Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12170 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06502/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zuppelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, il ricorrente avversava il decreto ministeriale di cui alle premesse con il quale veniva respinta la sua istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ) della legge n. 91/1992.
In particolare, con il succitato provvedimento, l’autorità ministeriale ravvisava due circostanze ostative alla concessione dello status civitatis:
-l’ammonimento del Questore del -OMISSIS- per violazione dell’art. 8 legge n. 11/2009, per aver commesso atti persecutori nei confronti dell’ex convivente;
-la comunicazione della notizia di reato del -OMISSIS- all’A.G. della Divisione Anticrimine di -OMISSIS-, per violazione dell’art. 582 c.p.
Affidandosi ad un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 91 del 1992, dell’art. 3 della l. n.241 del 1990, nonché il difetto d’istruttoria, l’eccesso di potere e la carenza di motivazione, in quanto nel provvedimento impugnato non sarebbe stato tenuta in debito conto l’intervenuta remissione di querela da parte della convivente in ordine al reato di cui all’art. 582 c.p., cui faceva seguito contestuale accettazione del ricorrente.
Inoltre, a dire del ricorrente, la motivazione del provvedimento apparirebbe erronea, giacché da un lato, in contrasto con l’art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (che osta alla concessione della cittadinanza solamente per condanne definitive attinenti a delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino e non a delitti contro la persona, nell’alveo dei quali si inserisce il reato di cui all’art. 582 c.p.) e, dall’altro, sarebbe carente, in quanto si limiterebbe a dedurre dalle circostanze sopra enucleate, vale a dire la sussistenza dell’ammonimento del Questore e la comunicazione della notizia di reato, l’assenza di un interesse pubblico sotteso alla concessione della cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno, in data -OMISSIS-, si costituiva in giudizio con mero atto di stile.
In vista della discussione in pubblica udienza del gravame, nessuna delle parti presentava memorie o documenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 13 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è sprovvisto di positivo fondamento.
In proposito, il Collegio intende dare assoluta continuità al consolidato insegnamento pretorio secondo cui “ Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Anche in mancanza delle cause ostative indicate dall'art. 6 della medesima legge (condanne per specifici reati e motivi inerenti alla sicurezza nazionale), si tratta di un provvedimento ampiamente discrezionale. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale; tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo circa la avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili. In particolare, la discrezionalità si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (così, di recente, Cons. St., sez. III, n. 8379 del 18.9.2023) e, ancora, “ Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992, è un atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno "status illesae dignitatis" (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. St., sez. III, n. 8364 del 15.9.2023).
Inconferente risulta, peraltro, il richiamo alla violazione all’art. 6, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, secondo cui « Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ».
Ed invero, la norma in esame che definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, trova applicazione con esclusivo riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) per cui la cittadinanza può essere negata solo nelle ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore - e non anche con riguardo alle domande di concessione per residenza, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, quale quella in esame, in cui, invece, il Legislatore ha preferito non precludere all’Amministrazione la possibilità di valutare, “ caso per caso ”, anche diverse ed ulteriori fattispecie criminose (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943 che richiama Cons. Stato sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; id., 21 ottobre 2019, n. 712).
Quanto all’eccezione relativa all’intervenuta remissione di querela per i fatti ascritti al ricorrente, inoltre, giova dare atto di un diffuso orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale: “ La remissione di querela non equivale a sentenza di assoluzione né elimina il fatto storico, ove risulti commesso, a prescindere dall'accertamento nel giudizio penale, dato che l'Amministrazione non è chiamata ad adottare un provvedimento sanzionatorio, ma a conferire uno status (quello di cittadino) in modo irrevocabile che comporta il conferimento di diritti politici. L'Amministrazione, nonostante l'intervenuta remissione di querela, è chiamata, comunque, a prendere in considerazione - in virtù del noto fenomeno della "pluriqualificazione" del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d'azione, delle materie e delle finalità perseguite - il 'fatto storico' sotteso a ciascuna delle contestazioni nei confronti dell'istante, per il particolare valore sintomatico che condotte di tal fatta possono assumere nel procedimento di acquisizione dello status civitatis. ” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 01/02/2024, n.1930).
In definitiva, quindi, il gravame proposto è infondato e, come tale, va respinto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge,
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.