Art. 1. Articolo unico.
Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 , modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.
Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 , modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.