Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da
PP AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PP Macrì, con domicilio eletto presso il suo studio in Locri, via Ancona I Trav;
contro
A.S.P. di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 330/2025 del Tribunale Civile di Locri - Sez. Lavoro, pubblicata il 12.03.2025 e notificata in data 13.03.2025, ad oggetto pagamento somme retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con ricorso notificato il 14.7.2025 e depositato il 15.7.2025 AZ PP ha chiesto l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe, passato in giudicato, con il quale l’ASP di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 14.536,48 oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto fino al soddisfo.
Con successiva memoria depositata l’11.3.2026 il ricorrente ha rappresentato che l’ASP resistente aveva provveduto al pagamento del dovuto, ma solo dopo la proposizione del ricorso, ossia il 27.8.2025, e in data 25.3.2026 ha depositato il dettaglio movimento conto e il cedolino del mese di agosto 2025, ragion per cui chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’amministrazione intimata per soccombenza virtuale.
L’ASP di Reggio Calabria, seppur evocata ritualmente in giudizio, non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 29.4.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Parte ricorrente ha depositato il dettaglio dei movimenti del conto (all. 2) e il cedolino del mese di agosto 2025 (all. 3) da cui risultano le voci “ Arr.Retribuz. da Sentenza Acc Apr.21 ”, corrispondenti a quanto riconosciuto nel titolo, “ Arr.RIVALUTAZIONE MONETARIA A Apr.21 ” per € 1.707,44 e “ Arr.INTERESSI LEGALI assog. i Apr.21 ” per € 1.337,69.
Alla luce di quanto ora esposto, al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere, risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale il ricorrente ha agito in ottemperanza.
Quanto alle spese processuali si osserva che il ricorrente ha notificato il titolo alla sede reale dell’ASP in data 13.3.2025, con decorrenza del termine di 120 giorni per l’esecuzione del titolo, per poi notificare il ricorso il 14.7.2025, ossia immediatamente dopo la decorrenza del suddetto termine di 120 giorni, mentre, per altro verso, l’amministrazione ha corrisposto il dovuto già con il cedolino di agosto 2025, ragion per cui, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle somme dovute, deve ritenersi che la suindicata tempistica del pagamento giustifichi la compensazione delle spese processuali, con l’esclusione della rifusione del contributo unificato da porre a carico dell’A.S.P. intimata nella misura effettivamente corrisposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali, con l’eccezione della refusione del contributo unificato, posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nella misura effettivamente corrisposta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IS, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
ME OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ME OT | AT IS |
IL SEGRETARIO