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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 19 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6832/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Salerno alla via Zara n. 72 presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Gianmarco Pisapia e Sabato Pisapia che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Schiavo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno alla via Francesco
Manco n. 21 giusta procura allegata alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto : pagamento spettanze retributive e risarcimento danni
Conclusioni rassegnate alla presente udienza : i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19 ottobre 2022 la ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta con Controparte_1 insegna “ Paneintavola “ , dal 3.3.2018 al 4.6.2021 , allorquando il rapporto si risolveva a seguito di dimissioni volontarie a causa di intervenuti dissapori con il datore di lavoro;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato con un part-time di 24 ore settimanali;
che tuttavia ella avrebbe sempre osservato il turno di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 15,00 , oppure dalle ore 12,30 alle ore 21,30 , per sei giorni alla settimana e per tre domeniche al mese;
di aver svolto durante il turno di mattina
,l'attività di banconista per sei ore , quella di cassiera per due ore , e per un ora , l'attività di addetta alla farcitura di pizze e posa in forno;
che durante il turno pomeridiano , avrebbe svolto l'attività di banconista fino alle ore 20,30 e per un'ora , dalle ore 20,30 alle ore 21,30 , di addetta alle pulizie;
di aver percepito i soli importi mensili dettagliatamente riportati in ricorso;
di non aver goduto di ferie negli anni 2018 , 2020 e 2021 e di aver goduto di ferie per soli 5 giorni nell'anno 2019 ; di aver percepito , all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro , il t.f.r. rapportato alla ridotta attività lavorativa formalizzata dal datore di lavoro;
tanto esposto e ritenendo di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto , la ricorrente adiva il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :
A) Accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_2 denominato “Paneintavola” è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 03/03/2018 al
4/06/2021;
B) Accertare e dichiarare, in ragione delle causali che precedono, il diritto della ricorrente al riconoscimento della somma di € 62.775,83 , ovvero della maggiore o minore somma, comunque ritenuta di giustizia alla medesima dovuta dalla in persona del legale rapp.te sig.ra CP_1
, in dipendenza delle ragioni di cui al presente ricorso;
CP_1
Con C) Per l'effetto, condannarsi la al pagamento della precitata somma di euro 62.775,83 Parte_2
dovuta a titolo di differenze retributive, ferie non godute e del TRF sopra quantificato alla stregua dei conteggi analiticamente proposti ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia , il tutto oltre ulteriore rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, da calcolarsi sulle singole poste di credito, come da dettagliato conteggio allegato e parte integrante del presente ricorso, dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo, per i fatti e le causali innanzi dette, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
D) Accertata la violazione dei limiti temporali di collocazione e durata dell'orario di lavoro part-time
, condannare la in persona del legale rapp.te sig.ra al risarcimento del CP_1 CP_1
danno patito dalla ricorrente che verrà quantificato in via equitativa dall'onorevole Giudicante. Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva la ditta convenuta eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. . Nel merito , comunque , contestava le affermazioni della ricorrente in ordine alla quantità di lavoro svolto affermando di aver sempre corrisposto alla lavoratrice quanto di sua spettanza in relazione all'attività effettivamente svolta.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'esito , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale .
********
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente .
Allo scopo, si deve richiamare il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione
“attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice del merito (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. 2519/99; Cass. civ. 817/99; Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ., 1740/1991; Cass. civ. 1366/86; Cass. civ. 8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89).
Nel rito del lavoro, infatti , per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese ( Cass.Sez. Lav. n.11318/1994 ; S.U. n.6140/1993; Cass. Sez. Lav.
n.817/1999; Cass. Sez. Lav. n.9977/2002; Cass. Sez. Lav. n.6680/2002; Cass. Sez. Lav. n.41/2003).
E , nel caso che ci occupa, possiamo affermare che il ricorso introduttivo contiene sufficienti elementi per individuare il tipo di attività espletata dalla ricorrente, il periodo e l'orario lavorativo, consentendoci in tal modo di individuare il contratto collettivo applicabile nella specie e quindi l'eventuale retribuzione spettante in relazione all'attività espletata. Risulta inoltre depositato in atti il contratto collettivo invocato quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione . Ma se la domanda proposta dalla signora è sicuramente ammissibile , nel merito , Parte_1
tuttavia , essa merita accoglimento soltanto in parte .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente reclama il pagamento di differenze retributive innanzitutto sul presupposto di un errato inquadramento contrattuale da parte della datrice di lavoro . Ella afferma , infatti , di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello B3S in quanto avrebbe disimpegnato , in aggiunta ai compiti di banconista , per i quale era stata formalmente assunta , anche gli ulteriori compiti di cassiera e addetta alla preparazione delle vivande come aiuto cuoco e pulizia dei locali .
La domanda di superiore inquadramento , tuttavia , non può trovare accoglimento .
Si deve evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, integralmente condivisa dal giudicante e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c., "nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 20272 del
27.9.2010; Cass. n. 28284 del 31.12.2009; Cass. n. 26234 del 30.10.2008; Cass. n. 3446 del
20.2.2004; Cass. n. 4508 del 26.3.2003; Cass. n. 11856 del 21.10.1999; Cass. n. 14973 dei
20.11.2000; Cass. n. 9614 del 21.7.2000; Cass. n. 6446 dell'1.7.1998).
In sede di legittimità si è inteso così proporre un percorso logico - giuridico che, sviluppandosi attraverso l'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore e il raffronto di essa, e delle sue modalità esecutive in termini di autonomia e responsabilità, con i connotati previsti dalla declaratoria contrattuale, riconnetta l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato alla logica conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente e non alternativa, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
Il giudicante ,quindi , è chiamato a valutare , non solo la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dalla risorsa ad un superiore livello di contrattazione collettiva , ma anche ad escludere che quell'attività fosse comunque inquadrabile nel livello di appartenenza .
Sennonché , nel caso che ci occupa , la ricorrente si limita a descrivere le attività svolte omettendo completamente di riportare la declaratoria professionale del livello riconosciutogli e di quello rivendicato , impedendo in tal modo al giudice di effettuare il raffronto tra le mansioni svolte e quelle corrispondenti ai diversi livelli di inquadramento . Tale conclusione impedisce naturalmente di utilizzare i conteggi allegati al ricorso introduttivo , laddove risultassero provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda , atteso che tali conteggi sono stati formulati con riferimento ad un livello di inquadramento non riconoscibile .
E dunque , laddove la ricorrente avesse effettivamente diritto a spettanze retributive , queste verranno calcolate unicamente tenendo conto della paga oraria riconosciuta in busta paga e corrispondente al livello di inquadramento A4 .
Tanto premesso , occorre a questo punto evidenziare che la domanda avanzata dalla ricorrente , oltre che fondata sull'asserito diritto ad un superiore inquadramento ,è imperniata , soprattutto , sull'affermazione dell'avvenuto svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello formalizzato all'atto dell'assunzione . Ella infatti sostiene che , nonostante fosse stato pattuito un orario di lavoro part- time per 24 ore settimanali , avrebbe invece lavorato per l'intero periodo dalle ore 6,00 alle ore 15,00 , oppure dalle ore 12,30 alle ore 21,30 , con un giorno di riposo a settimana , oltre a tre domeniche la mese , ma , sebbene a ciò onerata , la ricorrente non è riuscita a provare per intero le predette circostanze .
A supporto delle proprie affermazioni , la ricorrente indica infatti tre testimoni , le cui dichiarazioni , tuttavia , non possono essere utilizzate a conferma dei fatti sopra richiamati .
Di nessun rilievo , in particolare , è la deposizione del teste , fidanzato della ricorrente Testimone_1
, quando riferisce di aver accompagnato la ricorrente al lavoro tutti i giorni e di essere andato a prenderla al termine della giornata lavorativa e ciò nonostante la ricorrente avesse la disponibilità di una propria auto come riferito da tutti gli altri testi , e nonostante egli dovesse cominciare il proprio turno di lavoro come netturbino già alle ore 6,00 e nonostante risiedesse a Castel San Giorgio , distante oltre venti chilometri dalla sede lavorativa della ricorrente .
Maggiore utilità , ai fini che ci occupano , è invece la deposizione della teste , cliente Testimone_2
della ditta resistente , quando riferisce che le capitava di vedere la ricorrente al lavoro nella stessa giornata sia alle ore 8,00/8,10 che alle ore 13,30 , la qual cosa fare sembrerebbe avvalorare la tesi attorea della insussistenza del part- time di sole 4 ore di lavoro giornaliere .
Ma , detta deposizione , nulla ci dice sull'orario di inizio dell'attività lavorativa da parte della ricorrente , né alcunchè sulla fine della giornata lavorativa , nè ci dice con quale frequenza capitasse che la teste vedesse la ricorrente presente nella stessa giornata sia alle ore 8,00 che alle ore 13,30 .
Dobbiamo tener presente , infatti ,che è la stessa teste a riferire che non sempre la ricorrente Tes_2 era presente alle ore 8,30 , ma che in tali giorni c'era comunque alle ore 13,30 , perché , evidentemente , osservava un turno diverso . Né è possibile argomentare alcunchè sui turni di lavoro osservati dalla ricorrente dalla dichiarazione , sempre resa dalla medesima teste , secondo la quale in qualche occasione la ricorrente era presente al lavoro anche nel corso del pomeriggio , alle ore
17,00/18,00 .
Ma se questo è vero , interviene comunque a sostegno delle argomentazioni attoree la testimonianza della signora , che , a differenza delle deposizioni sopra richiamate , riferisce di veri Testimone_3
e propri turni di lavoro , certamente di durata superiore a quella formalizzata nel contratto di assunzione .
Né si può sostenere che la suddetta teste sarebbe inattendibile perché licenziata e quindi astiosa nei confronti della ditta resistente . Non risulta , infatti , che la predetta teste abbia promosso azioni nei confronti della convenuta , né emerge dagli atti un qualche ulteriore interesse della teste a vedere la convenuta soccombente nel presente giudizio .
E dunque , stando a quanto riferito dalla predetta teste , possiamo ritenere confermato che i turni di lavoro esorbitavano dalle 4 ore giornaliere formalizzate in atti .
La teste , infatti , riferisce: “Si cominciava a lavorare alle ore 6,00 e terminavo alle ore 13,00 .
Preciso che quando uso il plurale intendo far riferimento alle due persone che svolgevano l'attività di banconista … Nel turno pomeridiano , che cominciava alle ore 12,30 , era addetta una sola persona e quindi dalle ore 12,30 alle ore 15,00 , lavoravano contemporaneamente tre persone come banconiste . Chi aveva cominciato a lavorare alle ore 12,30, terminava poi il proprio turno di lavoro alle ore 21,00 . … I turni ci venivano comunicati con whatsapp e potevano riguardare un medesimo turno per l'intera settimana o turni alternati . Non c'era una regola . Tutti usufruivamo di un giorno di riposo settimanale e laddove una delle turniste di mattina usufruiva del giorno di riposo , l'addetta al turno pomeridiano cominciava a lavorare un'ora prima . Gli orari più affollati erano quei in coincidenza con l'ingresso e l'uscita di scuola dei ragazzi . .. A tali orari , pertanto , non poteva operare al banco una sola persona . Preciso che era la signora all'occorrenza a svolgere Pt_3
l'attività di banconista . … La domenica il panificio rimaneva aperto dalle ore 7,00 alle ore
14,//15,00. Tutte noi lavoravamo per tre domeniche al mese …. Anche di domenica lavoravamo in due nel turno …”
Sennonché , se è vero che tale testimonianza sembra superare le risultanze formalizzate nel contratto di assunzione della ricorrente ,ciò non di meno essa copre un periodo limitato dell'attività lavorativa CP_ dedotta in ricorso . La teste , infatti , riferisce di aver lavorato alle dipendenze della Tes_3
resistente unicamente dal marzo 2019 al marzo 2020 e quindi le dichiarazioni sopra riportate coprono solo il suddetto , limitato periodo .Va aggiunto , tra l'altro , che anche gli altri due testi addotti dalla ricorrente , vale a dire e , allorquando riferiscono sui fatti di causa , dichiarano Tes_2 Tes_1
che lavoravano al banco , oltre alla ricorrente , anche tale e , e quindi anche Per_1 Testimone_3
tali dichiarazioni rimangono limitate al solo periodo compreso tra marzo 2019 e marzo 2020 . D' altra parte , che la ricorrente possa aver effettuato turni di lavoro diversi in altri periodi lavorativi trova conferma , oltre che nelle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte resistente , anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in occasione delle indagini ispettive effettuate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro . Dobbiamo tener presente , infatti , che la stessa ricorrente , sentita a sommarie informazioni in data 11.2.2019 , dichiarava di lavorare per sei giorni alla settimana con orario dalle ore 12,30 alle ore 16,30 , oppure dalle ore 11,00 alle ore 15,00.
E dunque riterremo che , almeno fino al febbraio 2019 , l'orario contrattualmente stabilito non sia mai stato superato o comunque non sia stato superiore a quello remunerato in busta paga . Occorre considerare , infatti , che nel prospetto paga di febbraio 2019 risultano remunerate diverse ore di lavoro supplementare . Ma , alle stesse conclusioni, possiamo pervenire anche per il periodo successivo al marzo 2020 , per il quale non abbiamo testimonianze dirette dei turni di lavoro osservati dalla ricorrente , Va rilevato , tra l'altro , che siamo in piena emergenza COVID , vale a dire in un periodo senza afflusso di studenti che , come riferito dalla teste , erano gli Tes_3 avventori più numerosi dell'esercizio commerciale . Ma anche nel periodo successivo non abbiamo alcuna prova che lo svolgimento del solo part- time formalizzato dalle dipendenti non fosse sufficiente a coprire le esigenze di vendita al pubblico , atteso che a tale attività si dedicava sistematicamente anche la titolare .
La domanda di pagamento di differenze retributive va dunque accolta limitatamente al periodo dal 9 febbraio 2019 , quando , stando ai verbali ispettivi in atti , veniva assunta la teste , al 9 Tes_3
marzo 2020 , quando cominciava il periodo pandemico .
Anche per tale periodo , tuttavia , riterremo che la ricorrente abbia espletato la propria attività unicamente con orario a tempo pieno e non per 54 ore settimanali dedotte in ricorso . La stessa teste
, infatti , riferisce che nella giornata di domenica il panifico rimaneva aperto soltanto dalle Tes_3
ore 7,00 alle ore 14,00/15,00 e non per l'intera giornata . A ciò si aggiunga che la stessa teste non riferisce affatto di aver sempre lavorato in turno con la ricorrente , sicché non è Tes_3 possibile sostenere , anche in considerazione dell'alternanza di turni mattutini e pomeridiani , il superamento del normale orario lavorativo , che richiede una prova ben più rigorosa .
Pertanto , effettueremo il calcolo delle differenze retributive maturate dalla ricorrente nel periodo febbraio 2019- febbraio 2020 considerando una prestazione costante di 40 ore settimanali , di cui quindici mensili prestate nella giornata di domenica .
Utilizzando quindi i prospetti paga in atti per la determinazione del percepito , possiamo calcolare le spettanze retributive maturate dalla ricorrente in
€ 486,48 per la mensilità di febbraio 2019 ;
€ 581,60 per la mensilità di marzo 2019 ; € 609,70 per la mensilità di aprile 2019 ;
€ 577,27 per la mensilità di maggio 2019 ;
€ 646,82 per la mensilità di giugno 2019 , oltre ad una differenza sulla quattordicesima mensilità per
€ 472,42;
€ 667,65 per la mensilità di luglio 2019 ;
€ 616,87 per la mensilità di agosto 2019 ;
€ 519,51 per la mensilità di settembre 2019 ;
€ 608,13 per la mensilità di ottobre 2019 ;
€ 552,94 per la mensilità di novembre 2019 ;
€ 503,86 per la mensilità di dicembre 2019 , oltre ad € 991,49 quale differenza sulla tredicesima mensilità ;
€ 549,77 per la mensilità di gennaio 2020 ,
€ 500,24 per la mensilità di febbraio 2020 , oltre alle quote di tredicesima mensilità maturate nell'anno 2020 per complessivi € 1.044,83.
La ricorrente , inoltre , lamenta in ricorso di non aver fruito delle ferie ed anche tale domanda merita accoglimento per la parte che non risulta già indennizzata con l'ultima busta paga .
Ed invero la Suprema Corte ha affermato ( v. Ord n. 7696/2020 ) che grava sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati;
questo significa che , laddove dai prospetti paga fosse emerso l'avvenuto godimento delle ferie , la lavoratrice avrebbe dovuto provare l'attività lavorativa svolta nei giorni indicati come ferie . Ma , nella specie , dall'esame dei prospetti paga non emerge il godimento delle ferie , sicché non vi è necessità di alcuna prova sul punto . Non si può ignorare , comunque , che la stessa ricorrente riconosce di aver fruito di alcuni giorni di ferie nell'anno 2019 sebbene questi non siano riportati nei prospetti paga e poiché la teste conferma tale circostanza , riferendo dell'avvenuto godimento di una settimana di ferie Tes_3 da parte della ricorrente , di tale settimana terremo conto nell'attribuzione alla lavoratrice la indennità sostitutiva che si quantifica , per l'intero periodo , in complessivi € 2.570,29 ; e poiché con l'ultima busta paga è stata corrisposta alla lavoratrice la indennità sostitutiva delle ferie non godute per €
1.153,00 , competerà alla ricorrente la sola differenza per € 1.417,29.
E , infine , competerà alla ricorrente una differenza sul trattamento di fine rapporto già percepito per € 735.52.
La società resistente va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di € 12.082,39 , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo . La ricorrente , inoltre, a termini dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 81 del 15.6.2015 , ha diritto al risarcimento del danno per il periodo in cui ha espletato l'attività di lavoro in regime di part- time senza alcuna predeterminazione temporale dell'orario . Nella specie , infatti , non basta un richiamo alla turnistica operata in azienda atteso che dalla documentazione in atti non è possibile evincere con sicurezza come fossero organizzati i turni . Basti pensare che in memoria difensiva si fa riferimento a turni mattutini dalle ore 6,00 alle ore 10,00 , oppure dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e turni pomeridiani dalle ore 13,00 alle ore 17,00 , dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 , mentre , in occasione della visita ispettiva dell'Ispettorato del lavoro , le lavoratrici riferivano di turni dalle ore
8,30 alle ore 12,00 o dalle ore 12,30 alle ore 16,00 o ancora dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e quindi senza alcuna predeterminazione della turnistica .
In via equitativa è quindi possibile riconoscere alla lavoratrice un risarcimento del danno nella misura di € 800,00.
Le spese del giudizio , in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda , restano parzialmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della somma
[...] di € € 12.082,39, al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna altresì la società resistente , come rappresenta , al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente per la mancata collocazione temporale dell'orario di lavoro part- time che liquida equitativamente in € 800,00 ;
3. Compensa per tre quarti tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
4.629,00 ;
4. Condanna la società resistente , come rappresentata , al pagamento in favore della ricorrente del rimanente quarto delle spese , sopra liquidate per intero , oltre IVA e Cap come per legge , con attribuzione che dichiarano averne fatto anticipo .
Salerno 19 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio