Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11510 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott.ssa Silvia Migliori Giudice
Dott.ssa Rossella Materia Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Scioglimento del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...], 72 - OZZANO DELL'EMILIA (BO) elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE 14 - BOLOGNA presso l'avv. BERTOLANI LUCIA ( ) che lo rappresenta e C.F._1 difende giusto mandato in atti;
e
Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]44 - SPIAZZO (TN) elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE, 14 - BOLOGNA presso l'avv. BERTOLANI LUCIA ( ) che lo C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
* * *
Oggetto del processo: <scioglimento del matrimonio>>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 02/10/2024 ; rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richieste) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto
1
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 05.08.2008), ad oggi minorenne;
Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2 contratto a norma del codice civile a Spiazzo (TN) il 31.12.2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2009, atto n. 3 , p. II , Serie C;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) ABITAZIONE CONIUGI: i ricorrenti continueranno a vivere separati, nelle rispettive residenze come suindicato, con l'obbligo di rispettivo rispetto, comnicandosi eventuali cambi di residenza;
2) AFFIDO FREQUENTAZIONE E CONTRIBUTO MANTENIMENTO CP_1
: la figlia minore affidata congiuntamente ad entrambi i genitori,
[...] Persona_2 la responsabilità genitoriale è quindi esercitata congiuntamente da entrambi, e rimarrà collocata presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Ozzano Dell'Emilia (BO) alla Via San Cristoforo n. 72.; i ricorrenti s'impegnano a collaborare ed a confrontarsi costantemente tra loro sulle scelte e sulle modalità attuative da percorrere nella crescita ed educazione della figlia, per un suo sviluppo condiviso ed equilibrato;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata disgiuntamente. Il diritto di visita ed i tempi di permanenza dei genitori con la figlia minore sono regolamentati come a Persona_3 seguire, con possibilità di modificare detto calendario a seconda delle esigenze della ragazza e previa l'accordo dei genitori:
• Il padre terrà con sé la figlia nei fine settimana alternati con la madre Persona_3 precisamente dal venerdì alla domenica dopo cena, con possibilità di pernotto domenicale
2 previo accordo con la madre e terrà, inoltre, la figlia in due giorni Persona_3 infrasettimanali: il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 (con possibilità di pernotto previo accordo);
• Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale ed il pranzo di Natale con la madre e la sera di Natale ed il giorno di Santo Stefano con il padre. Il
Capodanno sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni. In caso di disaccordo, negli anni pari la decisione circa le date spetterà alla madre, negli anni dispari la decisione circa le date spetterà al padre. Inoltre, durante le vacanze natalizie -intese vacanze scolastiche – sarà facoltà della madre esercitare il diritto di visita presso l'abitazione paterna sita in Spiazzo (TN), il padre si riserva il diritto di soggiornare presso la propria abitazione anche nei suddetti periodi in compresenza con la madre della minore;
• Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre. In caso di disaccordo, negli anni pari la decisione circa le date spetterà alla madre, negli anni dispari la decisione circa le date spetterà al padre. Inoltre, durante le vacanze pasquali-intese vacanze scolastiche - sarà facoltà della madre i esercitare il diritto di visita presso l'abitazione paterna sita in Spiazzo (TN), il padre si riserva il diritto di soggiornare presso la propria abitazione anche nei suddetti periodi in compresenza con la madre della minore;
• Durante le vacanze estive ( intese vacanze scolastiche ), i genitori, rispettivamente, trascorreranno 2 settimane anche non consecutive con la figlia minore. Il programma e le date delle vacanze dovranno essere decise tra i genitori di comune accordo entro il 31 maggio di
• ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari la decisione circa le date spetterà alla madre, negli anni dispari la decisione circa le date spetterà al padre;
• In generale durante il periodo delle vacanze scolastiche i genitori s'impegnano a collaborare nella gestione della minore suddividendosi, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, i tempi di permanenza degli stessi presso le rispettive abitazioni materna e paterna, eventualmente;
• I genitori concordano che detto calendario visite potrà subire modifiche in ragione dei propri impegni lavorativi e secondo l'esigenze della minore. Qualora, per detti impegni, il calendario visite concordato non venga rispettato, il diritto di visita verrà comunque recuperato nelle settimane successive;
• E' facoltà delle parti ampliare e modificare il diritto di visita della minore anche con riferimento alle festività ed alle vacanze sempre nell'ottica di favorire, nell'interesse di
, la stabile e continuativa frequentazione con i genitori Persona_3
• in punto al mantenimento della minore Il padre si obbliga a versare, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso (26.09.2024), a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, la somma di €.300,00= mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Persona_3 bonifico bancario (IBAN), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, detto importo viene così quantificato in ragione dell'età della minorenne ora adolescente;
• I ricorrenti si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore in particolare, per quanto attiene alla Persona_3 determinazione ed al rimborso delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo del Tribunale di Bologna siglato in data 9 agosto 2017, quindi : non sarà necessaria la previa autorizzazione per le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità quali – a titolo meramente esemplificativo – spese mediche non mutuabili precedute dalla scelta condivisa dello specialista compresi i trattamenti ed i farmaci prescritti; spese scolastiche quali la retta e quelle relative alla frequenza dell'istituto scolastico prescelto (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera se autorizzati, lezioni private se previamente concordate, dotazione informatica pc/tablet se richiesto dalla scuola, fondo cassa richiesto dalla scuola,
3 assicurazione obbligatoria scuola); spese sportive (minimo uno sport, quale, a titolo meramente esemplificativo, il nuoto); spese ludico ricreative e culturali ( minimo un corso ludico ricreativo), precedute dalla scelta concordata dell'attività ( incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese per l'acquisto del vestiario di inizio stagione (a titolo meramente esemplificativo: un giubbotto o giacca, due paia di scarpe, due tute da scuola e due maglioni e 5 magliette); spese per il conseguimento della patente di guida, abbonamento ai mezzi pubblici, spese scolastiche per la dotazione iniziale ( cancelleria, cartelle ecc.), uscite scolastiche, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, apparecchi dentistici ed oculistici se prescritti ( previo doppio preventivo di ogni genitore), spese mediche aventi i caratteri dell'urgenza
• Per il mezzo di trasporto SCOOTER, le parti si accordano che le spese per il conseguimento del patentino, assicurazione del mezzo e suo mantenimento, essendo una spesa imminente è a carico al 100% del padre, inoltre al compimento del 18° anno di età della minore le spese per il conseguimento della patente di guida saranno sostenute al 50% dei genitori, mentre per quel che riguarda la disponibilità dell'automobile, la madre si rende disponibile a condividere l'uso della sua autovettura, fino all'indipendenza economica della figlia, con spese al 50% col padre
• Le spese straordinarie devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della relativa ricevuta ed il rimborso deve essere tempestivo ( entro dieci giorni dalla richiesta) o al più tardi unitamente al versamento del mantenimento mensile;
• I genitori si impegnano sin da ora a modificare il quantum del mantenimento mensile in favore della minore man mano che cambieranno le esigenze della figlia e sino a che non sarà economicamente autosufficiente;
3. EVENTUALI MODIFICHE ACCORDO: le modifiche essenziali dell'accordo, o le modifiche che dovessero riguardare l'attività lavorativa e le condizioni personali dei genitori dovranno essere comunicate per iscritto all'altra parte mediante raccomandata a / r.;
4. CONSENSO ESPATRIO: i ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per se e per la figlia minore;
Persona_3
5. SPESE LEGALI: Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono tra le parti compensate.
6. AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA RICORRENTI: Ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai ricorrenti, i quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro per alcun titolo o causa;
7. DECORRENZA ACCORDO: I ricorrenti daranno corso sin dalla sottoscrizione del presente alla regolamentazione di cui sopra volendo che sia pienamente efficace.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia
Il Presidente
Stefano Giusberti
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