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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12574/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSERINI RITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASSERINI RITA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSERINI Parte_2 C.F._2
RITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASSERINI RITA
ricorrenti con l0intervento del PM intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3580/2014, emessa l'11 Novembre 2014 e depositata il 16.12.2014, il Tribunale di
Bologna emetteva sentenza di divorzio tra il Sig. e la GN Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] – C.F. , con la quale stabiliva, tra le
[...] CodiceFiscale_3
altre cose, al punto d), un assegno mensile di Euro 350,00 a carico del Signor ed in Parte_1
favore della GN , quale contributo nel mantenimento del figlio della coppia Pt_2 [...]
, nato a [...] il [...] (doc. 1); con ordinanza emessa il 10.7.2020 e pubblicata il Persona_1
17.7.2020 il Tribunale di Bologna, a parziale modifica di quanto stabilito nella predetta sentenza di pagina 1 di 3 divorzio, a fronte di conclusioni congiunte presentate dalle parti, riduceva ad Euro 250,00 il citato assegno mensile di mantenimento con decorrenza da Luglio 2020 e disponeva che l'assegno fosse versato alla GN direttamente dal datore di lavoro del Sig. , ossia il Ministero Pt_2 Parte_1
della Difesa – Forze Armate – Centro Unico Stip. (doc. 2); nel frattempo il figlio è CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne, per cui non è più necessario regolamentarne l'affido; peraltro non è Per_1 economicamente autosufficiente e, dall'1 Ottobre 2024, si è trasferito presso il padre per poter frequentare l'Università: pertanto le parti hanno concordato che la madri versi al Sig. , a Parte_1
titolo di contributo nel mantenimento di un assegno mensile di Euro 150,00 oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie;
si rende dunque necessario ordinare al datore di lavoro del Sig. Parte_1
la cessazione del versamento di Euro 250,00 mensili in favore della GN;
si dà atto, inoltre, Pt_2
che -il Sig. è militare e percepisce uno stipendio mensile netto di Euro 1.100,00. Inoltre Parte_1
Per_ egli versa Euro 200,00 mensili la figlia che ha avuto dopo il divorzio da un'altra relazione. Egli è proprietario dell'autoveicolo Renault Kadjar tg. FR 278 ZJ, è titolare di conto corrente presso
[...]
e non è proprietario di immobili, né titolare di quote societarie;
la GN svolge il CP_2 Pt_2
lavoro di oss è percepisce uno stipendio netto mensile di Euro 1.300,00 oltre al rimborso chilometrico.
Anche la GN ha avuto un altro figlio, , nato il [...]. Inoltre la Pt_2 Persona_3
GN è proprietaria al 100% dell'abitazione sita in San Canzian d'Isonzo (Gorizia), ove la stessa vive, è titolare di conto corrente, possiede l'autoveicolo Jeep Renegade tg. FE 441 ND e non è titolare di quote societarie.
Tutto ciò premesso, si dà atto che la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio nel senso condiviso dalle parti è conforme a legge e che va altresì accolta la domanda, in quanto pure congiuntamente formulata, che lo si accolli le spese legali del presente giudizio. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A MODIFICA della sentenza di divorzio n. 3580/2014 dello stesso Tribunale di Bologna e dell'ordinanza del medesimo Tribunale n. cronol. 6276/2020,
-1) DÀ ATTO che dall'1 Ottobre 2024 vive con il padre Persona_1 [...]
; Parte_1
-2) Dà atto che le parti concordano che la GN a far data da Novembre 2024 Parte_2
compreso, versi al Sig. un assegno mensile di Euro 150,00, rivalutabile Istat, Parte_1
pagina 2 di 3 a titolo di contributo nel mantenimento di da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1
-3) dà atto che le parti concordano che le spese straordinarie relative a siano poste a carico Per_1
dei genitori al 50% ciascuno con applicazione sul punto del Protocollo del Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama;
-4) dà atto che le parti concordano che a far data dal mese di Novembre 2024 compreso, cessi l'obbligo del Sig. di versare alla GN l'assegno di mantenimento Parte_1 Parte_2 per e, per l'effetto, all'attuale datore di lavoro del Sig. , ossia il Per_1 Per_4 Parte_1
Ministero della Difesa – Forze Armate – Centro Unico Stip. , di cessare, a far data dal CP_1
Novembre 2024 compreso, il versamento di Euro 250,00 mensili ad;
Parte_2
-5) sull'accordo delle parti, PONE le spese legali del presente procedimento integralmente a carico del
Sig. . Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12574/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PASSERINI RITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
PASSERINI RITA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSERINI Parte_2 C.F._2
RITA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PASSERINI RITA
ricorrenti con l0intervento del PM intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3580/2014, emessa l'11 Novembre 2014 e depositata il 16.12.2014, il Tribunale di
Bologna emetteva sentenza di divorzio tra il Sig. e la GN Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] – C.F. , con la quale stabiliva, tra le
[...] CodiceFiscale_3
altre cose, al punto d), un assegno mensile di Euro 350,00 a carico del Signor ed in Parte_1
favore della GN , quale contributo nel mantenimento del figlio della coppia Pt_2 [...]
, nato a [...] il [...] (doc. 1); con ordinanza emessa il 10.7.2020 e pubblicata il Persona_1
17.7.2020 il Tribunale di Bologna, a parziale modifica di quanto stabilito nella predetta sentenza di pagina 1 di 3 divorzio, a fronte di conclusioni congiunte presentate dalle parti, riduceva ad Euro 250,00 il citato assegno mensile di mantenimento con decorrenza da Luglio 2020 e disponeva che l'assegno fosse versato alla GN direttamente dal datore di lavoro del Sig. , ossia il Ministero Pt_2 Parte_1
della Difesa – Forze Armate – Centro Unico Stip. (doc. 2); nel frattempo il figlio è CP_1 Per_1
divenuto maggiorenne, per cui non è più necessario regolamentarne l'affido; peraltro non è Per_1 economicamente autosufficiente e, dall'1 Ottobre 2024, si è trasferito presso il padre per poter frequentare l'Università: pertanto le parti hanno concordato che la madri versi al Sig. , a Parte_1
titolo di contributo nel mantenimento di un assegno mensile di Euro 150,00 oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie;
si rende dunque necessario ordinare al datore di lavoro del Sig. Parte_1
la cessazione del versamento di Euro 250,00 mensili in favore della GN;
si dà atto, inoltre, Pt_2
che -il Sig. è militare e percepisce uno stipendio mensile netto di Euro 1.100,00. Inoltre Parte_1
Per_ egli versa Euro 200,00 mensili la figlia che ha avuto dopo il divorzio da un'altra relazione. Egli è proprietario dell'autoveicolo Renault Kadjar tg. FR 278 ZJ, è titolare di conto corrente presso
[...]
e non è proprietario di immobili, né titolare di quote societarie;
la GN svolge il CP_2 Pt_2
lavoro di oss è percepisce uno stipendio netto mensile di Euro 1.300,00 oltre al rimborso chilometrico.
Anche la GN ha avuto un altro figlio, , nato il [...]. Inoltre la Pt_2 Persona_3
GN è proprietaria al 100% dell'abitazione sita in San Canzian d'Isonzo (Gorizia), ove la stessa vive, è titolare di conto corrente, possiede l'autoveicolo Jeep Renegade tg. FE 441 ND e non è titolare di quote societarie.
Tutto ciò premesso, si dà atto che la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio nel senso condiviso dalle parti è conforme a legge e che va altresì accolta la domanda, in quanto pure congiuntamente formulata, che lo si accolli le spese legali del presente giudizio. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A MODIFICA della sentenza di divorzio n. 3580/2014 dello stesso Tribunale di Bologna e dell'ordinanza del medesimo Tribunale n. cronol. 6276/2020,
-1) DÀ ATTO che dall'1 Ottobre 2024 vive con il padre Persona_1 [...]
; Parte_1
-2) Dà atto che le parti concordano che la GN a far data da Novembre 2024 Parte_2
compreso, versi al Sig. un assegno mensile di Euro 150,00, rivalutabile Istat, Parte_1
pagina 2 di 3 a titolo di contributo nel mantenimento di da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1
-3) dà atto che le parti concordano che le spese straordinarie relative a siano poste a carico Per_1
dei genitori al 50% ciascuno con applicazione sul punto del Protocollo del Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama;
-4) dà atto che le parti concordano che a far data dal mese di Novembre 2024 compreso, cessi l'obbligo del Sig. di versare alla GN l'assegno di mantenimento Parte_1 Parte_2 per e, per l'effetto, all'attuale datore di lavoro del Sig. , ossia il Per_1 Per_4 Parte_1
Ministero della Difesa – Forze Armate – Centro Unico Stip. , di cessare, a far data dal CP_1
Novembre 2024 compreso, il versamento di Euro 250,00 mensili ad;
Parte_2
-5) sull'accordo delle parti, PONE le spese legali del presente procedimento integralmente a carico del
Sig. . Parte_1
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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