Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01802/2026REG.PROV.COLL.
N. 07789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7789 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Domenica Zoccali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5681/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il Cons. BE MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Viene appellata la sentenza n. 5681/2024 del TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato dal sig. -OMISSIS-, contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento del decreto del 14 agosto 2019, con il quale il sig. -OMISSIS-è stato escluso da una procedura concorsuale per la qualifica di Vigile del Fuoco, bandita con il d.m. n. 238 del 14 novembre 2018.
Il provvedimento di esclusione era fondato sul giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica nel verbale n. 4 del 5 luglio 2018, che aveva riscontrato nel ricorrente un blocco di branca destra e un’alterazione dei parametri di composizione corporea, con una massa grassa pari al 31,6%.
Il ricorrente ha basato i propri motivi di ricorso sulla contestazione della valutazione cardiologica, sostenendo che esami clinici successivi avevano smentito la presenza di patologie cardiache, anomalie congenite o ipertrofie ventricolari tipiche di un blocco di branca invalidante. Secondo la difesa del candidato, il giudizio della Commissione sarebbe stato frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica errato e non conforme alle regole della scienza medica.
Di contro, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che il soggetto presentava un peso di 116,45 kg per un’altezza di 1,749 metri, configurando un quadro di obesità a carattere medio/elevato che aggravava il rischio cardiovascolare, superando ampiamente i valori di normalità della massa grassa fissati tra il 7% e il 22%.
2. I giudici hanno rigettato il ricorso osservando che, sebbene il ricorrente si fosse concentrato sulla funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio, lo stesso non aveva articolato doglianze puntuali idonee a superare il profilo di inidoneità relativo ai parametri di composizione corporea.
Il Tribunale ha rilevato che l’accertamento della massa grassa al 31,6%, effettuato dalla Commissione tramite bio-impedenziometria, deve ritenersi consolidato, poiché il candidato si era limitato a produrre un certificato di una biologa nutrizionista giudicato inidoneo a fornire prova dell’inattendibilità del giudizio tecnico espresso dall’Autorità competente.
Poiché il superamento dei limiti di massa grassa previsti dalla normativa costituisce di per sé un motivo sufficiente a giustificare l’esclusione, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello.
La sentenza del TAR sarebbe errata per non aver tenuto conto del fatto che l’odierno appellante aveva ricevuto l’idoneità per continuare a svolgere il ruolo di Vigile del Fuoco volontario. Ciò renderebbe evidente la contraddittorietà dell’agire amministrativo del Ministero.
Da successive visite mediche, sarebbe comunque emersa l’idoneità fisica dell’appellante rispetto alle mansioni richieste.
Già in primo grado sarebbe stato puntualmente contestato il giudizio della Commissione, anche con riferimento al parametro della composizione corporea, che peraltro si sarebbe basato su una normativa non più in vigore.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità sulla base delle seguenti motivazioni:
- “ Blocco di branca destra (D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1, comma 2 allegato B, punto 12) ”;
- “ Alterazione dei parametri di composizione corporea: % massa grassa 31.6% (L. 12/01/2015 n. 2; DPR 17/12/2015 n. 207; D.M. 11/03/2016) ”.
Quanto al secondo aspetto, su cui si è principalmente soffermato il TAR, si osserva che l’art. 3 del D.P.R. n. 207 del 2015 (Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2), prevede, al primo comma: « I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente regolamento ».
Il suddetto allegato A, per i maschi, prevede una percentuale di massa grassa compresa tra 7 e 22.
7. Come visto, l’odierno appellante risultava avere il 31,6% di massa grassa, circostanza che di per sé sola è idonea a giustificare il giudizio negativo della Commissione e che, come è stato messo in evidenza dal TAR, non è stata specificamente contestata nella sua realtà fattuale.
L’appellante, infatti, non contesta la correttezza della misurazione effettuata dalla Commissione medica, ma si limita a sostenere che l’idoneità avrebbe dovuto essere riconosciuta anche per la “ peculiarità endomorfa caratterizzante l’aspetto fisico del sig. -OMISSIS- ”.
Tale assunto, tuttavia, non trova alcun ancoraggio nel diritto positivo. Al contrario, il comma 2 del citato art. 3, DPR n. 207 del 2015, prevede che, al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione solo fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti.
Né è possibile alcuna confusione con quanto disposto dalla diversa disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, ai sensi dell’art. 234 del d.lgs. n. 217 del 2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), cui sembrerebbero far riferimento alcune deduzioni di parte appellante.
8. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere dichiarato manifestamente infondato. Ciò implica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta con decreto n. 141/2024 della competente Commissione costituita presso il Consiglio di Stato.
Cionondimeno, la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della parte appellante, provvisoriamente disposta con decreto n. 141/2024 della competente Commissione costituita presso il Consiglio di Stato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA CO, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
BE MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA | FA CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.