Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2024, proposto da
EG EF, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis e Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Amaranto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Senigallia, piazza Roma n. 8;
nei confronti
PI AO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa idonea misura cautelare collegiale,
- della Determinazione del Responsabile di Area n. 1668 del 24.11.2023, avente ad oggetto “Modifica avviso di selezione mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6-8, del CCNL 16.11.2022 (Progressione di carriera straordinaria) (…) Posticipo termine presentazione domande di partecipazione”;
- della nota prot. n. 2023/68823 del 23.11.2023;
- della graduatoria finale della prefata procedura, stilata dall’Area Risorse Umane del Comune di Senigallia;
- della Determinazione del Responsabile di Area n. 1935 del 22.12.2023 di assunzione a tempo indeterminato;
- dell’Avviso di Selezione mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6-8, del CCNL 16.11.2022 per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo (cod. 08/23PVST), come modificato dalla determinazione n. 1688/2023, laddove si prevede, in particolar modo, una incongrua e illegittima attribuzione dei punteggi, in antinomia col Regolamento comunale;
- della determina di ammissione dei candidati n. 1876 del 20.12.2023, adottata dall’Ufficio Sviluppo e Reclutamento;
- nonché di ogni atto connesso/consequenziale e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa SI De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, dipendente del Comune di Senigallia assegnata temporaneamente all’Unione dei Comuni della Marca Senone, partecipava alla selezione, mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 16.11.2022 (progressione di carriera straordinaria), per n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo-contabile dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione presso l’Area 12 (finanze/tributi/economato). Il termine ultimo per la presentazione della domanda era fissato al 27 novembre 2023: a quella data pervenivano due sole domande, tra cui quella della ricorrente.
Accadeva che il Comune, con Determina del Responsabile di Area n. 1668 del 24 novembre 2023, modificava l’Avviso di selezione, precisando che il posto messo a concorso avrebbe dovuto essere ricoperto specificamente nell’Ufficio Economato; conseguentemente, veniva riformulato l’art. 5 della lex specialis nella parte relativa al criterio selettivo a.3 - ossia prevedendo che sarebbero stati valorizzati, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo, i soli anni di esperienza maturati presso lo specifico Ufficio Economato del Comune di Senigallia e non anche quelli maturati nell’area/servizio/settore/ufficio oggetto della procedura - e veniva posticipato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 11 dicembre 2023. La ricorrente assume che in base ai precedenti criteri avrebbe vinto la selezione e che, a seguito di dette modifiche, che hanno altresì consentito la partecipazione di altri dipendenti (quelli dell’Ufficio Economato) anche in virtù del più ampio termine per la presentazione della domanda, si è vista, invece, collocare nella posizione n. 3 della graduatoria, con un punteggio di 27,5 punti (quindi tra gli idonei non vincitori).
Con il presente ricorso, impugna gli atti indicati in epigrafe lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili; in particolare, assume che:
- rispetto alla richiesta del Responsabile dell’Area di cui alla nota prot. 68823/2023 di destinare il posto da ricoprire all’Ufficio Economato, il Comune sarebbe andato oltre, scegliendo, in maniera immotivata e arbitraria, di riaprire i termini per la presentazione delle domande, in tal modo consentendo la partecipazione di altri dipendenti che, in quanto già in servizio presso l’Ufficio Economato, sarebbero stati favoriti. A dire della ricorrente, quella attuata non sarebbe una modifica sostanziale che va ad incidere sugli originari requisiti di partecipazione per allargare la platea dei partecipanti (unica ipotesi atta a giustificare una riapertura dei termini), bensì una modifica che riguarda la destinazione finale dell’Ufficio di collocazione del dipendente, peraltro di norma definita solo in sede di sottoscrizione del contratto;
- la modifica dell’Avviso contrasterebbe anche il Regolamento sulla disciplina delle progressioni di carriera straordinarie di cui all’art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 16.11.2022 (c.d. progressioni verticali) approvato e adottato dall’Amministrazione resistente, il quale sarebbe chiaramente volto a valorizzare il servizio prestato presso una determinata Area, a prescindere dalla concreta assegnazione ad uno specifico Ufficio che in essa è ricompreso (art. 4, commi 2 e 5, e tabella contenente i criteri di valutazione di cui all’art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 16.11.2022). Il precedente Avviso era allineato con tali disposizioni, mentre il nuovo non lo sarebbe, andando anche in contraddizione con precedenti bandi per progressioni di carriera recentemente emanati dallo stesso Comune.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Senigallia.
Con ordinanza n. 37 del 23 febbraio 2024 (confermata in appello con ordinanza della Quinta Sezione del Consiglio di stato n. 1486 del 19 aprile 2024), questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare contenuta in ricorso per assenza di danno.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto.
2.1. Partendo dal primo motivo, si osserva che sulla base dei precedenti giurisprudenziali citati dalla stessa ricorrente (TAR Lazio Roma, sez. Prima Bis, 19 settembre 2022, n. 11911; Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4731) si ricava il principio secondo cui costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, intendendosi per modifica sostanziale quella cui corrisponde l’allargamento della potenziale platea dei partecipanti.
A ben guardare, la modifica dell’Avviso in questione ha riguardato anche i criteri di attribuzione del punteggio e non soltanto l’individuazione dell’Ufficio di assegnazione del vincitore, avendo stabilito, all’art. 5 (criterio a.3), l’attribuzione di 10 punti fino ad un massimo di 10 anni e 100 punti per ogni anno ulteriore di esperienza solo nell’Ufficio oggetto della procedura e non più, come nel precedente avviso, in ogni area/servizio/settore/ufficio oggetto della procedura: non può negarsi che tale modifica abbia carattere sostanziale, in quanto determina una diversa attribuzione del punteggio e una diversa valorizzazione delle professionalità acquisite. La riapertura dei termini è stata dunque necessaria per consentire la partecipazione anche a coloro che si erano astenuti dal farlo per aver confidato in una differente valutazione dei titoli di servizio, a beneficio della trasparenza e del favor partecipationis .
In ordine alla scelta di procedere a detta modifica dell’Avviso, posto che trattasi di una valutazione del tutto discrezionale dell’Amministrazione, essa è stata adeguatamente motivata dal Responsabile dell’Area 12 - ossia quella di destinazione del vincitore - il quale ha ritenuto di dover precisare, in base alle effettive esigenze dell’Ente, che il posto messo a concorso avrebbe dovuto essere ricoperto specificamente nell’Ufficio Economato; conseguentemente, in linea con la ratio sottesa all’art. 52, comma 1 bis , del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che le progressioni di carriera straordinarie vengano attuate valorizzando i requisiti di esperienza e professionalità acquisiti dai dipendenti e tenendo conto delle effettive necessità dell’Amministrazione, del tutto ragionevolmente quest’ultima ha deciso di modificare l’Avviso pubblico anche rispetto ai criteri di attribuzione del punteggio, più specificamente volti a selezionare la figura che ha maturato maggiore esperienza proprio nell’Ufficio da ricoprire.
2.2. Passando al secondo motivo, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune, la ricorrente parte da un errore interpretativo di fondo, dal momento che confonde il concetto di Area intesa come ex categoria di inquadramento contrattuale (si vedano le classificazioni contenute nell’art. 12 e nelle Tabelle B e C del CCNL del 16 novembre 2022) con il concetto di Area intesa come articolazione organizzativa interna dell’Amministrazione, al pari del Servizio/Settore/Ufficio, ecc., probabilmente a causa della sovrapposizione terminologica contenuta nell’Avviso.
Il Regolamento sulla disciplina delle progressioni di carriera straordinarie di cui all’art. 13, commi 6 e 8 del CCNL 16.11.2022 (c.d. progressioni verticali), approvato e adottato dall’Amministrazione resistente, individua, all’art. 3, i requisiti di partecipazione necessari quali titoli di accesso: in particolare, al comma 2, stabilisce che, per partecipare, occorre “ a) essere inquadrati nell’area (ex categoria) immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo il sistema di classificazione del personale di cui al Ccnl 16/11/2022; b)possedere i requisiti per il passaggio all’area superiore oggetto della specifica procedura bandita, previsti dalla Tabella C allegata al Ccnl 16/11/2022 e di seguito riportati …”. Il concetto di Area a cui si fa riferimento è inequivocabilmente (dato anche il senso letterale) quello di ex categoria di inquadramento contrattuale. L’Avviso pubblico in questione, pertanto, nel prevedere, all’art. 5, criterio a1, quale titolo di accesso alla selezione, l’esperienza minima richiesta dalla Tabella C allegata al CCNL del 16 novembre 2022 e nell’attribuire alla stessa un punteggio pari a zero, in quanto, appunto, già titolo di accesso, si è perfettamente uniformato al disposto dell’art. 3 del suddetto Regolamento.
L’art. 5 dell’Avviso pubblico ha inoltre previsto, per l’attribuzione del punteggio, la valorizzazione dell’esperienza di servizio ulteriore rispetto a quella posseduta quale requisito di accesso alla selezione, stabilendo, al criterio a2, l’assegnazione di 5 punti per ogni anno di esperienza maturata in qualsiasi area/servizio/settore/ufficio diversi da quelli oggetto della procedura, del Comune di Senigallia o di altri Enti, fino ad un massimo di 10 anni e 50 punti, e, al criterio a3, l’assegnazione di 10 punti per ogni anno di esperienza maturata nell’ufficio oggetto della procedura, fino ad un massimo di 10 anni e 100 punti. Il riferimento, in questo caso, non è all’Area intesa come ex categoria di inquadramento, bensì all’Area intesa come articolazione organizzativa dell’Amministrazione. Tale previsione è in linea con quanto stabilito dall’art. 4, commi 2 e 5, dell’Allegato C al Regolamento sul reclutamento del personale del Comune di Senigallia, il quale prevede che il punteggio è attribuito utilizzando i criteri di cui alla tabella “Criteri di valutazione” allegata, che valorizzano, tra l’altro, l’esperienza maturata nell’area di provenienza e le competenze professionali acquisite.
In altri termini, il Comune, del tutto legittimamente e ragionevolmente, attribuisce peso all’elemento dell’esperienza professionale maturata nell’Area degli Istruttori (ex categoria C), anche a tempo determinato (criterio a), declinandolo in modo da valorizzarlo diversamente a seconda che tale esperienza sia quella minima utilizzata già come requisito di accesso, sia stata maturata in qualsiasi articolazione organizzativa interna (in qualunque modo denominata: area, ufficio, servizio, settore o dipartimento, ecc.) del Comune di Senigallia o di altri Enti ovvero sia stata maturata esattamente nell’Ufficio di destinazione del dipendente. Il peso percentuale complessivo attribuito al requisito dell’esperienza professionale unitariamente inteso è pari al 55%, quindi del tutto coerente col disposto di cui all’art. 13, comma 7, del CCNL del 16 novembre 2022, secondo cui, a ciascun elemento di valutazione va attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%. Nel caso in esame, i criteri di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico (a - esperienza professionale, b - titolo di studio, c - competenze professionali), rispettano tale previsione, contemplando, rispettivamente, un peso percentuale di 55%, 25% e 20%.
2.3. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto, stante l’infondatezza dei motivi di censura.
3. I profili peculiari della vicenda e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De MA | Renata MA IA |
IL SEGRETARIO