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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14046/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Carbonaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 novembre 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1339/2023
r.g.l. ed insistito nell'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle considerazioni del
1 proprio consulente di parte secondo cui presenterebbe un'invalidità complessiva del 75%
(cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
In via assolutamente preliminare va osservato che secondo lo stesso c.t.p. la non presenta i requisiti sanitari per la pensione di inabilità. Pt_1
Ciò detto, secondo questo giudice le conclusioni del c.t.u. – secondo cui la ricorrente presenta un'invalidità (pari al 67%) insufficiente anche per la solta attribuzione dell'assegno mensile di assistenza – meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va evidenziato come le parti concordino sulle valutazioni dell'ipoacusia (36% per codice 4005) e della depressione (25% per codice 2205), cosicché la decisione dell'opposizione dipende dalla valutazione delle patologie osteoarticolari e dalla cardiopatia.
Per quanto riguarda le prime, secondo il c.t.p. la presenterebbe Pt_1
un'alterazione del carico dell'apparato osteoarticolare conseguente “alla patologia artrosica e alla deformazione della colonna vertebrale per una scoliosi a s italica superiore ai 40 gradi”, per cui la sola scoliosi andrebbe meriterebbe una percentuale del 40% per il codice 7003, mentre le altre patologie andrebbero valutate autonomamente con l'attribuzione di un ulteriore 55% per i codici 7004 e 7010 (cfr. relazione di c.t.p., prestando attenzione al fatto che il c.t.u. ha riconosciuto un 25% in base ai codici 7006-7010).
2 Ebbene, fermo restando che entrambe le valutazioni si basano sull'applicazione analogica di codici tabellari, le conclusioni del c.t.u. appaiono pienamente giustificate per la modesta incidenza funzionale della patologia di cui si discute, accertata all'esito dell'esame obiettivo della (cfr. relazione insieme ai successivi chiarimenti forniti). Pt_1
Allo stesso modo l'omessa valorizzazione della cardiopatia ipertensiva da parte del c.t.u. appare pienamente condivisibile perché risulta accertato che allo stato tale patologia non determina alcun pregiudizio sul muscolo cardiaco della ricorrente (cfr. relazione integrativa del 25 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14046/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Carbonaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 novembre 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1339/2023
r.g.l. ed insistito nell'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle considerazioni del
1 proprio consulente di parte secondo cui presenterebbe un'invalidità complessiva del 75%
(cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
In via assolutamente preliminare va osservato che secondo lo stesso c.t.p. la non presenta i requisiti sanitari per la pensione di inabilità. Pt_1
Ciò detto, secondo questo giudice le conclusioni del c.t.u. – secondo cui la ricorrente presenta un'invalidità (pari al 67%) insufficiente anche per la solta attribuzione dell'assegno mensile di assistenza – meritano di essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va evidenziato come le parti concordino sulle valutazioni dell'ipoacusia (36% per codice 4005) e della depressione (25% per codice 2205), cosicché la decisione dell'opposizione dipende dalla valutazione delle patologie osteoarticolari e dalla cardiopatia.
Per quanto riguarda le prime, secondo il c.t.p. la presenterebbe Pt_1
un'alterazione del carico dell'apparato osteoarticolare conseguente “alla patologia artrosica e alla deformazione della colonna vertebrale per una scoliosi a s italica superiore ai 40 gradi”, per cui la sola scoliosi andrebbe meriterebbe una percentuale del 40% per il codice 7003, mentre le altre patologie andrebbero valutate autonomamente con l'attribuzione di un ulteriore 55% per i codici 7004 e 7010 (cfr. relazione di c.t.p., prestando attenzione al fatto che il c.t.u. ha riconosciuto un 25% in base ai codici 7006-7010).
2 Ebbene, fermo restando che entrambe le valutazioni si basano sull'applicazione analogica di codici tabellari, le conclusioni del c.t.u. appaiono pienamente giustificate per la modesta incidenza funzionale della patologia di cui si discute, accertata all'esito dell'esame obiettivo della (cfr. relazione insieme ai successivi chiarimenti forniti). Pt_1
Allo stesso modo l'omessa valorizzazione della cardiopatia ipertensiva da parte del c.t.u. appare pienamente condivisibile perché risulta accertato che allo stato tale patologia non determina alcun pregiudizio sul muscolo cardiaco della ricorrente (cfr. relazione integrativa del 25 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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