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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566/2023
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2566/2023 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Deseira ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Mola Vecchia nr. 4 ………. Appellante
contro c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Sperduti ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Liri al Corso Roma 31………...… Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ha riferito che con atto notificato il Parte_1 Controparte_1
10 marzo 2022, la evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sora sostenendo di essere stata diffamata da una raccomandata che lei, , aveva inviato il 2 gennaio 2020, al proprio Parte_1
coniuge, In quella missiva, a dire della sarebbero state riportate Persona_1 CP_1
affermazioni lesive della sua reputazione, tanto da giustificare una pretesa risarcitoria di euro 5.000 a titolo di danno non patrimoniale. ha riferito che le accuse formulate nei suoi confronti Parte_1
furono prospettate in modo vago e indeterminato, poiché l'attrice si limitò a lamentare un generico pregiudizio morale, all'immagine e alla vita relazionale senza delineare puntualmente i fatti asseritamente diffamatori. La stessa appellante ha poi esposto di essersi costituita nel giudizio di primo grado contestando integralmente la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto della domanda per pagina 1 di 7 totale mancanza di fondamento e ciononostante il Giudice di Pace, accolse invece le domande dell' condannando lei, , al pagamento della somma di euro 5.000 oltre CP_1 Parte_1
interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.390 oltre accessori.
Avverso la sentenza n. 69/2023 (cron. 406/2023 - Rep. 27/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora,
ha proposto appello e ha dedotto che essa ha erroneamente ritenuto provata la condotta Parte_1
diffamatoria ascrittale, in assenza di un adeguato e rigoroso supporto probatorio. La ha dedotto Pt_1
che la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Maresciallo , le quali, tuttavia, non derivano da una percezione diretta dei Tes_1
fatti, ma costituiscono la mera rappresentazione valutativa di un'attività d'indagine svolta nell'ambito di due paralleli procedimenti penali avviati nei confronti della IG.ra . In tali atti, peraltro, non Pt_1
compaiono elementi idonei a collegare con certezza la busta visionata nel filmato alla lettera di contenuto diffamatorio oggetto del giudizio civile, né risulta acquisita alcuna documentazione attestante la tracciatura della raccomandata, sicché manca qualsiasi prova dell'identità tra la spedizione osservata e quella ricevuta dal coniuge dell'attrice. L'appellante sottolinea inoltre, che il filmato richiamato dal teste, mai prodotto in giudizio, è stato personalmente visionato dalla difesa e risulta privo di chiarezza e di definizione, tale da non consentire l'individuazione delle operazioni compiute allo sportello né, tantomeno, l'associazione tra il gesto di consegna di una busta e la missiva oggetto del giudizio. L'attrice ha anche dedotto che ugualmente ingiustificata appare, poi, la valutazione compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c., avendo desunto un'implicita ammissione dalla mancata comparizione dell'appellante all'interrogatorio formale, nonostante la stessa fosse all'epoca imputata nel parallelo procedimento penale vertente sui medesimi fatti. Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla alla Pt_1
polizia giudiziaria, riportate negli atti depositati dalla controparte, nonostante si tratti di dichiarazioni rese in un momento in cui già emergevano indizi di reità, con conseguente divieto di utilizzazione ai sensi dell'art. 63 c.p.p. Con riferimento al motivo di gravame inerente l'assoluta carenza probatoria in pagina 2 di 7 ordine al danno lamentato, l'appellante contesta anzitutto le affermazioni del giudice di primo grado, il quale ha richiamato orientamenti giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso in esame,
poiché difetta, infatti, sin dal principio, il fatto noto dal quale dedurre il preteso danno: l'attrice non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio, né ha fornito elementi idonei a risalire, tramite un percorso logico-presuntivo coerente, al fatto ignoto rappresentato dal danno-conseguenza. Inoltre, la ha rilevato che ugualmente erronea è la valutazione operata dal Giudice di primo grado circa la Pt_1
pretesa sussistenza del nesso causale tra la spedizione della lettera e l'asserita diffusione del suo contenuto. Dall'istruttoria svolta è invece emerso con evidenza che la divulgazione della missiva è
avvenuta esclusivamente ad opera del destinatario, ossia del e della stessa e di Persona_1 CP_1
ulteriori soggetti terzi, i quali, come dichiarato dagli stessi testi escussi, hanno avuto un ruolo diretto ed attivo nella circolazione del contenuto della lettera. La parte appellante censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui il giudice ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale,
ritenendo applicabile un criterio equitativo in assenza di prova puntuale del pregiudizio subito dall'attrice. Tale statuizione, tuttavia, risulta viziata da una non corretta ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della determinazione dell'an e del quantum, nonché da evidenti carenze motivazionali circa l'applicazione dei parametri richiamati dal giudicante stesso. A fronte di tali circostanze, la liquidazione equitativa operata dal giudice di prime cure risulta erronea, poiché fondata su presupposti di fatto non provati e priva di adeguata motivazione in ordine ai criteri indicati (rilevanza dell'offesa, posizione sociale della persona offesa, inserimento in un determinato contesto sociale o professionale). La
sentenza non offre alcuna valutazione concreta sulla reale incidenza dell'asserita lesione nella vita privata e lavorativa dell'attrice e si limita ad affermazioni generiche, non giustificate da idoneo supporto probatorio. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis: - in via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 69/2023 (cron. 406/2023 - Rep. 27/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora, in pagina 3 di 7 persona del Dott. Giuseppe Verrelli, all'esito del giudizio recante R.G. n. 309/2022, depositata in
cancelleria in data 23.06.2023 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 5.07.2023,
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale
e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto,
nonché sfornite di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Giudice di Pace di Sora per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto,
condannare la IG.ra (C.F. alla restituzione delle Controparte_1 C.F._2
somme corrisposte dalla IG.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1
interessi legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha esposto che Controparte_1
dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso un quadro probatorio chiaro e coerente in ordine alla riconducibilità dell'invio della missiva diffamatoria all'odierna appellante . Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla medesima, non sussiste alcuna carenza di prova sull'identificazione dell'autrice della raccomandata spedita il 2 gennaio 2020 e indirizzata a
[...]
Le risultanze acquisite attestano, infatti, che l'unica raccomandata accettata dall'Ufficio Persona_1
Postale di Castelliri nella fascia oraria interessata corrispondeva, per caratteristiche esteriori e modalità
di lavorazione, a quella successivamente recapitata al destinatario, e che la spedizione fu effettuata da una donna poi identificata nei Carabinieri, con riscontri documentali e tramite accesso agli atti del
Comune di Isola del Liri, nella persona di , moglie del dipendente comunale Parte_1 Parte_2
. Sul fondamento di tali presupposti l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Si
[...]
chiede che il Tribunale adito voglia: 1) Rigettare l'appello e conferma della sentenza di primo grado.
2) Condannare l'appellante alle spese e alle competenze professionali del grado”. pagina 4 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 13 maggio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 352 cpc e ha rinviato alla udienza virtuale del 3 dicembre 2025.
A scioglimento della riserva presa alla udienza del 3 dicembre 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, per questo Giudice l'appello non è fondato e deve esser rigettato.
In via preliminare, circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni a S.I.T. rese dalla appellante, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc si richiama la sentenza n. 441/2025 del Tribunale di Cassino, alla quale ci si riporta
per relationem poiché quel giudizio ha riguardato lo stesso fatto che ha visto coinvolti la con Pt_1
diversi soggetti;
, pertanto, così come espresso nella citata sentenza, non è configurabile la lamentata violazione dell'art. 24 Cost., poiché l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e l'audizione degli agenti sul loro contenuto non determinano alcuna inutilizzabilità nel processo civile.
In questo ambito, infatti, anche elementi probatori formati in altro procedimento e non conformi alle relative regole possono essere valutati, essendo comunque garantito il contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa dell'appellante. Neppure la mancata acquisizione del filmato costituisce un deficit istruttorio: gli ufficiali di P.G. hanno confermato in sede testimoniale le attività investigative svolte,
comprese le informazioni desumibili dal video della telecamera interna dell'Ufficio Postale. Tali dati risultano inoltre riportati nella comunicazione di notizia di reato del 2 febbraio 2020 sottoscritta dal
Luogotenente , atto assistito da fede privilegiata. Tes_1
Parimenti, ci si riporta per relationem a quanto esposto nella citata sentenza n. 441/2025 sulla erronea valutazione del Giudice di primo grado riguardo al comportamento assunto in sede di interrogatorio formale, perché anche in questo caso il primo Giudice ha considerato provati i fatti indicati tramite quel mezzo istruttorio soltanto dopo aver esaminato anche gli ulteriori elementi probatori raccolti e valutandoli nel loro insieme. Le stesse considerazioni circa il richiamo per relationem devono essere effettuate con riguardo all'accertamento in capo alla dell'invio della raccomandata così come è Pt_1
pagina 5 di 7 emerso dall'istruttoria svolta in questo giudizio, come nell'altro procedimento anche in questo caso, la circostanza che il contenuto della lettera è stato conosciuto da più persone, anche se non direttamente riconducibile alla , è a quest'ultima imputabile, poiché l'invio della raccomandata alla ditta di Pt_1
autotrasporti del cognato dell' e non nell'abitazione del destinatario è stata determinante CP_1
nella diffusione del contenuto della lettera: non vi è quindi alcun concorso di colpa dell' al CP_1
riguardo, pertanto, neanche in questo caso può essere accolta la domanda di riduzione del danno.
La sentenza del Giudice di primo grado deve essere perciò confermata perché è stato dimostrato che la condotta di ha causato danni ingiusti all'onore, al decoro ed alla reputazione Parte_1
dell'appellata . La liquidazione equitativa del danno è stata determinata nella misura di € 5000,00 con motivazione esente da vizi, avendo il primo Giudice accertato e valutato gli elementi utili, ritenuti congrui e proporzionali, rispetto all'offesa subita sia nel contesto lavorativo che nella vita familiare.
La correzione della sentenza svolta in assenza di contraddittorio nella fattispecie non assume rilevanza essendosi trattato solo di un errore di trascrizione nella vocale del nome “ ” anziché ”, Pt_1 Pt_1
potendo definirsi un mero refuso che non ha inciso in alcun modo sul contenuto tanto che nella prima parte del dispositivo l'appellante viene correttamente indicata in . Pt_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la conferma delle spese processuali liquidate nella sentenza impugnata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per fasi (studio, introduttiva e decisionale) secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato e accertato di € 5000,00.
P.Q.M
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Sora n. 69/2023; pagina 6 di 7 AN
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di , che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 15 dicembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2566/2023 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Deseira ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Mola Vecchia nr. 4 ………. Appellante
contro c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Sperduti ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Liri al Corso Roma 31………...… Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ha riferito che con atto notificato il Parte_1 Controparte_1
10 marzo 2022, la evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sora sostenendo di essere stata diffamata da una raccomandata che lei, , aveva inviato il 2 gennaio 2020, al proprio Parte_1
coniuge, In quella missiva, a dire della sarebbero state riportate Persona_1 CP_1
affermazioni lesive della sua reputazione, tanto da giustificare una pretesa risarcitoria di euro 5.000 a titolo di danno non patrimoniale. ha riferito che le accuse formulate nei suoi confronti Parte_1
furono prospettate in modo vago e indeterminato, poiché l'attrice si limitò a lamentare un generico pregiudizio morale, all'immagine e alla vita relazionale senza delineare puntualmente i fatti asseritamente diffamatori. La stessa appellante ha poi esposto di essersi costituita nel giudizio di primo grado contestando integralmente la ricostruzione avversaria e chiedendo il rigetto della domanda per pagina 1 di 7 totale mancanza di fondamento e ciononostante il Giudice di Pace, accolse invece le domande dell' condannando lei, , al pagamento della somma di euro 5.000 oltre CP_1 Parte_1
interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.390 oltre accessori.
Avverso la sentenza n. 69/2023 (cron. 406/2023 - Rep. 27/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora,
ha proposto appello e ha dedotto che essa ha erroneamente ritenuto provata la condotta Parte_1
diffamatoria ascrittale, in assenza di un adeguato e rigoroso supporto probatorio. La ha dedotto Pt_1
che la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Maresciallo , le quali, tuttavia, non derivano da una percezione diretta dei Tes_1
fatti, ma costituiscono la mera rappresentazione valutativa di un'attività d'indagine svolta nell'ambito di due paralleli procedimenti penali avviati nei confronti della IG.ra . In tali atti, peraltro, non Pt_1
compaiono elementi idonei a collegare con certezza la busta visionata nel filmato alla lettera di contenuto diffamatorio oggetto del giudizio civile, né risulta acquisita alcuna documentazione attestante la tracciatura della raccomandata, sicché manca qualsiasi prova dell'identità tra la spedizione osservata e quella ricevuta dal coniuge dell'attrice. L'appellante sottolinea inoltre, che il filmato richiamato dal teste, mai prodotto in giudizio, è stato personalmente visionato dalla difesa e risulta privo di chiarezza e di definizione, tale da non consentire l'individuazione delle operazioni compiute allo sportello né, tantomeno, l'associazione tra il gesto di consegna di una busta e la missiva oggetto del giudizio. L'attrice ha anche dedotto che ugualmente ingiustificata appare, poi, la valutazione compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c., avendo desunto un'implicita ammissione dalla mancata comparizione dell'appellante all'interrogatorio formale, nonostante la stessa fosse all'epoca imputata nel parallelo procedimento penale vertente sui medesimi fatti. Infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla alla Pt_1
polizia giudiziaria, riportate negli atti depositati dalla controparte, nonostante si tratti di dichiarazioni rese in un momento in cui già emergevano indizi di reità, con conseguente divieto di utilizzazione ai sensi dell'art. 63 c.p.p. Con riferimento al motivo di gravame inerente l'assoluta carenza probatoria in pagina 2 di 7 ordine al danno lamentato, l'appellante contesta anzitutto le affermazioni del giudice di primo grado, il quale ha richiamato orientamenti giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso in esame,
poiché difetta, infatti, sin dal principio, il fatto noto dal quale dedurre il preteso danno: l'attrice non ha allegato né provato alcun concreto pregiudizio, né ha fornito elementi idonei a risalire, tramite un percorso logico-presuntivo coerente, al fatto ignoto rappresentato dal danno-conseguenza. Inoltre, la ha rilevato che ugualmente erronea è la valutazione operata dal Giudice di primo grado circa la Pt_1
pretesa sussistenza del nesso causale tra la spedizione della lettera e l'asserita diffusione del suo contenuto. Dall'istruttoria svolta è invece emerso con evidenza che la divulgazione della missiva è
avvenuta esclusivamente ad opera del destinatario, ossia del e della stessa e di Persona_1 CP_1
ulteriori soggetti terzi, i quali, come dichiarato dagli stessi testi escussi, hanno avuto un ruolo diretto ed attivo nella circolazione del contenuto della lettera. La parte appellante censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui il giudice ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale,
ritenendo applicabile un criterio equitativo in assenza di prova puntuale del pregiudizio subito dall'attrice. Tale statuizione, tuttavia, risulta viziata da una non corretta ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della determinazione dell'an e del quantum, nonché da evidenti carenze motivazionali circa l'applicazione dei parametri richiamati dal giudicante stesso. A fronte di tali circostanze, la liquidazione equitativa operata dal giudice di prime cure risulta erronea, poiché fondata su presupposti di fatto non provati e priva di adeguata motivazione in ordine ai criteri indicati (rilevanza dell'offesa, posizione sociale della persona offesa, inserimento in un determinato contesto sociale o professionale). La
sentenza non offre alcuna valutazione concreta sulla reale incidenza dell'asserita lesione nella vita privata e lavorativa dell'attrice e si limita ad affermazioni generiche, non giustificate da idoneo supporto probatorio. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis: - in via principale e nel
merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 69/2023 (cron. 406/2023 - Rep. 27/2023), resa dal Giudice di Pace di Sora, in pagina 3 di 7 persona del Dott. Giuseppe Verrelli, all'esito del giudizio recante R.G. n. 309/2022, depositata in
cancelleria in data 23.06.2023 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 5.07.2023,
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale
e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto,
nonché sfornite di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Giudice di Pace di Sora per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto,
condannare la IG.ra (C.F. alla restituzione delle Controparte_1 C.F._2
somme corrisposte dalla IG.ra in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1
interessi legali maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per
spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha esposto che Controparte_1
dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso un quadro probatorio chiaro e coerente in ordine alla riconducibilità dell'invio della missiva diffamatoria all'odierna appellante . Parte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla medesima, non sussiste alcuna carenza di prova sull'identificazione dell'autrice della raccomandata spedita il 2 gennaio 2020 e indirizzata a
[...]
Le risultanze acquisite attestano, infatti, che l'unica raccomandata accettata dall'Ufficio Persona_1
Postale di Castelliri nella fascia oraria interessata corrispondeva, per caratteristiche esteriori e modalità
di lavorazione, a quella successivamente recapitata al destinatario, e che la spedizione fu effettuata da una donna poi identificata nei Carabinieri, con riscontri documentali e tramite accesso agli atti del
Comune di Isola del Liri, nella persona di , moglie del dipendente comunale Parte_1 Parte_2
. Sul fondamento di tali presupposti l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Si
[...]
chiede che il Tribunale adito voglia: 1) Rigettare l'appello e conferma della sentenza di primo grado.
2) Condannare l'appellante alle spese e alle competenze professionali del grado”. pagina 4 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 13 maggio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini ai sensi dell'art. 352 cpc e ha rinviato alla udienza virtuale del 3 dicembre 2025.
A scioglimento della riserva presa alla udienza del 3 dicembre 2025 e letti gli scritti conclusionali e le note difensive depositate per la menzionata udienza, per questo Giudice l'appello non è fondato e deve esser rigettato.
In via preliminare, circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni a S.I.T. rese dalla appellante, ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc si richiama la sentenza n. 441/2025 del Tribunale di Cassino, alla quale ci si riporta
per relationem poiché quel giudizio ha riguardato lo stesso fatto che ha visto coinvolti la con Pt_1
diversi soggetti;
, pertanto, così come espresso nella citata sentenza, non è configurabile la lamentata violazione dell'art. 24 Cost., poiché l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e l'audizione degli agenti sul loro contenuto non determinano alcuna inutilizzabilità nel processo civile.
In questo ambito, infatti, anche elementi probatori formati in altro procedimento e non conformi alle relative regole possono essere valutati, essendo comunque garantito il contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa dell'appellante. Neppure la mancata acquisizione del filmato costituisce un deficit istruttorio: gli ufficiali di P.G. hanno confermato in sede testimoniale le attività investigative svolte,
comprese le informazioni desumibili dal video della telecamera interna dell'Ufficio Postale. Tali dati risultano inoltre riportati nella comunicazione di notizia di reato del 2 febbraio 2020 sottoscritta dal
Luogotenente , atto assistito da fede privilegiata. Tes_1
Parimenti, ci si riporta per relationem a quanto esposto nella citata sentenza n. 441/2025 sulla erronea valutazione del Giudice di primo grado riguardo al comportamento assunto in sede di interrogatorio formale, perché anche in questo caso il primo Giudice ha considerato provati i fatti indicati tramite quel mezzo istruttorio soltanto dopo aver esaminato anche gli ulteriori elementi probatori raccolti e valutandoli nel loro insieme. Le stesse considerazioni circa il richiamo per relationem devono essere effettuate con riguardo all'accertamento in capo alla dell'invio della raccomandata così come è Pt_1
pagina 5 di 7 emerso dall'istruttoria svolta in questo giudizio, come nell'altro procedimento anche in questo caso, la circostanza che il contenuto della lettera è stato conosciuto da più persone, anche se non direttamente riconducibile alla , è a quest'ultima imputabile, poiché l'invio della raccomandata alla ditta di Pt_1
autotrasporti del cognato dell' e non nell'abitazione del destinatario è stata determinante CP_1
nella diffusione del contenuto della lettera: non vi è quindi alcun concorso di colpa dell' al CP_1
riguardo, pertanto, neanche in questo caso può essere accolta la domanda di riduzione del danno.
La sentenza del Giudice di primo grado deve essere perciò confermata perché è stato dimostrato che la condotta di ha causato danni ingiusti all'onore, al decoro ed alla reputazione Parte_1
dell'appellata . La liquidazione equitativa del danno è stata determinata nella misura di € 5000,00 con motivazione esente da vizi, avendo il primo Giudice accertato e valutato gli elementi utili, ritenuti congrui e proporzionali, rispetto all'offesa subita sia nel contesto lavorativo che nella vita familiare.
La correzione della sentenza svolta in assenza di contraddittorio nella fattispecie non assume rilevanza essendosi trattato solo di un errore di trascrizione nella vocale del nome “ ” anziché ”, Pt_1 Pt_1
potendo definirsi un mero refuso che non ha inciso in alcun modo sul contenuto tanto che nella prima parte del dispositivo l'appellante viene correttamente indicata in . Pt_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la conferma delle spese processuali liquidate nella sentenza impugnata.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per fasi (studio, introduttiva e decisionale) secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore dichiarato e accertato di € 5000,00.
P.Q.M
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Sora n. 69/2023; pagina 6 di 7 AN
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di , che si Parte_1 Controparte_1
liquidano nella misura di € 1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
C.p.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 15 dicembre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7