TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 115
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato e del T.U.S.P.

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi di motivazione analitica (art. 5) e di adozione di atti deliberativi (artt. 7 e 8) siano applicabili anche quando le pubbliche amministrazioni acquisiscono partecipazioni indirette tramite società quotate o in house, in quanto tali adempimenti sono posti a tutela della concorrenza e del mercato.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi e comunicazione all'Autorità

    Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha condannato il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

  • Accolto
    Comportamento omissivo e contrario alla normativa a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 115
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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