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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14890/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14890/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita PARMENTOLA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicodemo IERITANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione:
1. Dichiarare preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale
Civile di Nola e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da un Giudice territorialmente incompetente;
2. Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per estinzione della pretesa creditoria azionata e nel merito, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste da controparte, rispetto a quanto già versato, per tutti i motivi esposti negli scritti di questa difesa;
pagina 1 di 11
3. Accogliere l'opposizione spiegata dalla e per l'effetto revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto reso dal Tribunale Civile di Bologna, Dott. Salina, n. 4870/2022 del 09.11.2022
R.G. 12653/2022;
4. Inoltre, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 condannarsi quest'ultima al relativo risarcimento dei danni, in favore della nella Parte_1 misura che il Giudice riterrà equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art.
96, III comma, c.p.c., da determinarsi equitativamente, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'Avv. Rita Parmentola dichiaratasi antistataria”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 reso dal Tribunale Civile di Bologna perché l'opposizione non è basata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto con la piena conferma del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 reso dal Tribunale Civile di Bologna, qui opposto;
c) nell'ipotesi non creduta di accoglimento anche parziale dell'opposizione proposta, condannare La società “ (cod. fisc. e nr. iscrizione Registro Imprese di Napoli: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., qui parte opponente al pagamento a favore di P.IVA_1
della somma di €. 22.190,56 oltre interessi di mora di cui al D. lgs. 231/2002 dal dì Controparte_1
del dovuto al saldo ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
d) in tutti i casi, respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4870/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di
Bologna su ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 20.190,56 a titolo di compenso per l'intervento di soccorso stradale prestato in data
01.07.2022, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
pagina 2 di 11 In sede di opposizione, in via del tutto preliminare, veniva eccepita l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bologna, stante la mancanza di convenzioni e/o pattuizioni contrattuali tra le parti, nonché
l'illiquidità del credito fatto valere. L'eccezione preliminare veniva pertanto ancorata alla non operatività, nel caso di specie, dei criteri del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c. e del forum destinatae solutionis che, ai sensi degli artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., radica la competenza presso il foro del creditore;
si riteneva, dunque, competente il foro del convenuto, indicato nel Tribunale di
Nola, quale luogo in cui era la sede legale della società ingiunta Parte_1
Nel merito l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, esponendo quanto segue:
-la società in data 01.07.2022, si vedeva coinvolta in un sinistro stradale Parte_1 sull'autostrada A1 (km 203+920 nord - Comune di Sasso Marconi), in conseguenza del quale il complesso veicolare (trattore Iveco tg. GC372SN e semirimorchio tg. XA912NN) nella disponibilità dell'opponente rimaneva danneggiato, necessitando di intervento di soccorso stradale da parte della intervenuta su richiesta della Polizia stradale;
Controparte_1
-la società incaricata del soccorso, dopo avere rimosso il complesso veicolare dalla carreggiata autostradale, lo custodiva presso il proprio deposito;
-in data 07.07.2022, l'odierna opponente inviava missiva per il rilascio dei mezzi, non ricevendo tuttavia alcun riscontro;
-in data 20.07.2022, a seguito di ulteriori solleciti a reiterazione dell'istanza di restituzione dei veicoli, perveniva dalla richiesta di pagamento del corrispettivo per l'attività di Controparte_1 recupero del complesso veicolare, quantificato in € 23.084,00, con riserva di esercitare il diritto di ritenzione dei veicoli, ai sensi dell'art. 2756 c.c., in caso di mancata corresponsione;
- a fronte dell'entità dell'importo richiesto, parte opponente constatava la mancata applicazione delle tariffe vigenti in materia di soccorso stradale, essendo il sinistro avvenuto su tratto autostradale di competenza di Autostrade per l'Italia e dovendosi, pertanto, applicare il relativo regolamento in materia;
-al fine di ottenere ulteriore conferma della non congruità degli importi inseriti in fatturazione,
l'odierna opponente richiedeva parere tecnico ad e ad I.M.A. (organizzazione di prestatori di CP_2
servizi di soccorso stradale, cui risultava associata la , i quali constatavano Controparte_1
l'effettivo inserimento di voci di spesa non ricomprese nei tariffari vigenti per le attività di soccorso stradale;
-nelle more, stante il perdurante diniego alla restituzione, la promuoveva ricorso ex art. CP_3
669 bis e 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dei veicoli indebitamente ritenuti, provvedendo inoltre al pagamento in favore di della somma di € 4.740,78, a tacitazione di ogni Controparte_1
pagina 3 di 11 debenza, come da distinta di bonifico allegata in atti (doc. 15 atto di citazione), corrispondente all'importo quantificato da I.M.A. per l'intervento, con l'aggiunta dei giorni di sosta dei veicoli;
-il ricorso d'urgenza si concludeva con l'ordine di restituzione immediata dei veicoli, acclarata l'insussistenza di prova circa gli elementi costitutivi del diritto di ritenzione in relazione ad un credito superiore all'importo già pagato, nonché l'assenza di prova di prestazioni ulteriori e di allegazioni a supporto della congruità dell'intera somma richiesta;
-a seguito dell'avvenuta riconsegna dei veicoli, la promuoveva procedimento CP_1 monitorio per la corresponsione dell'importo fatturato rimasto insoluto.
Tutto ciò premesso, in sede di opposizione la contestava le singole voci di Controparte_4
spesa di cui alla fattura fondante il decreto ingiuntivo, in quanto diverse ed ulteriori rispetto a quelle inserite nei tariffari.
Veniva altresì eccepita la non debenza dell'importo indicato a titolo di sosta dei veicoli presso le sedi dell'opposta per n. 89 giorni, atteso che i mezzi venivano trattenuti indebitamente dall'1.07.2022 sino al 28.09.2022, come acclarato dal giudice del provvedimento cautelare, mai reclamato.
In definitiva, si ribadiva l'assenza di prova del credito, essendo la fattura titolo idoneo solo per l'emissione di decreto ingiuntivo e non suscettibile di integrare la prova della pretesa in sede di cognizione ordinaria. Sul punto si eccepiva la carenza di prova del conferimento dell'incarico alla essendo stati i soccorsi attivati dalla Polizia stradale, con conseguente difetto di CP_1
valido accordo contrattuale tra le parti per la determinazione delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nei tariffari e già rimunerate mediante il pagamento della somma di € 4.740,78.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria, nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, ripercorso l'iter fattuale delle Controparte_1
operazioni di soccorso, faceva valere il diritto alla richiesta di pagamento della somma ingiunta, prendendo preliminarmente posizione sull'eccezione di incompetenza.
Sul punto, si rivendicava il valido incardinamento del procedimento monitorio presso il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, precisando che, trattandosi di obbligazione pecuniaria, la competenza è da identificarsi, ai sensi del combinato disposto art. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., presso il domicilio del creditore.
pagina 4 di 11 Circa la fondatezza del quantum richiesto, veniva prospettata la natura articolata della prestazione fornita e delle operazioni resesi necessarie a causa della gravità e della dinamica proprie dell'incidente.
Inoltre, a fronte dell'eccepita inesistenza di un previo accordo tra le parti, si precisava che il corrispettivo dovuto trovasse fondamento nell'istituto della negotiorum gestio, sul presupposto che il gestore poneva in essere l'attività di soccorso stradale in sostituzione del dominus impossibilitato a provvedervi da sé.
Con riguardo all'asserito discostamento del corrispettivo richiesto rispetto agli importi tariffari,
l'opposta evidenziava che nei pareri richiesti ad e ad I.M.A. non figurava la voce di spesa CP_2
relativa alla sosta degli autoarticolati protrattasi per 89 giorni, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione della congruità delle cifre oggetto di ingiunzione, nel prosieguo della causa.
La concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno per la minor somma dovuta come corrispettivo per la sosta, pari ad € 3.307,86; in via principale e nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento di ingiunzione. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione proposta, l'opponente chiedeva la condanna della l pagamento della somma di € 22.190,56, oltre ad interessi moratori. Parte_1
3. All'udienza del 18.05.2023 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e rilevando la non congruità ed erroneità dei compensi applicati da parte opposta in relazione alla prestazione di soccorso stradale, richiamata altresì l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. che, su tali presupposti, aveva disposto l'immediata restituzione dei veicoli alla Parte_1
Quindi, il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 30.11.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, acquisite le prove documentali, respingeva le ulteriori istanze istruttorie, non ammettendo la prova per testi dedotta da entrambe le parti, in quanto relativa a circostanze non contestate, documentali o irrilevanti ai fini del decidere;
parimenti rigettava la CTU richiesta da parte convenuta, in quanto generica ed esplorativa.
Infine, le parti precisavano le rispettive conclusioni, avvalendosi dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 5 di 11 4. Preliminarmente, occorre dirimere la questione di competenza territoriale sollevata da parte opponente, che ritiene doversi applicare il criterio del foro del debitore di cui all'art. 19 c.p.c., individuato nel Tribunale di Nola, contestando invece i criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., sul presupposto della mancanza di un accordo negoziale, contenente le pattuizioni sulle tariffe applicate, e della illiquidità del credito dedotto nel procedimento monitorio.
Ebbene, siffatta prospettazione è insuscettibile di accoglimento. Sul punto, occorre infatti precisare che in tale sede non è in contestazione l'esistenza fattuale della prestazione effettivamente sottesa alla fattura emessa, essendo pacifico, per come allegato e non contestato, che il servizio di soccorso stradale sia stato effettivamente eseguito in data 01.07.2022. Oggetto di contestazione è, al più, l'individuazione della fonte del rapporto obbligatorio, atteso che parte opponente lamenta l'inesistenza di un valido accordo tra le parti, specificando che, a seguito del sinistro, i mezzi venivano dati in consegna ai soccorritori dalla Polizia e non in forza di un esplicito mandato conferito dalla società proprietaria degli stessi.
Ebbene, sul punto, pur nell'assenza di un pregresso obbligo contrattuale tra le parti, deve tuttavia rilevarsi l'esistenza di un'obbligazione ex lege, riconducibile ai sensi dell'art. 1173 c.c. ad ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico.
Ed invero, è la legge, e nello specifico l'art. 175 comma 12 del Codice della strada, ad imporre l'obbligo di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella circolazione stradale, demandando solo agli enti autorizzati dal concessionario la gestione delle operazioni di recupero, traino e rimessa in carreggiata dei mezzi coinvolti in sinistri lungo la rete stradale e autostradale.
Ciò premesso, i servizi di soccorso autostradale trovano ulteriore disciplina nella Direttiva 24 maggio
1999 del Ministero dei Lavori pubblici e nei singoli Regolamenti interni adottati da ciascuna delle società concessionarie della rete autostradale e costituenti parte integrante delle Convenzioni intercorrenti tra queste e gli operatori autorizzati a fornire i servizi di soccorso.
Ne deriva che il rapporto obbligatorio tra le parti oggi in contesa, pur non trovando fondamento in un contratto in senso proprio, mancando una previa e reciproca manifestazione di volontà tra le parti, deve ricondursi alla categoria delle obbligazioni ex lege: è il legislatore infatti - tramite le previsioni del
Codice della Strada e gli atti attuativi sopra richiamati - ad imporre l'obbligo di intervento di soccorso stradale agli operatori che abbiano aderito alle convenzioni deputate ad autorizzare tali tipologie di intervento ai sensi di legge.
Siffatte convenzioni - integrate anche da fonti regolamentari sul soccorso stradale - attribuendo alle imprese il compito di svolgere il servizio di soccorso in determinati tratti autostradali, rappresentano la pagina 6 di 11 base formale nella quale trova fondamento l'obbligo dell'impresa - nel caso di specie della CP_1
- di intervenire in caso di chiamata da parte della centrale operativa, di porre in essere tutte le
[...]
operazioni necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi e di garantire la sicurezza pubblica.
In definitiva, aderendo a tale convenzione, l'ente soccorritore si impegna ad intervenire nei confronti di terzi che si trovino in condizioni di bisogno, tali da necessitare di un intervento di soccorso stradale, nonché ad applicare le tariffe ivi previste, incorrendo in penali e responsabilità da inadempimento nel caso di inottemperanza agli obblighi cristallizzati nella convenzione.
Ciò premesso, non può trovare accoglimento la prospettazione di parte opposta che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di negotiorum gestio e ciò in quanto non si rinviene il requisito caratterizzante l'istituto, che consiste nella spontaneità della gestione. Ed invero, la gestione negoziale di affari altrui presuppone non solo l'altruità dell'affare, ma anche la spontaneità dell'intervento del gestore, il quale si ingerisce nella sfera giuridica altrui in assenza di qualsivoglia obbligo (di legge o convenzionale) sotteso ai rapporti con il dominus.
È evidente, invece, che nel caso del soccorso stradale meccanico (definito dalle fonti normative SSM) non è sostenibile che l'impresa incaricata della prestazione di soccorso agisca spontaneamente nella gestione di affare altrui, dovendo riconoscersi l'esistenza di un obbligo di legge in quanto società autorizzata dall'ente concessionario autostradale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur nell'assenza di una valida convenzione negoziale tra le parti che individuasse previamente il quantum dovuto, risulta tuttavia incontestato che l'intervento di soccorso stradale sia stato effettivamente prestato in data 01.07.2022, facendo pertanto sorgere in quella sede un rapporto obbligatorio tra le parti, come disciplinato dalle fonti normative, regolamentari e convenzionali sopra richiamate.
Ne consegue, pertanto, la corretta instaurazione della controversia presso l'adito Tribunale, tanto con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione, atteso che il sinistro si è verificato nel tratto autostradale di competenza del Comune (BO), quanto in relazione al forum Controparte_5
destinatae solutionis, rilevato che, pur in mancanza di una preventiva individuazione negoziale del corrispettivo dovuto, lo stesso risulta liquido, essendo quantificabile sulla base delle tariffe applicabili in materia.
5. Passando al merito della controversia, a fronte dell'entità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, ritenuto non congruo in relazione agli importi tabellari previsti nel D.M. n. 401/1998 e nelle tariffe stabilite dagli enti concedenti il servizio di rimozione, parte opponente eccepisce di aver soddisfatto la pretesa creditoria con il pagamento di quanto dovuto in conformità alle tariffe vigenti.
pagina 7 di 11 Occorre pertanto accertare se quanto versato dall'attore opponente (nella misura di € 4.740,78, come da distinta di bonifico sub doc. 15) rilevi quale fatto estintivo della pretesa creditoria, esaurendo il quantum dovuto alla come corrispettivo per il servizio prestato, ovvero se residui CP_1
una porzione di debito non soddisfatta, alla luce delle tariffe applicabili in materia.
Premessa la necessità di ricercare il fondamento della pretesa creditoria nelle previsioni di legge sopra richiamate, nonché nei regolamenti e convenzioni adottati dalle concessionarie autostradali, deve ulteriormente rilevarsi che questi ultimi disciplinano lo svolgimento del servizio di soccorso stradale non solo regolandone tempi, modi e responsabilità, ma individuando altresì le tariffe massime applicabili, cui le imprese che operano nel settore devono attenersi (docc. f., g. di parte opponente).
Nel caso di specie, tra le voci di spesa che figurano nella fattura emessa in data 20.10.2022, può agevolmente constatarsi come quelle riferite alle attività di “rimorchio”, “traino”, “rimessa in carreggiata” e “sosta” risultino corrispondenti alle voci tariffarie codificate e trovino giustificazione nelle ordinarie operazioni di regola condotte in sede di sinistro, come avallato anche nei pareri emessi da ed I.M.A (docc. 12, 13 di parte opponente). CP_2
Le ulteriori voci di costo elencate in fattura (ed escluse dal computo, nei suddetti pareri) si riferiscono invece a prestazioni ulteriori che, come precisato anche da I.M.A., non risultano ricomprese nei tariffari ufficiali, ma dipendono dalle particolarità dell'incidente occorso, cosicché andrebbero ricondotte alla diretta contrattazione tra il cliente e l'impresa soccorritrice.
Ebbene, rilevato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte debitrice ha specificatamente contestato le singole voci di costo ritenute esorbitanti e non congrue rispetto alle tariffe, l'onere della prova circa il fatto costitutivo di tali ulteriori pretese gravava sul creditore, convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione.
Ed infatti, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme sul procedimento ordinario, incombe - secondo i principi generali in tema di onere della prova - su chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. La particolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione, quindi, non modifica la posizione sostanziale delle parti, incombendo sul creditore che fa valere in giudizio il proprio diritto di credito, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi che ne stanno alla base.
Sul punto, invece, nulla deduce, limitandosi a giustificare l'importo fatturato Controparte_1
alla luce di un generico riferimento alle difficoltà delle operazioni e riservandosi di specificare nei successivi scritti difensivi le singole poste dedotte. L'adempimento di siffatto onere rimaneva tuttavia pagina 8 di 11 privo di riscontro, sia nella comparsa di costituzione, sia nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ove parte convenuta avrebbe potuto precisare le domande. infatti, avrebbe dovuto provare l'esistenza del credito, la presenza di un Controparte_1 contratto volto a disciplinare l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle tabellari, la congruità dell'importo richiesto;
ha invece mancato di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto di credito in misura superiore a quanto già versato da in conformità agli Parte_1
importi tariffari;
non ha nemmeno indicato quali fossero i parametri, i criteri e le disposizioni normative cui si è attenuta nella redazione della fattura.
Se è vero, infatti, che in sede monitoria le fatture sono sufficienti per l'emissione del titolo esecutivo, nella fase successiva di opposizione incombe sulla parte opposta - attore in senso sostanziale che fa valere il preteso diritto di credito - l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa con strumenti diversi, non potendo la fattura costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr. Cass. civ. 12/07/2023, n. 19944; Cass. civ. 28/05/2019, n. 14473).
In definitiva, considerato che - come avallato dalla documentazione in atti, anche con riferimento ai pareri tecnici forniti e I.M.A. - gli importi tariffari risultano del tutto coperti dalla somma già CP_2 versata dall'opponente, incombeva su parte opposta l'onere di provare la debenza delle ulteriori somme indicate in sede di fatturazione, nonché l'onere di contestare la duplicazione delle voci di spesa eccepita dall'opponente.
Non rilevandosi, nel caso di specie, l'adempimento di siffatto onere probatorio da parte della società opposta, del tutto sprovvista di prova è pertanto la debenza di somme in misura superiore rispetto agli importi tariffari.
Inoltre, nella fattura emessa da parte opposta, tra le voci di spesa compare il costo per la sosta degli autoarticolati, calcolata per giorni 89 (corrispondenti al periodo di tempo in cui i mezzi sono rimasti in deposito presso la . Al riguardo occorre rilevare che il protrarsi della sosta Controparte_1 deve ricondursi ad una condotta illegittima dell'impresa di soccorso, che si era rifiutata di restituire i veicoli al proprietario, nei giorni successivi all'intervento: ad essa non era infatti riconoscibile il preteso diritto di ritenzione in relazione ad un credito superiore rispetto all'importo pagato da così come ha rilevato l'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare, che ha Parte_1 imposto a 'immediata restituzione dei veicoli al titolare. CP_1
Risulta poi che nell'importo versato da è stato correttamente conteggiato un Parte_1 corrispettivo per la sosta, in relazione al periodo compreso tra l'intervento dell'01.07.2022 e la richiesta di restituzione dei veicoli del 07.07.2022 (doc. 7 di parte opponente).
pagina 9 di 11 In conclusione, rilevata la congruità dell'importo già versato e la sua conformità alle tariffe vigenti nel settore del soccorso stradale, constatata la carenza di allegazione e di prova a fondamento delle ulteriori somme ingiunte, nonché l'indebita richiesta del corrispettivo per la sosta dei veicoli, la pretesa creditoria deve ritenersi già soddisfatta alla luce del pagamento della somma di € 4.740,78, effettuato da mediante bonifico bancario del 13.09.2022, valendo lo stesso quale fatto Parte_1
estintivo del debito, come allegato e dimostrato in atti.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 09.11.2022.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, può parimenti essere accolta l'ulteriore domanda proposta dall'opponente e volta alla condanna della società per lite temeraria Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ricorrendo i presupposti per il riconoscimento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
Dagli atti di causa emergono, infatti, significativi elementi di valutazione attestanti la temerarietà dell'iniziativa processuale assunta da parte opposta, la quale agiva in sede monitoria al fine di far valere un preteso diritto di credito in misura eccedente rispetto alle sue spettanze, secondo la disciplina di settore, oltretutto a seguito del già intervenuto disconoscimento della medesima pretesa in sede di procedimento cautelare. Anche in quella sede, infatti, seppur nei limiti della cognizione sommaria che le è propria, veniva acclarato il difetto di allegazione e di prova in ordine al preteso diritto di CP_1
alla corresponsione di importi per prestazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dai
[...]
tariffari vigenti e in misura superiore alla somma già versata da parte opponente.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., appare opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura delle spese di lite liquidabili in relazione al valore della causa, o ad un multiplo o ad una frazione di esse, secondo il criterio equitativo e il principio di ragionevolezza (Cass. civ. 20/11/2020, n. 26435; Cass. civ.
04/07/2019, n. 17902). Alla luce di tali presupposti, nel caso di specie si ritiene che la somma equitativamente determinata debba essere individuata in misura pari a circa la metà dell'importo delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore del preteso credito di pagina 10 di 11 parte opposta (da € 5.201 a € 26.000); debbono essere riconosciute, altresì, le spese di trasferta ex artt.
11, 27 del D.M. n. 55/2014, come documentate per € 522,00.
Le spese liquidate nei confronti di vengono distratte in favore del suo Parte_1
Procuratore, che se ne è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4870/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 09.11.2022;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1 nei confronti di della somma di € 2.540,00, equitativamente determinata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
-liquida le spese a carico di in complessivi € 145,50 per anticipazioni, € Controparte_1
552,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 CP_1
delle spese, come sopra liquidate, in favore del Procuratore di che si è Parte_1
dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bologna, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14890/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita PARMENTOLA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nicodemo IERITANO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione:
1. Dichiarare preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale
Civile di Nola e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da un Giudice territorialmente incompetente;
2. Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per estinzione della pretesa creditoria azionata e nel merito, in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste da controparte, rispetto a quanto già versato, per tutti i motivi esposti negli scritti di questa difesa;
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3. Accogliere l'opposizione spiegata dalla e per l'effetto revocare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto reso dal Tribunale Civile di Bologna, Dott. Salina, n. 4870/2022 del 09.11.2022
R.G. 12653/2022;
4. Inoltre, accertata nel presente giudizio la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 condannarsi quest'ultima al relativo risarcimento dei danni, in favore della nella Parte_1 misura che il Giudice riterrà equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art.
96, III comma, c.p.c., da determinarsi equitativamente, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione all'Avv. Rita Parmentola dichiaratasi antistataria”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 reso dal Tribunale Civile di Bologna perché l'opposizione non è basata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto con la piena conferma del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 reso dal Tribunale Civile di Bologna, qui opposto;
c) nell'ipotesi non creduta di accoglimento anche parziale dell'opposizione proposta, condannare La società “ (cod. fisc. e nr. iscrizione Registro Imprese di Napoli: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., qui parte opponente al pagamento a favore di P.IVA_1
della somma di €. 22.190,56 oltre interessi di mora di cui al D. lgs. 231/2002 dal dì Controparte_1
del dovuto al saldo ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
d) in tutti i casi, respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4870/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di
Bologna su ricorso proposto da con il quale veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 20.190,56 a titolo di compenso per l'intervento di soccorso stradale prestato in data
01.07.2022, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
pagina 2 di 11 In sede di opposizione, in via del tutto preliminare, veniva eccepita l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bologna, stante la mancanza di convenzioni e/o pattuizioni contrattuali tra le parti, nonché
l'illiquidità del credito fatto valere. L'eccezione preliminare veniva pertanto ancorata alla non operatività, nel caso di specie, dei criteri del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c. e del forum destinatae solutionis che, ai sensi degli artt. 1182 comma 3 c.c. e 20 c.p.c., radica la competenza presso il foro del creditore;
si riteneva, dunque, competente il foro del convenuto, indicato nel Tribunale di
Nola, quale luogo in cui era la sede legale della società ingiunta Parte_1
Nel merito l'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, esponendo quanto segue:
-la società in data 01.07.2022, si vedeva coinvolta in un sinistro stradale Parte_1 sull'autostrada A1 (km 203+920 nord - Comune di Sasso Marconi), in conseguenza del quale il complesso veicolare (trattore Iveco tg. GC372SN e semirimorchio tg. XA912NN) nella disponibilità dell'opponente rimaneva danneggiato, necessitando di intervento di soccorso stradale da parte della intervenuta su richiesta della Polizia stradale;
Controparte_1
-la società incaricata del soccorso, dopo avere rimosso il complesso veicolare dalla carreggiata autostradale, lo custodiva presso il proprio deposito;
-in data 07.07.2022, l'odierna opponente inviava missiva per il rilascio dei mezzi, non ricevendo tuttavia alcun riscontro;
-in data 20.07.2022, a seguito di ulteriori solleciti a reiterazione dell'istanza di restituzione dei veicoli, perveniva dalla richiesta di pagamento del corrispettivo per l'attività di Controparte_1 recupero del complesso veicolare, quantificato in € 23.084,00, con riserva di esercitare il diritto di ritenzione dei veicoli, ai sensi dell'art. 2756 c.c., in caso di mancata corresponsione;
- a fronte dell'entità dell'importo richiesto, parte opponente constatava la mancata applicazione delle tariffe vigenti in materia di soccorso stradale, essendo il sinistro avvenuto su tratto autostradale di competenza di Autostrade per l'Italia e dovendosi, pertanto, applicare il relativo regolamento in materia;
-al fine di ottenere ulteriore conferma della non congruità degli importi inseriti in fatturazione,
l'odierna opponente richiedeva parere tecnico ad e ad I.M.A. (organizzazione di prestatori di CP_2
servizi di soccorso stradale, cui risultava associata la , i quali constatavano Controparte_1
l'effettivo inserimento di voci di spesa non ricomprese nei tariffari vigenti per le attività di soccorso stradale;
-nelle more, stante il perdurante diniego alla restituzione, la promuoveva ricorso ex art. CP_3
669 bis e 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dei veicoli indebitamente ritenuti, provvedendo inoltre al pagamento in favore di della somma di € 4.740,78, a tacitazione di ogni Controparte_1
pagina 3 di 11 debenza, come da distinta di bonifico allegata in atti (doc. 15 atto di citazione), corrispondente all'importo quantificato da I.M.A. per l'intervento, con l'aggiunta dei giorni di sosta dei veicoli;
-il ricorso d'urgenza si concludeva con l'ordine di restituzione immediata dei veicoli, acclarata l'insussistenza di prova circa gli elementi costitutivi del diritto di ritenzione in relazione ad un credito superiore all'importo già pagato, nonché l'assenza di prova di prestazioni ulteriori e di allegazioni a supporto della congruità dell'intera somma richiesta;
-a seguito dell'avvenuta riconsegna dei veicoli, la promuoveva procedimento CP_1 monitorio per la corresponsione dell'importo fatturato rimasto insoluto.
Tutto ciò premesso, in sede di opposizione la contestava le singole voci di Controparte_4
spesa di cui alla fattura fondante il decreto ingiuntivo, in quanto diverse ed ulteriori rispetto a quelle inserite nei tariffari.
Veniva altresì eccepita la non debenza dell'importo indicato a titolo di sosta dei veicoli presso le sedi dell'opposta per n. 89 giorni, atteso che i mezzi venivano trattenuti indebitamente dall'1.07.2022 sino al 28.09.2022, come acclarato dal giudice del provvedimento cautelare, mai reclamato.
In definitiva, si ribadiva l'assenza di prova del credito, essendo la fattura titolo idoneo solo per l'emissione di decreto ingiuntivo e non suscettibile di integrare la prova della pretesa in sede di cognizione ordinaria. Sul punto si eccepiva la carenza di prova del conferimento dell'incarico alla essendo stati i soccorsi attivati dalla Polizia stradale, con conseguente difetto di CP_1
valido accordo contrattuale tra le parti per la determinazione delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste nei tariffari e già rimunerate mediante il pagamento della somma di € 4.740,78.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria, nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituiva in giudizio la la quale, ripercorso l'iter fattuale delle Controparte_1
operazioni di soccorso, faceva valere il diritto alla richiesta di pagamento della somma ingiunta, prendendo preliminarmente posizione sull'eccezione di incompetenza.
Sul punto, si rivendicava il valido incardinamento del procedimento monitorio presso il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, precisando che, trattandosi di obbligazione pecuniaria, la competenza è da identificarsi, ai sensi del combinato disposto art. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., presso il domicilio del creditore.
pagina 4 di 11 Circa la fondatezza del quantum richiesto, veniva prospettata la natura articolata della prestazione fornita e delle operazioni resesi necessarie a causa della gravità e della dinamica proprie dell'incidente.
Inoltre, a fronte dell'eccepita inesistenza di un previo accordo tra le parti, si precisava che il corrispettivo dovuto trovasse fondamento nell'istituto della negotiorum gestio, sul presupposto che il gestore poneva in essere l'attività di soccorso stradale in sostituzione del dominus impossibilitato a provvedervi da sé.
Con riguardo all'asserito discostamento del corrispettivo richiesto rispetto agli importi tariffari,
l'opposta evidenziava che nei pareri richiesti ad e ad I.M.A. non figurava la voce di spesa CP_2
relativa alla sosta degli autoarticolati protrattasi per 89 giorni, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione della congruità delle cifre oggetto di ingiunzione, nel prosieguo della causa.
La concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la concessione della CP_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno per la minor somma dovuta come corrispettivo per la sosta, pari ad € 3.307,86; in via principale e nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento di ingiunzione. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'opposizione proposta, l'opponente chiedeva la condanna della l pagamento della somma di € 22.190,56, oltre ad interessi moratori. Parte_1
3. All'udienza del 18.05.2023 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e rilevando la non congruità ed erroneità dei compensi applicati da parte opposta in relazione alla prestazione di soccorso stradale, richiamata altresì l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. che, su tali presupposti, aveva disposto l'immediata restituzione dei veicoli alla Parte_1
Quindi, il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 30.11.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, acquisite le prove documentali, respingeva le ulteriori istanze istruttorie, non ammettendo la prova per testi dedotta da entrambe le parti, in quanto relativa a circostanze non contestate, documentali o irrilevanti ai fini del decidere;
parimenti rigettava la CTU richiesta da parte convenuta, in quanto generica ed esplorativa.
Infine, le parti precisavano le rispettive conclusioni, avvalendosi dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 5 di 11 4. Preliminarmente, occorre dirimere la questione di competenza territoriale sollevata da parte opponente, che ritiene doversi applicare il criterio del foro del debitore di cui all'art. 19 c.p.c., individuato nel Tribunale di Nola, contestando invece i criteri del forum contractus e del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., sul presupposto della mancanza di un accordo negoziale, contenente le pattuizioni sulle tariffe applicate, e della illiquidità del credito dedotto nel procedimento monitorio.
Ebbene, siffatta prospettazione è insuscettibile di accoglimento. Sul punto, occorre infatti precisare che in tale sede non è in contestazione l'esistenza fattuale della prestazione effettivamente sottesa alla fattura emessa, essendo pacifico, per come allegato e non contestato, che il servizio di soccorso stradale sia stato effettivamente eseguito in data 01.07.2022. Oggetto di contestazione è, al più, l'individuazione della fonte del rapporto obbligatorio, atteso che parte opponente lamenta l'inesistenza di un valido accordo tra le parti, specificando che, a seguito del sinistro, i mezzi venivano dati in consegna ai soccorritori dalla Polizia e non in forza di un esplicito mandato conferito dalla società proprietaria degli stessi.
Ebbene, sul punto, pur nell'assenza di un pregresso obbligo contrattuale tra le parti, deve tuttavia rilevarsi l'esistenza di un'obbligazione ex lege, riconducibile ai sensi dell'art. 1173 c.c. ad ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico.
Ed invero, è la legge, e nello specifico l'art. 175 comma 12 del Codice della strada, ad imporre l'obbligo di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella circolazione stradale, demandando solo agli enti autorizzati dal concessionario la gestione delle operazioni di recupero, traino e rimessa in carreggiata dei mezzi coinvolti in sinistri lungo la rete stradale e autostradale.
Ciò premesso, i servizi di soccorso autostradale trovano ulteriore disciplina nella Direttiva 24 maggio
1999 del Ministero dei Lavori pubblici e nei singoli Regolamenti interni adottati da ciascuna delle società concessionarie della rete autostradale e costituenti parte integrante delle Convenzioni intercorrenti tra queste e gli operatori autorizzati a fornire i servizi di soccorso.
Ne deriva che il rapporto obbligatorio tra le parti oggi in contesa, pur non trovando fondamento in un contratto in senso proprio, mancando una previa e reciproca manifestazione di volontà tra le parti, deve ricondursi alla categoria delle obbligazioni ex lege: è il legislatore infatti - tramite le previsioni del
Codice della Strada e gli atti attuativi sopra richiamati - ad imporre l'obbligo di intervento di soccorso stradale agli operatori che abbiano aderito alle convenzioni deputate ad autorizzare tali tipologie di intervento ai sensi di legge.
Siffatte convenzioni - integrate anche da fonti regolamentari sul soccorso stradale - attribuendo alle imprese il compito di svolgere il servizio di soccorso in determinati tratti autostradali, rappresentano la pagina 6 di 11 base formale nella quale trova fondamento l'obbligo dell'impresa - nel caso di specie della CP_1
- di intervenire in caso di chiamata da parte della centrale operativa, di porre in essere tutte le
[...]
operazioni necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi e di garantire la sicurezza pubblica.
In definitiva, aderendo a tale convenzione, l'ente soccorritore si impegna ad intervenire nei confronti di terzi che si trovino in condizioni di bisogno, tali da necessitare di un intervento di soccorso stradale, nonché ad applicare le tariffe ivi previste, incorrendo in penali e responsabilità da inadempimento nel caso di inottemperanza agli obblighi cristallizzati nella convenzione.
Ciò premesso, non può trovare accoglimento la prospettazione di parte opposta che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di negotiorum gestio e ciò in quanto non si rinviene il requisito caratterizzante l'istituto, che consiste nella spontaneità della gestione. Ed invero, la gestione negoziale di affari altrui presuppone non solo l'altruità dell'affare, ma anche la spontaneità dell'intervento del gestore, il quale si ingerisce nella sfera giuridica altrui in assenza di qualsivoglia obbligo (di legge o convenzionale) sotteso ai rapporti con il dominus.
È evidente, invece, che nel caso del soccorso stradale meccanico (definito dalle fonti normative SSM) non è sostenibile che l'impresa incaricata della prestazione di soccorso agisca spontaneamente nella gestione di affare altrui, dovendo riconoscersi l'esistenza di un obbligo di legge in quanto società autorizzata dall'ente concessionario autostradale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur nell'assenza di una valida convenzione negoziale tra le parti che individuasse previamente il quantum dovuto, risulta tuttavia incontestato che l'intervento di soccorso stradale sia stato effettivamente prestato in data 01.07.2022, facendo pertanto sorgere in quella sede un rapporto obbligatorio tra le parti, come disciplinato dalle fonti normative, regolamentari e convenzionali sopra richiamate.
Ne consegue, pertanto, la corretta instaurazione della controversia presso l'adito Tribunale, tanto con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione, atteso che il sinistro si è verificato nel tratto autostradale di competenza del Comune (BO), quanto in relazione al forum Controparte_5
destinatae solutionis, rilevato che, pur in mancanza di una preventiva individuazione negoziale del corrispettivo dovuto, lo stesso risulta liquido, essendo quantificabile sulla base delle tariffe applicabili in materia.
5. Passando al merito della controversia, a fronte dell'entità del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, ritenuto non congruo in relazione agli importi tabellari previsti nel D.M. n. 401/1998 e nelle tariffe stabilite dagli enti concedenti il servizio di rimozione, parte opponente eccepisce di aver soddisfatto la pretesa creditoria con il pagamento di quanto dovuto in conformità alle tariffe vigenti.
pagina 7 di 11 Occorre pertanto accertare se quanto versato dall'attore opponente (nella misura di € 4.740,78, come da distinta di bonifico sub doc. 15) rilevi quale fatto estintivo della pretesa creditoria, esaurendo il quantum dovuto alla come corrispettivo per il servizio prestato, ovvero se residui CP_1
una porzione di debito non soddisfatta, alla luce delle tariffe applicabili in materia.
Premessa la necessità di ricercare il fondamento della pretesa creditoria nelle previsioni di legge sopra richiamate, nonché nei regolamenti e convenzioni adottati dalle concessionarie autostradali, deve ulteriormente rilevarsi che questi ultimi disciplinano lo svolgimento del servizio di soccorso stradale non solo regolandone tempi, modi e responsabilità, ma individuando altresì le tariffe massime applicabili, cui le imprese che operano nel settore devono attenersi (docc. f., g. di parte opponente).
Nel caso di specie, tra le voci di spesa che figurano nella fattura emessa in data 20.10.2022, può agevolmente constatarsi come quelle riferite alle attività di “rimorchio”, “traino”, “rimessa in carreggiata” e “sosta” risultino corrispondenti alle voci tariffarie codificate e trovino giustificazione nelle ordinarie operazioni di regola condotte in sede di sinistro, come avallato anche nei pareri emessi da ed I.M.A (docc. 12, 13 di parte opponente). CP_2
Le ulteriori voci di costo elencate in fattura (ed escluse dal computo, nei suddetti pareri) si riferiscono invece a prestazioni ulteriori che, come precisato anche da I.M.A., non risultano ricomprese nei tariffari ufficiali, ma dipendono dalle particolarità dell'incidente occorso, cosicché andrebbero ricondotte alla diretta contrattazione tra il cliente e l'impresa soccorritrice.
Ebbene, rilevato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte debitrice ha specificatamente contestato le singole voci di costo ritenute esorbitanti e non congrue rispetto alle tariffe, l'onere della prova circa il fatto costitutivo di tali ulteriori pretese gravava sul creditore, convenuto opposto, ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione.
Ed infatti, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso secondo le norme sul procedimento ordinario, incombe - secondo i principi generali in tema di onere della prova - su chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. La particolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione, quindi, non modifica la posizione sostanziale delle parti, incombendo sul creditore che fa valere in giudizio il proprio diritto di credito, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi che ne stanno alla base.
Sul punto, invece, nulla deduce, limitandosi a giustificare l'importo fatturato Controparte_1
alla luce di un generico riferimento alle difficoltà delle operazioni e riservandosi di specificare nei successivi scritti difensivi le singole poste dedotte. L'adempimento di siffatto onere rimaneva tuttavia pagina 8 di 11 privo di riscontro, sia nella comparsa di costituzione, sia nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ove parte convenuta avrebbe potuto precisare le domande. infatti, avrebbe dovuto provare l'esistenza del credito, la presenza di un Controparte_1 contratto volto a disciplinare l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle tabellari, la congruità dell'importo richiesto;
ha invece mancato di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto di credito in misura superiore a quanto già versato da in conformità agli Parte_1
importi tariffari;
non ha nemmeno indicato quali fossero i parametri, i criteri e le disposizioni normative cui si è attenuta nella redazione della fattura.
Se è vero, infatti, che in sede monitoria le fatture sono sufficienti per l'emissione del titolo esecutivo, nella fase successiva di opposizione incombe sulla parte opposta - attore in senso sostanziale che fa valere il preteso diritto di credito - l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa con strumenti diversi, non potendo la fattura costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr. Cass. civ. 12/07/2023, n. 19944; Cass. civ. 28/05/2019, n. 14473).
In definitiva, considerato che - come avallato dalla documentazione in atti, anche con riferimento ai pareri tecnici forniti e I.M.A. - gli importi tariffari risultano del tutto coperti dalla somma già CP_2 versata dall'opponente, incombeva su parte opposta l'onere di provare la debenza delle ulteriori somme indicate in sede di fatturazione, nonché l'onere di contestare la duplicazione delle voci di spesa eccepita dall'opponente.
Non rilevandosi, nel caso di specie, l'adempimento di siffatto onere probatorio da parte della società opposta, del tutto sprovvista di prova è pertanto la debenza di somme in misura superiore rispetto agli importi tariffari.
Inoltre, nella fattura emessa da parte opposta, tra le voci di spesa compare il costo per la sosta degli autoarticolati, calcolata per giorni 89 (corrispondenti al periodo di tempo in cui i mezzi sono rimasti in deposito presso la . Al riguardo occorre rilevare che il protrarsi della sosta Controparte_1 deve ricondursi ad una condotta illegittima dell'impresa di soccorso, che si era rifiutata di restituire i veicoli al proprietario, nei giorni successivi all'intervento: ad essa non era infatti riconoscibile il preteso diritto di ritenzione in relazione ad un credito superiore rispetto all'importo pagato da così come ha rilevato l'ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare, che ha Parte_1 imposto a 'immediata restituzione dei veicoli al titolare. CP_1
Risulta poi che nell'importo versato da è stato correttamente conteggiato un Parte_1 corrispettivo per la sosta, in relazione al periodo compreso tra l'intervento dell'01.07.2022 e la richiesta di restituzione dei veicoli del 07.07.2022 (doc. 7 di parte opponente).
pagina 9 di 11 In conclusione, rilevata la congruità dell'importo già versato e la sua conformità alle tariffe vigenti nel settore del soccorso stradale, constatata la carenza di allegazione e di prova a fondamento delle ulteriori somme ingiunte, nonché l'indebita richiesta del corrispettivo per la sosta dei veicoli, la pretesa creditoria deve ritenersi già soddisfatta alla luce del pagamento della somma di € 4.740,78, effettuato da mediante bonifico bancario del 13.09.2022, valendo lo stesso quale fatto Parte_1
estintivo del debito, come allegato e dimostrato in atti.
Tutto ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4870/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 09.11.2022.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, può parimenti essere accolta l'ulteriore domanda proposta dall'opponente e volta alla condanna della società per lite temeraria Controparte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ricorrendo i presupposti per il riconoscimento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
Dagli atti di causa emergono, infatti, significativi elementi di valutazione attestanti la temerarietà dell'iniziativa processuale assunta da parte opposta, la quale agiva in sede monitoria al fine di far valere un preteso diritto di credito in misura eccedente rispetto alle sue spettanze, secondo la disciplina di settore, oltretutto a seguito del già intervenuto disconoscimento della medesima pretesa in sede di procedimento cautelare. Anche in quella sede, infatti, seppur nei limiti della cognizione sommaria che le è propria, veniva acclarato il difetto di allegazione e di prova in ordine al preteso diritto di CP_1
alla corresponsione di importi per prestazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dai
[...]
tariffari vigenti e in misura superiore alla somma già versata da parte opponente.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., appare opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura delle spese di lite liquidabili in relazione al valore della causa, o ad un multiplo o ad una frazione di esse, secondo il criterio equitativo e il principio di ragionevolezza (Cass. civ. 20/11/2020, n. 26435; Cass. civ.
04/07/2019, n. 17902). Alla luce di tali presupposti, nel caso di specie si ritiene che la somma equitativamente determinata debba essere individuata in misura pari a circa la metà dell'importo delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore del preteso credito di pagina 10 di 11 parte opposta (da € 5.201 a € 26.000); debbono essere riconosciute, altresì, le spese di trasferta ex artt.
11, 27 del D.M. n. 55/2014, come documentate per € 522,00.
Le spese liquidate nei confronti di vengono distratte in favore del suo Parte_1
Procuratore, che se ne è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4870/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 09.11.2022;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1 nei confronti di della somma di € 2.540,00, equitativamente determinata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
-liquida le spese a carico di in complessivi € 145,50 per anticipazioni, € Controparte_1
552,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 CP_1
delle spese, come sopra liquidate, in favore del Procuratore di che si è Parte_1
dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bologna, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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