'occupazione dei beni medesimi nel periodo dal 30.11.2011 fino alla data di pubblicazione della sentenza, quantificati in complessivi € 1.084,42, somma comprensiva di interessi calcolati dalla domanda riconvenzionale;
ha disposto la compensazione delle reciproche poste attive e passive e, per l'effetto, ha condannato e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore di della somma di € 10.097,22, già Persona_1 Controparte_1 comprensiva di interessi legali e senza alcuna capitalizzazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo effettivo;
ha condannato i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di compensata nella misura di 1/5 e con analogo Controparte_1 criterio ha posto definitivamente le spese di CTU per i quattro quinti (4/5) in capo alle parti convenute e per un quinto (1/5) compensate tra le parti.
pagina 6 di 16 I MOTIVI DI APPELLO.
I Signori e hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi: 1)- FALSA ED Pt_2 Pt_1
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA ATTOREA DI
RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 20.658,27; si censura la ricostruzione dei fatti operata dal
Magistrato di prime cure laddove afferma che la domanda dell'attore di restituzione della caparra deve essere accolta in quanto riconducibile all'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; 2)- FALSA
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE
SVOLTA DAI CONVENUTI DI - PPELLANTI - DI RESTITUZIONE CP_4 CP_5
DEI BENI IMMOBILI;
si censura la ricostruzione operata dal Magistrato di prime cure laddove afferma che la domanda riconvenzionale dei convenuti, odierni appellanti, di restituzione dei terreni viene accolta in quanto riconducibile all'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc.; 3)- FALSA ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE E
CONSEGUENTE ERRATA DETERMINAZIONE DELLA SUA NATURA E DELLA
DECORRENZA DEI FRUTTI CIVILI;
la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado e pertanto deve essere riformata nella sua parte motivazionale e, conseguentemente, nella parte dispositiva nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento dei frutti civili;
il dispositivo dovrà infatti condannare il signor al pagamento in favore dei signori Controparte_1 Parte_1 [...]
e di € 1.650,48 quale canone stabilito dal CTU a far data dal 30/11/2001, oltre Pt_3 Parte_2 interessi di legge;
4)- MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE
PROCESSUALE, ERRORE IN GIUDICANDO E IN PROCEDENDO SULLA DOMANDA DEGLI
ODIERNI APPELLANTI DI INTEGRALE RIPRISTINO;
la sentenza impugnata si presenta viziata e ingiusta e come tale deve essere riformata nel senso di riconoscere il diritto dei signori e Pt_2
l ripristino dello stato dei luoghi e conseguentemente condannare il signor alla Pt_1 CP_1 rimessione in pristino stato;
5)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC.; la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc in difetto di domanda da parte dell'attore in primo grado in violazione del disposto dell'art. 112 cpc e come tale deve essere dichiarata nulla;
6)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 101 CPC;
la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc senza la previa sottoposizione della questione rilevata d'ufficio al contraddittorio delle parti in violazione del disposto dell'art. 101 cpc e come tale deve essere dichiarata nulla;
7)- FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC SULLA SOCCOMBENZA PARZIALE NELLE SPESE DEL
GIUDIZIO, LEGALI E DI CTU;
risulta evidente la violazione dell'art. 91 cpc e, conseguentemente, dell'art. 92 cpc, attesa la sussistenza dei presupposti ex lege previsti dalla citata norma ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 7 di 16 Gli appellanti hanno chiesto, quindi, alla Corte nel merito e in via riconvenzionale: rigettare ogni domanda formulata dal signor accertata e dichiarata la prescrizione del contratto Controparte_1 preliminare del 14/05/2001, intervenuta il 30/11/2011, condannare il signor alla Controparte_1 restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn.
140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella CTU in €.
1.650,48 oltre interessi di legge;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, i) condannare Controparte_1 il signor alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli Controparte_1 immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge, ii) accertare e dichiarare che i signori e sono obbligati alla restituzione dell'importo Parte_1 Parte_2 Pt_3 richiesto decurtato della quota del signor iii) e per l'effetto compensare il credito del Controparte_2 signor con quello vantato dai signori e alla Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 messa in ripristino, alla corresponsione dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288; in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor
[...] di restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, condannare il signor CP_1 alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui Controparte_1 al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in € 1.650,48 oltre interessi di legge e compensare il credito del signor
[...] con quello vantato dai signori e alla corresponsione CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288 e sul loro ripristino;
- Con vittoria integrale di spese, costo di CTU e compenso di avvocato di primo e secondo grado e, solo in subordine, compensazione integrale delle spese, costo di CTU e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato Sig. il quale ha contestato i motivi d'impugnazione e ha Controparte_1 chiesto il rigetto di tutte le domande degli appellanti e, per gli effetti, la conferma della sentenza del
Tribunale.
DECISIONE DELLA CORTE
I motivi d'appello proposti dai signori e sono infondati. Parte_1 Parte_2 Parte_3
I)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA ATTOREA
DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 20.658,27; -FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DAI CONVENUTI DI
PRIMO GRADO - PPELLANTI - CP_5 Controparte_6 pagina 8 di 16 I primi due motivi d'appello si esaminano congiuntamente, in quanto strettamente collegati.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha correttamente inquadrato nell'ambito della disciplina dell'indebito oggettivo dell'art. 2033 c.c., la domanda dell'attore di restituzione della caparra confirmatoria e di restituzione ai convenuti, da parte dell'attore, degli immobili oggetto del preliminare consegnati in via anticipata col contratto preliminare, sulla base dell'allegazione dello stesso attore secondo cui era ormai prescritto il diritto delle parti di stipulare il contratto definitivo e, pertanto, “una volta venuta meno l'efficacia del contratto preliminare, vengono meno anche le prestazioni principali e/o accessorie, dal che deve trarsi il corollario che la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita per il decorso della prescrizione del diritto derivate alla stipula del definitivo comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate, l'obbligo della restituzione del bene stesso e per il promittente venditore, ovviamente qualora vi sia stata, la restituzione della caparra”.
L'attore ha chiaramente allegato, infatti, nell'atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2022, che era ormai intervenuta, “per inattività di entrambe le parti, per oltre dieci anni, alla data del 30.11.2011,
l'estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo” e che, pertanto, “occorre procedere al ripristino della situazione esistente alla data del 14 maggio 2001, con restituzione della caparra confirmatoria, nella somma da accertarsi eventualmente a mezzo C:T.U., al dott. e la contestuale riconsegna dei terreni sopra Controparte_1 citati ai signori e , con preventiva determinazione dei frutti prodotti sia Parte_1 Parte_2 Parte_3 dai terreni che dall'importo di cui alla caparra confirmatoria da accertarsi mediante Consulenza Tecnica ed eventuale loro compensazione totale e/o parziale;
- che non appare ultroneo ribadire che la domanda di restituzione reciproca ora proposta non si sia prescritta per una molteplicità di motivi”.
Il Tribunale ha altresì correttamente qualificato come domanda di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta, espressamente formulata al fine di “ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali
288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo”.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi d'appello.
II)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA
RICONVENZIONALE E CONSEGUENTE ERRATA DETERMINAZIONE DELLA SUA
NATURA E DELLA DECORRENZA DEI FRUTTI CIVILI.
Secondo gli appellanti, la sentenza impugnata si appalesa erronea e illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado e pertanto deve essere riformata nella sua parte motivazionale e, conseguentemente, nella parte dispositiva nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento dei frutti civili;
il dispositivo dovrebbe condannare il signor al pagamento in favore dei signori e di Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
€ 1.650,48 quale canone stabilito dal CTU a far data dal 30/11/2001, oltre interessi di legge. pagina 9 di 16 La Corte ribadisce che, correttamente, il Tribunale ha qualificato come domanda di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta, dagli stessi espressamente formulata al fine di “ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali 288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo”.
Il Tribunale ha correttamente dedotto che nel caso in esame l'efficacia del contratto preliminare “è venuta meno con il compimento della prescrizione decennale (30.11.2011), decorrente dalla data inizialmente per la stipula del rogito (30.11.2001), avente effetti estintivi “ex nunc” e non “ex tunc”, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass. n. 24628/2015 in una fattispecie di condanna alla restituzione di somme corrisposte in conto-prezzo alla stipula di un contratto preliminare), in tema di ripetizione dell'indebito fondata non già sul difetto originario e invalidante di causa negoziale (“condictio sine causa”), bensì sul venir meno della ragione giustificativa del pagamento (“condictio ob causam finitam”).
Il Tribunale ha, quindi, correttamente affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la prescrizione del credito restitutorio vantato da non decorreva dal Controparte_1
14.05.2001 (ossia dal momento della dazione della caparra confirmatoria) e nemmeno dal
01.12.2001 (ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo), bensì dal 30.11.2011, “ossia dal giorno in cui è venuto meno, per compiuta prescrizione ordinaria, il titolo giustificativo del versamento della somma in acconto per l'acquisto degli immobili oggetto del preliminare” e, pertanto, “il diritto del “solvens” di ripetere il pagamento divenuto indebito da parte dell'accipiens (eredi di) alla data della domanda
(16.02.2022) non è prescritto”.
Il Tribunale ha poi tratto le conseguenze giuridiche derivanti dalla disciplina dell'art. 2033 c.c.:
a) l'obbligo dei convenuti, nella qualità di eredi del debitore, di restituire quanto pagato dall'attore a titolo di caparra a fronte dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo rimasto ormai ineseguito da entrambe le parti promittenti;
b) l'obbligo dell'attore di restituire ai convenuti, subentrati nella titolarità degli immobili facenti capo al “de cuius”, i beni detenuti ed i frutti maturati per l'anticipato godimento dell'immobile promesso in vendita.
Circa la decorrenza dei frutti civili oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c., ancorati al valore locativo medio del cespite immobiliare, il Tribunale ha correttamente affermato che- contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti- tali frutti non decorrono dal 30/11/2001 (data prevista per la stipulazione del contratto definitivo), bensì dal giorno della maturata prescrizione decennale di tutti i diritti derivanti dal preliminare e, quindi, a partire dal 30.11.2011.
pagina 10 di 16 Ad avviso della Corte questa statuizione è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte, richiamati dal Tribunale.
Si deve considerare, infatti, che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori” (Cass. Sezioni Unite n. 7930/2008) e che nel caso- come quello in esame- di sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, sorge “per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna
e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione” (Cass. n. 16629/2013).
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha concluso che l'indennità di occupazione in favore degli attuali appellanti non matura dalla scadenza del termine originariamente fissato per la stipula del definitivo (30.11.2001), bensì – ex art. 2033 c.c. - dal giorno della maturata prescrizione decennale e quindi a partire dal 30.11.2011 e che, pertanto, l'indennità per l'occupazione dei beni protratta dal 30.11.2011 fino alla attualità va stimata, sulla base della CTU, nell'importo di complessivi € 1.004,64, pari a € 1.084,42 compresi gli interessi.
Dev'essere, quindi, respinto il motivo d'appello volto ad ottenere, in via riconvenzionale, la condanna del signor al pagamento del maggior importo di € 1.650,48 quale Controparte_1 canone calcolato a far data dal 30/11/2001.
III)- Per tutto quanto già esposto risultano infondati i motivi d'appello formulati sub 5 (FALSA
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC.) e sub 6 (FALSA ED ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 101 CPC), in quanto il Tribunale ha correttamente qualificato le domande dell'attore nell'ambito della disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
IV)- MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE PROCESSUALE,
ERRORE IN GIUDICANDO E IN PROCEDENDO SULLA DOMANDA DEGLI ODIERNI
APPELLANTI DI INTEGRALE RIPRISTINO.
Col quarto motivo d'impugnazione gli appellanti deducono che la sentenza impugnata è viziata e ingiusta, come tale dev'essere riformata nel senso di riconoscere il diritto dei signori e Pt_2 Pt_1 al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna del signor alla rimessione CP_1 in pristino stato.
Gli appellanti impugnano le parti della motivazione della sentenza, sub 4.11 e 4.12, in cui il
Tribunale ha ritenuto nuova e tardiva e, quindi, inammissibile, la domanda di condanna dell'attore alla restituzione “con l'integrale ripristino allo status quo ante” degli immobili di cui al Controparte_1 pagina 11 di 16 fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, formulata dai convenuti per la prima volta dopo deposito della CTU, nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo il Tribunale ha osservato quanto segue:
“Sebbene, poi, l'ausiliario tecnico ha quantificato per completezza – nonostante non fosse richiesto nel quesito – anche i “costi di ripristino dei fondi allo stato iniziale (ovvero di seminativo, libero da alberi e arbusti)”, stimando la spesa in € 1.500,00 (cfr. pag. 3 rel. CTU), tale elemento valutativo non può trovare ingresso nel presente giudizio e non va considerato, pertanto, ai fini delle
“restituzioni”, nemmeno in compensazione tra le reciproche poste creditorie e debitorie. 4.11 La ragione per cui tale accertamento non è stato previsto nel quesito è presto detta. Va infatti rilevata, anche d'ufficio, l'inammissibilità della domanda di condanna dell'attore alla restituzione ai convenuti degli immobili di cui è causa “…con l'integrale ripristino allo status quo ante…”, in quanto nuova e tardiva, essendo stata aggiunta dai convenuti – al più tardi - nelle note scritte per le udienze di precisazione delle conclusioni del 08.01.2024 e poi del 23.05.2024; trattasi, inoltre, di una domanda effettivamente diversa, anche sul piano degli oneri allegatori e probatori, rispetto alla domanda riconvenzionale (principale, subordinata e ulteriormente subordinata) inizialmente proposta dai convenuti (v. comp. cost. e risp. e 1 mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c.), non ancorandosi la pretesa di rimessione in pristino stato del bene, nemmeno implicitamente, avendo natura risarcitoria, alla domanda volta ad ottenere la sola restituzione degli immobili occupati dall'attore e la condanna al pagamento dei relativi frutti civili. 4.12 Del resto, fuori dal perimetro del “thema decidendum” si pongono - e devono rimanere - anche le ulteriori questioni circa la modificazione dello stato dei luoghi con la realizzazione di opere asseritamente abusive per fatto e colpa dell'occupante, che il consulente tecnico di parte convenuta ha tentato di introdurre nel corso delle operazioni peritali, sottoponendo le stesse alle valutazioni del CTU.”.
Gli appellanti affermano che la domanda d'integrale ripristino allo status quo ante è stata erroneamente qualificata dal Tribunale di Pavia come tardiva, mentre “in realtà trova ragione nella consulenza d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado. Solo in sede accertativa, infatti, i signori Pt_1
e apprendevano della trasformazione dei beni occupati dal signor La domanda di condanna Pt_2 CP_1 dell'odierno appellato al ripristino dello status quo ante ha tratto origine nell'attività istruttoria ed è stata pertanto correttamente avanzata nella prima difesa utile al termine della fase di consulenza come anche la giurisprudenza afferma (Cassazione sez. III ord. 16/05/2024 n. 13622)”.
La Corte osserva che l'ordinanza della Cassazione n. 13622 del 16/05/2024 richiamata dagli appellanti (non massimata, in materia di responsabilità da circolazione stradale), ribadisce i consolidati orientamenti sulla modifica della domanda rispetto alle preclusioni assertive e sul principio d'acquisizione processuale, in una fattispecie in cui il primo giudice e la Corte d'appello erroneamente non avevano considerato che i convenuti “avevano prospettato la verificazione del pagina 12 di 16 sinistro secondo l'alternativa poi avallata dal CTU” e, pertanto, non si era trattato “di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti allegati dalla parte, ma di mera invocazione delle risultanze dell'istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verificazione di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo”. La Suprema Corte ha ribadito, quindi, che “Rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti”; la modifica della domanda non consentita oltre il termine delle preclusioni assertive si configura, invece, nell'ipotesi di “modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione”.
Ad avviso della Corte, si tratta di principi correttamente applicati dal Tribunale di Pavia nella sentenza oggetto dell'appello dei signori Pt_1 Pt_2
Gli attuali appellanti in primo grado hanno formulato in via riconvenzionale nella comparsa di risposta e ribadito nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc domande volte ad ottenere la condanna del signor “alla restituzione degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. Controparte_1
140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni e/o in quello eventualmente diverso stabilito nella espletanda CTU”.
Il CTU nella relazione ha osservato che il sig. “nel corso degli anni, ha utilizzato il CP_1 terreno come orto e frutteto, mettendo a dimora alcuni alberi e realizzando un passaggio pedonale, chiuso da un cancelletto, per avere accesso diretto al terreno”. Il CTU non si è poi limitato a rispondere ai quesiti posti dal giudice con riferimento alle domande formulate dalle parti, ma ha aggiunto nella relazione: “Seppure non esplicitamente richiesto dal quesito, infine, ritengo utile quantificare i costi di ripristino allo stato iniziale (ovvero di seminativo, libero da alberi e arbusti) del fondo in oggetto qualora venga restituito nelle attuali condizioni. Senza effettuare un calcolo analitico, che sarebbe fuorviante per la ridotta superficie dell'appezzamento, ritengo che possa essere ripristinato con circa 5 ore di escavatore leggero o di terna gommata con l'assistenza di due operai per il taglio della legna, la trinciatura delle ramaglie e l'estirpo, il trasporto
e lo smaltimento delle ceppaie. Complessivamente stimo una spesa di € 1.500,00 al lordo del trascurabile valore della legna da ardere recuperata”.
Il tema del “ripristino” dei terreni, consegnati in comodato a contestualmente al CP_1 preliminare e dei relativi costi, è stato quindi introdotto dal CTU al di fuori dei fatti allegati dai convenuti- entro il termine delle preclusioni assertive ex art. 183, VI comma n. 1 cpc- a fondamento pagina 13 di 16 della domanda riconvenzionale di “restituzione” degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e
288” per il venir meno degli effetti del preliminare.
La domanda formulata dagli appellanti dopo il deposito della CTU, volta ad ottenere la condanna dell'attore alla restituzione degli immobili “con l'integrale ripristino allo status quo ante”, CP_1 si qualifica come domanda risarcitoria proposta nei confronti del comodatario per modifiche apportate al bene oggetto di comodato. Come ha correttamente rilevato il Tribunale, si tratta di un'inammissibile domanda nuova, quanto al petitum e alla causa petendi, fondata su circostanze di fatto che non sono state oggetto di contraddittorio fra le parti entro il termine delle preclusioni assertive, finalizzate a definire il “thema decidendum” della causa.
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
V)- FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC SULLA SOCCOMBENZA
PARZIALE NELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LEGALI E DI CTU.
Il Tribunale ha compensato nella misura di 1\5 le spese processuali e per il resto le ha poste a carico dei convenuti, in quanto “risultano maggiormente soccombenti”; con analogo criterio ha compensato per 1\5 le spese della CTU e per il resto le ha poste a carico dei convenuti.
Gli appellanti affermano che la statuizione sulle spese processuali è errata
per questi motivi
: “La mancanza di una interpretazione costante e uniforme sulle questioni oggetto di causa avrebbe legittimato di per sé l'applicazione della compensazione totale delle spese tra gli appellanti e l'appellato”; “L'attore in primo grado presentava domanda di restituzione di € 20.658,27 mentre i convenuti quella di restituzione degli immobili e dei frutti civili commisurati al valore locativo dei beni. La domanda attorea non veniva accolta integralmente nella sua quantificazione;
quella di parte convenuta veniva accolta integralmente rispetto alla restituzione degli immobili e parzialmente in quella di pagamento dei frutti civili. Pertanto, all'esito del giudizio, non sussisteva il presupposto della soccombenza unilaterale di cui all'art. 91 cpc, nemmeno nella sub specie della maggiore soccombenza evocata dal Tribunale, considerando che l'unica domanda attorea accolta è stata dimezzata”; il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare “la pronta accettazione da parte degli odierni appellanti della proposta conciliativa del Tribunale e la manifestata e reiterata volontà di comporre la controversia in sede di mediazione. I signori e hanno infatti avanzato Pt_2 Pt_1 numerose proposte conciliative tutte pervicacemente respinte con l'intento più volte espresso di volere instaurare il contenzioso giudiziale.”.
Gli appellanti hanno concluso: “Per tali ragioni, risulta evidente, la violazione dell'art. 91 cpc e, conseguentemente, dell'art. 92 cpc, attesa la sussistenza dei presupposti ex lege previsti dalla citata norma ai fini della compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali;
ha replicato che tutte le proposte conciliative dei convenuti prevedevano la restituzione pagina 14 di 16 dei terreni da parte del sig. e la ritenzione della caparra da parte dei convenuti;
in sede CP_1 di Mediazione anche aveva avanzato proposte conciliative sempre rigettate dagli CP_1 appellanti.
- La Corte osserva che il sig. non si è limitato a proporre domanda di restituzione della CP_1 somma di € 20.658,27 versata a titolo di caparra, ma ha formulato anche domanda di accertamento del suo obbligo di riconsegnare ai convenuti i terreni in conseguenza del venir meno degli effetti del contratto preliminare;
per contro i convenuti in via principale hanno chiesto l'integrale rigetto della domanda dell'attore di condanna alla restituzione della caparra, oltre alla restituzione dei terreni e hanno ottenuto l'accoglimento solo parziale della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, nei limiti della somma di € 1.084,42.
È quindi evidente la soccombenza dei convenuti, attuali appellanti, condannati quali coeredi a pagare all'attore la somma di € 10.097,22 (a norma dell'art. 754 c.c. pari alla metà della caparra di €
20.658,27), operata la compensazione con la predetta somma liquidata ai convenuti.
Non si prospetta, dunque, la violazione dell'art. 91 cpc;
in base al principio della soccombenza.
Non si ravvisano, poi, motivi per compensare le spese processuali in misura maggiore rispetto a quella ritenuta dal Tribunale in relazione alla parziale soccombenza reciproca delle parti, considerato che le questioni discusse in causa, dal punto di vista sia giuridico sia in fatto, non presentavano alcun profilo di novità a norma dell'art. 92 II comma c.c.
Nessuna rilevanza assume, infine, a norma dell'art. 92 c.c. il motivato rifiuto dell'attore alla proposta formulata d'ufficio dal Tribunale in via “transattiva”, prima di dar corso all'istruttoria (v. ud.
02.11.2022) in quanto, come osservato dal Tribunale, “la proposta si basava sullo stato degli atti e dunque prima che la CTU quantificasse esattamente l'importo riconoscibile ai convenuti a titolo di indennità di occupazione”.
Si deve respingere, pertanto, il motivo d'impugnazione.
VI)- A norma dell'art. 91 cpc gli appellanti devono essere condannati a pagare le spese processuali del grado d'appello, liquidate nel dispositivo in base al valore e all'attività difensiva in concreto svolta, secondo i parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase di trattazione davanti al Consigliere Istruttore e per la fase decisionale ex art. 350 bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Signori
e quali eredi del sig. avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024, così provvede:
I- respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024, che conferma integralmente;
pagina 15 di 16 II- condanna gli appellanti a pagare all'appellato le spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 3.744,50 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM
n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025.
Presidente Relatrice
TA NT
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa TA NT Presidente Rel.
Dr. Francesco Distefano Consigliere
Dr.ssa Irene Lupo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MUGGIATI Parte_3 C.F._3
LAURA, elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PRIOLO Controparte_1 C.F._4
LV IP, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATO
OGGETTO: “Vendita di cose immobili”.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti:
pagina 1 di 16 “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano. ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 1471/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, dott. Giacomo Rocchetti, in data 11/11/2024 e pubblicata in data 12/11/2024 nel procedimento RGN. 828/2022, NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: rigettare ogni domanda formulata dal signor in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
accertata e Controparte_1 dichiarata la prescrizione del contratto preliminare del 14/05/2001, intervenuta il 30/11/2011, condannare il signor
[...] alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, CP_1 nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge. IN VIA SUBORDINATA: senza che ciò possa valere quale rinuncia agli effetti del decorso del summenzionato termine prescrizionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di Controparte_1 restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, i) condannare il signor alla restituzione con Controparte_1
l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge, ii) accertare e dichiarare che i signori e , sono obbligati alla restituzione dell'importo richiesto decurtato della quota del Parte_1 Parte_2 Pt_3 Controparte_ signor iii) e per l'effetto compensare il credito del signor con quello vantato dai signori Controparte_1 Pt_1
e , alla messa in ripristino, alla corresponsione dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei
[...] Parte_2 Pt_3 beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288; IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: senza che ciò possa valere quale rinuncia agli effetti del decorso del summezionato termine prescrizionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di Controparte_1 restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, condannare il signor alla restituzione con Controparte_1
l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge e compensare il credito del signor con quello vantato dai signori e , alla corresponsione dei frutti Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288 e sul loro ripristino. - Con vittoria integrale di spese, costo di CTU e compenso di avvocato di primo e secondo grado e, solo in subordine, compensazione integrale delle spese, costo di CTU e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così decidere: NEL MERITO: per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare le domande tutte degli appellanti e e, per gli effetti confermare Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 1471 del 12 novembre 2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione III° Civile. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Signori e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, n. 1471/2024 datata
11/11/2024, pubblicata in data 12/11/2024
.
pagina 2 di 16 I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, ha convenuto in giudizio Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Pavia i sig.ri e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di (deceduto il 01.12.2012), erede, a sua volta, del padre Persona_1 Persona_2
(deceduto nel febbraio 2002), esponendo che: - con contratto preliminare del 14 maggio 2001 il sig. , quale procuratore speciale del padre , prometteva a Persona_1 Persona_2 [...] la vendita di un lotto di terreni inserito in un Piano di lottizzazione e di cui ai mappali CP_1
140 – 285 -286- 288 - fg 15 - Catasto Terreni – Comune di Godiasco-Salice Terme (PV); il prezzo pattuito ammontava a Lire 120.000.000, pari a € 61.974,82, con contestuale versamento di una caparra confirmatoria di Lire 40.000.000 pari a € 20.658,27 e con consegna all'attore dei beni promessi in vendita;
- la stipula del contratto definitivo era prevista nel preliminare entro e non oltre il 30 novembre 2001; - successivamente alla conclusione del contratto preliminare, il sig. decedeva nel 2002 lasciando eredi i figli e senza Persona_2 Persona_1 Parte_4 che si fosse provveduto alla stipula dell'atto notarile definitivo;
nel mese di settembre del 2002 veniva instaurata fra i due eredi avanti al Tribunale di Voghera, una controversia civile avente Pt_2 ad oggetto la rescissione del testamento per lesione con conseguente nuova divisione dei beni da disporsi da parte del Tribunale, fra cui i beni oggetto del contratto preliminare del 14 maggio 2001; all'esito di questo contenzioso, definito con sentenza della Corte d'Appello di Milano, i terreni censiti a fg 15 mappale 285 – e fg 15 mappale 286 - Catasto Terreni – Comune di Godiasco-Salice
Terme (PV), venivano attribuiti al sig. mentre i terreni di cui al fg 15 mappale 140- Parte_4
e fg 15 mappale 288 venivano assegnati al sig. ; nelle more di tutto ciò, i Persona_1 promittenti venditori eredi del sig. , nel frattempo deceduto, Parte_5 Persona_1 pregavano più volte che richiedeva verbalmente la stipula del contratto Controparte_1 definitivo, di soprassedere in attesa della definizione giudiziale e per questo motivo il contratto definitivo non venne concluso fra le parti nel termine del 30.11.2001 e nemmeno successivamente;
- definito il giudizio di divisione nel 2012, gli eredi del sig. , (moglie), Persona_1 Parte_1
(figlio) e (figlia), si dichiaravano pronti alla stipulazione del contratto Parte_2 Parte_3 definitivo, ma, nel frattempo, si era anche verificato il declassamento dei terreni da edificabili ad agricoli;
in conseguenza di ciò si dimostrava disponibile, ma chiedeva, dato il Controparte_1 decorso del termine del 30.11.2011, che venisse riconsiderata la mutata destinazione dei terreni o, in alternativa, la risoluzione del preliminare con restituzione dei terreni agli eredi del sig.
[...]
e della caparra confirmatoria al dott. i signori e Per_1 CP_1 Parte_1 Parte_2
eredi del sig. , rispondevano di essere pronti alla stipula del Parte_3 Persona_1 contratto definitivo, ma solo alle condizioni indicate nel preliminare;
a fronte di ciò, nel gennaio
2014 proponeva istanza di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione Controparte_1 pagina 3 di 16 Forense di Voghera per giungere a una soluzione amichevole della vertenza, ma i signori on aderivano all'istanza; nel frattempo stipulava un accordo con il CP_3 Controparte_1 sig. in base al quale restituiva a i terreni assegnati Parte_4 CP_1 Parte_4 dall'Autorità Giudiziaria a quest'ultimo; - nessuna soluzione interveniva, invece, fra e i CP_1 signori e relativamente agli altri terreni di cui al fg 15 Parte_1 Parte_2 Parte_3 mappale 140- e fg 15 mappale 288; il sig. proponeva una seconda istanza di mediazione, CP_1 ma nonostante gli incontri avanti al Mediatore, le parti non addivenivano a un accordo.
Sulla base di queste circostanze, nell'atto di citazione in primo grado ha espresso Controparte_1
l'interesse a definire in via giudiziaria i rapporti con le controparti e Parte_1 Parte_2 [...]
“così ponendo fine all'attuale situazione di detenzione dei beni da parte dell'attore e della somma di Pt_3
€=20.658,27 da parte dei convenuti”, allegando a fondamento delle domande che:
“essendo ormai intervenuta, per inattività di entrambe le parti, per oltre dieci anni, alla data del 30.11.2011,
l'estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo, occorre procedere al ripristino della situazione esistente alla data del 14 maggio 2001, con restituzione della caparra confirmatoria, nella somma da accertarsi eventualmente a mezzo C:T.U., al dott. e la contestuale riconsegna dei terreni sopra citati ai signori Controparte_1 Parte_1
e , con preventiva determinazione dei frutti prodotti sia dai terreni che dall'importo di Parte_2 Parte_3 cui alla caparra confirmatoria da accertarsi mediante Consulenza Tecnica ed eventuale loro compensazione totale e/o parziale;
- che non appare ultroneo ribadire che la domanda di restituzione reciproca ora proposta non si sia prescritta per una molteplicità di motivi. In primo luogo, il termine decennale di prescrizione non può che decorrere dall'estinzione delle azioni “contrattuali” esperibili in riferimento al contratto preliminare di compravendita. Posto che il contratto preliminare stabiliva la data ultima del 30.11.2001 per addivenire alla conclusione di quello definitivo, il termine di prescrizione aveva come data finale quella del 30.11.2011. Poiché entro quest'ultima data le parti, per loro concorde volontà incolpevole, non hanno stipulato il contratto definitivo, ne consegue che, dal
30.11.2011, inizia a decorrere l'ulteriore termine decennale di restituzione delle prestazioni eseguite in sede di preliminare. E su questo non vi può essere alcuna contestazione in quanto l'art. 2935 c.c. recita:”la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Quindi, partendo dal 30.11.2011 si perviene alla data del 30.11.2021 e la seconda Istanza di Mediazione è stata depositata in data 7 ottobre 2021; e ciò senza considerare che il termine di prescrizione della presente azione è stato già interrotto nel gennaio 2014 e, quindi, in realtà, la presente azione di restituzione ha, allo stato, come termine finale di prescrizione il mese di gennaio 2024.
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte riaffermato i principi giuridici sopra esposti precisando che, una volta venuta meno l'efficacia del contratto preliminare, vengono meno anche le prestazioni principali e/o accessorie, dal che deve trarsi il corollario che la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita per il decorso della prescrizione del diritto derivate alla stipula del definitivo comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate, l'obbligo della restituzione del bene stesso e per il promittente venditore, ovviamente qualora vi sia stata, la restituzione della caparra (V. Cass. Civ. Sez. II° Civile n. 22029 pagina 4 di 16 dell'11.09.2018; Cass. Civ. Sez. II° Civile n. 8638 del 07.05.2020; Cass. Civ. n. 14463 del 30.06.2011 ecc….).
A tali allegazioni i convenuti e in primo grado hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 replicato che: - in data 14/05/2001 il signor , procuratore del padre signor Persona_1
proprietario e promissario venditore, e il signor stipulavano Persona_2 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita fissando la data del definitivo al 30/11/2001; “La predetta pattuizione preliminare disponeva altresì che il signor acquisisse sin da subito la Controparte_1 detenzione dei beni immobili fg 15 mappali 140, 288, 285 e 286 e contestualmente versasse €
20.658,97 (£ 40.000.000) a titolo di caparra confirmatoria e in acconto sul maggior prezzo di €
61.974,82 (£ 120.000.000)”; entro il termine fissato dalle parti per il 30/11/2001, né il promittente venditore né il promissario acquirente addivenivano alla stipulazione del contratto definitivo;
appena dopo la scadenza del termine per il rogito, nel febbraio 2002, decedeva il proprietario, promittente venditore, signor dal 14/05/2001 al 30/11/2001 le parti non avevano Persona_2 stipulato il contratto definitivo e il promissario acquirente non aveva invitato al rogito il promittente venditore;
dal 30/11/2001 al 30/11/2011 l'odierno attore “né agiva per il recesso e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria o dell'eventuale maggior danno, né risolveva il contratto preliminare. Il
30/11/2011 si prescrivevano così per effetto dell'inerzia dell'attore tanto il suo diritto al recesso quanto quello alla risoluzione e alla conseguente restituzione della caparra versata. In altre parole, il diritto di credito alla restituzione della caparra che dal 30/11/2001 al 30/11/2011 il signor avrebbe vantato, si è irrimediabilmente CP_1 prescritto non sussistendo alcuna prova di qualsivoglia atto interruttivo”; “Controparte, tuttavia, tenta di far discendere il preteso diritto alla restituzione della somma di € 20.658,97 dall'inefficacia del contratto preliminare che nella prospettazione avversaria fonderebbe la pretesa di ripristino dello status quo ante. Occorre all'uopo evidenziare che l'inefficacia del contratto preliminare del 14/05/2001 discende dal decorso del termine prescrizionale
e, com'è noto, la prescrizione opera ex nunc. La giustificazione causale dello spostamento patrimoniale realizzato con il versamento della caparra confirmatoria all'interno del predetto contratto è tuttora sussistente. Il contratto preliminare non è infatti affetto da nullità e nemmeno si è risolto per l'avveramento di qualsivoglia condizione risolutiva, casi questi che avrebbero sì reso inefficacie il patto ex tunc. Con il ché sarebbe giuridicamente inammissibile ritenere che allo spirare del termine prescrizionale decennale inizi a decorrere un nuovo termine, anch'esso decennale, per ottenere gli stessi effetti dei diritti che si sono prescritti (la restituzione delle prestazioni eseguite in sede di preliminare). Diverrebbero così inutili e svuotate di ogni significato tutte le norme sulla prescrizione”.
I convenuti hanno poi contestato la pertinenza dei precedenti della Suprema Corte citati dall'attore, concludendo: “L'esame degli arresti giurisprudenziali, ivi compresi quelli citati da controparte, manifesta la fallacia della tesi attorea e, dall'altra parte, fonda il diritto degli odierni convenuti ad ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali 288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo. La restituzione dell'immobile si fonda infatti, pagina 5 di 16 diversamente da quella, pretesa, della caparra confirmatoria, sull'impossibilità per il preliminare di realizzare l'effetto traslativo. Dunque, la detenzione da parte del promissario acquirente si configura quale comodato fino alla data di stipulazione della definitiva e quale detenzione sine titulo qualora venga protratta oltre il termine”. I convenuti hanno eccepito, inoltre, che la domanda di riconsegna della caparra confirmatoria formulata dal signor è anche inammissibile nei confronti degli odierni convenuti, in quanto la somma CP_1 di € 20.658,97, corrispondente all'intero importo della caparra confirmatoria, caduta in eredità tra i fratelli e sebbene per quote diverse;
l'attore non ha convenuto Persona_1 CP_2 CP_2 con il quale dà atto di aver stipulato un accordo, evidentemente transattivo;
nell'ipotesi in cui
[...] il Tribunale volesse ritenere fondata l'illegittima pretesa avversaria, dovrebbe considerare come i signori sarebbero eventualmente debitori di una somma decurtata della quota del Pt_1 Pt_2 signor Controparte_2
LA SENTENZA IMPUGNATA.
Il Tribunale di Pavia ha accolto in parte le domande dell'attore, in quanto ha dichiarato l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 14.05.2001 tra ed Controparte_1
per il tramite del figlio e procuratore speciale per intervenuta Persona_2 Persona_1 prescrizione decennale dei diritti nascenti dal preliminare, maturata in data 30.11.2011; ha condannato, per l'effetto, e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla restituzione ex art. 2033 c.c., in favore di della metà della Persona_1 Controparte_1 somma di denaro versata in acconto sul prezzo quali eredi ex art. 754 c.c., pari ad € 11.181,64, comprensiva di interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale;
ha condannato, per l'effetto, alla restituzione immediata dei terreni oggetto del contratto preliminare, come si Controparte_1 trovano allo stato attuale, siti in Godiasco Salice Terme (PV), censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 15, mappale 140 e Foglio 15, mappale 288, in favore di Parte_1
e in qualità di eredi di oltre alla restituzione dei frutti Parte_2 Parte_3 Persona_1 civili per l'occupazione dei beni medesimi nel periodo dal 30.11.2011 fino alla data di pubblicazione della sentenza, quantificati in complessivi € 1.084,42, somma comprensiva di interessi calcolati dalla domanda riconvenzionale;
ha disposto la compensazione delle reciproche poste attive e passive e, per l'effetto, ha condannato e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore di della somma di € 10.097,22, già Persona_1 Controparte_1 comprensiva di interessi legali e senza alcuna capitalizzazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo effettivo;
ha condannato i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di compensata nella misura di 1/5 e con analogo Controparte_1 criterio ha posto definitivamente le spese di CTU per i quattro quinti (4/5) in capo alle parti convenute e per un quinto (1/5) compensate tra le parti.
pagina 6 di 16 I MOTIVI DI APPELLO.
I Signori e hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi: 1)- FALSA ED Pt_2 Pt_1
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA ATTOREA DI
RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 20.658,27; si censura la ricostruzione dei fatti operata dal
Magistrato di prime cure laddove afferma che la domanda dell'attore di restituzione della caparra deve essere accolta in quanto riconducibile all'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; 2)- FALSA
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE
SVOLTA DAI CONVENUTI DI - PPELLANTI - DI RESTITUZIONE CP_4 CP_5
DEI BENI IMMOBILI;
si censura la ricostruzione operata dal Magistrato di prime cure laddove afferma che la domanda riconvenzionale dei convenuti, odierni appellanti, di restituzione dei terreni viene accolta in quanto riconducibile all'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc.; 3)- FALSA ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE E
CONSEGUENTE ERRATA DETERMINAZIONE DELLA SUA NATURA E DELLA
DECORRENZA DEI FRUTTI CIVILI;
la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado e pertanto deve essere riformata nella sua parte motivazionale e, conseguentemente, nella parte dispositiva nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento dei frutti civili;
il dispositivo dovrà infatti condannare il signor al pagamento in favore dei signori Controparte_1 Parte_1 [...]
e di € 1.650,48 quale canone stabilito dal CTU a far data dal 30/11/2001, oltre Pt_3 Parte_2 interessi di legge;
4)- MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE
PROCESSUALE, ERRORE IN GIUDICANDO E IN PROCEDENDO SULLA DOMANDA DEGLI
ODIERNI APPELLANTI DI INTEGRALE RIPRISTINO;
la sentenza impugnata si presenta viziata e ingiusta e come tale deve essere riformata nel senso di riconoscere il diritto dei signori e Pt_2
l ripristino dello stato dei luoghi e conseguentemente condannare il signor alla Pt_1 CP_1 rimessione in pristino stato;
5)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC.; la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc in difetto di domanda da parte dell'attore in primo grado in violazione del disposto dell'art. 112 cpc e come tale deve essere dichiarata nulla;
6)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 101 CPC;
la sentenza impugnata si appalesa erronea ed illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc senza la previa sottoposizione della questione rilevata d'ufficio al contraddittorio delle parti in violazione del disposto dell'art. 101 cpc e come tale deve essere dichiarata nulla;
7)- FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC SULLA SOCCOMBENZA PARZIALE NELLE SPESE DEL
GIUDIZIO, LEGALI E DI CTU;
risulta evidente la violazione dell'art. 91 cpc e, conseguentemente, dell'art. 92 cpc, attesa la sussistenza dei presupposti ex lege previsti dalla citata norma ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 7 di 16 Gli appellanti hanno chiesto, quindi, alla Corte nel merito e in via riconvenzionale: rigettare ogni domanda formulata dal signor accertata e dichiarata la prescrizione del contratto Controparte_1 preliminare del 14/05/2001, intervenuta il 30/11/2011, condannare il signor alla Controparte_1 restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn.
140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella CTU in €.
1.650,48 oltre interessi di legge;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor di restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, i) condannare Controparte_1 il signor alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli Controparte_1 immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge, ii) accertare e dichiarare che i signori e sono obbligati alla restituzione dell'importo Parte_1 Parte_2 Pt_3 richiesto decurtato della quota del signor iii) e per l'effetto compensare il credito del Controparte_2 signor con quello vantato dai signori e alla Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 messa in ripristino, alla corresponsione dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288; in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'illegittima domanda del signor
[...] di restituzione della caparra confirmatoria dovesse essere accolta, condannare il signor CP_1 alla restituzione con l'integrale ripristino allo status quo ante degli immobili di cui Controparte_1 al fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in € 1.650,48 oltre interessi di legge e compensare il credito del signor
[...] con quello vantato dai signori e alla corresponsione CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3 dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni stabilito nella espletata CTU in €. 1.650,48 oltre interessi di legge sui beni immobili fg. 15 mapp. nn. 140 e 288 e sul loro ripristino;
- Con vittoria integrale di spese, costo di CTU e compenso di avvocato di primo e secondo grado e, solo in subordine, compensazione integrale delle spese, costo di CTU e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato Sig. il quale ha contestato i motivi d'impugnazione e ha Controparte_1 chiesto il rigetto di tutte le domande degli appellanti e, per gli effetti, la conferma della sentenza del
Tribunale.
DECISIONE DELLA CORTE
I motivi d'appello proposti dai signori e sono infondati. Parte_1 Parte_2 Parte_3
I)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA ATTOREA
DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 20.658,27; -FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DAI CONVENUTI DI
PRIMO GRADO - PPELLANTI - CP_5 Controparte_6 pagina 8 di 16 I primi due motivi d'appello si esaminano congiuntamente, in quanto strettamente collegati.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha correttamente inquadrato nell'ambito della disciplina dell'indebito oggettivo dell'art. 2033 c.c., la domanda dell'attore di restituzione della caparra confirmatoria e di restituzione ai convenuti, da parte dell'attore, degli immobili oggetto del preliminare consegnati in via anticipata col contratto preliminare, sulla base dell'allegazione dello stesso attore secondo cui era ormai prescritto il diritto delle parti di stipulare il contratto definitivo e, pertanto, “una volta venuta meno l'efficacia del contratto preliminare, vengono meno anche le prestazioni principali e/o accessorie, dal che deve trarsi il corollario che la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita per il decorso della prescrizione del diritto derivate alla stipula del definitivo comporta per il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate, l'obbligo della restituzione del bene stesso e per il promittente venditore, ovviamente qualora vi sia stata, la restituzione della caparra”.
L'attore ha chiaramente allegato, infatti, nell'atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2022, che era ormai intervenuta, “per inattività di entrambe le parti, per oltre dieci anni, alla data del 30.11.2011,
l'estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo” e che, pertanto, “occorre procedere al ripristino della situazione esistente alla data del 14 maggio 2001, con restituzione della caparra confirmatoria, nella somma da accertarsi eventualmente a mezzo C:T.U., al dott. e la contestuale riconsegna dei terreni sopra Controparte_1 citati ai signori e , con preventiva determinazione dei frutti prodotti sia Parte_1 Parte_2 Parte_3 dai terreni che dall'importo di cui alla caparra confirmatoria da accertarsi mediante Consulenza Tecnica ed eventuale loro compensazione totale e/o parziale;
- che non appare ultroneo ribadire che la domanda di restituzione reciproca ora proposta non si sia prescritta per una molteplicità di motivi”.
Il Tribunale ha altresì correttamente qualificato come domanda di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta, espressamente formulata al fine di “ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali
288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo”.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi d'appello.
II)- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 CC ALLA DOMANDA
RICONVENZIONALE E CONSEGUENTE ERRATA DETERMINAZIONE DELLA SUA
NATURA E DELLA DECORRENZA DEI FRUTTI CIVILI.
Secondo gli appellanti, la sentenza impugnata si appalesa erronea e illegittima nell'applicare l'art. 2033 cc alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado e pertanto deve essere riformata nella sua parte motivazionale e, conseguentemente, nella parte dispositiva nella parte in cui rigetta la richiesta di pagamento dei frutti civili;
il dispositivo dovrebbe condannare il signor al pagamento in favore dei signori e di Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
€ 1.650,48 quale canone stabilito dal CTU a far data dal 30/11/2001, oltre interessi di legge. pagina 9 di 16 La Corte ribadisce che, correttamente, il Tribunale ha qualificato come domanda di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta, dagli stessi espressamente formulata al fine di “ottenere la restituzione degli immobili di cui al fg 15, mappali 288 e 140 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cc nonché dei frutti civili da calcolarsi a decorrere dal 30/11/2001 in base al valore locativo”.
Il Tribunale ha correttamente dedotto che nel caso in esame l'efficacia del contratto preliminare “è venuta meno con il compimento della prescrizione decennale (30.11.2011), decorrente dalla data inizialmente per la stipula del rogito (30.11.2001), avente effetti estintivi “ex nunc” e non “ex tunc”, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte (Cass. n. 24628/2015 in una fattispecie di condanna alla restituzione di somme corrisposte in conto-prezzo alla stipula di un contratto preliminare), in tema di ripetizione dell'indebito fondata non già sul difetto originario e invalidante di causa negoziale (“condictio sine causa”), bensì sul venir meno della ragione giustificativa del pagamento (“condictio ob causam finitam”).
Il Tribunale ha, quindi, correttamente affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la prescrizione del credito restitutorio vantato da non decorreva dal Controparte_1
14.05.2001 (ossia dal momento della dazione della caparra confirmatoria) e nemmeno dal
01.12.2001 (ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale le parti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo), bensì dal 30.11.2011, “ossia dal giorno in cui è venuto meno, per compiuta prescrizione ordinaria, il titolo giustificativo del versamento della somma in acconto per l'acquisto degli immobili oggetto del preliminare” e, pertanto, “il diritto del “solvens” di ripetere il pagamento divenuto indebito da parte dell'accipiens (eredi di) alla data della domanda
(16.02.2022) non è prescritto”.
Il Tribunale ha poi tratto le conseguenze giuridiche derivanti dalla disciplina dell'art. 2033 c.c.:
a) l'obbligo dei convenuti, nella qualità di eredi del debitore, di restituire quanto pagato dall'attore a titolo di caparra a fronte dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo rimasto ormai ineseguito da entrambe le parti promittenti;
b) l'obbligo dell'attore di restituire ai convenuti, subentrati nella titolarità degli immobili facenti capo al “de cuius”, i beni detenuti ed i frutti maturati per l'anticipato godimento dell'immobile promesso in vendita.
Circa la decorrenza dei frutti civili oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c., ancorati al valore locativo medio del cespite immobiliare, il Tribunale ha correttamente affermato che- contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti- tali frutti non decorrono dal 30/11/2001 (data prevista per la stipulazione del contratto definitivo), bensì dal giorno della maturata prescrizione decennale di tutti i diritti derivanti dal preliminare e, quindi, a partire dal 30.11.2011.
pagina 10 di 16 Ad avviso della Corte questa statuizione è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte, richiamati dal Tribunale.
Si deve considerare, infatti, che “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori” (Cass. Sezioni Unite n. 7930/2008) e che nel caso- come quello in esame- di sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, sorge “per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna
e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione” (Cass. n. 16629/2013).
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha concluso che l'indennità di occupazione in favore degli attuali appellanti non matura dalla scadenza del termine originariamente fissato per la stipula del definitivo (30.11.2001), bensì – ex art. 2033 c.c. - dal giorno della maturata prescrizione decennale e quindi a partire dal 30.11.2011 e che, pertanto, l'indennità per l'occupazione dei beni protratta dal 30.11.2011 fino alla attualità va stimata, sulla base della CTU, nell'importo di complessivi € 1.004,64, pari a € 1.084,42 compresi gli interessi.
Dev'essere, quindi, respinto il motivo d'appello volto ad ottenere, in via riconvenzionale, la condanna del signor al pagamento del maggior importo di € 1.650,48 quale Controparte_1 canone calcolato a far data dal 30/11/2001.
III)- Per tutto quanto già esposto risultano infondati i motivi d'appello formulati sub 5 (FALSA
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC.) e sub 6 (FALSA ED ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 101 CPC), in quanto il Tribunale ha correttamente qualificato le domande dell'attore nell'ambito della disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
IV)- MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE PROCESSUALE,
ERRORE IN GIUDICANDO E IN PROCEDENDO SULLA DOMANDA DEGLI ODIERNI
APPELLANTI DI INTEGRALE RIPRISTINO.
Col quarto motivo d'impugnazione gli appellanti deducono che la sentenza impugnata è viziata e ingiusta, come tale dev'essere riformata nel senso di riconoscere il diritto dei signori e Pt_2 Pt_1 al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna del signor alla rimessione CP_1 in pristino stato.
Gli appellanti impugnano le parti della motivazione della sentenza, sub 4.11 e 4.12, in cui il
Tribunale ha ritenuto nuova e tardiva e, quindi, inammissibile, la domanda di condanna dell'attore alla restituzione “con l'integrale ripristino allo status quo ante” degli immobili di cui al Controparte_1 pagina 11 di 16 fg. 15 mapp. nn. 140 e 288, formulata dai convenuti per la prima volta dopo deposito della CTU, nelle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo il Tribunale ha osservato quanto segue:
“Sebbene, poi, l'ausiliario tecnico ha quantificato per completezza – nonostante non fosse richiesto nel quesito – anche i “costi di ripristino dei fondi allo stato iniziale (ovvero di seminativo, libero da alberi e arbusti)”, stimando la spesa in € 1.500,00 (cfr. pag. 3 rel. CTU), tale elemento valutativo non può trovare ingresso nel presente giudizio e non va considerato, pertanto, ai fini delle
“restituzioni”, nemmeno in compensazione tra le reciproche poste creditorie e debitorie. 4.11 La ragione per cui tale accertamento non è stato previsto nel quesito è presto detta. Va infatti rilevata, anche d'ufficio, l'inammissibilità della domanda di condanna dell'attore alla restituzione ai convenuti degli immobili di cui è causa “…con l'integrale ripristino allo status quo ante…”, in quanto nuova e tardiva, essendo stata aggiunta dai convenuti – al più tardi - nelle note scritte per le udienze di precisazione delle conclusioni del 08.01.2024 e poi del 23.05.2024; trattasi, inoltre, di una domanda effettivamente diversa, anche sul piano degli oneri allegatori e probatori, rispetto alla domanda riconvenzionale (principale, subordinata e ulteriormente subordinata) inizialmente proposta dai convenuti (v. comp. cost. e risp. e 1 mem. ex art. 183, co. 6 c.p.c.), non ancorandosi la pretesa di rimessione in pristino stato del bene, nemmeno implicitamente, avendo natura risarcitoria, alla domanda volta ad ottenere la sola restituzione degli immobili occupati dall'attore e la condanna al pagamento dei relativi frutti civili. 4.12 Del resto, fuori dal perimetro del “thema decidendum” si pongono - e devono rimanere - anche le ulteriori questioni circa la modificazione dello stato dei luoghi con la realizzazione di opere asseritamente abusive per fatto e colpa dell'occupante, che il consulente tecnico di parte convenuta ha tentato di introdurre nel corso delle operazioni peritali, sottoponendo le stesse alle valutazioni del CTU.”.
Gli appellanti affermano che la domanda d'integrale ripristino allo status quo ante è stata erroneamente qualificata dal Tribunale di Pavia come tardiva, mentre “in realtà trova ragione nella consulenza d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado. Solo in sede accertativa, infatti, i signori Pt_1
e apprendevano della trasformazione dei beni occupati dal signor La domanda di condanna Pt_2 CP_1 dell'odierno appellato al ripristino dello status quo ante ha tratto origine nell'attività istruttoria ed è stata pertanto correttamente avanzata nella prima difesa utile al termine della fase di consulenza come anche la giurisprudenza afferma (Cassazione sez. III ord. 16/05/2024 n. 13622)”.
La Corte osserva che l'ordinanza della Cassazione n. 13622 del 16/05/2024 richiamata dagli appellanti (non massimata, in materia di responsabilità da circolazione stradale), ribadisce i consolidati orientamenti sulla modifica della domanda rispetto alle preclusioni assertive e sul principio d'acquisizione processuale, in una fattispecie in cui il primo giudice e la Corte d'appello erroneamente non avevano considerato che i convenuti “avevano prospettato la verificazione del pagina 12 di 16 sinistro secondo l'alternativa poi avallata dal CTU” e, pertanto, non si era trattato “di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti allegati dalla parte, ma di mera invocazione delle risultanze dell'istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verificazione di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo”. La Suprema Corte ha ribadito, quindi, che “Rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti”; la modifica della domanda non consentita oltre il termine delle preclusioni assertive si configura, invece, nell'ipotesi di “modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione”.
Ad avviso della Corte, si tratta di principi correttamente applicati dal Tribunale di Pavia nella sentenza oggetto dell'appello dei signori Pt_1 Pt_2
Gli attuali appellanti in primo grado hanno formulato in via riconvenzionale nella comparsa di risposta e ribadito nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc domande volte ad ottenere la condanna del signor “alla restituzione degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. Controparte_1
140 e 288, nonché dei frutti civili quantificati nel valore locatizio dei beni e/o in quello eventualmente diverso stabilito nella espletanda CTU”.
Il CTU nella relazione ha osservato che il sig. “nel corso degli anni, ha utilizzato il CP_1 terreno come orto e frutteto, mettendo a dimora alcuni alberi e realizzando un passaggio pedonale, chiuso da un cancelletto, per avere accesso diretto al terreno”. Il CTU non si è poi limitato a rispondere ai quesiti posti dal giudice con riferimento alle domande formulate dalle parti, ma ha aggiunto nella relazione: “Seppure non esplicitamente richiesto dal quesito, infine, ritengo utile quantificare i costi di ripristino allo stato iniziale (ovvero di seminativo, libero da alberi e arbusti) del fondo in oggetto qualora venga restituito nelle attuali condizioni. Senza effettuare un calcolo analitico, che sarebbe fuorviante per la ridotta superficie dell'appezzamento, ritengo che possa essere ripristinato con circa 5 ore di escavatore leggero o di terna gommata con l'assistenza di due operai per il taglio della legna, la trinciatura delle ramaglie e l'estirpo, il trasporto
e lo smaltimento delle ceppaie. Complessivamente stimo una spesa di € 1.500,00 al lordo del trascurabile valore della legna da ardere recuperata”.
Il tema del “ripristino” dei terreni, consegnati in comodato a contestualmente al CP_1 preliminare e dei relativi costi, è stato quindi introdotto dal CTU al di fuori dei fatti allegati dai convenuti- entro il termine delle preclusioni assertive ex art. 183, VI comma n. 1 cpc- a fondamento pagina 13 di 16 della domanda riconvenzionale di “restituzione” degli immobili di cui al fg. 15 mapp. nn. 140 e
288” per il venir meno degli effetti del preliminare.
La domanda formulata dagli appellanti dopo il deposito della CTU, volta ad ottenere la condanna dell'attore alla restituzione degli immobili “con l'integrale ripristino allo status quo ante”, CP_1 si qualifica come domanda risarcitoria proposta nei confronti del comodatario per modifiche apportate al bene oggetto di comodato. Come ha correttamente rilevato il Tribunale, si tratta di un'inammissibile domanda nuova, quanto al petitum e alla causa petendi, fondata su circostanze di fatto che non sono state oggetto di contraddittorio fra le parti entro il termine delle preclusioni assertive, finalizzate a definire il “thema decidendum” della causa.
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
V)- FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC SULLA SOCCOMBENZA
PARZIALE NELLE SPESE DEL GIUDIZIO, LEGALI E DI CTU.
Il Tribunale ha compensato nella misura di 1\5 le spese processuali e per il resto le ha poste a carico dei convenuti, in quanto “risultano maggiormente soccombenti”; con analogo criterio ha compensato per 1\5 le spese della CTU e per il resto le ha poste a carico dei convenuti.
Gli appellanti affermano che la statuizione sulle spese processuali è errata
per questi motivi
: “La mancanza di una interpretazione costante e uniforme sulle questioni oggetto di causa avrebbe legittimato di per sé l'applicazione della compensazione totale delle spese tra gli appellanti e l'appellato”; “L'attore in primo grado presentava domanda di restituzione di € 20.658,27 mentre i convenuti quella di restituzione degli immobili e dei frutti civili commisurati al valore locativo dei beni. La domanda attorea non veniva accolta integralmente nella sua quantificazione;
quella di parte convenuta veniva accolta integralmente rispetto alla restituzione degli immobili e parzialmente in quella di pagamento dei frutti civili. Pertanto, all'esito del giudizio, non sussisteva il presupposto della soccombenza unilaterale di cui all'art. 91 cpc, nemmeno nella sub specie della maggiore soccombenza evocata dal Tribunale, considerando che l'unica domanda attorea accolta è stata dimezzata”; il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare “la pronta accettazione da parte degli odierni appellanti della proposta conciliativa del Tribunale e la manifestata e reiterata volontà di comporre la controversia in sede di mediazione. I signori e hanno infatti avanzato Pt_2 Pt_1 numerose proposte conciliative tutte pervicacemente respinte con l'intento più volte espresso di volere instaurare il contenzioso giudiziale.”.
Gli appellanti hanno concluso: “Per tali ragioni, risulta evidente, la violazione dell'art. 91 cpc e, conseguentemente, dell'art. 92 cpc, attesa la sussistenza dei presupposti ex lege previsti dalla citata norma ai fini della compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali;
ha replicato che tutte le proposte conciliative dei convenuti prevedevano la restituzione pagina 14 di 16 dei terreni da parte del sig. e la ritenzione della caparra da parte dei convenuti;
in sede CP_1 di Mediazione anche aveva avanzato proposte conciliative sempre rigettate dagli CP_1 appellanti.
- La Corte osserva che il sig. non si è limitato a proporre domanda di restituzione della CP_1 somma di € 20.658,27 versata a titolo di caparra, ma ha formulato anche domanda di accertamento del suo obbligo di riconsegnare ai convenuti i terreni in conseguenza del venir meno degli effetti del contratto preliminare;
per contro i convenuti in via principale hanno chiesto l'integrale rigetto della domanda dell'attore di condanna alla restituzione della caparra, oltre alla restituzione dei terreni e hanno ottenuto l'accoglimento solo parziale della domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, nei limiti della somma di € 1.084,42.
È quindi evidente la soccombenza dei convenuti, attuali appellanti, condannati quali coeredi a pagare all'attore la somma di € 10.097,22 (a norma dell'art. 754 c.c. pari alla metà della caparra di €
20.658,27), operata la compensazione con la predetta somma liquidata ai convenuti.
Non si prospetta, dunque, la violazione dell'art. 91 cpc;
in base al principio della soccombenza.
Non si ravvisano, poi, motivi per compensare le spese processuali in misura maggiore rispetto a quella ritenuta dal Tribunale in relazione alla parziale soccombenza reciproca delle parti, considerato che le questioni discusse in causa, dal punto di vista sia giuridico sia in fatto, non presentavano alcun profilo di novità a norma dell'art. 92 II comma c.c.
Nessuna rilevanza assume, infine, a norma dell'art. 92 c.c. il motivato rifiuto dell'attore alla proposta formulata d'ufficio dal Tribunale in via “transattiva”, prima di dar corso all'istruttoria (v. ud.
02.11.2022) in quanto, come osservato dal Tribunale, “la proposta si basava sullo stato degli atti e dunque prima che la CTU quantificasse esattamente l'importo riconoscibile ai convenuti a titolo di indennità di occupazione”.
Si deve respingere, pertanto, il motivo d'impugnazione.
VI)- A norma dell'art. 91 cpc gli appellanti devono essere condannati a pagare le spese processuali del grado d'appello, liquidate nel dispositivo in base al valore e all'attività difensiva in concreto svolta, secondo i parametri medi per la fase di studio e la fase introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase di trattazione davanti al Consigliere Istruttore e per la fase decisionale ex art. 350 bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Signori
e quali eredi del sig. avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024, così provvede:
I- respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Pavia n. 1471/2024, pubblicata il 12/11/2024, che conferma integralmente;
pagina 15 di 16 II- condanna gli appellanti a pagare all'appellato le spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 3.744,50 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM
n. 55\2014, CPA e IVA se dovuta;
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025.
Presidente Relatrice
TA NT
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