Articolo 1 della Legge 30 luglio 1957, n. 656
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22 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889 , modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall' art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337 .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.

Entrata in vigore il 22 agosto 1957