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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.954/2020 vertente
TRA
, (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, (c.f. , entrambi nella qualità di Parte_2 C.F._2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
, (c.f. ) elett.te dom.ti in Napoli al Viale A.
[...] C.F._3
Gramsci, 11 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Cicatiello,
) che li rappresenta e difende per procura in calce CodiceFiscale_4
all'atto di appello;
-appellanti-
CONTRO
, (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
, in persona del dirigente Controparte_2 scolastico pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, (c.f. , fax 081-4979313, posta certificata: P.IVA_2
servizio polisweb: ADS80030620639, Email_1 domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11; -appellati-
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4
in p.l.r.p.t., con sede in Via Carlo Pesenti 121
[...]
- 00156 Roma;
-Appellata, chiamata in garanzia, contumace-
OGGETTO: gravame alla sentenza n. 793/2020 del Tribunale di Napoli,
1 pubblicata il 23.01.2020.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti , , : Parte_1 Parte_2 Persona_1
“in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di primo grado e per
l'effetto:
a) dichiarare la responsabilità del convenuto per la causazione del danno sofferto da CP_5 parte attrice/appellante;
b) condannare i convenuti al pagamento in favore degli appellanti dell'importo quantificato come in domanda o nella diversa misura che risulterà nell'espletanda CTU e, in via ancor più gradata, nella misura stabilita dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
c) con vittoria di spese ed onorari oltre iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio".
Per gli appellati , in Controparte_1
persona del nonché Controparte_6 Controparte_2
:
[...]
“1) Respingersi l'avverso gravame e confermarsi la sentenza di prime cure;
2) nel caso di accoglimento delle domande avversarie, previo ordine ex art. 331 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti della , dichiararsi Controparte_7 la società assicuratrice terza chiamata in causa tenuta a manlevare l'Amm.ne resistente per quanto dovrà corrispondere agli attori a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. Con vittoria di diritti, onorari e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con atto notificato il 27/07/17 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la responsabilità sulla minore Persona_1 convenivano innanzi al Tribunale di Napoli Nord il
[...]
nonché la Scuola di I grado " Controparte_1 CP_2 [...]
" chiedendo il ristoro dei danni patiti da il 20/11/13 Controparte_2 Persona_1 nei locali bagno della scuola Media " , con sede in Giugliano in Controparte_2
Campania (Na), alla Via Madonna del Pantano, 146 dalla medesima frequentata quale alunna;
2 precisavano che il 20.11.2013, alle ore 9.00/9.30 circa, - poco dopo l'inizio delle lezioni - si recava nei bagni dell'anzidetto istituto scolastico e, nel farvi ingresso, a causa Per_1 della pavimentazione bagnata non segnalata, scivolava a terra;
a seguito della caduta lamentava forte dolore alla mano dx;
la segreteria scolastica Per_1 provvedeva a contattare la famiglia;
la madre e la nonna dell'alunna si recavano presso
l'istituto scolastico “ ; quivi, stante il perdurare e l'incalzare della Controparte_2 dolenzia, decidevano di portare l'infortunata al P.O. "S. Maria delle Grazie" di Pozzuoli ove le veniva diagnosticato "Trauma contusivo mano dx", "Infrazione base I MTC dx" con conseguente applicazione di gesso per 15 gg e la prescrizione di una cura antidolorifica;
il 5.12.2013 la minore veniva accompagnata presso il medesimo presidio Ospedaliero per la visita ambulatoriale all'esito della quale, stante la non completa guarigione della I MTC/F, si rendeva necessaria l'applicazione di valva gessata per ulteriori 15 gg;
il 23.12.203, rimossa l'apparecchiatura gessata, veniva prescritta ad fisioterapia Per_1 per riabilitazione, diligentemente eseguita presso il Centro Serapide 2 di Villaricca (Na); come da CTP del dott. in atti, riportava postumi valutati sotto il profilo Per_2 Per_1 del danno biologico, nella misura del 4%, con una ITT di 30 giorni e ITP al 50% per giorni
30, con diritto al risarcimento dei danni come di seguito riportati e calcolati: età del danneggiato: 12 anni;
percentuale di invalidità permanente: 4%; giorni di invalidità temporanea totale: 30; giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30; danno biologico permanente: € 4.076,96; invalidità temporanea totale: € 1.386,00; invalidità temporanea parziale al 50%: € 693,00; totale danno biologico temporaneo: € 2.079,00; danno morale
(33,33%): € 2.051,78; spese mediche: € 138,42. totale: € 8.346,16”.
Con atto di messa in mora inviato a mezzo p.e.c. il 16.01.2015 ed il 24.06.2016, gli attori chiedevano al convenuto istituto di risarcire i danni subiti dalla figlia ma la richiesta rimaneva senza esito. Per_1
Concludevano affinché, in accoglimento della domanda: a) fosse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni patiti da essi attori nella dedotta qualità nella misura quantificata di € 8.346,16, o nella diversa maggiore o minore somma come risultante in sede di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto all'effettivo
3 soddisfo; con condanna al pagamento delle competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario e con formula di provvisoria esecuzione”.
In via istruttoria chiedevano di essere ammessi alla prova testimoniale ed alla CTU medica al fine di accertare la natura, l'entità delle lesioni ed i postumi residuati alla minore
. Per_1
La causa veniva regolarmente iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord, al nr. R.G. 10881/2016.
Con comparsa di costituzione, differita la prima udienza per chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c., si costituivano i convenuti rapp.ti e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, i quali preliminarmente eccepivano: l'incompetenza del
Tribunale di Napoli Nord adito, in favore del Tribunale di Napoli in applicazione del foro erariale;
nel merito chiedevano il rigetto della domanda perché infondata.
Con ordinanza del 28.04.2017, il G.U. dichiarava la propria incompetenza assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli territorialmente competente.
Riassunto il giudizio ed iscritto a ruolo con il N.R.G. 22635/2017 gli attori riportandosi a tutte le domande, istanze e conclusioni già formulate così concludevano: “accogliere la domanda e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nella causazione del sinistro per cui è causa condannandoli al risarcimento dei danni patiti da parte attorea nella misura quantificata di € 8.346,16 o nella diversa maggiore o minore somma risultante in sede di
c.t.u., oltre interessi legali rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
b) vinte le spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario con formula di provvisoria esecutorietà”.
In via istruttoria: “ammettere la prova testi e la c.t.u. medica al fine di accertare la natura, l'entità ed i postumi residuati alla minore dalle lesioni per cui è causa”. Parte_1
Con comparsa di costituzione e chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c. il
[...]
, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
la fondatezza delle domande avverse, eccependo: a) l'infondatezza della domanda
4 chiedendone il rigetto;
b) in subordine instava perché fosse dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro con riduzione della responsabilità del convenuto ex art. 1227 c.c.; chiedeva di chiamare in causa ex art. 167 c.p.c. la Controparte_3 CP_4 [...]
, in p.l.r.p.t., per essere dalla Controparte_4
medesima mallevata da tutti gli esiti pregiudizievoli del giudizio.
Concludeva: in via preliminare per essere autorizzata a chiamare in causa la
con sede legale in Roma Controparte_8 alla Via Carlo Pesenti 121; nel merito chiedeva respingere le domande tutte formulate da parte attrice perché infondate ovvero, in subordine, graduarsi l'entità della responsabilità ascrivibile all'Amministrazione in ragione del concorso di colpa del danneggiato;
in tal caso dichiarare la terza chiamata in causa tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di
CTU”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1,2 e 3 c.p.c., ammessa la prova ed escussi i testi, all'esito il GU ritenuta matura la causa, rinviava per le conclusioni al 12.11.2019 allorquando si riservava la decisione con i termini ex art.190 c.p.c. Solo parte attrice depositava comparsa conclusionale.
Con sentenza n. 793/2020 pubblicata il 23.01.2029, il Tribunale di Napoli, così provvedeva:" Rigetta la domanda. Condanna gli attori in solido a pagare al CP_1
convenuto le spese di lite per € 2.400,00 oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso".
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo Pec il 27/03/20 e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore
[...] Per_1
proponevano appello avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale
[...]
riforma per due ordini di motivi: 1) per erronea valutazione della responsabilità della struttura scolastica;
2) erronea valutazione degli elementi probatori.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 954/2020, si costituiva parte appellata chiedendo 5 “1. l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Compagnia di assicurazione;
2. dichiarare l'assenza di responsabilità delle Amministrazioni e mancante la prova del nesso di causalità.
3. riproponeva ex art. 346 c.p.c. la domanda di garanzia già introdotta in primo grado in virtù della polizza n. 001/A/2013/00962 per la responsabilità civile stipulata tra la Scuola Secondaria di I grado (per il periodo che va Controparte_2 dal 23-09.2013 al 23.09.2014) e la Controparte_9
, nel precedente grado di giudizio chiamata in causa pur rimanendo
[...] contumace.”.
Integrato il contraddittorio nei confronti della , per Controparte_7
l'udienza del 05.02.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni fino a pervenire all'udienza del 19.04.2024 quando, previa assegnazione della causa alla relazione del GACA dott.ssa , la Persona_3
Corte si riservava la decisione con i termini del 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Depositata la comparsa conclusionale della sola parte appellante, le memorie di replica di entrambe, la causa veniva rimessa sul ruolo per mancata riconferma del Cont
da parte del . Pt_3
Seguiva la assegnazione della stessa alla relazione di questo estensore e la riserva in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.”.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 27.02.2020 a fronte della sentenza n. 793/2020, non notificata, pubblicata il 23.01.2020, nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc (tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus).
MOTIVI con il primo l'appellante censura la sentenza gravata sotto il profilo della responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica la quale, per i fatti imputabili ai propri dipendenti risponde da un lato, per violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni minori ex art. 2047 - 2048 c.c. e, dall'altro, degli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex art. 2043 e 2051 c.c.
Lamenta l'erroneità del percorso logico giuridico che ha portato il giudice di prime cure ad
6 inquadrare la fattispecie sottesa alla domanda introduttiva nella fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c.; evidenzia che : la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione a specifici doveri d'ufficio; evidenzia che sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, di per sé sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza;
per converso spetta all'Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre
2008, n. 24997;).
Deduce che la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, opera nei confronti della scuola/Ministero, per effetto della surroga prevista dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 per il personale scolastico, docente o non docente, appartenente all'Amministrazione dello Stato;
che, nel caso in esame
è incontestato che in data 20.11.2013 la minore , poco dopo Persona_1
l'inizio delle lezioni scolastiche presso il convenuto istituto, del quale era alunna al dì dei fatti, subiva un infortunio scivolando sul pavimento del bagno ove si era recata intorno alle ore 9.00/9.30.
La fattispecie va inquadrata sotto il profilo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e degli artt. 2048/1218 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha erroneamente ritenuto insufficienti le prove sulla responsabilità del convenuto per la mancata CP_1 produzione ed allegazione di elementi fotografici.
Deduce che era stato riconosciuto dal convenuto istituto che la bambina Per_1
nella data descritta e nei noti locali “bagno” fosse scivolata e caduta a terra.
Censura l'errore del giudice laddove ha ritenuto non provato il nesso causale tra l'evento dannoso e lo stato (bagnato) del pavimento, poiché tale ultima circostanza
è emersa dalle dichiarazioni testimoniali della nonna della bambina che, unitamente alla madre, soccorreva la minore ed alla medesima riferita dalla
7 segreteria dell'istituto scolastico.
Evidenzia che l'evento lesivo era avvenuto intorno alle 9/9.30 circa;
che dopo un primo soccorso venivano avvisati i genitori che presumibilmente giungevano sul posto dopo circa 20/30 minuti, quando ormai lo stato dei luoghi era mutato (es. possibile intervento degli addetti alla pulizia) né il Tribunale poteva pretendere che, difronte ad una bambina dolorante, la madre o la nonna avessero la prontezza di andare in bagno e fotografare i luoghi del sinistro .
I motivi sono infondati.
Preliminarmente la responsabilità dell'amministrazione scolastica va inquadrata non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (condotta, evento, nesso di causalità, dolo o colpa grave), bensì secondo lo schema della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. in ragione del quale grava su parte attorea (creditore) l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, allegando l'inadempimento od il non esatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza;
mentre spetta al debitore la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile dell'esatta esecuzione della prestazione dovuta per causa imprevedibile e inevitabile (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n.
5118; in generale, v. Cass., Sez. Un. 30/10/01 n. 13533).
Invero, è incontestato che l'istituto scolastico, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo instaura con quest'ultimo un vincolo negoziale sicché, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali assunte dall'istituto è inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso ovvero ad altri (in tal senso, espressamente, v. sent. n.2485/58 e n. 2110/74, entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è operante pure per la scuola pubblica).
8 Egualmente ha natura contrattuale da contatto sociale, il rapporto giuridico che s'instaura tra precettore (dipendente dall'istituto scolastico) e l'allievo tale che il primo, nel quadro del complessivo obbligo di istruire e educare, assume nei confronti del secondo anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo procuri a sé stesso un danno alla persona.
Ebbene, nel caso di specie parte appellante ha dimostrato (né vi è contestazione sul punto) che l'infortunio occorso alla minore avvenne durante l'orario scolastico
(ore 9,30 circa). Al contrario non ha provato il nesso di causalità tra il danno patito e l'eventuale condotta colposa dell'istituto (presenza di acqua sul pavimento del bagno) circostanza quest'ultima riferita dalla nonna della minore per averlo appreso dal personale della segreteria scolastica (non meglio specificato ai fini di una possibile escussione testimoniale) che comunque non aveva assistito all'infortunio.
Orbene, se è incontestato il fatto storico in sé, altrettanto non è quanto alla presenza di acqua sul pavimento, causa diretta dell'evento, cui poter ricondurre da un lato il difetto di vigilanza della docente che autorizzò la minore ad uscire dall'aula, dall'altro il difetto organizzativo riconducibile al personale scolastico non docente per non avere prontamente asciugato il pavimento tale da privarlo di ogni potenzialità offensiva.
Ed infatti, l'istituto scolastico (convenuto unitamente al ha contestato il CP_5
fatto così come ricostruito da parte attorea allegando la dichiarazione del Dirigente
Scolastico secondo cui : “In data 20.11.2013, l'alunna regolarmente autorizzata dal docente a recarsi in bagno, rientrava riferendo di aver fatto un movimento maldestro scivolando sul pavimento del bagno che, si precisa, non era bagnato in quanto non è permesso l'ingresso agli alunni durante le pulizie effettuate più volte nel corso della mattinata e che i collaboratori scolastici segnalano puntualmente che vi sono pulizie con apposita segnaletica e non consentono l'accesso agli alunni se non dopo essersi accertati che sia perfettamente asciutto. Immediatamente l'alunna è stata soccorsa con ghiaccio sintetico da personale formato al primo soccorso, così come da protocollo. La famiglia è stata tempestivamente avvisata telefonicamente così come da prassi”.
Ciò posto, secondo il Giudice di prime cure “a fronte di circostanziate e specifiche 9 contestazioni, gli attori avrebbero dovuto provare che i fatti si svolsero secondo il loro assunto, (tuttavia) nessuna prova è stata fornita (in tal senso) se si considera che non è stato depositato alcun elemento probatorio documentale o fotografico e l'unico teste escusso, la nonna, così ha dichiarato in udienza: “ Sono la nonna di e nel
Per_1 novembre 2013 ero a casa di mia figlia a Varcaturo … è arrivata la telefonata della scuola dove stava la scuola media a Varcaturo Don Siamo corse e
Per_1 Controparte_2 abbiamo saputo in segreteria che era caduta in bagno perché era scivolata sul
Per_1 pavimento bagnato (verso le ore 11,00..). piangeva e l'abbiamo portata a Pozzuoli
Per_1 alla Schiana dove le hanno diagnosticato una frattura alla mano destra;
ci ha
Per_1 spiegato che era caduta entrando nel bagno. In segreteria ci dissero appena arrivate che era caduta perché era bagnato a terra. Non siamo andate a vedere il bagno”.
Per_1
Le dichiarazioni rese dalla teste sono del tutto generiche ed insufficienti oltre che de relato (non avendo essa assistito direttamente al fatto riportatole da terzi neppure menzionati ed individuati per consentirne eventualmente l'escussione - o della stessa infortunata).
In conclusione, non è stato assolto l'onere probatorio incombente su parte attorea per non avere la medesima dimostrato adeguatamente il nesso di causalità tra la presenza di acqua sul pavimento (imputabile all'istituto scolastico) ed il danno patito dalla minore.
In tal senso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023 ha stabilito che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per un danno che l'alunno ha causato a sé stesso, il danneggiato deve dimostrare non solo che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che esso è stato causato da un'omissione di controllo o da una colpa dell'insegnante. Solo dopo che il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, spetta al debitore dimostrare che l'impossibilità di eseguire correttamente la prestazione è derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nonostante la causa del danno fosse rimasta ignota, aveva accolto la domanda di risarcimento presentata da un'alunna caduta su una pista da sci durante una gita scolastica.
10 A ben vedere trattasi di una fattispecie simile a quella per cui si controverte ove la causa del danno (caduta) è rimasta ignota perché non è stata provata la presenza di acqua sul pavimento del bagno. L'ignoranza della causa o comunque la sua omessa prova esclude la possibilità d'imputare l'evento alla condotta negligente dell'istituto scolastico qui convenuto.
Né può invocarsi una culpa in vigilando, non risultando provata l'esistenza di condizioni tali da imporre una vigilanza più stringente sulla minore considerata la sua età e l'assenza di limitazioni alla deambulazione, all'autonomia ovvero per la presenza di patologie o situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell'evento dannoso (come, ad esempio, la contemporanea presenza di più allievi).
In tal senso, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n.15190) ha precisato che debba escludersi la violazione da parte dell'Istituto del dovere di vigilanza, non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell'allieva nel tratto che separa il bagno dall'aula di lezione, qualora manchino le condizioni soggettive in capo all'allievo tali da suggerire una maggiore sorveglianza e le condizioni oggettive, riferite alla pericolosità dei luoghi.
Per quanto fin qui argomentato l'appello merita il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in virtù del DM 147/22 in ragione dello scaglione di valore fino a € 26.000,00, sono poste a carico degli appellanti e liquidate in favore del costituito in € 3966,00 oltre spese generali, iva e CP_1
cpa come per legge.
Nulla nei rapporti con la Compagnia di Controparte_3
Assicurazioni e Riassicurazioni, non costituita.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico degli appellanti soccombenti.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in
11 epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza
n. 793/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23.01.2020, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite in favore del in persona del l.r.p.t. liquidate Controparte_1
in € 3966,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico degli appellanti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12/02/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
12