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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 38263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38263 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La TA IA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IA La TA chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 18284 del 21 dicembre 2023, (definitiva il 21 maggio 2024), sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen. commessi in Milano il 20 novembre 2019. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38263 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 04/11/2025 Il ricorrente, con un unico e composito motivo, denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che, dichiarato assente nel giudizio di primo grado svoltosi attraverso numerose udienze a partire dal 20 dicembre 2021, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio né di altri provvedimenti. Era stato, poi, detenuto a partire dal 15 settembre 2023 e non aveva mai avuto contatti con i difensori né con il difensore di fiducia, nominato con una dichiarazione priva di indicazione del numero di procedimento o del suo oggetto, in persona dell'avvocato Francesco Centorbi, né del difensore di ufficio, nominato dal giudice nel corso del processo, e che aveva depositato, al fine di dimostrare la mancanza di contatti con l'assistito, una relata di notifica "per compiuta giacenza" della nomina. Costituisce frutto di una illazione della Corte quella che l'imputato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo non avendo mantenuto contatti con il difensore di fiducia che si era costituito in udienza affermando di avere avuto contatti con l'assistito per chiedere la definizione del processo con rito abbreviato e successivamente non comparso, prima, per motivi di salute e, poi, senza giustificazione, tanto da essere sostituito. Sarebbe stato, inoltre, onere del Tribunale verificare che non si trovasse detenuto. Non sono, pertanto, imputabili al ricorrente condotte che riconducono alla sua volontà di sottrarsi al processo, erroneamente affermata nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, nel respingere la richiesta di rescissione del giudicato valorizzando la nomina, in fase di indagini, di un difensore di fiducia / ha fatto applicazione del principio secondo cui la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). La Corte, tuttavia, non condivide questa opzione interpretativa, ritenendo, viceversa, maggiormente condivisibile il principio secondo cui in tema di 2 rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi Tarek, Rv. 287298). 2.Come noto, in materia di assenza e di esperibilità dei rimedi previsti in materia già prima della novella introdotta all'art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che si applica alla fattispecie in esame - le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere in assenza, è «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) e, per quel che qui rileva, avevano precisato che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anche vagliando il coefficiente psicologico della condotta. Soprattutto, tale sentenza ha posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di "mancata diligenza" informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi. La disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., al comma 2, ha previsto che: «Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante». Il giudice, secondo tale complessa previsione, al fine di verificare se l'assenza dell'imputato sia frutto di una scelta consapevole e volontaria, deve esaminare una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza e ad ogni altra circostanza rilevante. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non contiene, dunque, una presunzione assoluta di conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato che abbia nominato un difensore di fiducia: in tal caso si presume che l'imputato sia a conoscenza della pendenza del processo, salvo che questi non dimostri il contrario. Ne consegue che non è sufficiente il mero dato formale del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'imputato e, nel caso in cui questi sia 3 domiciliatario, la notifica al difensore di fiducia degli atti del processo;
per ritenere dimostrata la negligenza informativa dell'imputato nei rapporti con il difensore fiduciario quale sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo/ ma è necessario accertare, caso per caso, l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile dimostrare, e non solo presumere, la conoscenza del processo e, quindi, la consapevole e volontaria sottrazione allo stesso. Accertamento che postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della conoscenza (tra le quali la nomina del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato. 3.Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha ricondotto all'onere informativo dell'imputato, che aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, la "colpevole" mancata conoscenza e, soprattutto, la volontaria sottrazione al processo e non ha spiegato come e perché il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali: la risalenza nel tempo, al 20 novembre 2019, alla fase delle indagini preliminari e all'indomani della esecuzione della perquisizione domiciliare della nomina di un difensore di fiducia ed elezione di domicilio presso lo stesso, in un verbale privo del numero del procedimento penale, e, soprattutto, gli accadimenti processuali registrati nel corso del processo fra i quali assume / particolare rilievo il comportamento processuale del difensore di fiducia che non f era presente all'udienza del 20 dicembre 2021, ove era sostituito da un difensore di ufficio immediatamente reperibile, e che, dopo avere chiesto un rinvio per motivi di salute (all'udienza del 31 marzo 2022, richiesta nella quale preannunciava la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato), non era comparso alle successive udienze tanto che il giudice, all'udienza dell'Il maggio 2023, aveva I nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e questi, in seguito, aveva depositato una relata di notifica "per compiuta giacenza" della nomina. Il processo era poi proseguito alle udienze del 29 settembre 2023 e 21 dicembre 2023, udienze che si tenevano, come documentato dal difensore con la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, mentre il La TA si trovava detenuto. Sono, dunque, acquisiti una serie di elementi che contrastano con la presunzione di conoscenza del processo e, soprattutto, con l'assunto, necessario ai fini della dichiarazione di assenza, della natura volontaria e consapevole 4 dell'assenza al processo, che, in buona sostanza, è stata desunta solo ed esclusivamente dalla nomina del difensore di fiducia intervenuta in fase di indagini. 4.All'annullamento dell'ordinanza consegue il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare la richiesta proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati avendo cura di accertare se sussistano elementi, precisi e oggettivi dacui risulti che l'imputato, avendo ricevuto sufficienti informazioni del processo, si sia sottratto consapevolmente e volontariamente al processo non potendo tale volontà automaticamente desumersi dalla "negligenza informativa".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso il 4 novembre 2025 La Consigliera relatrice Il Presidente
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IA La TA chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 18284 del 21 dicembre 2023, (definitiva il 21 maggio 2024), sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen. commessi in Milano il 20 novembre 2019. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38263 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 04/11/2025 Il ricorrente, con un unico e composito motivo, denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che, dichiarato assente nel giudizio di primo grado svoltosi attraverso numerose udienze a partire dal 20 dicembre 2021, non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio né di altri provvedimenti. Era stato, poi, detenuto a partire dal 15 settembre 2023 e non aveva mai avuto contatti con i difensori né con il difensore di fiducia, nominato con una dichiarazione priva di indicazione del numero di procedimento o del suo oggetto, in persona dell'avvocato Francesco Centorbi, né del difensore di ufficio, nominato dal giudice nel corso del processo, e che aveva depositato, al fine di dimostrare la mancanza di contatti con l'assistito, una relata di notifica "per compiuta giacenza" della nomina. Costituisce frutto di una illazione della Corte quella che l'imputato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del processo non avendo mantenuto contatti con il difensore di fiducia che si era costituito in udienza affermando di avere avuto contatti con l'assistito per chiedere la definizione del processo con rito abbreviato e successivamente non comparso, prima, per motivi di salute e, poi, senza giustificazione, tanto da essere sostituito. Sarebbe stato, inoltre, onere del Tribunale verificare che non si trovasse detenuto. Non sono, pertanto, imputabili al ricorrente condotte che riconducono alla sua volontà di sottrarsi al processo, erroneamente affermata nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, nel respingere la richiesta di rescissione del giudicato valorizzando la nomina, in fase di indagini, di un difensore di fiducia / ha fatto applicazione del principio secondo cui la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). La Corte, tuttavia, non condivide questa opzione interpretativa, ritenendo, viceversa, maggiormente condivisibile il principio secondo cui in tema di 2 rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El Abbasi Tarek, Rv. 287298). 2.Come noto, in materia di assenza e di esperibilità dei rimedi previsti in materia già prima della novella introdotta all'art. 420-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che si applica alla fattispecie in esame - le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere in assenza, è «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) e, per quel che qui rileva, avevano precisato che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anche vagliando il coefficiente psicologico della condotta. Soprattutto, tale sentenza ha posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di "mancata diligenza" informativa dell'imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi. La disposizione di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., al comma 2, ha previsto che: «Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante». Il giudice, secondo tale complessa previsione, al fine di verificare se l'assenza dell'imputato sia frutto di una scelta consapevole e volontaria, deve esaminare una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia oltre alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza e ad ogni altra circostanza rilevante. La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non contiene, dunque, una presunzione assoluta di conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato che abbia nominato un difensore di fiducia: in tal caso si presume che l'imputato sia a conoscenza della pendenza del processo, salvo che questi non dimostri il contrario. Ne consegue che non è sufficiente il mero dato formale del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'imputato e, nel caso in cui questi sia 3 domiciliatario, la notifica al difensore di fiducia degli atti del processo;
per ritenere dimostrata la negligenza informativa dell'imputato nei rapporti con il difensore fiduciario quale sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo/ ma è necessario accertare, caso per caso, l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile dimostrare, e non solo presumere, la conoscenza del processo e, quindi, la consapevole e volontaria sottrazione allo stesso. Accertamento che postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della conoscenza (tra le quali la nomina del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato. 3.Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha ricondotto all'onere informativo dell'imputato, che aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, la "colpevole" mancata conoscenza e, soprattutto, la volontaria sottrazione al processo e non ha spiegato come e perché il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali: la risalenza nel tempo, al 20 novembre 2019, alla fase delle indagini preliminari e all'indomani della esecuzione della perquisizione domiciliare della nomina di un difensore di fiducia ed elezione di domicilio presso lo stesso, in un verbale privo del numero del procedimento penale, e, soprattutto, gli accadimenti processuali registrati nel corso del processo fra i quali assume / particolare rilievo il comportamento processuale del difensore di fiducia che non f era presente all'udienza del 20 dicembre 2021, ove era sostituito da un difensore di ufficio immediatamente reperibile, e che, dopo avere chiesto un rinvio per motivi di salute (all'udienza del 31 marzo 2022, richiesta nella quale preannunciava la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato), non era comparso alle successive udienze tanto che il giudice, all'udienza dell'Il maggio 2023, aveva I nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e questi, in seguito, aveva depositato una relata di notifica "per compiuta giacenza" della nomina. Il processo era poi proseguito alle udienze del 29 settembre 2023 e 21 dicembre 2023, udienze che si tenevano, come documentato dal difensore con la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, mentre il La TA si trovava detenuto. Sono, dunque, acquisiti una serie di elementi che contrastano con la presunzione di conoscenza del processo e, soprattutto, con l'assunto, necessario ai fini della dichiarazione di assenza, della natura volontaria e consapevole 4 dell'assenza al processo, che, in buona sostanza, è stata desunta solo ed esclusivamente dalla nomina del difensore di fiducia intervenuta in fase di indagini. 4.All'annullamento dell'ordinanza consegue il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare la richiesta proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati avendo cura di accertare se sussistano elementi, precisi e oggettivi dacui risulti che l'imputato, avendo ricevuto sufficienti informazioni del processo, si sia sottratto consapevolmente e volontariamente al processo non potendo tale volontà automaticamente desumersi dalla "negligenza informativa".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Così deciso il 4 novembre 2025 La Consigliera relatrice Il Presidente